DISOBBEDIENZA CIVILE ED OBBIEZIONE
FISCALE
PREMESSA
Percorso
da seguire nell’ azione di opposizione alle richieste di pagamento di Equitalia
o qualsiasi altra amministrazione dello Stato che dovesse accampare pretestuose pretese.
Quando
doveste ricevere una lettera come questa del successivo modulo 1
NON
VI PREOCCUPATE!!
RISPONDETE
UTILIZZANDO QUESTA LETTERA (A)
QUI INSERITE LA VOSTRA INTESTAZIONE
Luogo Data
Spett.le ……………………………...
Via……………………………….
00
VS Rif .
Prot. ………… del ………….
Oggetto :
Accettazione condizionata e verifica avviso di “debito”.
In rif.
alla Vostra lettera del ………… ricevuta in data ……….. con oggetto il richiesto, presunto,
e finora indocumentado credito di €………….. , in essere a nome di………………………, formulo
la presente per informarVi che lo strumento negoziale è stato accettato per
valere alla prova di credito, che può essere pienamente motivato inoltrando la
previa verifica dei dati del preteso debito entro e non oltre il ……………...
Dato che al
momento è impossibile verificare la validità del “debito” per carenza dei dati
documentali nello specifico chiedo copia :
Ø
Della prova che Voi siete i detentori dell’originalità del debito,
del documento contratto autentico,
primigenio, autografo da cui scaturisce la validità negoziale.
Ø
Della prova che questo importo non sia stato venduto a Voi da “Altri”.
Ø
Del contratto della eventuale cessione del credito.
Ø
Delle fatture registrate a bilancio che dimostrano l’autenticità
del debito e a chi è dovuto originariamente (Non si accetta per valida la
semplice dichiarazione).
Ø
Degli eventuali contratti e delle convenzioni successive (se ve ne
sono).
Ø
Di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, delle
more, delle spese totali.
Ø
Di ogni altra motivazione legale del preteso credito e la
documentazione che il valore in denaro/banconote esisteva in forma fisica e
legale nelle vostre casse prima della mia richiesta.
Ø
Del foglio di registrazione di contabilità riportante la "dimostrazione effettiva” della “perdita” derivante dalla mia
azione di pretesa “insolvenza”.
Ø
Della prova inconfutabile ed inappellabile che la moneta legale in
circolazione utilizzata per fornire quel cosiddetto “credito”, di cui si richiede ora la restituzione, sia, e
fosse, supportata ed estrinsecata legalmente e giuridicamente da solido ed
effettivo controvalore reale
che ne dimostri la effettiva ed inoppugnabile “perdita”, e quindi l’odierna pretesa.
Ø
Di fornire prova giuridica che dimostri il valore intrinseco della
moneta euro e la sua capacità di misurare il valore di alcunché.
Preciso
inoltre che :
a) qualsiasi contatto fosse comunicato
in modalità improprie sarà respinto;
b) non fornendomi tutte le informazioni richieste entro e non oltre la
data del ……. … per tacito assenso/consenso si
riterrà accettato che il da voi preteso “debito” non esiste/sussiste.
c) A
fronte di presentazione documentale parziale questa sarà ritenuta inesistente,
nulla e respinta.
d) Qualora la documentazione richiesta
non sia fornita all’atto della citazione a protocollo ……… questa venga
dichiarata inesistente e/o annullata e non si richieda mia presenza presso il
giudice di pace.
Distinti
saluti
P.S. Si
prega di inoltrare la documentazione richiesta a :
P.P.S. Sono
accettati i costi per l’invio della documentazione richiesta effettivamente documentati.
VI
ARRIVERÀ IL SEGUENTE SOLLECITO (MODULO 2) :
RISPONDERETE
CON QUESTA SECONDA LETTERA (B)
Risposta da inviare all’Agenzia
delle Entrate che rileva l’inidoneità dei motivi addotti dal contribuente al fine di sospendere la riscossione delle
cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544 della legge n. 228\2012
AL DIRETTORE PROVINCIALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
…………………………………
OGGETTO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI RISCOSSIONE
PROT. N…………………….. DEL
…………………………….
PRESENTATA AD EQUITALIA
CENTRO SPA AI SENSI DELL’ART. 1
COMMI DA 537 A 544 DELLA LEGGE N. 228\2012
RICHIESTA ANNULLAMENTO CARTELLE
ESATTORIALI
Il
sottoscritto ………………………………………nato a ……………………..il ………………
codice
fiscale: ……………………….., e residente in ………………………….. via …..……………………… n. … citta’
………………………………………………………….
in
riferimento alla nota prot. n. ……………del ……………… con la quale il Direttore
di
codesta Agenzia Provinciale delle
Entrate Dott. …………………………….. elenca i
motivi per i quali la richiesta inoltrata tramite Equitalia, non sia idonea al
conseguimento della sospensione della riscossione delle Cartelle
Esattoriali che lo riguardano, con le modalità previste dalla legge 228\2012
art. 1 commi da 537 a
544,
- oltre a ribadire quanto rappresentato
nella prima istanza, e cioe’ l’inesistenza del valore giuridico della cartella
esattoriale sottoscritta dalla la S.V.
che ci risulta sia privo dei
requisiti previsti dalla legge per poter
rappresentare – con la sua firma - l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del
dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si
prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello
stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997, fatte
salve tutte le motivazioni e ragioni già evidenziate e sostenute nella sua
prima lettera del ………..
insiste nella
richiesta di annullamento
per i
seguenti motivi:
1) non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla S.V. nella nota di
risposta, di cui alle premesse, ove si
afferma ( ultimo punto ) che le previsioni contenute nell’art. 17 della
legge 146\80 sarebbero state soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge
662\1996.
-
Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 ( e non 129) della legge
662\1996 afferma genericamente che
vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della
stessa legge 662\96,
-
e leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130,
si comprende facilmente che i suddetti articoli
-
-
richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste
-
dall’art.
19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse
nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01,
-
non
fanno altro che confermare quanto era stato
previsto all’art. 17 della legge
146\80.
-
ossia
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente, sono conferiti ai
dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che
solo una residua parte pari
-
ad
appena il 5% dell’organico
dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa essere
conferito a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale
-
non
rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano
svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità
professionali, ed esclusivamente
con contratto a tempo determinato e per
un periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che ci
risulta la S.V. non abbia mai posseduto
-
Dette
disposizioni non fanno che
rafforzare quanto era stato previsto
dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di
direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto
-
“
Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione
-
dal
dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-
dal dpr 3\1957
( art. 16 e 31 )
-
dall’art.
20 e 55 del dpr 266\87
-
dove
si prevede che solo i Dirigenti possono
sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata
a colui che ricopre il grado
gerarchico piu’ elevato
tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria
dei Quadri, istituita con la
legge 190\1985, riservata al personale a suo
tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del
d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio
gerarchico fissato oltre che nel T.U. degli impiegati civili
dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31 dello stesso decreto si prevede che l’impiegato ha in diritto ad
essere qualificato con il titolo giuridico
conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può
usare anche nella vita privata.
Principio
della organizzazione gerarchica degli
uffici prevista anche dalla direttiva
comunitaria 91\533\CE recepita nella
legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado
gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni
per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria
tra quelle individuate ( ovviamente) all’art. 2095 del codice
civile.
Infatti la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della legge
146\80 ad opera della legge 662\1986, (cosi come sostenuto dalla S.V. )
se si fosse concretizzata, sarebbe stata
illecita illegittima e incostituzionale in quanto con
legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe
abrogata una norma di rango
costituzionale, ossia la legge finanziaria del
1980, approvata con legge
146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto
dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari possono venire
diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite
pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in
attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto
vacante, la direzione dell’Ufficio
Finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione
confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e
dall’art. 76 del dpr 287\82 .
- Se
poi fosse vero ( come vorrebbe sostenere la S.V.) che successivamente alla Sentenza
del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8 comma 24
del d.l. 16\2012 convertito nella legge
44\2012, che avrebbe fatto salvo l’ incarico Dirigenziale Fiduciario
conferito alla S.V.,
- e’
altrettanto vero, che il suddetto incarico fiduciario,
sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato
conferito alla S.V. (nelle more) ossia
solo per “ il tempo necessario
all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del
dlgs 165\01, ossia per predisporre le
procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti
formate a seguito di procedure
selettive già espletate ed ancora valide.
- “
Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l. 16\2012
convertito nella legge
44\2012, previste dall’art. 1
comma 530 e 536 della legge
296\2006 e dall’art. 2 comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge
248\2005,
- dove
si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali debba
effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997
ossia tramite lo scorrimento delle
graduatorie ancora valide di concorsi
già espletati .
- Modalità di conferimento ( scorrimento delle graduatorie
ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango
costituzionale quale è appunto la legge
296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007, non
potevano e non possono
tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria
quale appunto è
l’art. 8 comma 24 del d.l.
16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla
S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
- incarichi
peraltro giudicati Incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le
Sentenze n.
103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69
del 2011.
- E che non possa essere altrimenti, è
tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della
legge 145\2002, dove viene
“ fatta salva alla data di entrata in vigore della suddetta legge” ad ogni effetto di legge, la
validità delle graduatorie degli idonei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “
nei limiti temporali previsti dalle norme
vigenti”, modalità confermate
successivamente dall’art. 17 del d.l.
78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove si prevede che è fatto divieto di procedere a
nuove assunzioni durante il periodo
di vigenza di graduatorie ancora
valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle
di diritto . Restano ferme le le
disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto
nel il DPCM del 26 ott. 2009.
-
Modalità
di conferimento di incarichi Dirigenziali
confermate anche dall’art. 4 del
d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, ( in combinato disposto con il
D.M 19.04.2007 ( G.U. 123 del
29.05.07)
-
– addirittura
“
l’integrale utilizzo della graduatoria “ di tutti coloro che avevano partecipato a
tutti i concorsi per la
Dirigenza. indetti negli ultimi venti anni .
-
Questa singolare previsione
( peraltro disattesa) avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge
127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove
si prevedeva la restituzione d’ufficio
ai propri ruoli
dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della
penisola e nelle isole,
ossia la restituzione ai ruoli
dirigenziali nei quali erano stati
inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con
l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal
Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
-
La restituzione dei Dirigenti del
Ministero delle Finanze ai ruoli di
legittima appartenenza, avrebbe
sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la
richiamata sentenza n. 6884 del 1°
Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui e’ stato conferito un incarico “dirigenziale fiduciario”incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte
dei Conti con sentenza n. 165 del
24.03.2009.
-
Gli 800 “
incarichi fiduciari “ conferiti a
semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in
violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati ai
veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati
assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero delle Finanze , ossia
nella carriera disciplinata dal dpr
748\72, carriera equiparata a quella
Segretari Comunali ai
sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo
che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987, - i
Dirigenti di entrambe le suddette
carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle
dei Segretari Comunali ) erano
confluite nella
ex 9°
qualifica funzionale,
qualifica istituita dal d.l. 9\86
convertito nella legge 78\86, qualifica
funzionale che a termini di Legge
- era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985,
categoria ovviamente inferiore a quella
dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
-
Dirigenti del Ministero
dell’Economia e Finanze, che
avrebbero dovuto essere restituiti
-
“
d’ufficio “ai ruoli
Dirigenziali di legittima
appartenenza, al pari dei Segretari Comunali
restituiti ai ruoli dirigenziali
dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma
82 aveva soppresso le norme che li
avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica Funzionale, ed esteso la
stessa previsione anche alle altre
Amministrazioni dello Stato ai sensi del
Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.
-
Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del Ministero delle Finanze ) riservata ai soli Conservatori
dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali
della stessa Carriera Direttiva
Ordinaria e individuati nella tabella VI
quadro I annesso
al dpr 748\72, la cui appartenenza ai ruoli della Carriera Direttiva
Ordinaria era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.
Conservatori
dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la
Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze dirigenziali e
connessi poteri di firma delle strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione
( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori
dei Registri Immobiliari)
confermata anche dall’art. 11 bis
del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale
equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di
diritto anche
ai
Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le
carriere, erano state a suo tempo
equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella
di confronto tra le due carriere.
- Pertanto
inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti
d’ufficio e da oltre quindici anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri Immobiliari) si trovino
ancora relegati nella categoria dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e
pertanto costretti a sopportare
soprusi, angherie e direttive
imposte da “ Semplici Impiegati”
nominati “ Dirigenti di Fiducia ”
da una “organizzazione
“ …………… che
appare evidente si sia impadronita
dei vertici dello Stato
( leggasi Ministero Economia e Finanze) Organizzazione la cui natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari,
organizzazione che e’ pur
certo, impedisce il rientro della
legalità nel nostro paese.
Dirigenti che dopo l’emanazione della Sentenza
della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come soggetti idonei
collocati in una graduatoria
concorsuale ( a suo tempo) ancora
valida, sono tutt’ora titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano ( allora ) e
risultano ( oggi) ancora vacanti, posti
che l’amministrazione deve ricoprire restituendo i Dirigenti in
servizio ai ruoli di legittima
appartenenza, o attingendo dalle
graduatorie ancora valide di precedenti concorsi per la
dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano
collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr
748\7.
Posti
che il Ministero dell’Economia e Finanze
dalla data di entrata in vigore della legge 127\97, non poteva
ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal dpr 748\72, costretti a
partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro
retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi
della legge 190\1985 nella qualifica
funzionale piu’ elevata la 9°,
istituita dal d.l. 8\86
convertito nella legge 78\86.
-
Appare
evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un
Secondo concorso che ha consentito a
soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico, è servito
non solo a lasciare fuori dal proprio
ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con
“Incarichi Fiduciari “ le
competenze dei mille Dirigenti a
semplici impiegati,
impiegati a cui viene attribuito lo stipendio da
dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria
che gestisce nella totale illegalità
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto
sopra esposto appare evidente che tutti
gli atti sottoscritti dalla la S.V.
non solo
sono nulli
o annullabili, bensi “ Inesistenti”, in
quanto sottoscritti da chi ( come Lei)
non possiede il titolo
giuridico abilitante alla
sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
ossia il potere che compete esclusivamente
ai Dirigenti assunti – tramite pubblico concorso
- nei
ruoli dirigenziali della Carriera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9° qualifica funzionale assieme ai Conservatori dei Registri Immobiliari e ai
Segretari Comunali, dirigenti che
nell’ordine gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “ Dirigendi di fiducia” come la S.V.,
ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di
tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per la
Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè
in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del
1° agosto 2011.
ATTENETEVI
SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO QUI DESCRITTO E SOSTENUTO E IN TRE CASI SU QUATTRO IL
RISULTATO SARÀ REGOLARMENTE OTTENUTO…
il procedimento
sarà annullato
I
funzionari di Equitalia e delle varie amministrazioni statali sanno benissimo
che seguitando nella loro pretesa rischiano grosso, dai dieci ai vent’anni di
galera più annessi e connessi. Tutta questa documentazione è stata messa a
punto con anni di duro lavoro, pazienti e scientifiche ricerche e certosina
applicazione, pochissimi avvocati sarebbero in condizione di prestarvi una
simile consulenza, e qualora lo fossero la parcella sarebbe esorbitante… Noi di
AlbaMediterranea vi mettiamo a disposizione il frutto del nostro lavoro, dei
nostri colleghi e sodali gratuitamente… non svilitelo… e soprattutto date a
tutti quelli che ne ha bisogno un aiuto tangibile di solidarietà fraterna. Per parte
nostra vi chiediamo di partecipare alle altre iniziative che via via metteremo
in atto.. poi, se vi avanza qualche spicciolo e volete fare una donazione,
secondo le vostre possibilità, ve ne saremo grati.
DISOBBEDIENZA
A QUESTO FISCO PREDATORIO ED ILLEGALE A
PARTIRE DA ORA E AD OLTRANZA!!
AlbaMediterranea : IL CUORE A DESTRA, LA MENTE A SINISTRA …. IL CUORE NEL PASSATO, IL FUTURO NELLA MENTE.
MORE INFO : 391 1420055 (Orazio) – 389 1955880 (Enrico) – 393 6542624
(Giorgio)
Per residenti in Sardegna
rivolgersi a : ANTIEQUITALIA – http://www.antiequitalia.org/
MOBILE : 340
- 092.77.91 – E –MAIL : antiequitalia@gmail.com
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