martedì 1 aprile 2014

QUERELA CONTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E BERLUSCONI PER VIOLAZIONE SENTENZA SU NORME ACCESSORIE....



                                                                                    ROMA, 16/02/2014

                                                                               Al  Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                                   SEDE
                                                          
                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente
                                                                                    SEDE

                                                                           Alla  Procura Generale della Corte dei Conti
                                                                                    SEDE

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                                    SEDE
                                                                           
                                                                            Alla   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
                                                                                    SEDE

                                                                 E, p.c.  Ad   Altri


QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.

Contro :

1)                  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)                  L’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)                  I Presidenti della Camera e del Senato;
4)                  Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)                  Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)                  Tutti i Parlamentari favoreggiatori;
7)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)                  Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)                  Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)                  Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)                  Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)                  Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)              Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
11)              Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)              Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
13)              Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)              Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
15)              Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.Art. 361.
16)              Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)              Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)              Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :

Costituzione :

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
  omissis …..
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
…… omissis ….

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

CODICE PENALE

Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito …omissis …

Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, …. omissis …

Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, …. Omissis ….

Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione.
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, …omissis …

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito … omissis …..




Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito … omissis ….

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ….  Omissis …

Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis …

Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa…. omissis …

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….

Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. …..  omissis ….

Art. 390. Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………


ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.

Associazione a delinquere conclamata ed ormai spudoratamente alla luce del sole.

Un condannato all’interdizione ai pubblici uffici pubblicamente ricevuto dal Presidente della Repubblica…. Me l’avessero raccontato un anno fa… non lo avei mai creduto possibile….

Berlusconi, interdetto dai pubblici uffici va a ricevimento da Napoletano per scambi di idee, definizione delle relative posizioni sulle attuali emergenti situazioni e su possibili accordi in merito alle immanenti consultazioni politiche in qualità di capo di una forza politica.

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E’ O NON E’ UN PUBBLICO UFFICIO?

CERTAMENTE LO E’ …. INFATTI….

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..


Mi sembra del tutto evidente ed inoppugnabile che la Presidenza della Repubblica e il Presidente della Repubblica sono rispettivamente il Massimo Pubblico Ufficio e il Massimo Pubblico Ufficiale dello Stato.

Vediamo le definizioni.

Pubblico ufficiale  È colui che esercita una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria, con o senza rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente.

In base all'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale (e questo è il caso) sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislative e giurisdizionali non dà luogo a problemi di sorta, si è a lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa, specie per distinguerla con certezza da quelle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico.

Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia, ha provveduto, così, a definire (ai fini penalistici), la nozione di pubblica funzione amministrativa.

1)                  È necessario che la funzione sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi pubblici.

2)                  In secondo luogo deve trattarsi di un'attività propulsiva della formazione e manifestazione della volontà della P.A., o nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.

Formare e manifestare la volontà della P.A. vuol dire operare in qualità di organi della stessa, sì da avere il potere di emanare gli atti amministrativi che alla P.A. vengono

imputati e di impersonare l'ente nei rapporti con i soggetti privati estranei alla P.A.

Esercitare poteri autoritativi vuol dire avere il potere d'imporre coattivamente il rispetto delle norme di diritto pubblico e dei provvedimenti esecutori della P.A. Chi più autoritativo di chi può concedere la “grazia”.

MI SEMBRA CHE L’UFFICIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICADA PIENAMENTE IN QUESTE DEFINIZIONI… ANZI NE E’ IL VERTICE ASSOLUTO.

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..


Il Pubblico Ufficio è un apparato preposto all'espletamento di una attività strumentale e ausiliaria alle funzioni dell'organo, sì da consentire ad esso l'esercizio efficiente delle proprie competenze per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.

È stabilmente incorporato nella struttura dell'ente di cui fa parte e il rapporto che lo unisce al soggetto che ad esso è preposto è un rapporto organico. Può avere competenza esterna, impegnare, cioè, l'ente verso i terzi, qualificandosi in questo caso come organo; oppure svolgere attività interne e ausiliarie all'organo.

Il termine ufficio (dal latino officium, 'dovere, carica, funzione', derivato a sua volta da opus, 'lavoro', e facĕre, 'fare') è usato, nel diritto, in senso proprio, per indicare uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente. Viene inoltre utilizzato per indicare il cosiddetto ufficio soggettivo o munus.

Un ufficio è, in senso proprio, uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente, costituito da una o più persone e dotato di beni strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla divisione del lavoro all'interno dell'ente. Si distinguono gli uffici privati da quelli pubblici, secondo che siano articolazioni di enti privati o pubblici.

 

La titolarità dell'ufficio può essere attribuita con varie modalità: nomina, elezione, successione, sorteggio ecc.

Talvolta la titolarità di un ufficio comporta di diritto la titolarità di un altro ufficio; si parla in questi casi di unione reale tra gli uffici (un esempio è rappresentato dal sindaco italiano che è al contempo organo del comune ed ufficiale del Governo, ossia organo dello Stato).

 

Fra gli uffici delle persone giuridiche spiccano gli organi che compiono atti giuridici imputati, unitamente ai loro effetti, alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra questa e l'organo intercorre una relazione di immedesimazione organica, distinta dal rapporto di servizio anche perché, a differenza di questo, non è un vero e proprio rapporto giuridico tra due distinti soggetti di diritto.

Secondo la più diffusa ricostruzione dottrinale, organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare (qui il Presidente della Repubblica), che unisce, quindi, la qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica, svolge funzioni strumentali rispetto all'organo.

In passato l'imputazione alla persona giuridica dell'attività delle persone fisiche che agiscono per essa era spiegata in termini di rappresentanza: la persona fisica era considerata rappresentante della persona giuridica. Nel caso dello stato, poi, fin quando la sua persona si è identificata con la persona fisica del sovrano, gli atti di questo erano immediatamente atti dello Stato e i funzionari dello Stato rappresentanti del sovrano.

Il concetto di organo si distingue da quello più generale di ufficio, che denota qualsiasi unità elementare nella quale si articola la struttura organizzativa della persona giuridica, a prescindere dal fatto che le sue attività si traducano in atti giuridici.

Secondo la prevalente ricostruzione dottrinale, organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare, che unisce, quindi, la qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica, svolge sempre funzioni strumentali rispetto all'organo. Secondo altra dottrina, invece, gli organi della persona giuridica sono suoi uffici, deputati al compimento di atti giuridici imputati all’ente di appartenenza. Nell'uno come nell'altro caso è comunque il titolare dell'ufficio a compiere gli atti giuridici imputati alla persona giuridica.

Interdizione Legale

Si tratta di una pena accessoria che comporta la perdita della capacità di agire e che consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
A differenza della interdizione giudiziale e della minore età, non ha per fondamento l'esigenza di intervenire a favore di un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai propri interessi, ma si giustifica come misura sanzionatoria prevista dalla legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave.
Due sono gli elementi di distinzione tra la disciplina dell' interdizione legale e quella delle altre due forme di incapacità:

1)      l'incapacità dell'interdetto legale concerne tutti gli atti di natura patrimoniale, ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare (l'interdetto legale può quindi contrarre matrimonio o riconoscere il figlio naturale);



2)      l'annullabilità degli atti di natura patrimoniale compiuti dall'interdetto legale non è posta nell'esclusivo interesse dell'interdetto: infatti, chiunque vi abbia interesse può far valere la sua incapacità (art. 1441, c. 2). Ai sensi dell'art. 32 c.p. la durata di tale incapacità è pari alla durata della pena principale.
      
Interdizione nel diritto penale
L' interdizione viene in rilievo in questo settore del diritto come pena accessoria e può assumere diversi caratteri. In particolare l’interdizione dai pubblici uffici può essere perpetua o temporanea. L' interdizione perpetua produce la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO POLITICO, degli uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli, decorazioni etc., degli stipendi, pensioni ed assegni a carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
I diritti politici sono quei diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini (sono cioè alcuni dei diritti civili) perché essi possano partecipare attivamente alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche, sempre se in possesso del diritto di voto. Tali diritti rappresentano la tipica espressione dell'autogoverno del popolo (o sovranità popolare).

In Italia diritti politici in Italia sono definiti dagli articoli 48-51 della Costituzione italiana, che fissa loro forme e limiti. Essi sono:

  • l'elettorato attivo;
  • l'elettorato passivo;
  • i diversi referendum abrogativi;
  • la libertà di organizzazione in partiti;
  • il diritto di petizione;
  • il diritto di accedere agli uffici pubblici.
Nel legare il possesso di questi diritti alla cittadinanza, la Costituzione italiana si richiama alla tradizione dello status di cittadinanza attiva.
I diritti politici si acquisiscono con la maggiore età. L'infermità mentale o una condanna per reati gravi può condurre alla loro perdita. L'interdizione dai pubblici uffici è, ad esempio, la pena accessoria, perpetua o temporanea, che include la perdita del diritto all'elettorato attivo, all'elettorato passivo e l'esclusione da ogni incarico pubblico.

Perdita del diritto di elettorato attivo


Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, costituiscono cause di perdita del diritto di elettorato attivo, all'esito di sentenze di condanna penale passate in giudicato, sia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. d) che, per tutto il tempo della sua durata, l'interdizione temporanea (lett. e). I due tipi di interdizione, i cui effetti sono disciplinati dall'art. 28 del codice penale, rientrano nel genus delle pene accessorie, elencate nell'art. 19 dello stesso codice, le quali, ai sensi del successivo art. 20, conseguono di diritto alla sentenza di condanna a una pena principale (detentiva e/o pecuniaria) "come effetti penali" della condanna
stessa.

Il Supremo Consesso amministrativo, ha ritenuto di dover stabilire se la formula "ogni altro effetto penale" contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno delle pene accessorie.

Sulla base di articolate argomentazioni di ordine sia sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, ha concluso che l'anzidetta espressione "ogni altro effetto penale" di cui all'art. 47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi, il richiamo alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12 dell'art. 47, non sembra interpretabile "se non nel senso di una consapevole quanto inequivoca esclusione, dall'effetto estintivo, delle pene accessorie".
           
Sulla problematica in esame si è pronunciata con uniformità di valutazioni, anche la Corte di Cassazione - Prima Sezione civile, con sentenza n. 25896 del 26 settembre - 28 ottobre 2008.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato in grado di appello, ha argomentato, tra l'altro, che la privazione dei diritti di elettorato attivo e passivo "non essendo che un particolare modo di essere della pena interdittiva, ne condivide, salvo disposizioni espresse, la natura e la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da ogni altra pena accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena principale, poiché, al pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente illecito ... "; ha conseguentemente ribadito il principio che la perdita del diritto di elettorato prevista dall'art. 2 del D.P.R. 223/1967 costituisce pena accessoria, in quanto contenuto proprio dell'interdizione dai pubblici uffici, della quale "segue direttamente e inscindibilmente la sorte" (contrariamente a quanto avviene per gli effetti penali della condanna), venendo meno soltanto per effetto delle cause che fanno venir meno l'interdizione stessa.

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che "la perdita dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 D.P.R. 223/1967, quale parte integrante dell'interdizione dai pubblici uffici, costituisce una pena accessoria.

Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della pena. (vedere allegato)

TUTTO QUESTO PREMESSO… COSA SI CONTESTA NEL COMPORTAMENTO DEGLI INDICATI IN CALCE, PERCHE’ QUESTA DENUNCIA, QUALE SAREBBE IL COMPORTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGI CHE HA CONDOTTO A QUESTA NOSTRA DECISIONE?

E’ successo che oggi pomeriggio attorno alle ore 18,00 il Sig.r Silvio Berlusconi… fresco condannato alle pene accessorie appena sopra riportate ….. in seguito alle note vicende delle dimissioni del governo Letta e alle successive trattative che stanno intercorrendo fra le varie forze politiche … anche lui (Silvio Berlusconi) … in quanto Presidente di un partito Politico (forza Italia)… è salito al colle Quirinale per avere un incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano…

A questo punto occorre domandarci se le sentenze di legge hanno valore solo per i comuni mortali e se nell’empireo dell’alta finanza e delle più alte cariche dello Stato questo non valga,….

Occorre quindi analizzare il comportamento dei due contraenti il negozio giuridico.

Ricordiamo che il negozio giuridico non può tenersi in regime di violazione di legge….



Abbiamo un condannato (Sivio Berlusconi) interdetto perpetuamente dai pubblici uffici e pure interdetto legalmente per sette anni che :

1)      che, pure se privato dei diritti politici, addirittura è presidente di un partito politico;

2)      va tranquillamente a discutere di decisioni epocali e gravissime per la Nazione intera, in un momento tragico e topico come questo… con il Presidente della Repubblica che lo convoca per mettersi reciprocamente al corrente delle rispettive posizioni politiche che assumeranno sulla testa dei cittadini in barba alla tanto declamata e costituzionalmente “garantita” “Sovranità Popolare”…

3)      e quindi ne deriva l’ Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. …..  omissis ….

Dall’altra parte del Negozio Giuridico….

Un secondo contraente casualmente Presidente della Repubblica … essendo pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ….  che :

a)      riceve e tratta da pari a pari un’ interdetto dai pubblici uffici e legale che ha perduto i diritti politici….;

b)      ad un’ interdetto dai pubblici uffici e legale …. Rivela segreti di Stato. Art. 261;

c)      in questo modo disonorando la figura della carica che ricopre come presidente della Repubblica….. Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica;

d)      permette, autorizza, riconosce, accredita un personaggio conclamatamente nefasto per la società e quindi insieme a costui Istiga col loro pessimo esempio a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302;

e)      sarebbe da sapere cosa si possano essere detti e comunque a prescindere da quanto si siano detti… il fatto stesso che si siano incontrati portatori di queste e delle ulteriori valenze che elencheremo … è già di per se stessa una violazione di legge Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo;

f)        ed anche Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione;

g)      In quanto a Capo della magistratura avrebbe il dovere di denunciare questa serie di misfatti ed invece procede in pieno favoreggiamento… e quindi anche …Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

h)      Lo stesso dicasi per Art. 323. Abuso di ufficio;

i)        E…. al contrario di quanto gli competerebbe e quindi agire per far arrestare Silvio Berlusconi perché si sottrae alla condanna delle pene accessorie che fa? Gli rivela informazioni riservate .... Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ….  Omissis …


j)        In questo modo offendendo e disonorando pure la magistratura nel suo complesso ed in particolare i magistrati che hanno iridato la condanna a Berlusconi…. Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis …

k)      E perciò pure la mancata denuncia è da considerare Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, … omissis ….

l)        Ma ancor peggio è quanto previsto dall’art. 390. Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………Qui addirittura si è passato ogni segno… non solo si aiuta sottrarsi dalla pena ma addirittura lo si stimola… Una scena davvero incredibile, strabiliante …..  stupefacente…

m)   Senza voler considerare l’operato del parlamento tutto, che tranne la giusta reazione di schifo del Movimento 5 Stelle e pochi altri… del tutto bovinamente pascolano seraficamente come se nulla stesse succedendo e tutti i gravissimi fatti qui riportati … semplicemente non esistessero..

Tutto questo delirante scenario mentre fuori nel mondo reale vagano persi nei loro dispiaceri e difficoltà torme di disperati cittadini che hanno perso il lavoro ed i rispettivi redditi e si vanno alimentando di avanzi dei cassonetti dell’immondizia e rubacchiando noccioline nei supermercati rischiando condanne di due anni …. Questo procedere ci porterà prestissimo alla più furenea catastrofe…

Se siamo convinti che la legge e le sentenze non sono un editto medioevale che vanno fatte valere solo per gli abitanti del contado ed è ancora a rigor di diritto… Caro Procuratore che ci leggi… Fai vedere che esisti… che non sei un ectoplasma …  la situazione va ripresa in mano riconfermando il patto sociale fra cittadini e governanti e magistratura …. ripristinando quel senso di rettitudine che dovrebbe pervadere il senso delle Stato e delle “funzioni pubbliche”  … e che ormai ai piani alti del Palazzo si sono dimenticati che deve essere una loro peculiare e primaria prerogativa… ….

L’alternativa è che il popolo si accorga di essere ritornato indietro di mille anni e che il fatto non sia di suo gradimento… Non sarebbe un bel vivere per nessuno… anche perché la vita media allora era di non più di trent’anni…. E la vita non varrebbe più un soldo bucato…

Lei e i suoi colleghi potete ancora fare qualcosa… FATELA!! Non è più tempo di rinvii, di bizantinismi…

Ora occorre agire… noi ci auguriamo, per una visione della migliore via da seguire, che agiate voi… e senza indugi… Come dicevo … l’alternativa sono le sommosse popolari che è meglio non avvengano mai … perché quando agisce il Popolo è sempre irrazionalmente, rozzamente, violentemente, crudamente…


EVITIAMOLO FINCHE’ SIAMO IN TEMPO… MA SIAMO ORMAI SULL’ORLO DEL TEMPO…..



QUINDI

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…   precedentemente enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….


CHIEDIAMO


di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:

a)                                          assicurare la prova dei reati;

b)                                          impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;

c)                                          impedire la continuazione dei reati;

d)                                          Sollecitiamo pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita
ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione  art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.


IN FEDE. 











Allegati n° 3 (tre)            per totali facciate n°5 (cinque).


QUERELA INTEGRAZIONE A DENUNCIA DEL 16 FEB 2014 CONTRO PRESIDENTE REPUBBLICA E BERLUSCONI PER VIOLAZIONE SENTENZA SU NORME ACCESSORIE ....




                                                                                    ROMA, 24/02/2014

                                                                               Al  Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                                   SEDE
                                                          
                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente
                                                                                    SEDE

                                                                           Alla  Procura Generale della Corte dei Conti
                                                                                    SEDE

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                                    SEDE
                                                                           
                                                                            Alla   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
                                                                                    SEDE

                                                                 E, p.c.  Ad   Altri


INTEGRAZIONE A QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PRESENTATA IL GIORNO 16/02/2014.

Contro :

1)                  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)                  L’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)                  I Presidenti della Camera e del Senato;
4)                  Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)                  Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)                  Tutti i Parlamentari favoreggiatori;
7)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)                  Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)                  Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)                  Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)                  Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)                  Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)              Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
11)              Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)              Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
13)              Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)              Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
15)              Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.Art. 361.
16)              Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)              Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)              Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
22)              Sperequazione

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

RIFERIMENTI :

Costituzione :
 
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
Art. 48. Sono elettori
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PROGRESSIONE LEGISLATIVA INDEGNA ED INTENZIONALE

Codice Penale
R.D. 19.10.1930, n. 1398

Art  140 Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)
Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

Art. 39. Casi di sospensione. 
 
  Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale  preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione: 
a)  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata   non superiore a tre anni; 
b) il  ricovero  in  un  manicomio  giudiziario  fuori  dei  casi preveduti nell'articolo precedente, il 
    ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le  misure  di      sicurezza               
    non detentive previste nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;      
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
 
d) la  morosità  per  oltre  dodici  mesi  nel  pagamento   dei contributi previsti dal presente 
    ordinamento. 
  
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato. 
 
  Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui  questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale. 
… omissis …

Legge 24.11.1981 n° 689
Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie

L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. … omissis …

Legge 16 luglio 1997, n. 234
Art. 2. (Modifica degli articoli 289, del codice di procedura penale)

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».
 
Codice Procedura Penale
 
Art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio –
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (1).
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.


2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di


società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271
Art. 217 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

DECRETO Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.

Questa “Integrazione” si prefigge di documentare, evidenziare e denunciare una situazione che è da sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno mai per quanto a noi noto, ha ravvisato note e qualità di illegalità in tutto questo… Ci riferiamo ad una spudorata, intollerabile, inaccettabile, irragionevole ed incoerente distonia/discrasia/sperequazione a vantaggio di due delle maggiori caste che dominano la scena politica e sociale di questa cosiddetta Repubblica fin dalle sue inopinate origini e che gradualmente sono andate sempre più scemando nel corso dei decenni… fino ad arrivare allo stato di distrazione disfacimento giuridico/morale attuale.

Facciamo qualche esempio per rendere ben comprensibile a qualunque mente di rappresentarsi correttamente il concetto… Tutti sanno che per accedere al mondo del lavoro e delle attività occorre sostenere corsi di studio, di preparazione, sostenere vari gradi di esami … sia di ordine generale, che specifici in merito alla tipologia di lavoro/professione/attività che poi si andrà a svolgere nel corso della vita…

Ad esempio il cuoco dovrà svolgere un corso di studi teorico/pratici su varie materie inerenti la somministrazione di alimenti …dopo di che … se vorrà davvero aprire un ristorante dovrà richiedere l’agibilità dei locali, richiedere le autorizzazioni dell’Ente Locale… dovrà attendere un sopralluogo dei vigili del fuoco, etc., etc., etc.,

Le stesse “forche caudine”ed ancora di più dovrà passare un cittadino/medico che voglia aprire una clinica privata… vent’anni di studio, esami di ogni ordine e grado, stages, attività presso ospedali … e poi tutta la trafila appena vista, ed altro,  per aprire una sua clinica privata… Un pilota d’aereo non ne parliamo … Ma anche per limitarci ai mestieri più umili … anche uno spazzino della nettezza urbana deve fare i suoi bei corsi e superare i suoi (per lui) duri esami…

Questo per quanto riguarda la fase preliminare di conoscenza e di competenza comprovata per poter approcciarsi all’attività da svolgersi..  Ma per fare qualunque mestiere… oltre che possedere le conoscenze ed aver dimostrato “per titoli” di avere competenze sufficiente ad accingersi a svolgere l’agognata professione … occorre pure … e soprattutto…  avere quelle indispensabili caratteristiche di moralità che sono indispensabili e propedeutiche alle caratteristiche di competenza…. E per ricollegarci agli esempi sopra citati.. il cuoco dovrà richiedere il certificato antimafia… la dichiarazione HACCP… etc., etc.,.. Ancora più rigide ed inflessibili le norme per un medico … o pure anche per un semplice operatore della nettezza urbana…


Tutto questo per dimostrare (se ce ne fosse bisogno)… che in una società evoluta e complessa come la nostra tutto è normato e codificato, in particolare per rispondere alla necessaria esigenza di dimostrata professionalità e quindi di avere i requisiti minimi di

1)      CAPACITA’ E COMPETENZA;

2)      E SOPRATTUTTO DI MORALITA’/ONORABILITA’

Ma occorre ancora ed anche aggiungere e precisare che qualora per qualunque motivo qualcuno sia utente/cliente privato/cittadino/consumatore … o Ente Pubblico di controllo… abbia qualcosa da ridire o recriminare in merito alle modalità di svolgimento della professione… che immediatamente intervengono sanzioni amministrative, pecuniarie, civili, penali….

Quindi… i malcapitati professionisti/lavoratori che si ritrovassero a dover incappare in una qualche fatale negatività riscontrabile da qualcuno dei fruitori o controllori interessati… si ritroverebbe inesorabilmente a dover subire conseguenze da comportamenti ritenuti lesivi della sicurezza sia individuale che pubblica..

Tutto questo premesso perfettamente giusto, corretto, logico, coerente, e condivisibile…

ECCO “DUNQUE” INCREDIBILMENTE, INCONCEPIBILMENTE, “INSPIEGABILMENTE”... CHE
QUANTO FIN QUI ACCENNATO, PER ACCEDERE ALLA CARRIERA POLITICA NON AVVIENE.

E l’unico prerequisito che viene richiesto ad un candidato alla vita politica è quanto evidenziato più sopra  : < …. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Cioè … ci ritroviamo nella situazione che la classe di individui più “dominante” e che ha le maggiori responsabilità del Paese e che può creare danni inenarrabilmente ed enormemente più gravi ed irrecuperabili di quelli concretizzabili da un semplice cuoco, medico, netturbino….(basta pensare all’approvazione del “MES” di qualche mese fa….)…  ed … incredibilmente per fare questo non occorre avere titolo di studio specifico (anzi in pratica nessun titolo di studio)…, neppure aver fatto corsi di studio di preparazione una volta essere stati eletti… ed ….

Ancora più incomprensibilmente…. di fatto non essere responsabili di nulla…. rarissimi sono i casi di parlamentari condannati per responsabilità penali… eppure sappiamo quanto sia diffusa la corruzione colà….E si può giungere a codificare un simile articolo della Costituzione…..

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione… omissis…

A nulla valendo la tesi difensiva che sostiene che occorre sia così a tutela e garanzia della libertà di azione del Presidente… QUESTA È UNA FOLLE DICHIARAZIONE DI IRRESPONSABILITÀ ASSOLUTA INTENZIONALMENTE CODIFICATA

A seguito di questa norma … come si può pretendere che questa cosiddetta Repubblica Italiana sia un stato di diritto e conseguentemente sia funzionale, giusta, coerente, efficiente, FUNZIONALE se il primo responsabile viene per legge esentato da ogni responsabilità????

Sopra sono richiamate alcune leggi che si sono avvicendate nel corso degli ultimi decenni che esemplificano chiaramente l’evolversi nella progressiva degenerazione del concetto di reprensibilità dei comportamenti e delle conseguenti responsabilità… si nota nell’esaminare il testo delle leggi questa lenta ma inequivocabile perdita del senso di responsabilità e della relativa crudezza, e peso, della sanzione ed individuabilità delle responsabilità.

E però … comunque … per quanto sempre più evanescente man mano che ci avviciniamo al nostro momento attuale… comunque una parvenza di tutti gli elementi che abbiamo sottolineato finora… COMUNQUE PERMANGONO…

Mentre nel caso dei politici e parlamentari ormai sono del tutto spariti …  O QUASI

Non mi sembra che l’articolo 3 della Costituzione sia molto rispettato ed applicato in questa situazione denunciata alcuni giorni fa a proposito della vicenda di Silvio Berlusconi e dell’incontro con Giorgio Napoletano comparata alla codificata prassi da tenersi con un comune cittadino.

La presente “INTEGRAZIONE” … oltre a descrivere quanto già elencato vuole accentuare e sollevare l’attenzione su una specifica qualità delle leggi qui richiamate.. e cioè … il fatto e l’essenza che le leggi, (come deve essere) sono state promulgate in difesa e vantaggio di tutti i cittadini per preservarne la sicurezza dai possibili “errori” o misfatti di alcuni esercenti professioni/attività … acchiappati col “sorcio in bocca”… e quindi il D.P.R. n.1067 del 1953
Afferma  Art. 39. Casi di sospensione.   Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale  preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione fin soltanto dalla:  …omissis …
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
 
Lo stesso dicasi per la Legge 24.11.1981 n° 689 Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie L'art. 140 del codice penale CHE AFFERMA …. è sostituito dal seguente:



"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. …….
 
Però cominciano i distinguo… : < ….L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. 
 
Ed “IN CAUDA VENENUM”…….
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi

Ed infine, saltando tutta una serie di altre analisi, vale solo la pena di riportare il testo del DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271  che all’Art. 217 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)… afferma che ora … a prescindere da quanto riportato sopra….….

1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.


E così è portato a compimento l’iter durato ottant’anni.. per cui oggi i più potenziali mascalzoni incapaci, incompetenti, inetti, e cioè i politici e parlamentari di ogni ordine e grado.…. Non hanno alcuna responsabilità, e se scoperti e dimostrati pubblicamente immorali… mentre una volta, fin dalle fasi primarie dell’istruttoria, erano allontanati dal loro “pubblico ufficio” e sospesi… ora sono ormai intangibili e refrattari a qualunque possibile sanzione o “reprimenda”… “succubi”  (si fa per dire) solo ad una improbabile messa in stato di accusa delle camere riunite o una votazione di “decadenza” come è stato fatto per Berlusconi il 27 novembre u.s..



Quindi confermato quanto volevasi dimostrare … e cioè che l’articolo 3 della costituzione è sistematicamente e completamente disatteso ed in aperta violazione con numerosi successivi suoi stessi articoli (48 - 90) e leggi correlate …

Però occorre far rimarcare un punto di non secondaria importanza… e cioè che.. non si capisce come mai… e qualcuno dovrebbe spiegarcelo con argomentazioni sostenibili e convincenti….
sia possibile essere dichiarati decaduti dalla carica di senatori ed essere estromessi dal senato per indegnità morale … e contemporaneamente e successivamente continuare imperturbabilmente, impassibilmente ed apparentemente intangibilmente a presiedere un partito politico … quando esiste un articolo della costituzione (48) che sostiene:… omissisis … o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Un partito politico dovrebbe essere una istituzione sociale morale .. …. O no?

E si è immorali per il senato e non per presiedere un partito??

E come fa un interdetto e un decaduto dalla carica di senatore per indegnità morale ad essere presidente di un Partito politico??
L’interdizione dai pubblici uffici produce la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO POLITICO, …. Omissis …

 

I diritti politici sono:

 

·                                 l'elettorato attivo;
·                                 l'elettorato passivo;
·                                 i diversi referendum abrogativi;
·                                 la libertà di organizzazione in partiti;
·                                 il diritto di petizione;
·                                 il diritto di accedere agli uffici pubblici.

Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della pena.

Insomma al termine di tutta questa disamina occorre constatare questa immane disparità di trattamento fra i l comune cittadino che quando compie un errore anche di lieve e limitata dannosità viene giustamente sanzionato anche con la sospensione precauzionale dalla professione fin dalla fase delle indagini preliminari, in modo che non possa più reitare il
malfatto… e viceversa il politico … a prescindere da ogni altra valutazione … sempre e comunque… per il solo fatto (considerazione del tutto impropria ed in veritiera) il volere popolare è di fatto intangibile fino al momento della sentenza dell’ultimo grado di giudizio… che stante la situazione della “giustizia” in Italia può spesso stare a significare anche IN ETERNO ……

Quindi confermare questo nostro convincimento della di fatto norma dei due pesi e due misure …che offende primariamente il lavoro e la memoria ei padri costituenti, della costituzione stessa, dei valori ad essa riconducibili, primo fra tutti la parità di diritti e doveri di tutti i cittadini… e soprattutto i cittadini stessi defraudati costantemente dalla fruizione di servizi resi dallo Stato che siano efficaci e funzionali… in quanto questa incapacità di sanzionare precise responsabilità si ripercuote sulla strutture e sulla efficienza e redditività del sistema Stato ed Istituzioni….


L’ORLO DEL TEMPO è stato raggiunto non oltrepassiamolo!

QUINDI

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…   fin qui enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri ….

CHIEDIAMO

di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:

a)      assicurare la prova dei reati;
b)      impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;
c)      impedire la continuazione dei reati;
d)      Sollecitiamo l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione  art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.


IN FEDE.