REDATTA ILLO TEMPORE... MA SEMPRE VALIDA QUERELA.... TUTTORA DEPOSITABILE... (CHI VOLESSE PUO' UTILIZZARLA)...
ROMA,
16/02/2014
Al Comando
stazione dei Carabinieri
SEDE
Alla Procura
Della Repubblica Competente
SEDE
Alla Procura
Generale della Corte dei Conti
SEDE
Alla Alta
Corte Penale Internazionale de l’Aia
SEDE
Alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo
SEDE
E,
p.c. Ad Altri
QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA
DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.
Contro :
1) Il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano;
2) L’ex presidente del
Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3) I Presidenti della
Camera e del Senato;
4) Tutti i Ministri dei
vari governi avvicendatisi;
5) Tutti i Segretari dei
Partiti dell’arco parlamentare;
6) Tutti i Parlamentari
favoreggiatori;
7) ed eventuali altri,
secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati
p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90
Costituzione);
2) Concorso formale in
reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che
concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti
(art.112 c.p.);
5) Rivelazione di segreti
di Stato (Art. 261c.p.);
6) Offese all'onore o al
prestigio del presidente della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7) Istigazione a commettere
alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8) Cospirazione politica
mediante accordo (art. 304 c.p.;
9) Cospirazione politica
mediante associazione (art. 305 c.p.;
10) Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
11) Abuso d’ufficio (art.323
c.p.);
12) Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
13) Omissione di atti
d’ufficio (art.328 c.p.);
14) Oltraggio a un corpo
politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
15) Omessa denuncia di reato
da parte del pubblico ufficiale.Art. 361.
16) Inosservanza di pene
accessorie (art. 389c.p.);
17) Procurata inosservanza
di pena.(art. 390 c.p.);
18) Associazione a
delinquere (art.416 bis);
19) Circostanze aggravanti
(art.456 c.p.);
20) Abuso della credulità
popolare (art.661 c.p.);
21) Ed eventuali altre
fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE :
Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE :
Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i
Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione :
Art.
84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è ….. omissis …..
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
… omissis …..
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
…… omissis ….
Art. 91. Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
CODICE PENALE
Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela taluna delle notizie di
carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.
Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente della
Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il
prestigio del presidente della Repubblica, è punito …omissis …
Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei
delitti, non
colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la
legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione,
è punito, …. omissis …
Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.
Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone si accordano al fine di
commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano
all'accordo sono puniti, …. Omissis ….
Art. 305. Cospirazione politica mediante
associazione.
Quando tre o più persone si associano al fine di
commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono,
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, …omissis …
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è
punito … omissis …..
Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito … omissis ….
Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela
notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
…. Omissis …
Art. 342. Oltraggio a un corpo politico,
amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il
prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza
di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del
corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis …
Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa….
omissis …
Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il
quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha
avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la
multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….
Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.
Chiunque, avendo riportato una
condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. ….. omissis
….
Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito
con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per
delitto, ………
ANALISI, RIFLESSIONE,
CONGETTURA.
Associazione
a delinquere conclamata ed ormai spudoratamente alla luce del sole.
Un
condannato all’interdizione ai pubblici uffici pubblicamente ricevuto dal
Presidente della Repubblica…. Me l’avessero raccontato un anno fa… non lo avei
mai creduto possibile….
Berlusconi,
interdetto dai pubblici uffici va a ricevimento da Napoletano per scambi di
idee, definizione delle relative posizioni sulle attuali emergenti situazioni e
su possibili accordi in merito alle immanenti consultazioni politiche in
qualità di capo di una forza politica.
LA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E’ O NON E’ UN PUBBLICO UFFICIO?
CERTAMENTE
LO E’ …. INFATTI….
Art.
84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è ….. omissis …..
Mi
sembra del tutto evidente ed inoppugnabile che la Presidenza della Repubblica e
il Presidente della Repubblica sono rispettivamente il Massimo Pubblico Ufficio
e il Massimo Pubblico Ufficiale dello Stato.
Vediamo le definizioni.
Pubblico ufficiale È
colui che esercita una funzione pubblica legislativa,
amministrativa o giudiziaria, con o senza rapporto di impiego con lo Stato,
temporaneamente o permanentemente.
In base all'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale
(e questo è il caso) sono coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni
legislative e giurisdizionali non dà luogo a problemi di sorta, si è a
lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica
funzione amministrativa, specie per distinguerla con certezza da quelle
attività rientranti nel concetto di servizio pubblico.
Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia,
ha provveduto, così, a definire (ai fini penalistici), la nozione di pubblica
funzione amministrativa.
1) È
necessario che la funzione sia disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi pubblici.
2) In
secondo luogo deve trattarsi di un'attività propulsiva della
formazione e manifestazione della volontà della P.A., o
nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.
Formare e manifestare la
volontà della P.A. vuol dire operare in qualità di organi della
stessa, sì da avere il potere di emanare gli atti amministrativi che alla P.A.
vengono
imputati e di impersonare l'ente nei rapporti con i soggetti
privati estranei alla P.A.
Esercitare poteri autoritativi vuol
dire avere il potere d'imporre coattivamente il rispetto delle norme di diritto
pubblico e dei provvedimenti esecutori della P.A. Chi più autoritativo di chi
può concedere la “grazia”.
MI SEMBRA CHE L’UFFICIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICADA PIENAMENTE IN QUESTE DEFINIZIONI… ANZI NE E’ IL VERTICE ASSOLUTO.
Art.
84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è ….. omissis …..
Il Pubblico Ufficio è un
apparato preposto all'espletamento di una attività strumentale e ausiliaria
alle funzioni dell'organo, sì da consentire ad esso l'esercizio efficiente
delle proprie competenze per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
È stabilmente incorporato nella struttura dell'ente di cui
fa parte e il rapporto che lo unisce al soggetto che ad esso è preposto è
un rapporto organico. Può avere competenza
esterna, impegnare, cioè, l'ente verso i terzi, qualificandosi in questo
caso come organo; oppure svolgere attività interne e ausiliarie all'organo.
Il termine ufficio (dal
latino officium, 'dovere, carica, funzione', derivato a sua volta
da opus, 'lavoro', e facĕre, 'fare') è usato, nel
diritto, in senso proprio, per indicare uno degli elementi nei quali si
articola la struttura organizzativa di un ente. Viene inoltre utilizzato per
indicare il cosiddetto ufficio soggettivo o munus.
Un ufficio è, in senso proprio,
uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un
ente, costituito da una o più persone e dotato di
beni strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla divisione del
lavoro all'interno dell'ente. Si distinguono gli uffici privati da
quelli pubblici, secondo che siano articolazioni di enti privati o
pubblici.
La titolarità dell'ufficio può essere attribuita
con varie modalità: nomina, elezione,
successione, sorteggio ecc.
Talvolta la titolarità di un ufficio comporta di
diritto la titolarità di un altro ufficio; si parla in questi casi di unione
reale tra gli uffici (un esempio è rappresentato dal sindaco italiano
che è al contempo organo del comune ed ufficiale del Governo, ossia organo
dello Stato).
Fra gli uffici delle persone giuridiche spiccano
gli organi che compiono atti giuridici imputati, unitamente ai
loro effetti, alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa,
sicché si dice che tra questa e l'organo intercorre una relazione di immedesimazione
organica, distinta dal rapporto di servizio anche perché, a differenza di
questo, non è un vero e proprio rapporto giuridico tra due distinti soggetti di
diritto.
Secondo la più diffusa ricostruzione
dottrinale, organo non è tanto
l'ufficio quanto il suo titolare (qui il Presidente della Repubblica), che
unisce, quindi, la qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il
quale ultimo, in quest'ottica, svolge funzioni strumentali rispetto all'organo.
In passato l'imputazione alla persona giuridica
dell'attività delle persone fisiche che agiscono per essa era spiegata in
termini di rappresentanza: la persona fisica era considerata rappresentante
della persona giuridica. Nel caso dello stato, poi, fin quando la sua persona
si è identificata con la persona fisica del sovrano, gli atti di questo erano
immediatamente atti dello Stato e i funzionari dello Stato rappresentanti del
sovrano.
Il concetto di organo si distingue da quello più
generale di ufficio, che denota qualsiasi unità elementare nella
quale si articola la struttura organizzativa della persona giuridica, a
prescindere dal fatto che le sue attività si traducano in atti giuridici.
Secondo la prevalente ricostruzione dottrinale,
organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare, che unisce, quindi, la
qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in
quest'ottica, svolge sempre funzioni strumentali rispetto all'organo. Secondo
altra dottrina, invece, gli organi della persona giuridica sono suoi uffici, deputati
al compimento di atti giuridici imputati all’ente di appartenenza. Nell'uno
come nell'altro caso è comunque il titolare dell'ufficio a compiere gli atti
giuridici imputati alla persona giuridica.
Interdizione Legale
Si tratta di una pena accessoria che
comporta la perdita della capacità di agire e che
consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni.
A differenza della interdizione giudiziale
e della minore età, non ha per fondamento l'esigenza di intervenire a favore di
un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai propri interessi,
ma si giustifica come misura sanzionatoria prevista dalla
legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave.
Due sono gli elementi
di distinzione tra la disciplina dell' interdizione legale
e quella delle altre due forme di incapacità:
1) l'incapacità
dell'interdetto legale concerne tutti gli atti di natura patrimoniale,
ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare
(l'interdetto legale può quindi contrarre matrimonio o riconoscere il figlio
naturale);
2) l'annullabilità
degli atti di natura patrimoniale compiuti dall'interdetto legale non è
posta nell'esclusivo interesse dell'interdetto: infatti, chiunque vi
abbia interesse può far valere la sua incapacità (art. 1441, c. 2). Ai sensi
dell'art. 32 c.p. la durata di tale incapacità è pari alla durata della pena
principale.
—
Interdizione nel diritto penale
L' interdizione viene in rilievo in questo
settore del diritto come pena accessoria e può assumere
diversi caratteri. In particolare l’interdizione dai pubblici uffici può
essere perpetua o temporanea. L' interdizione perpetua produce
la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO POLITICO, degli
uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli,
decorazioni etc., degli stipendi, pensioni ed assegni a carico di enti
pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di
pensioni di guerra.
I diritti politici sono quei
diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini (sono cioè alcuni dei
diritti civili) perché essi possano partecipare attivamente alla vita politica
e alla formazione delle decisioni pubbliche, sempre se in possesso del diritto
di voto. Tali diritti rappresentano la tipica espressione dell'autogoverno del
popolo (o sovranità popolare).
In Italia diritti
politici in Italia sono definiti dagli articoli 48-51 della Costituzione
italiana, che fissa loro forme e limiti. Essi sono:
- l'elettorato attivo;
- l'elettorato passivo;
- i diversi referendum
abrogativi;
- la libertà di
organizzazione in partiti;
- il diritto di petizione;
- il diritto di accedere agli
uffici pubblici.
Nel legare il possesso di questi diritti alla
cittadinanza, la Costituzione italiana si richiama alla tradizione dello status
di cittadinanza attiva.
I diritti politici si acquisiscono con la
maggiore età. L'infermità mentale o una condanna per reati gravi può condurre
alla loro perdita. L'interdizione dai pubblici uffici è, ad esempio, la pena
accessoria, perpetua o temporanea, che include la perdita del diritto
all'elettorato attivo, all'elettorato passivo e l'esclusione da ogni incarico
pubblico.
Perdita del diritto di elettorato attivo
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, costituiscono cause di perdita del diritto di
elettorato attivo, all'esito di sentenze di condanna penale passate in
giudicato, sia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. d) che, per
tutto il tempo della sua durata, l'interdizione temporanea (lett. e). I due
tipi di interdizione, i cui effetti sono disciplinati dall'art. 28 del codice
penale, rientrano nel genus delle pene
accessorie, elencate nell'art. 19 dello stesso codice, le quali, ai sensi del
successivo art. 20, conseguono di diritto alla sentenza di condanna a una pena
principale (detentiva e/o pecuniaria) "come effetti penali" della
condanna
stessa.
Il Supremo Consesso amministrativo, ha ritenuto
di dover stabilire se la formula "ogni altro effetto penale"
contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia
comprensiva o meno delle pene accessorie.
Sulla base di articolate argomentazioni di
ordine sia sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, ha concluso che
l'anzidetta espressione "ogni altro effetto penale" di cui all'art.
47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi,
il richiamo alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora
ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12
dell'art. 47, non sembra interpretabile "se non nel senso di una consapevole quanto inequivoca esclusione, dall'effetto
estintivo, delle pene accessorie".
Sulla problematica in esame si è pronunciata con
uniformità di valutazioni, anche la Corte di Cassazione - Prima Sezione civile,
con sentenza n. 25896 del 26 settembre - 28 ottobre 2008.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso
presentato in grado di appello, ha argomentato, tra l'altro, che la privazione
dei diritti di elettorato attivo e passivo "non essendo che un particolare
modo di essere della pena interdittiva, ne condivide, salvo disposizioni
espresse, la natura e la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da
ogni altra pena accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena
principale, poiché, al pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al
fatto penalmente illecito ... "; ha conseguentemente ribadito il principio
che la perdita del diritto di elettorato prevista dall'art. 2 del D.P.R.
223/1967 costituisce pena accessoria, in quanto contenuto proprio
dell'interdizione dai pubblici uffici, della quale "segue direttamente e
inscindibilmente la sorte" (contrariamente a quanto avviene per gli
effetti penali della condanna), venendo meno soltanto per effetto delle cause
che fanno venir meno l'interdizione stessa.
La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che
"la perdita dell'elettorato attivo di cui
all'art. 2 D.P.R. 223/1967, quale parte integrante
dell'interdizione dai pubblici uffici, costituisce una pena accessoria.
Nello specifico facciamo riferimento alla
condanna relativa al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con
numero 7927, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r
Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della
pena. (vedere
allegato)
TUTTO QUESTO PREMESSO… COSA SI CONTESTA NEL COMPORTAMENTO DEGLI INDICATI IN CALCE, PERCHE’ QUESTA DENUNCIA, QUALE SAREBBE IL COMPORTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGI CHE HA CONDOTTO A QUESTA NOSTRA DECISIONE?
E’
successo che oggi pomeriggio attorno alle ore 18,00 il Sig.r Silvio Berlusconi…
fresco condannato alle pene accessorie appena sopra riportate ….. in seguito
alle note vicende delle dimissioni del governo Letta e alle successive
trattative che stanno intercorrendo fra le varie forze politiche … anche lui (Silvio Berlusconi) … in quanto Presidente
di un partito Politico (forza Italia)… è salito al colle
Quirinale per avere un incontro con
il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano…
A
questo punto occorre domandarci se le sentenze di legge hanno valore solo per i
comuni mortali e se nell’empireo dell’alta finanza e delle più alte cariche
dello Stato questo non valga,….
Occorre
quindi analizzare il comportamento dei due contraenti il negozio giuridico.
Ricordiamo che il negozio giuridico non può
tenersi in regime di violazione di legge….
Abbiamo
un condannato (Sivio Berlusconi) interdetto perpetuamente dai
pubblici uffici e pure interdetto legalmente per sette anni che :
1) che, pure se privato dei
diritti politici, addirittura è presidente di un partito politico;
2) va tranquillamente a
discutere di decisioni epocali e gravissime per la Nazione intera, in un
momento tragico e topico come questo… con il Presidente della Repubblica che lo
convoca per mettersi reciprocamente al corrente delle rispettive posizioni
politiche che assumeranno sulla testa dei cittadini in barba alla tanto
declamata e costituzionalmente “garantita” “Sovranità Popolare”…
3) e quindi ne deriva l’
Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.Chiunque,
avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce
agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da
due a sei mesi. ….. omissis
….
Dall’altra
parte del Negozio Giuridico….
Un
secondo contraente casualmente Presidente della Repubblica … essendo pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni …. che :
a) riceve e tratta da pari a pari un’
interdetto dai pubblici uffici e legale che ha perduto i diritti politici….;
b) ad un’ interdetto dai pubblici uffici e
legale …. Rivela segreti di Stato. Art. 261;
c) in questo modo disonorando la figura
della carica che ricopre come presidente della Repubblica….. Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica;
d) permette, autorizza, riconosce, accredita
un personaggio conclamatamente nefasto per la società e quindi insieme a
costui Istiga col loro pessimo esempio a commettere alcuno dei delitti
preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302;
e) sarebbe da sapere cosa si possano essere
detti e comunque a prescindere da quanto si siano detti… il fatto stesso che si
siano incontrati portatori di queste e delle ulteriori valenze che elencheremo
… è già di per se stessa una violazione di legge Art. 304. Cospirazione
politica mediante accordo;
f) ed anche Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione;
g) In quanto a Capo della magistratura
avrebbe il dovere di denunciare questa serie di misfatti ed invece procede in
pieno favoreggiamento… e quindi anche …Art. 319. Corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio;
h) Lo stesso dicasi per Art. 323.
Abuso di ufficio;
i) E…. al contrario di
quanto gli competerebbe e quindi agire per far arrestare Silvio Berlusconi
perché si sottrae alla condanna delle pene accessorie che fa? Gli rivela
informazioni riservate .... Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio. Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. …. Omissis …
j) In questo modo
offendendo e disonorando pure la magistratura nel suo complesso ed in
particolare i magistrati che hanno iridato la condanna a Berlusconi…. Art.
342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico,
amministrativo o giudiziario,
o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in
collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito
…. omissis …
k) E perciò pure la mancata denuncia è da
considerare Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale. Il pubblico ufficiale,
il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, … omissis ….
l) Ma ancor peggio è quanto
previsto dall’art. 390. Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione
da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………Qui addirittura
si è passato ogni segno… non solo si aiuta sottrarsi dalla pena ma addirittura
lo si stimola… Una scena davvero incredibile, strabiliante
….. stupefacente…
m) Senza voler considerare l’operato del parlamento tutto, che
tranne la giusta reazione di schifo del Movimento 5 Stelle e pochi altri… del
tutto bovinamente pascolano seraficamente come se nulla stesse succedendo e
tutti i gravissimi fatti qui riportati … semplicemente non esistessero..
Tutto questo delirante scenario mentre fuori nel
mondo reale vagano persi nei loro dispiaceri e difficoltà torme di disperati
cittadini che hanno perso il lavoro ed i rispettivi redditi e si vanno
alimentando di avanzi dei cassonetti dell’immondizia e rubacchiando noccioline
nei supermercati rischiando condanne di due anni …. Questo procedere ci porterà
prestissimo alla più furenea catastrofe…
Se
siamo convinti che la legge e le sentenze non sono un editto medioevale che
vanno fatte valere solo per gli abitanti del contado ed è ancora a rigor di
diritto… Caro Procuratore che ci leggi…
Fai vedere che esisti… che non sei un ectoplasma … la situazione va
ripresa in mano… riconfermando il patto sociale fra cittadini e
governanti e magistratura …. ripristinando quel senso di rettitudine che
dovrebbe pervadere il senso delle Stato e delle “funzioni
pubbliche” … e che ormai ai piani alti del Palazzo si sono
dimenticati che deve essere una loro peculiare e primaria prerogativa… ….
L’alternativa
è che il popolo si accorga di essere ritornato indietro di mille anni e che il
fatto non sia di suo gradimento… Non sarebbe un bel vivere per nessuno… anche
perché la vita media allora era di non più di trent’anni…. E la vita non
varrebbe più un soldo bucato…
Lei e i suoi colleghi potete ancora fare qualcosa… FATELA!! Non è più tempo di
rinvii, di bizantinismi…
Ora
occorre agire… noi ci auguriamo, per una visione della migliore via da seguire,
che agiate voi… e senza indugi… Come dicevo … l’alternativa sono le sommosse
popolari che è meglio non avvengano mai … perché quando agisce il Popolo è
sempre irrazionalmente, rozzamente, violentemente, crudamente…
EVITIAMOLO FINCHE’ SIAMO IN TEMPO… MA SIAMO ORMAI SULL’ORLO DEL
TEMPO…..
QUINDI
Per tutti questi, motivi, ragioni,
diritti… precedentemente
enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che
coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o
meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….
CHIEDIAMO
di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:
a) assicurare la prova dei
reati;
b) impedirne la
soppressione e l’inquinamento delle prove;
c) impedire la
continuazione dei reati;
d) Sollecitiamo pure
l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita
ricostruzione.
Ricordo, sottolineo ed
enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione
penale (Costituzione art. 112) in caso di evidenti violazioni di
legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e
nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di
questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la
punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro
ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il
ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne
previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di
costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi
dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di
archiviazione.
IN FEDE.
Allegati
n° 3
(tre) per
totali facciate n°5 (cinque)
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