venerdì 28 gennaio 2022

QUERELA CONTRO DRAGHI, SPERANZA ED ALTRI DEL 28 GENNAIO 2022

 

 


  ROMA, 28/01/2022

 

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri ;

 

                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente ;

 

                                                                              Alla Presidenza della Repubblica ;

                                                                      

                                                                                Al Consiglio Superiore della Magistratura;

 

                                                                             Alla Corte dei Conti;

           

                                                                              All’Autorità AGCOM ;      

 

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri.

 

 

 

Querela/denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri per false comunicazioni, minacce, sequestro di persona, abuso della credulità popolare, procurato allarme ed altro.

 

 

CONTRO :

 

1)                  Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella;

2)                  Primo Ministro Dr. Mario Draghi;

3)                  Il Ministro della Sanità Dr. Roberto Speranza;

4)                  Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr. Roberto Gualtieri;

5)                  Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Dr. Vittorio Colao;

6)                  Il Ministro dell'economia e delle finanze Dr. Daniele Franco

7)                  Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso Bonafede;

8)                  Il Governatore della Regione Veneto Dr. Luca Zaia;

9)                  Il Governatore della Regione Lombardia Dr. Attilio Fontana;

10)              I Governatori delle altre Regioni italiane;

11)              I Sindaci dei Comuni interessati alle violazioni qui denunciate;

12)              I Prefetti delle Province interessate dalla sospensione dei diritti costituzionali;

13)              Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli;

14)              Il Comanndante della Guardia di Finanza

15)              Il Comandante generale dei Carabinieri

16)              I medici delle A.S.L. responsabili delle vaccinazioni coatte;

17)              Direttori responsabili delle principali testate giornalistiche, radiofoniche, televisive:

18)              E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

 

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

 

1)                  Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.); 

2)                  Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);

3)                  Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);

4)                  Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);

5)                  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);

6)                  Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);

7)                  Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

8)                  Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);

 

 

9)                  Sequestro di persona ( Art.605 c.p.);

10)              Arresto illegale (Art. 606 c.p.);

11)              Violenza privata Art. 610 c.p.);

12)              Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (Art. 611c.p.):

13)              Minaccia (Art. 612 c.p.);

14)              Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine

15)              Procurato allarme presso l'autorità. (Art. 658. c.p.);

16)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);

17)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

 

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

 

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale

 

PERSONE OFFESE:  i Cittadini italiana, sigle sindacali, professionali, dei Medici, Sanitari,

 docenti e tutta la popolazione in generale.

 

 

PREMESSA

 

 

DEFINIZIONE DEL TERMINE  “EPIDEMIA”....

 

ENCICLOPEDIA TRECCANI:  Manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto ....

 

WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί + δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel tempo, avente la stessa origine.

Poiché, in una data popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi storici di morbosità.[1]

 

LA REPUBBLICA : Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di persone, nel medesimo tempo e in uno stesso luogoe. d'influenza, di vaiolo, di colera...

 

Gli episodi qui rammentati hanno numerose e varie chiavi di lettura.

 

 

Andremo sommariamente a focalizzarne alcune che potrebbero essere condivise da chi ci legge, oppure del tutto rifiutate e respinte, in quanto potrebbero non essere neppure minimamente ravvisabili delle possibili convergenze e correlazioni. Ma queste inconfutabilmente ci sono e pesano come macigni.

 

 

I FATTI

 

 

PRIMA CHIAVE DI LETTURA

 

Condividendo pienammente sulla base delle analisi dell’Avv. Marco Mori

 

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE :

 

1) Con decreto legge n.44 del 1 aprile 2021...  il Governo, con a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza dell'’emergenza epidemiologica’ da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell 'infezione da Sars-Cov-2.

 

2) Tale imposizione aveva durata fissata fino a 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni ”.Ad esso infatti seguiva il demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente, oppure,qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con perdita integrale dello stipendio.

 

3) La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia e ciò in assenza di un obbligo vaccinale diretto in senso proprio. Insomma... o i sanitari accettavano di vaccinarsi, o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione, e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi... lo scopo effettivo della norma era proprio quello di imporre la vaccinazione a chi non voleva effettuarla attraverso il ricatto alimentare .Tutto ciò era solo l'antipasto a quanto sarebbe accaduto successivamente.

 

4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in riferimento al c.d.“green pass ”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere a una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono stati alternativamente l’aver effettuato la prima dose di vaccino, l’aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, oppure essere guariti nei sei mesi precedenti da Sars-Cov-2.

 

5) Con i successivi decreti legge n.111/2021 e 127/2021,l'obbligo di greenpass è stato esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario, e quindi a tutto il mondo del lavoro: chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore, subisce il divieto di lavorare e dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.

 

6) Con decreto legge n.172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale, etc... sono diventati oggetto di ricatto vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022. Con il medesimo provvedimento l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati.

 

Insomma per l'esecutivo chi non cede può,

“quasi legalmente”...  morire di fame.

 

7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina,non ha infatti detto che i cosiddetti “novax ”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi illegittimi decreti.

 

8) Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n.221/2021 del 24 dicembre, n.229/2021 del 30 dicembre e n.1/2022 del 7 gennaio 2022), il Governo, sempre con il fine di usare la coercizione violenta verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l'obbligo vaccinale indiretto (“super green pass ”), tra l'altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi

“voluttuarie ”, ma di comune esercizio), per: l’utilizzo dei trasporti pubblici o la pratica degli sport di squadra anche all'aperto. Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi, quindi, studenti delle scuole medie, superiori ed adolescenti in genere.

 

9) Con l'ultimo dei provvedimenti in parola, in ordine cronologico, (decreto n.1 del 7 gennaio 2022), si è ancora alzata l'asticella vietando il lavoro per chi non abbia  effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di cinquant'anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l'uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale. Obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la salute l'obiettivo..... l'obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non vaccinati.

 

Ma ovviamente l'obiettivo era solo il ricatto.

 

10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza privata posto in essere dal Governo. Vale  a pena osservare che una simile azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l'art.3 Cost., non si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali ”.La Repubblica ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto .... di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona umana che l'effettiva partecipazione di tutti

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Ergo il governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione dalla società.

 

 

11) Tale ricatto, minaccia, violenza, non trova alcuna legittimazione neppure nell'art.32 Cost., norma che consente l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana ”.Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana.

 

In sostanza un ordinamento,al netto di quanto si dirà infra, potrebbe anche introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di adempiere. Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera

 

amministrativa (una multa ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento invece non può legiferare attraverso l'arma del ricatto od imporre sanzioni che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare.

La stessa sanzione o pena, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto

vitto e alloggio.

 

Il divieto di accesso al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale a pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere.

 

Tale tecnica legislativa è radicalmente illegittima anche rispetto all'art. 27 Cost., che pur fermo il divieto della pena di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

 

La commissione del delitto di cui all’art.610 c.p. ed analoghi da parte di Mario Draghi e dei suoi Ministri ad avviso di chi scrive è quindi manifesta ed indiscutibile.

 

12) Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto si estende, come detto, ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel periodo più delicato della loro crescita fisica e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, per non privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento sanitario sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a medio/lungo termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente non pericolosa!

 

13) Peraltro,come detto, l'obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna legittimità, visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati.

 

Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte specificato cosa significhi tale precetto, statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normalità di intervento sanitario e, pertanto, tollerabili ” (cfr Corte Cost.5/2018 e 258/1994 ).

 

Temporanea dunque è solo quella reazione avversa che si conclude con la guarigione.

 

14) Nel caso di specie manca la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la quasi totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata e che, con riferimento alla situazione attuale ed all’emersione della variante Omicron, è stata ammessa in ogni sede, i dati dell'Istituto Superiore di Sanita sui contagi d'altronde parlano da soli.

 

15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non concesso, che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti a proteggere da 'infezione’ in

esame, risultino essere trattamenti ultra  sperimentali (anche questo può essere negato soltanto da chi è plagiato dalla martellante propaganda –  ricordare i finanzamenti ai giornali e TG), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell'emergenza, i cui effetti nocivi sia a breve che a lungo termine, sono ancora in fase di valutazione;

Fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la ben nota introduzione del c.d. scudo penale in materia di vaccinazione anti Covid.

 

16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto numero nove di farmacovigi anza de 'AIFA (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccin

i_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già 608 morti post vaccino (cfr.pag.13 del rapporto)di cui il 3,7%su 435 valutati correlabili all'assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16 morti. Per un 30,6%(133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi sufficienti. In definitiva quindi solo i 59,5 % delle morti avvenute post vaccino non pare correlabile.. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la farmacovigilanza (pag.11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di eventi gravi avversi di 17  ogni 100.000 somministrazioni.

 

Il tutto con buona pace della norma e tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell'iceberg.

 

17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono,ad esempio la miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimi a inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti ufficialmente solo a luglio 2021.

 

18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come rettificato nella prima (volutamente???) erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n.36 recita testualmente :E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate . L'ultima.... per inciso,oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ... ma compariva, fin da principio, nel testo originale in lingua inglese:

or chose not to be vaccinated ”;

 

19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come 'art.17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n.d.s.15.06.2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 ”. Ed ancora a chiusura: iI presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . In claris non fit interpretatio.

 

20) Merita infine menzione o scandalo assoluto del consenso informato. Il Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente spontanea. Solo il deciso intervento della Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.

 

SECONDA CHIAVE DI LETTURA

 

 

Ma tutto quanto esposto è soltanto l’epidermica rappresentazione della realtà... in verità lo scenario guardando bene sotto la superficie mette in chiaro altre azioni, intenzioni, volontà ed obiettivi..... che sono :

 

1)     la devastazione dell’economia per far confluire la nostra ricchezza personale e collettiva in maniera semplicemente automatica direttamente nei caveaux delle multinazionali bancarie della grande finanza mondialista... togliendo contemporaneamente dalla scena del mercato milioni di competitori delle industrie multinazionali

 

2)     così lasciando superstiti, fra quelli che sopravviveranno alle vaccinazioni, soltanto gli zombies addomesticati dalla pubblicità e dall’informazione e ... formazione quelli dal cervello infarcito di idiozie che saranno indottrinati ad essere obbedienti schiavi senza alcuna capacità critica...

 

Addentrandoci in questi ulteriori livelli di indagine...  oggi quindi non siamo solo e soltanto in competizione con ....

 

3)     le crisi istituzionali dopo sei governi non eletti .... ma nominati da un indivisuo non eletto dal popolo;

 

4)   le varie delocalizzazioni;

 

5)     la devastazione economica;

                                               

6)     la distruzione del sistema sanitario pubblico;

 

7)     l’eliminazione dell’industria farmaceutica nazionale;

 

8)     il  sistema assistenziale, geriatrico... etc., etc... …

 

o anche

 

9)     la mancanza di filtri doganali per merci provenienti da paesi particolarmente aggressivi… 

 

o più terra, terra..  

 

10)  i flussi migratori che pervengono dai Paesi in urgenza demografica o in guerra per cui siamo al cospetto di gente che fugge dalla miseria da carenza di lavoro che una volta giunti qui da noi è disponibile a svolgere qualunque lavoro a qualunque prezzo…

 

TERZA CHIAVE DI LETTURA

 

Ma ancora...  No .. c’è di peggio, molto peggio… siamo alle soglie del dominio assoluto e alla definitiva schiavizzazione dell’Uomo,

 

non solo da parte dell’informatica/telematica rampante che conquista peso nell’economia, ricerca, ed altro… ma, ben oltre, si punta ad una conquista del mondo e dell’UMANITA’ al seguito e da parte di una nuova etnia…

 

quella dei robot…

 

e presto anche quella dei robot androidi.

 

Per la grande finanza internazionale che regge le fila di tutto quanto ci sta avvenendo attorno     si tratta, in primo luogo, in questo cataclisma attuale, di sconnettere il lavoro dal reddito, ma anche di sconnettere il lavoro dall’occupazione, dato che la riduzione del primo alla seconda sfocia nell’esclusione di coloro che sono privi di occupazione, nella paura della disoccupazione tra i salariati e nel controllo sociale degli assistiti. 

 

Ancora una volta, è importante non confondere lavoro e occupazione. «L’occupazione non è altro che lavoro divenuto merce, contrattualmente sottomesso alla tutela e alle esigenze di un datore di lavoro e il cui prezzo è determinato dal mercato.... non più dai sindacati o, al limita, dalla politica....». A questo riguardo, il reddito di cittadinanza contraddice l’idea dominante che «la lotta contro la povertà passa attraverso l’occupazione». La povertà è, infatti, in primo luogo una faccenda di reddito. Il reddito di cittadinanza rappresenta un cambiamento nella distribuzione dei redditi, un nuovo sussidio sociale redistributivo che va ad aggiungersi ad altri.

 

In realtà, è lo stesso sostentamento che dovrebbe essere centrale, non il lavoro.

 

Quindi devianti gli articoli della Costituzione che parlano della centralità del lavoro


All’idea di reddito di cittadinanza sono state mosse anche numerose obiezioni. Alcune sono obiezioni morali, altre obiezioni economiche. Le une riguardano il principio stesso del reddito di cittadinanza, molte concernono la sua fattibilità, in particolare il suo

 

finanziamento.  La critica morale si fonda, in generale, sulla tradizionale  idea cristiana secondo la quale il lavoro costituisce il destino obbligatorio dell’umanità dopo il peccato originale («chi non lavora, non mangia», diceva san Paolo).

 
Il reddito di cittadinanza (una delle “soluzioni finali e definitive”.... quindi trasformerebbe tutti i cittadini in assistiti, rafforzando così l’idea che essere cittadino vuol dire anzitutto essere un avente diritto (ma quale, e davvero diritto, piuttosto che “foraggio”???, non è più accettabile: «Il reddito di esistenza non è un assistentato, perché, una volta munito del necessario, l’individuo prova il bisogno di agire e di realizzarsi (lo speriamo)». Ma l’obiezione più comune riguarda evidentemente la fattibilità del progetto. Il reddito di cittadinanza è “vitale” dal punto di vista economico e finanziario? E come finanziarlo? L’introduzione del reddito di esistenza è riducibile a un semplice problema di ripartizione delle ricchezze esistenti».

 

Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, .... o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale tecnica operativa è radicalmente illegittima.

 

L’operazione altrimenti inspiegabile dell’estromissione dal lavoro di questa prima tranche di esclusi è funzionale a quanto appena sopra descritto...quindi prende forma il piano di distruzione del concetto stesso dell’istituzione “lavoro”.... almeno nei termini che da quando esiste l’uomo, noi tutti conosciamo.... ma contemporaneamente di qualunque altro reddito e cespite... e contestualmente anche del concetto stesso di proprietà ..... operazione che la Grande Finanza (o Grande Fratello) sta attivamente perseguendo ... facendo mettere all’asta ai vari governi non eletti tutte le ricchezze pubbliche (industria di Stato, Demanio, etc..) o private degli italiani..... case, negozi, casali, imprese agricole ed industriali... etc., etc.,.....

 

In questo modo realizzando così una Umanità completamente priva di identità culturale, sociale, personale, sessuale, capacità, risorze, cespiti, ricchezze e proprietà, etc., etc....

 

Il perfetto animale da salotto

 

Questi, enunciati nella terza “chiave di lettura”, tutti crimini contro l’umanità... per essere precisi, sono  ancora da realizzarsi, o sono in itinere, quindi i relativi reati in corso d’opera, e perciò non ancora perseguibili .... ma quando si vede un armato estrarre la pistola ... non occorre aspettare la pistola fumante per capire che costui ha tentato di colpire qualcuno... noi che abbiamo le vibrisse... sappiamo che sono solo in attesa che si presenti la situazione favorevole per effettuare il “colpo di mano” letale e definitivo.

 

 

 

 

Magistrato che ci leggi... vogliamo attendere passivamente la morte nostra, dei nostri cari, dello Stato finanche del genere umano... oppure cercare di difenderci?????

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :

 

 

1)      di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine ai gravissimi reali reati qui sopra delineati;

 

2)      di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

 

3)      provvedere affinchè sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.

 

Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizzlamo ad uso di chi ci legge rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

 

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;

e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

 

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente.

 

 

Con la massima osservanza.

 

Per AlbaMediterrannea

 

 

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