ROMA, 16/02/2014
Al
Comando stazione dei Carabinieri
SEDE
Alla Procura Della Repubblica Competente
SEDE
Alla Procura Generale della Corte dei Conti
SEDE
Alla
Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
SEDE
Alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
SEDE
E, p.c.
Ad Altri
QUERELA/DENUNCIA
PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI
UFFICI.
Contro :
1)
Il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)
L’ex
presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)
I
Presidenti della Camera e del Senato;
4)
Tutti
i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)
Tutti
i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)
Tutti
i Parlamentari favoreggiatori;
7)
ed
eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante
dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Alto tradimento
(art.90 Costituzione);
2)
Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)
Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)
Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)
Offese all'onore o al prestigio del presidente
della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti
preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)
Cospirazione
politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)
Cospirazione
politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)
Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio (art.319 c.p.);
11)
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.
326 c.p.);
13)
Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)
Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario (art. 342 c.p.);
15)
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale.Art. 361.
16)
Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)
Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)
Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)
Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)
Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero
rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone
offese: la Repubblica italiana, tutti i
Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA
DI RIFERIMENTO :
Costituzione :
Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente
della Repubblica è ….. omissis …..
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
… omissis …..
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
…… omissis ….
Art. 91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
CODICE PENALE
Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela taluna
delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni.
Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente
della Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente
della Repubblica, è
punito …omissis …
Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno
a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo,
per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o
la reclusione, è punito, …. omissis …
Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.
Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno
dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono
puniti, …. Omissis ….
Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione.
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere
uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono
od organizzano l'associazione sono puniti, …omissis …
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito … omissis …..
Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito …
omissis ….
Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio,
o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. …. Omissis …
Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo
politico,
amministrativo o giudiziario, o di
una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio,
al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis
…
Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa…. omissis …
Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di
denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne,
un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….
Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue
una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale
pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. ….. omissis ….
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta
taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre
mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………
ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.
Associazione
a delinquere conclamata ed ormai spudoratamente alla luce del sole.
Un
condannato all’interdizione ai pubblici uffici pubblicamente ricevuto dal Presidente
della Repubblica…. Me l’avessero raccontato un anno fa… non lo avei mai creduto
possibile….
Berlusconi,
interdetto dai pubblici uffici va a ricevimento da Napoletano per scambi di
idee, definizione delle relative posizioni sulle attuali emergenti situazioni e
su possibili accordi in merito alle immanenti consultazioni politiche in
qualità di capo di una forza politica.
LA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E’ O NON E’ UN PUBBLICO UFFICIO?
CERTAMENTE LO E’ …. INFATTI….
Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è ….. omissis …..
Mi sembra
del tutto evidente ed inoppugnabile che la Presidenza della Repubblica e il
Presidente della Repubblica sono rispettivamente il Massimo Pubblico Ufficio e
il Massimo Pubblico Ufficiale dello Stato.
Vediamo le definizioni.
Pubblico ufficiale È colui che esercita una funzione
pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria, con o senza
rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente.
In base all'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale (e questo è
il caso) sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o
amministrativa.
Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislative e
giurisdizionali non dà luogo a problemi di sorta, si è a lungo dibattuto
sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione
amministrativa, specie per distinguerla con certezza da quelle attività
rientranti nel concetto di servizio pubblico.
Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia, ha
provveduto, così, a definire (ai fini penalistici), la nozione di pubblica
funzione amministrativa.
1)
È necessario che la funzione sia disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi pubblici.
2)
In secondo luogo deve trattarsi di un'attività
propulsiva della formazione e manifestazione della volontà della P.A.,
o nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.
Formare e manifestare la volontà della P.A. vuol dire
operare in qualità di organi della stessa, sì da avere il potere di
emanare gli atti amministrativi che alla P.A. vengono
imputati e di impersonare l'ente nei rapporti con i soggetti privati
estranei alla P.A.
Esercitare poteri autoritativi vuol dire avere
il potere d'imporre coattivamente il rispetto delle norme di diritto pubblico e
dei provvedimenti esecutori della P.A. Chi più autoritativo di chi può
concedere la “grazia”.
MI SEMBRA CHE L’UFFICIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICADA
PIENAMENTE IN QUESTE DEFINIZIONI… ANZI NE E’ IL VERTICE ASSOLUTO.
Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è ….. omissis …..
Il Pubblico Ufficio è un apparato preposto
all'espletamento di una attività strumentale e ausiliaria alle funzioni dell'organo, sì
da consentire ad esso l'esercizio efficiente delle proprie competenze per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
È stabilmente incorporato nella struttura dell'ente di cui fa parte e il
rapporto che lo unisce al soggetto che ad esso è preposto è un rapporto organico. Può avere competenza
esterna, impegnare, cioè, l'ente verso i terzi, qualificandosi in questo
caso come organo; oppure svolgere attività interne e ausiliarie all'organo.
Il termine ufficio (dal latino officium,
'dovere, carica, funzione', derivato a sua volta da opus, 'lavoro', e facĕre,
'fare') è usato, nel diritto, in senso proprio, per indicare uno degli elementi
nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente. Viene inoltre
utilizzato per indicare il cosiddetto ufficio soggettivo o munus.
Un ufficio è, in senso proprio, uno degli elementi
nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente, costituito
da una o più persone e dotato di beni strumentali per lo svolgimento dei
compiti assegnati dalla divisione del lavoro all'interno dell'ente. Si
distinguono gli uffici privati da quelli pubblici, secondo che
siano articolazioni di enti privati o pubblici.
La titolarità dell'ufficio può essere attribuita con varie
modalità: nomina, elezione,
successione, sorteggio ecc.
Talvolta la titolarità di un ufficio comporta di diritto la
titolarità di un altro ufficio; si parla in questi casi di unione reale
tra gli uffici (un esempio è rappresentato dal sindaco italiano che è al
contempo organo del comune ed ufficiale del Governo, ossia organo dello Stato).
Fra gli uffici delle persone giuridiche spiccano gli organi
che compiono atti giuridici imputati, unitamente ai loro effetti, alla persona
giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra
questa e l'organo intercorre una relazione di immedesimazione organica,
distinta dal rapporto di servizio anche perché, a differenza di questo, non è
un vero e proprio rapporto giuridico tra due distinti soggetti di diritto.
Secondo la più diffusa ricostruzione dottrinale, organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare (qui il Presidente
della Repubblica), che unisce, quindi, la qualità di organo a quella
di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica, svolge funzioni
strumentali rispetto all'organo.
In passato l'imputazione alla persona giuridica
dell'attività delle persone fisiche che agiscono per essa era spiegata in
termini di rappresentanza: la persona fisica era considerata rappresentante
della persona giuridica. Nel caso dello stato, poi, fin quando la sua persona
si è identificata con la persona fisica del sovrano, gli atti di questo erano
immediatamente atti dello Stato e i funzionari dello Stato rappresentanti del
sovrano.
Il concetto di organo si distingue da quello più generale di
ufficio, che denota qualsiasi unità elementare nella quale si articola
la struttura organizzativa della persona giuridica, a prescindere dal fatto che
le sue attività si traducano in atti giuridici.
Secondo la prevalente ricostruzione dottrinale, organo non è
tanto l'ufficio quanto il suo titolare, che unisce, quindi, la qualità di
organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica,
svolge sempre funzioni strumentali rispetto all'organo. Secondo altra dottrina,
invece, gli organi della persona giuridica sono suoi uffici, deputati al
compimento di atti giuridici imputati all’ente di appartenenza. Nell'uno come
nell'altro caso è comunque il titolare dell'ufficio a compiere gli atti
giuridici imputati alla persona giuridica.
Interdizione Legale
Si tratta di una pena accessoria che comporta la perdita della capacità
di agire e che consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per
un tempo non inferiore a cinque anni.
A differenza della interdizione
giudiziale e della minore età, non ha per fondamento l'esigenza di intervenire
a favore di un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai
propri interessi, ma si giustifica come misura sanzionatoria prevista
dalla legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave.
Due sono gli elementi di distinzione
tra la disciplina dell' interdizione
legale e quella delle altre due forme di incapacità:
1) l'incapacità
dell'interdetto legale concerne tutti gli atti di natura patrimoniale,
ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare (l'interdetto
legale può quindi contrarre matrimonio o riconoscere il figlio naturale);
2)
l'annullabilità degli atti di natura
patrimoniale compiuti dall'interdetto legale non è posta nell'esclusivo
interesse dell'interdetto: infatti, chiunque vi abbia interesse può far
valere la sua incapacità (art. 1441, c. 2). Ai sensi dell'art. 32 c.p. la
durata di tale incapacità è pari alla durata della pena principale.
—
Interdizione nel diritto penale
L' interdizione viene in
rilievo in questo settore del diritto come pena accessoria e può
assumere diversi caratteri. In particolare l’interdizione dai pubblici
uffici può essere perpetua o temporanea. L' interdizione perpetua produce
la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI
ALTRO DIRITTO POLITICO, degli uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità
accademiche, titoli, decorazioni etc., degli stipendi, pensioni ed assegni a
carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o
si tratti di pensioni di guerra.
I diritti politici
sono quei diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini (sono cioè alcuni
dei diritti civili) perché essi possano partecipare attivamente alla vita
politica e alla formazione delle decisioni pubbliche, sempre se in possesso del
diritto di voto. Tali diritti rappresentano la tipica espressione
dell'autogoverno del popolo (o sovranità popolare).In Italia diritti politici in Italia sono definiti dagli articoli 48-51 della Costituzione italiana, che fissa loro forme e limiti. Essi sono:
- l'elettorato attivo;
- l'elettorato passivo;
- i diversi referendum abrogativi;
- la libertà di organizzazione in partiti;
- il diritto di petizione;
- il diritto di accedere agli uffici pubblici.
I diritti politici si acquisiscono con la maggiore età. L'infermità mentale o una condanna per reati gravi può condurre alla loro perdita. L'interdizione dai pubblici uffici è, ad esempio, la pena accessoria, perpetua o temporanea, che include la perdita del diritto all'elettorato attivo, all'elettorato passivo e l'esclusione da ogni incarico pubblico.
Perdita del diritto di elettorato attivo
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, costituiscono cause di perdita del diritto di elettorato
attivo, all'esito di sentenze di condanna penale passate in giudicato, sia
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. d) che, per tutto il tempo
della sua durata, l'interdizione temporanea (lett. e). I due tipi di
interdizione, i cui effetti sono disciplinati dall'art. 28 del codice penale,
rientrano nel genus delle pene accessorie, elencate
nell'art. 19 dello stesso codice, le quali, ai sensi del successivo art. 20,
conseguono di diritto alla sentenza di condanna a una pena principale
(detentiva e/o pecuniaria) "come effetti penali" della condanna
stessa.
Il Supremo Consesso amministrativo, ha ritenuto di dover
stabilire se la formula "ogni altro effetto penale" contenuta nel
precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno
delle pene accessorie.
Sulla base di articolate argomentazioni di ordine sia
sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, ha concluso che l'anzidetta
espressione "ogni altro effetto penale" di cui all'art. 47, comma 12,
legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi, il richiamo
alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora ricorrano le
condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12 dell'art. 47,
non sembra interpretabile "se non nel senso di una consapevole
quanto inequivoca esclusione,
dall'effetto estintivo, delle pene accessorie".
Sulla problematica in esame si è pronunciata con uniformità
di valutazioni, anche la Corte di Cassazione - Prima Sezione civile, con
sentenza n. 25896 del 26 settembre - 28 ottobre 2008.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato in
grado di appello, ha argomentato, tra l'altro, che la privazione dei diritti di
elettorato attivo e passivo "non essendo che un particolare modo di essere
della pena interdittiva, ne condivide, salvo disposizioni espresse, la natura e
la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da ogni altra pena
accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena principale, poiché, al
pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente
illecito ... "; ha conseguentemente ribadito il principio che la perdita
del diritto di elettorato prevista dall'art. 2 del D.P.R. 223/1967 costituisce
pena accessoria, in quanto contenuto proprio dell'interdizione dai pubblici
uffici, della quale "segue direttamente e inscindibilmente la sorte"
(contrariamente a quanto avviene per gli effetti penali della condanna),
venendo meno soltanto per effetto delle cause che fanno venir meno
l'interdizione stessa.
La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che "la perdita dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 D.P.R.
223/1967, quale parte integrante dell'interdizione dai
pubblici uffici, costituisce una pena accessoria.
Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa
al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927,
depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio
Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della
pena. (vedere
allegato)
TUTTO QUESTO PREMESSO… COSA SI CONTESTA NEL COMPORTAMENTO DEGLI INDICATI IN CALCE, PERCHE’ QUESTA DENUNCIA, QUALE SAREBBE IL COMPORTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGI CHE HA CONDOTTO A QUESTA NOSTRA DECISIONE?
E’ successo
che oggi pomeriggio attorno alle ore 18,00 il Sig.r Silvio Berlusconi… fresco
condannato alle pene accessorie appena sopra riportate ….. in seguito alle note
vicende delle dimissioni del governo Letta e alle successive trattative che
stanno intercorrendo fra le varie forze politiche … anche lui (Silvio
Berlusconi) … in quanto Presidente di un partito Politico (forza
Italia)… è salito al colle Quirinale per avere un incontro con il
Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano…
A questo
punto occorre domandarci se le sentenze di legge hanno valore solo per i comuni
mortali e se nell’empireo dell’alta finanza e delle più alte cariche dello
Stato questo non valga,….
Occorre
quindi analizzare il comportamento dei due contraenti il negozio giuridico.
Ricordiamo
che il negozio giuridico non può tenersi in regime di violazione di legge….
Abbiamo un
condannato (Sivio Berlusconi) interdetto
perpetuamente dai pubblici uffici e pure interdetto legalmente per sette anni
che :
1)
che, pure se privato dei diritti
politici, addirittura è presidente di un partito politico;
2) va tranquillamente a discutere di
decisioni epocali e gravissime per la Nazione intera, in un momento tragico e
topico come questo… con il Presidente della Repubblica che lo convoca per
mettersi reciprocamente al corrente delle rispettive posizioni politiche che
assumeranno sulla testa dei cittadini in barba alla tanto declamata e costituzionalmente
“garantita” “Sovranità Popolare”…
3) e quindi
ne deriva l’ Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.Chiunque, avendo riportato una
condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. …..
omissis ….
Dall’altra
parte del Negozio Giuridico….
Un secondo
contraente casualmente Presidente della Repubblica … essendo pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni …. che
:
a)
riceve
e tratta da pari a pari un’ interdetto dai pubblici uffici e legale che ha
perduto i diritti politici….;
b) ad un’ interdetto dai pubblici
uffici e legale …. Rivela segreti di Stato. Art. 261;
c) in questo modo disonorando la figura
della carica che ricopre come presidente della Repubblica….. Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica;
d) permette, autorizza, riconosce, accredita
un personaggio conclamatamente nefasto per la società e quindi insieme a costui
Istiga col loro pessimo esempio a commettere alcuno dei delitti preveduti
dai capi primo e secondo. Art. 302;
e) sarebbe da sapere cosa si possano
essere detti e comunque a prescindere da quanto si siano detti… il fatto stesso
che si siano incontrati portatori di queste e delle ulteriori valenze che
elencheremo … è già di per se stessa una violazione di legge Art. 304. Cospirazione
politica mediante accordo;
f)
ed
anche Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione;
g) In quanto a Capo della magistratura
avrebbe il dovere di denunciare questa serie di misfatti ed invece procede in
pieno favoreggiamento… e quindi anche …Art. 319. Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio;
h) Lo stesso dicasi per Art. 323. Abuso
di ufficio;
i)
E….
al contrario di quanto gli competerebbe e quindi agire per far arrestare Silvio
Berlusconi perché si sottrae alla condanna delle pene accessorie che fa? Gli
rivela informazioni riservate .... Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela
notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola
in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. …. Omissis …
j)
In
questo modo offendendo e disonorando pure la magistratura nel suo complesso ed
in particolare i magistrati che hanno iridato la condanna a Berlusconi…. Art.
342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque
offende l'onore o il prestigio di un corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o di
una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio,
al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis
…
k) E perciò pure la mancata denuncia è
da considerare Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda
di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne, … omissis ….
l)
Ma
ancor peggio è quanto previsto dall’art. 390. Procurata inosservanza di
pena.
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione
della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di
condannato per delitto, ………Qui addirittura si è passato ogni segno… non solo si aiuta sottrarsi
dalla pena ma addirittura lo si stimola… Una scena davvero incredibile,
strabiliante ….. stupefacente…
m) Senza voler considerare l’operato
del parlamento tutto, che tranne la giusta reazione di schifo del Movimento 5
Stelle e pochi altri… del tutto bovinamente pascolano seraficamente come se
nulla stesse succedendo e tutti i gravissimi fatti qui riportati …
semplicemente non esistessero..
Tutto questo delirante scenario mentre fuori nel mondo reale
vagano persi nei loro dispiaceri e difficoltà torme di disperati cittadini che
hanno perso il lavoro ed i rispettivi redditi e si vanno alimentando di avanzi
dei cassonetti dell’immondizia e rubacchiando noccioline nei supermercati
rischiando condanne di due anni …. Questo procedere ci porterà prestissimo alla
più furenea catastrofe…
Se siamo
convinti che la legge e le sentenze non sono un editto medioevale che vanno
fatte valere solo per gli abitanti del contado ed è ancora a rigor di diritto… Caro Procuratore che ci leggi… Fai vedere che esisti… che non sei un
ectoplasma … la situazione va ripresa in
mano… riconfermando il patto sociale fra cittadini e governanti e
magistratura …. ripristinando quel senso di rettitudine che dovrebbe pervadere
il senso delle Stato e delle “funzioni pubbliche” … e che ormai ai piani alti del Palazzo si
sono dimenticati che deve essere una loro peculiare e primaria prerogativa… ….
L’alternativa
è che il popolo si accorga di essere ritornato indietro di mille anni e che il
fatto non sia di suo gradimento… Non sarebbe un bel vivere per nessuno… anche
perché la vita media allora era di non più di trent’anni…. E la vita non
varrebbe più un soldo bucato…
Lei e i suoi colleghi potete ancora
fare qualcosa… FATELA!! Non è più tempo di rinvii, di
bizantinismi…
Ora occorre
agire… noi ci auguriamo, per una visione della migliore via da seguire, che
agiate voi… e senza indugi… Come dicevo … l’alternativa sono le sommosse
popolari che è meglio non avvengano mai … perché quando agisce il Popolo è
sempre irrazionalmente, rozzamente, violentemente, crudamente…
EVITIAMOLO FINCHE’ SIAMO IN TEMPO…
MA SIAMO ORMAI SULL’ORLO DEL TEMPO…..
QUINDI
Per tutti questi, motivi,
ragioni, diritti… precedentemente
enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che
coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o
meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….
CHIEDIAMO
di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:
a)
assicurare
la prova dei reati;
b)
impedirne
la soppressione e l’inquinamento delle prove;
c)
impedire
la continuazione dei reati;
d)
Sollecitiamo
pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita
ricostruzione.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge
rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione art. 112) in caso di evidenti violazioni di
legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e
nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di
questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di
legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile
nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della
legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla
LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di
costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex
art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di
archiviazione.
IN FEDE.
Allegati n°
3 (tre) per totali facciate n°5
(cinque).
Nessun commento:
Posta un commento