FORMELLO, 17/03/2014
AL
COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONEGIURISDIZIONALE
SEDE
ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1) Tutti i Presidenti della Repubblica succedutisi
dall’avvento dell’euro;
2) Tutti i Presidenti del consiglio dei
ministri succedutisi dall’avvento dell’euro ;
3) Tutti i Presidenti della Camera succedutisi
dall’avvento dell’euro;
4) Tutti i Presidenti della Senato succedutisi
dall’avvento dell’euro;
5) Tutti i Ministri del Tesoro succedutisi
dall’avvento dell’euro;
6) Tutti i Ministri delle finanze succedutisi
dall’avvento dell’euro;
7) Tutti i Componenti della Corte dei
Conti succedutisi dall’avvento dell’euro;
8) Tutti i Componenti della Commissione
europea succedutisi dall’avvento dell’euro;
9) Tutti i Componenti del Consiglio
Europeo succedutisi dall’avvento dell’euro;
10) Tutti i componenti del Parlamento
europeo succedutisi dall’avvento dell’euro
11) Tutti i Parlamentari che succedutisi
dall’avvento dell’euro;
12) Tutti i segretari dei partiti
parlamentari succedutisi dall’avvento dell’euro;
13) Tutti i Dirigenti della Ragioneria
Generale dello Stato succedutisi dall’avvento dell’euro;
14) E
quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso
delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)
Alto tradimento (art.90
Costituzione);
2)
Concorso formale in reato
continuato (art.81 c.p.);
3)
Pene per coloro che concorrono
nel reato (art.110 c.p.);
4)
Circostanze aggravanti (art.112
c.p.);
5)
Attentato contro l’integrità
l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6)
Intelligenze con lo straniero a
scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
7)
Corruzione del cittadino da
parte dello straniero (art.246 c.p.);
8)
Infedeltà in affari di Stato
(art.264 c.p.);
9)
Attentato contro la Costituzione
dello Stato (art.283 c.p.);
10)
Usurpazione di potere politico o
comando militare (art.287 c.p.):
11)
Attentati contro i diritti
politici del cittadino (art.294 c.p.);
12)
Corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
13)
Corruzione di persona incaricata
di pubblico servizio (art.320 c.p.);
14)
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
15)
Omissione di atti d’ufficio
(art.328 c.p.);
16)
Interruzione d’un servizio
pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
17)
Usurpazione di funzioni
pubbliche (art. 347 c.p.);
18)
Associazione a delinquere
(art.416 bis);
19)
Circostanze aggravanti (art.456
c.p.);
20)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
21)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati
(art.477 c.p.);
22)
Falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
23)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
24)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
25)
Falsità materiale commessa dal
privato (art.482 c.p.);
26)
Falsità ideologica commessa dal
privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
27)
Falsità commesse da pubblici
impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
28)
Istigazione o aiuto al suicidio
(art.580 c.p.);
29)
Riduzione in schiavitù (art.600
c.p.);
30)
Furto (art.624 c.p.);
31)
Truffa (art.640 c.p.);
32)
Abuso della credulità popolare
(art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di
reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
INTEGRAZIONE
ALLA QUERELA PRESENTATA DALLO STESSO IN DATA 29 SETTEMBRE 2012
Preludio
Sul sito http://www.corteconti.it/chi_siamo/la_corte/ leggiamo cosa la Corte dei conti scrive di se stessa come presentazione :
Corte dei conti Breve storia
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato
unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle
amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive
gestioni.
In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di
una "magistratura", essendo emersa - secondo la storica affermazione
di Camillo Benso conte di Cavour - la "assoluta necessità di concentrare
il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile".
Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate
nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Nel corso
degli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana
sono intervenute profonde trasformazioni nell'organizzazione e nelle funzioni
amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative
indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali
hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (basti pensare
all'introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio
intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94 del 3 aprile
1997), incidendo fortemente sui compiti dell'Istituto.
Ad esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di
adeguamento ed ammodernamento - tutt'altro che concluso - per soddisfare la crescente "domanda" sia di controlli
efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità;
ciò al fine di accrescere la trasparenza dell'amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle
pubbliche risorse, di elevare la qualità dei servizi che
l'amministrazione rende ai cittadini.
MA PER COSA
E’ STATA ESPRESSAMENTE ISTITUITA LA CORTE DEI CONTI?... ECCO QUI :
Regio
Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
.
TITOLO II
Attribuzioni
della Corte dei conti Capo I -
Attribuzioni in generale
Fa il riscontro dei decreti
presidenziali;
fa il riscontro delle spese dello
Stato;
… omissis
…..
fa il
riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello
Stato, e sulle altre
gestioni
patrimoniali indicate dalle leggi
parifica il rendiconto generale
consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione
autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
…omissis …
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari,
retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;
giudica sui
ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di
responsabilità, giusta
le disposizioni
delle leggi speciali;
…….omissis……
fa
le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti
amministrativi indicati dalla legge.
…… omissis
….
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti
dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;
E veniamo
alle dichiarazioni di intenti, di attribuzioni, di ruoli, di responsabilità per
quanto concerne la parte europea
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trattato di Maastricht)
TITOLO VIII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 119 (ex articolo 4 del TCE)
1. Ai fini enunciati all'articolo 3
del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione
comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica
economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche
degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
…. Omissis …..
3. Queste azioni degli Stati membri
e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi
stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché
bilancia dei pagamenti sostenibile.
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro
politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel
contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli
Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace
allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.
Articolo 121 (ex articolo 99 del TCE)
4. Qualora si accerti, secondo la
procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato
membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o
rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e
monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in
questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere
allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su
proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie
raccomandazioni.
Articolo 122 (ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta salva ogni altra procedura
prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le
misure adeguate alla situazione economica, in particolare
qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti, in particolare nel settore dell'energia.
Articolo 123 (ex articolo 101 del TCE)
1. Sono vietati la concessione di
scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia,da parte
della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni,
organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico
o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso
di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle
banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che,
nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono
ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo
stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Il che
tradotto in linguaggio comune … sta a dire che uno Stato, come lo era l’Italia
quando possedeva le banche di interesse nazionale (le BIN)… avrebbe del tutto
legittimamente potuto farsi prestare i soldi per finanziarsi … non attraverso i
venti strozzini istituzionali da noi più volte
denunciati….
Come attualmente da decenni avviene… ma far prestare dalla BCE alla BIN (Banca
di interesse Nazionale)… il denaro necessario … allo 0,25% come in questo
momento avviene e non mettere all’asta irresponsabilmente ed ignobilmente i
titoli di stato dagli strozzini istituzionali che a seguito del “giudizio”
delle agenzie di rating… (anche queste innumerevoli volte denunciate),
“acquistano” a tassi dal 3% al 6% addebitandocelo sul groppone… Quando invece
del tutto legittimamente si potrebbe finanziare lo Stato attraverso le BIN allo
0,25%...... non a tasso zero come attraverso la gestione diretta della
sovranità monetaria…. Ma comunque enormemente meglio di ora…
Risparmiando
così attorno ai 70/80 (settanta/ottantamiliardi) di € all’anno.
Articolo 125 (ex articolo 103 del TCE)
1. L'Unione non risponde né si fa
carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti
regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto
pubblico o da imprese pubbliche
di qualsiasi Stato membro, fatte
salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un
progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né
subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali,
locali o degli altri enti pubblici, di altri
organismi di diritto pubblico o di
imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie
reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del
Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei
divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 127 (ex articolo 105 del TCE)
1. L'obiettivo principale del
Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il
mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche
generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione definiti
nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in
conformità del principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle
risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA
EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 21
Operazioni
con enti pubblici
21.1. Conformemente
all'articolo 101 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o
qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte
delle banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità,
alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli
Stati
membri,
così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della
BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La
BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per
gli organismi di cui all'articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel
contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche
centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati.
Anche qui
si ribadisce il concetto già poco sopra espresso che illumina chiaramente la
lineare intenzionalità di aggredire lo Stato in ogni sua prerogativa, funzione,
ma soprattutto di snaturamento del suo stesso motivo di esistenza dome soggetto
giuridico..
Ma per
togliere la sete col prosciutto e spianare la strada da qualunque ostacolo e
dissipare qualunque dubbio…
Due intraprendenti
e baldi analisti indipendenti come Giovanni Zibordi e Claudio Bertoni hanno domandato
a chi di competenza (la Bce).. ed ottenuto da questa conferma che l’Italia, se solo davvero volesse, potrebbe
ottenere denaro a interesse prime rate dalla Banca Centrale Europea.
Come del resto fanno da sempre in Germania e in Francia da
anni tramite due enti bancari pubblici, rispettivamente KfW e Bpi).
Ecco
il testo dei vari quesiti posti :
Date: Tuesday, 10/12/2013 17:23:50
From: "Claudio Bertoni"
Subject: [Case_ID:
830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
[...]
E' chiaro che la BCE non può acquistare direttamente Titoli
di Stato e quindi quello che è mia intenzione approfondire ora, e in ultimo,
sono le seguenti domande:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al tasso dello 0,25%, della BCE?
2) Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà
pubblica può prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi
debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a garanzia dei
Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio pubblico stesso?
3) E l'Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il
tasso di interesse?
Grazie ancora per la vostra cortese risposta
Ed ecco la risposta della B.C.E
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Europe Direct <citizen_reply@edcc.ec.europa.eu>
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
A: claudio.bertoni1910@gmail.com
Da: Europe Direct <citizen_reply@edcc.ec.europa.eu>
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
A: claudio.bertoni1910@gmail.com
Gentile Signor Bertoni,
La ringraziamo per il suo messaggio. Desideriamo scusarci
per il ritardo.
Le inoltriamo le risposte alle sue domande, fornite
dalla Banca centrale europea:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente
creditizio di proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al
tasso dello 0,25%, della BCE?
1. Gli enti pubblici creditizi dell'area dell'euro sono un
elemento importante del sistema bancario e pertanto hanno un ruolo essenziale
nel fornire prestiti all'economia reale. Pertanto è importante per
l'Eurosistema che essi siano trattati alla pari degli istituti creditizi
privati nel contesto delle operazioni di rifinanziamento per assicurare un
efficiente trasmissione delle decisioni riguardanti la politica monetaria
all'economia. Pertanto la risposta alla
sua prima domanda è si ed e per questo che l'articolo menzionato è presente
nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). L'articolo stabilisce che
il divieto di scoperto bancario e altre forme di facilitazione creditizia in
favore dei governi "non si applicano agli enti creditizi di proprietà
pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte
delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla
Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati".
2) Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà
pubblica può prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi
debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a garanzia dei
Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio pubblico stesso?
2. Non è il ruolo della banca centrale di decidere per gli
istituti di credito come utilizzare i soldi. In pratica, gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi
ai governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi a qualsiasi
cliente. Questo è possibile nel caso in cui esista una
decisione commerciale indipendente da parte dell'ente pubblico creditizio di
entrare in tale rapporto con lo Stato. In questo contesto è necessario
ricordare la clausola stabilita dall'articolo 124 del TFUE, che stabilisce
quanto segue: "È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni
prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione,
alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli
Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie." Lo
Stato, nel caso in cui adottasse una legge, regolamento o qualsiasi altro
strumento giuridicamente vincolante, che obbligherebbe un istituto finanziario
a comprare i titoli di stato governativi, violerebbe l'articolo 124.
3) E l'Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il
tasso di interesse?
3. La domanda non è chiara. Tuttavia, nel contesto della
decisione indipendente presa dall'istituto creditizio di prestare soldi ai
clienti, il prezzo dell'operazione deve essere basata su considerazione
finanziarie e economiche (per esempio, il profilo di rischio del cliente). Per
quanto riguarda la decisione di comprare titoli di stato pubblici, si aspetta
che il tasso di interesse nominale per i titoli governativi (come per gli
altri) venga determinato dalle caratteristiche del titolo stesso (incluso il
profilo di rischio dell'emittente, la liquidità e commerciabilità del titolo,
etc.). Il rendimento effettivo del titolo (emesso da un pubblico o provato)
negoziato sul mercato riflette l'evoluzione di queste caratteristiche nel tempo.
Ci auguriamo che queste informazioni possano esserle di
aiuto. La preghiamo di contattarci nuovamente in caso avesse ulteriori domande.
ANALISI
La risposta ricevuta per email (a nome della BCE) è
stata affermativa: "il divieto di scoperto
bancario e di altre forme di facilitazione creditizia in favore dei governi non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che,
nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono
ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo
stesso trattamento degli enti creditizi privati". Inoltre, in riferimento a banche pubbliche: "gli istituti di credito possono liberamente
prestare i soldi ai governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare
soldi a qualsiasi cliente"
E' quindi possibile per lo Stato italiano legittimamente nazionalizzare
una Banca e usarla allo scopo sopra descritto, la quale acceda alla liquidità
della BCE e finanzi il suo debito ad un
tasso di interesse simile a quello applicato dalla BCE stessa e in ogni caso
sempre molto inferiore a quello di mercato, che è attualmente superiore del 3%
all'inflazione.
Rapinare ai cittadini 4 miliardi con l'IMU o qualche illegale
“privatizzazione” sottraendo beni al demanio… o eliminando servizi essenziali
sulla sanità, le scuole, le infrastrutture, non è comportamento da Stato etico…
e semplicemente da Stato…. ma risparmiare su uno dei focolai primari della
crisi attuale si può …sugli interessi, sulla rendita che da decenni lo Stato
italiano paga a investitori esteri, banche e investitori italiani.
Si tratta di scegliere tra rendita finanziaria o il lavoro e
le imprese. La rendita finanziaria ha incassato dallo Stato più di 3mila
miliardi di euro di interessi in trenta anni, mentre le imprese e i lavoratori
italiani venivano strozzati da una tassazione asfissiante, oberata dall peso
del debito pubblico di 2mila miliardi, creato artatamente dall'accumularsi di
questi indebiti interessi.
Un governo competente che abbia a cuore gli interessi
degli italiani, come sopra accennato, può muoversi all'interno dei trattati
europei…. Esattamente come ha sempre fatto la Germania, e come stanno facendo
Francia e Gran Bretagna
La CORTE
DEI CONTI e tutti i governanti ai massimi livelli italiani e… la CORTE DEI CONTI
e tutti gli enti sovrannazionali europei si dovrebbero domandare come mai per la
Germania (vedi KfW E la Francia (vedi Bpi) sia possibile che due Stati nostri
diretti concorrenti abbiano messo in atto tale tipo di strategia finanziaria
attraverso questi by-pass ed invece l’Italia finora non abbia sfruttato una simile manna dal cielo..
Che
avrebbe permesso di risparmiare sui 70/80 miliardi di €/anno … a partire dal
2002 … per cui complessivamente in dodici anni risparmiare la formidabile somma
di 840/960 miliardi di € che andando a diminuire progressivamente con gli
interessi su totale complessivo detratto di queste somme avrebbe praticamente
ridotto a zero o quasi il sosto totale del Debito Pubblico…
Vale la
pena di ricordare a proposito dell’improvvido, irrituale, ignobile
comportamento del Governo italiano … che l’anno scorso il sig.r Monti
(guardacaso) impietosito dalle lagnanze delle Banche che lamentavano aria di
fallimento e per questo motivo richiedevano ai clienti il rientro immediato dei
fidi…. Regalò loro una quarantina di miliardi all’1% di interesse …che
sarebbero dovuti servire a finanziare la piccola e media impresa…. E cosa
fecero le banche??? Naturalmente l’investimento migliore… acquistarono Buoni
del Tesoro con un rendimento del 4% guadagnando immediatamente il 3% su denaro
preso in prestito indebitando il prestatore… Cose dell’altro mondo… Cose che in
un paese normale dove la ragione, la logica ed il diritto vigessero… sarebbe
impossibile realizzare e dove, se tentate, sarebbero pesantemente sanzionate..
Ma vediamo
cosa è la KfW
KfW, acronimo di Kreditanstalt für Wiederaufbau (la Banca della Ricostruzione), è una banca tedesca, è nata nel 1948, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per volere degli Stati Uniti d'America, per amministrare i fondi del Piano Marshall.
L'80% del capitale è detenuto dal governo federale mentre il
restante 20% è detenuto dai Länder.
Attraverso la KfW, il Governo tedesco canalizza tutta una
serie di operazioni che altrove figurerebbero nei conti dello Stato per cifre
ingenti: l'attivo dell'istituto con sede a Francoforte ha
sfiorato lo scorso anno i 500 miliardi di euro, più del
doppio che all'inizio del decennio passato, anche per effetto del trasferimento
sotto il suo ombrello di molte attività in precedenza di competenza
dell'amministrazione pubblica, o di nuove attività, come quelle riguardanti la
protezione ambientale.
La KfW, è in pratica il “motore” finanziario delle opere pubbliche e di politica industriale della Germania e una delle più grandi e potenti banche del mondo: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, cioè Istituto di credito per la ricostruzione. E’ ritenuta da molti una seconda Bundesbank, una Federal Reserve tedesca che non vuol dire di esserlo, una superbanca pubblica eroga prestiti in appoggio al sistema- paese Germania, una Cassa Depositi e Prestiti tedesca, una potenza nascosta senza cui la Germania non sarebbe la quarta potenza economica mondiale. gli utili, in media negli ultimi due anni nell’ordine dei 2 miliardi di euro.
Prima gestore della ricostruzione, poi pilastro a sostegno delle piccole e medie imprese, anima del sistema Germania. Poi grande finanziatore delle infrastrutture. La KfW insomma ha da decenni il ruolo di motore e finanziatore dello sviluppo.
Vantaggio non da poco, per il sistema Germania. Il suo rating è ottimo, pari a quello dei Bund tedeschi, per cui alla KfW non è difficile approvvigionarsi quasi esclusivamente sui mercati mondiali dove negli ultimi anni ha realizzato emissioni per circa 80 miliardi di euro annui in media.
La KfW appartiene per l’80% al potere federale e per il
restante 20% ai 16 Bundeslaender, gli Stati federali….. i politici che
governano la prima potenza europea e quarta mondiale, di qualsiasi colore
siano, hanno bisogno di una KfW funzionante per la solidità del sistema
industriale e delle piccole e medie imprese, per la pace sociale. Sappiamo che in Germania una parte di
debito pubblico, quello corrispondente alle obbligazioni emesse dalla KfW, viene escluso dal computo del
totale. Lo consentono i criteri contabili Esa95, che escludono dal computo del
debito pubblico quello delle società pubbliche che coprono i propri costi per
oltre il 50% con ricavi di mercato, ma ciò non
rincuora… se qualcosa
le andasse storto, sarebbe il governo federale a garantire le sue obbligazioni,
esattamente come gli altri Bund. Il debito pubblico tedesco raggiunge il 97% del Pil.
E vediamo
pure cosa è Bpi (Banca Pubblica
d’Investimento)
Banca pubblica d’investimento (Bpi) non avrà tra i suoi
compiti quello di aiutare le imprese in difficoltà, a differenza della tedesca
KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Banken, di cui pure mutua il modello, e in
sintonia piuttosto con quanto si sta studiando a Londra per costituire la
Business Bank. E’ stato chiamato “Business Bank” per evitare accuse di
“ingerenze stataliste”. Si tratterebbe infatti di un istituto pubblico
destinato a garantire finanziamenti alle imprese, a cominciare dalle Pmi, nella
manifattura avanzata i comparti di maggiore interesse già individuati sono
aerospazio, automotive e bioscienze.
La francese Bpi raggruppa tre organismi già esistenti: la
filiale “aziende” della Caisse des Depots, braccio operativo del Tesoro; Oséo,;
il Fondo strategico d’investimento per difendere le industrie transalpine considerate
strategiche da eventuali scorrerie straniere.
La Bpi riunirà le funzioni di questi organismi: è destinata,
quindi, a incitare, sostenere e finanziare la creazione di nuovi progetti; a
intervenire nel capitale di aziende; a tutelare e rafforzare imprese ritenute
strategiche. Dotata di fondi propri per 20 miliardi, la sua capacità
d’intervento raggiungerà una forza d’urto di 40 mld, ma già si discute su una
probabile iniezione futura di capitali freschi in quanto l’attuale dote viene
ritenuta da ambienti politici ed economici insufficiente a soddisfare i suoi
numerosi compiti.
A livello organizzativo la Bpi mutua appunto il modello
della tedesca KfW sia pure con le differenze dovute ai due diversi ordinamenti:
la KfW è organizzata su base federale, la strategia della Bpi sarà decisa dal
comitato di orientamento nazionale, affiancato però (una novità, per la
centralista
Francia) da un comitato d’investimento regionale incaricato
di contribuire a individuare le aziende da sostenere e i progetti nei quali
intervenire.
Alla KfW sono stati assegnati tutta una serie di compiti e
operazioni che in altri Paesi figurerebbero nei conti statali mentre le
attività dell’istituto con sede a Francoforte non rientrano nel bilancio
federale. Non a caso la KfW è stata messa sotto accusa, ma senza sortire
effetti, da istituzioni e partner dell’Ue per operazioni ( come i salvataggi di
imprese e soprattutto della Ikb,
una banca collassata a causa dei mutui subprime) che ad altri Paesi non
sarebbero state permesse ma che Berlino continua a far passare come interventi
non pubblici, a dispetto della proprietà al 100% pubblica dell’istituto.
Senza considerare poi l’”affaire” del collocamento dei titoli di Stato, per cui la Germania
riesce a circonvenire il divieto di acquisto di titoli di Stato sul mercato
primario da parte della Banca centrale nazionale (nel caso in specie, la Bundesbank) attraverso la Kfw.
Mi sembra chiaro che tutti i nostri principali
competitori si siano ben attrezzati da tempo…
Ora però e lampante a tutti… anche a noi semplici cittadini
… sarà chiaro anche ai Governanti e a dirigenti gli organi dello Stato e agli
organi della Comunità europea? E soprattutto a chi ci legge???
Ma soprattutto è sorprendente che c’è stato qualcuno che lo ha capito e fatto
da sempre… come è definito del tutto palesemente nel testo del Trattato di
Maastricht… fin dalla sua introduzione.. e nessuno dei Parlamentari, Governanti
e Magistrati in Italia se ne sia accorto….
Le domande
a questo punto che sorgono sono davvero molte e siamo qui per chiederne
ragione…
COME MAI,
STANTE LA DOVUTA CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT NESSUNO DEI NUMEROSI
COMPONENTI DEI GOVERNI ITALIANI , DELLA CORTE DEI CONTI, ETC., ETC., …. SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002, …. A
CONOSCENZA DEL DETTATO DELL’ART. 123 DEL Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), A PRESCINDERE DALLE ESPRESSE RISPOSTE DELLA
BCE SOPRA ALLEGATE… È DI PALESE E CHIARA
INTERPRETAZIONE
NON
SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI PESANTE
VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE
AL PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI
INTERESSI??
VEDASI :
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato
unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni
dello Stato,
così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
ED ANCHE :
Regio Decreto
12 luglio 1934, n. 1214 Approvazione del
testo unico delle leggi su Corte deiconti
.
TITOLO II
Attribuzioni
della Corte dei conti
Capo I -
Attribuzioni in generale
Fa il riscontro dei decreti
presidenziali; (ratifica dei trattati)
fa il riscontro delle spese dello
Stato; … omissis …..
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari,
retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni; …….omissis……
fa
le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti
amministrativi indicati dalla legge. ….. omissis ….
E… SU TUTT’ALTRO VERSANTE … MA ALTRETTANTO… COME MAI, STANTE LA DOVUTA
CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT, NESSUNO DEI NUMEROSI COMPONENTI, DELLA
COMMISSIONE EUROPEA, CONSIGLIO EUROPEO, PARLAMENTO EUROPEO, DELLA CORTE DEI
CONTI, ETC., SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002… A CONOSCENZA DEL DETTATO DELL’ART.
123 DEL Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , ….
NON
SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI PESENTE
VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE
ALL PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI
INTERESSI??
VEDASI :
Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro
politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel
contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli
Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace
allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.
Mi sembra
che pagare interessi a banche private non sia dimostrazione di un’efficace
allocazione delle risorse…..
ED ANCHE :
Articolo 121 (ex articolo 99 del TCE)
4. Qualora si accerti, secondo la
procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono
coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di
compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la
Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione
le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Come mai nessun
“AVVERTIMENTO” è mai giunto sotto il profilo qui da noi evidenziato … su una
“svista” così madornale da parte dei Governi italiani succedutisi nell’arco di
12 (dodici) anni … nessuno della Commissione europea o del Consiglio o altri
enti europei … che si sia minimamente
sentito in
obbligo di intervenire… quando altresì ad ogni spron battuto mandava letterine
di condanna e di dimissioni di governi per molto meno???
ED ANCORA :
Articolo 122 (ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta
salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta
della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà
tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica,
DOVE
è ANDATO A FINIRE IN QUESTO CASO LO “SPIRITO DI SOLIDARIETA EUROPEA”??
a) procedere nei
confronti dei membri del governo, come anche di tutti i deputati e Senatori,
dell'attuale e passate legislature, che, nonostante quanto stabilito dalle
leggi hanno permesso un tale stillicidio delle finanze statali… per il reato
preminente di danni arrecati
all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle
loro funzioni ovvero di tutti quei reati che si riterrà di rilevare dai
fatti suesposti,in associazione tra di loro.
b) Con riserva di
produrre ulteriori documenti e indicare testi successivamente al deposito
del presente esposto/querela.
c) impedire la continuazione dei reati;
d) È anche vero che è possibile che
alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano
consapevoli di come funziona il sistema (come numerose volte evidenziato anche
dalle sberleffeggianti inchieste delle Iene ad esempio)… e del fatto che ciò a
cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona
fede; ma i dirigenti dei ministeri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del
Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica e
soprattutto la Corte dei Conti, ed altrettanto dicasi dei sopraccitati
organismi europei preposti al controllo., ed infine i loro esperti e
consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che
stanno facendo, perché è il loro mestiere.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi ci legge
rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni
di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e qui se ne sono
verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della
Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini
italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve
rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la
punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e
quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini,
il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e
condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di
costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art 405, 408 c.p.p., chiediamo
di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
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