giovedì 3 aprile 2014

DISOBBEDIENZA CIVILE ED OBBIEZIONE FISCALE di Orazio Fergnani

DISOBBEDIENZA CIVILE ED OBBIEZIONE FISCALE

PREMESSA


Percorso da seguire nell’ azione di opposizione alle richieste di pagamento di Equitalia o qualsiasi altra amministrazione dello Stato che dovesse accampare pretestuose pretese.

Quando doveste ricevere una lettera come questa del successivo modulo 1

NON VI PREOCCUPATE!!




RISPONDETE UTILIZZANDO QUESTA LETTERA (A)

QUI INSERITE LA VOSTRA INTESTAZIONE




Luogo                   Data

Spett.le ……………………………...

                                                                                              Via……………………………….

                                                                                              00                   

VS Rif . Prot. ………… del ………….

Oggetto : Accettazione condizionata e verifica avviso di “debito”.

In rif. alla Vostra lettera del ………… ricevuta in data ……….. con oggetto il richiesto, presunto, e finora indocumentado credito di €………….. , in essere a nome di………………………, formulo la presente per informarVi che lo strumento negoziale è stato accettato per valere alla prova di credito, che può essere pienamente motivato inoltrando la previa verifica dei dati del preteso debito entro e non oltre il ……………...

Dato che al momento è impossibile verificare la validità del “debito” per carenza dei dati documentali nello specifico chiedo copia :

Ø      Della prova che Voi siete i detentori dell’originalità del debito, del documento contratto autentico,  primigenio, autografo da cui scaturisce la validità negoziale.
Ø      Della prova che questo importo non sia stato venduto a Voi da “Altri”.
Ø      Del contratto della eventuale cessione del credito.
Ø      Delle fatture registrate a bilancio che dimostrano l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (Non si accetta per valida la semplice dichiarazione).
Ø      Degli eventuali contratti e delle convenzioni successive (se ve ne sono).
Ø      Di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, delle more, delle spese totali.
Ø      Di ogni altra motivazione legale del preteso credito e la documentazione che il valore in denaro/banconote esisteva in forma fisica e legale nelle vostre casse prima della mia richiesta.
Ø      Del foglio di registrazione di contabilità riportante la "dimostrazione effettiva” della “perdita” derivante dalla mia azione di pretesa “insolvenza”.
Ø      Della prova inconfutabile ed inappellabile che la moneta legale in circolazione utilizzata per fornire quel cosiddetto “credito”, di cui si richiede ora la restituzione, sia, e fosse, supportata ed estrinsecata legalmente e giuridicamente da solido ed effettivo controvalore reale che ne dimostri la effettiva ed inoppugnabile “perdita”, e quindi l’odierna pretesa.
Ø      Di fornire prova giuridica che dimostri il valore intrinseco della moneta euro e la sua capacità di misurare il valore di alcunché.

Preciso inoltre che :

a)      qualsiasi contatto fosse comunicato in modalità improprie sarà respinto;
b)      non fornendomi tutte le informazioni richieste entro e non oltre la data  del ……. … per tacito assenso/consenso si riterrà accettato che il da voi preteso “debito” non esiste/sussiste.
c)      A  fronte di presentazione documentale parziale questa sarà ritenuta inesistente, nulla e respinta.
d)      Qualora la documentazione richiesta non sia fornita all’atto della citazione a protocollo ……… questa venga dichiarata inesistente e/o annullata e non si richieda mia presenza presso il giudice di pace.

Distinti saluti


P.S. Si prega di inoltrare la documentazione richiesta a :
P.P.S. Sono accettati i costi per l’invio della documentazione richiesta effettivamente documentati.


VI ARRIVERÀ IL SEGUENTE SOLLECITO (MODULO 2) :




RISPONDERETE CON QUESTA SECONDA LETTERA (B)

Risposta da inviare all’Agenzia delle Entrate che rileva l’inidoneità dei motivi addotti dal contribuente  al fine di sospendere la riscossione delle cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544 della legge n. 228\2012




                                                           AL DIRETTORE PROVINCIALE
                                                                 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                 DIREZIONE PROVINCIALE DI

                                                                            …………………………………


OGGETTO:  RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI RISCOSSIONE
                       PROT. N…………………….. DEL …………………………….
                       PRESENTATA AD EQUITALIA CENTRO SPA AI SENSI DELL’ART. 1
                      COMMI DA 537 A 544 DELLA LEGGE  N. 228\2012
                       RICHIESTA ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI


Il sottoscritto ………………………………………nato a ……………………..il ………………
codice fiscale: ……………………….., e residente in ………………………….. via …..……………………… n. … citta’ ………………………………………………………….
in riferimento alla nota prot. n. ……………del ……………… con la quale il Direttore
di codesta  Agenzia Provinciale delle Entrate  Dott. ……………………………..         elenca    i
motivi per i quali   la richiesta inoltrata   tramite Equitalia, non sia idonea al conseguimento  della  sospensione della riscossione delle Cartelle Esattoriali  che  lo riguardano,  con le modalità previste dalla legge 228\2012 art.  1 commi da 537 a  544,

-    oltre a ribadire quanto rappresentato nella  prima istanza, e cioe’ l’inesistenza  del valore giuridico della cartella esattoriale  sottoscritta dalla   la S.V.  che ci risulta sia    privo  dei  requisiti previsti dalla legge per poter  rappresentare – con la sua firma -   l’Amministrazione Finanziaria  verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni  previste dall’art. 39 della legge 449\1997, fatte salve tutte le motivazioni e ragioni già evidenziate e sostenute nella sua prima lettera del ………..

insiste nella richiesta di annullamento

per i seguenti motivi:

1)  non corrisponde a verità   quanto sostenuto dalla S.V. nella nota di risposta, di cui alle premesse,  ove si afferma  ( ultimo punto ) che   le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero  state  soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.

-          Infatti  ci risulta che  l’art. 3 comma 130 ( e non 129) della legge 662\1996  afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96,

-          e  leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli

-           -  richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali  previste

-          dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 –   trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01,

-          non fanno altro che confermare quanto era stato  previsto all’art. 17 della legge  146\80.




 
-          ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di  livello equivalente, sono conferiti ai  dirigenti  in servizio  con le modalità previste dall’art. 23  dello stesso decreto,  e  che solo  una residua parte  pari

-          ad appena il  5%  dell’organico  dirigenziale  -  tramite procedure di Interpello -  possa essere  conferito  a persone  di particolare e comprovata qualificazione  professionale

-          non  rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende  pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali   in possesso di specifiche qualità professionali, ed  esclusivamente con  contratto a tempo determinato e per un periodo  non superiore  a tre anni, caratteristiche che ci risulta la S.V. non abbia mai posseduto

-          Dette disposizioni   non fanno che rafforzare    quanto era stato  previsto  dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva  che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il  cosi detto

-          “ Principio Gerarchico “  garantito  oltre che dall’art. 97 e  dall’art. 98 della Costituzione

-          dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e

-          dal  dpr 3\1957  ( art.  16 e 31 )

-          dall’art. 20  e 55 del dpr 266\87

-          dove si prevede che solo i Dirigenti possono  sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’ elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia  da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la legge 190\1985, riservata al personale  a suo tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale  qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.

 Principio gerarchico   fissato  oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 )  dove all’art. 31 dello stesso decreto si  prevede che l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico  conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.

Principio della organizzazione gerarchica  degli uffici prevista anche  dalla direttiva comunitaria  91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico  corrispondente alla  carriera\categoria, qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio, qualifica  e categoria  tra quelle  individuate   ( ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.

Infatti  la ipotizzata soppressione  di quanto previsto dall’art. 17 della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, (cosi come sostenuto  dalla S.V. )   se si fosse concretizzata, sarebbe stata  illecita  illegittima  e incostituzionale in quanto con legge ordinaria  ( legge 662\1996)  si sarebbe  abrogata una norma  di rango costituzionale, ossia la legge finanziaria del  1980, approvata con legge  146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia  che gli uffici finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti

tramite pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del  nuovo concorso per ricoprire il posto vacante,   la direzione dell’Ufficio Finanziario competa di diritto a colui che possegga  il grado gerarchico più elevato, previsione confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr 287\82 .





-     Se poi  fosse vero  ( come vorrebbe sostenere la S.V.) che successivamente alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella  legge 44\2012, che  avrebbe fatto salvo  l’ incarico Dirigenziale   Fiduciario  conferito alla S.V.,

-    e’ altrettanto vero, che il suddetto incarico fiduciario, sempre  ai sensi  del comma 24 della succitata legge è stato conferito alla S.V. (nelle more)  ossia solo per  “ il tempo necessario all’amministrazione finanziaria  per  indire un nuovo concorso  con le modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre  le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie  dei Dirigenti  formate a seguito di procedure  selettive già espletate ed ancora valide.

-       Procedure  richiamate  nel suddetto art. 8 comma 24  del succitato d.l.  16\2012  convertito nella legge  44\2012,   previste dall’art. 1 comma 530 e 536  della legge 296\2006  e dall’art. 2 comma 2  del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,

 -  dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il  conferimento di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia  tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide  di concorsi già espletati .

-      Modalità di  conferimento ( scorrimento delle graduatorie ancora valide) che  essendo state   previste da una legge di rango costituzionale quale è appunto la   legge 296\2006  ossia dalla  legge finanziaria 2007,  non  potevano  e non possono tutt’ora  venire  derogate o modificate con legge ordinaria quale  appunto  è   l’art. 8  comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario, 

-    incarichi  peraltro  giudicati  Incostituzionali  dalla Corte Costituzionale con  le 
Sentenze   n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69  del  2011.

-    E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01  come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della legge 145\2002, dove viene
“ fatta salva alla data  di entrata in vigore della  suddetta legge” ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie degli idonei pubblici concorsi  per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme   vigenti”, modalità confermate  successivamente dall’art. 17 del d.l.  78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove  si prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni  durante il periodo di  vigenza di graduatorie ancora valide,   e che le assunzioni effettuate in violazione  dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le  le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto nel  il DPCM  del 26 ott. 2009.

-           Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali  confermate  anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per  il completamento del programma  di cui alla legge ( costituzionale)  296\2006 art. 1 comma 481, (  in combinato disposto con  il  D.M  19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)

-             addirittura    l’integrale utilizzo  della graduatoria    di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i     concorsi per la Dirigenza. indetti negli ultimi venti anni .

-           Questa singolare previsione  ( peraltro disattesa) avrebbe permesso di  ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997  art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione  d’ufficio   ai propri ruoli dirigenziali  di legittima  appartenenza dei Dirigenti  presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola  e nelle  isole,  ossia la restituzione  ai ruoli dirigenziali  nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .

-           La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze  ai ruoli di legittima appartenenza,    avrebbe sanato  quella terribile illegalità  denunciata dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti  circa 800 sono dei semplici impiegati  a cui e’ stato conferito un incarico  dirigenziale  fiduciario”incostituzionale”,   incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei Conti  con sentenza n. 165 del 24.03.2009.


-           Gli  800  “ incarichi fiduciari “  conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica,  oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati   ai  veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  ossia coloro che  - tramite pubblico concorso -   erano stati  assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria  del Ministero delle Finanze , ossia nella  carriera disciplinata dal dpr 748\72, carriera equiparata a quella  Segretari Comunali  ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo che  ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987,   -  i Dirigenti di entrambe le suddette  carriere direttive  ( del  Ministero Finanze e  quelle  dei Segretari Comunali ) erano  confluite nella  
ex  9° qualifica funzionale,  qualifica  istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86,  qualifica funzionale che  a termini di  Legge -   era destinata alla nuova  “ categoria dei  Quadri” istituita con la legge 190\1985, categoria ovviamente  inferiore a quella dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.

-           Dirigenti  del Ministero  dell’Economia e Finanze, che  avrebbero dovuto essere restituiti

-           d’ufficio  “ai ruoli  Dirigenziali   di legittima appartenenza, al pari  dei Segretari  Comunali  restituiti ai ruoli dirigenziali  dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82  aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica Funzionale, ed esteso la stessa previsione  anche alle altre Amministrazioni dello Stato  ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.

-           Restituzione  d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali  del Ministero delle Finanze  ) riservata ai soli    Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della  stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati  nella tabella VI quadro  I   annesso  al dpr 748\72, la cui appartenenza ai ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.

Conservatori dei registri immobiliari  a cui  - solo nel 2003 -   la Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003  attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma  delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.

Equiparazione ( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori dei Registri Immobiliari)  confermata  anche dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 (  ossia l’inquadramento dei  Segretari Comunali nella 9°  qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche
ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che  i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere,  erano state a suo tempo equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella  di confronto tra le due carriere.

-    Pertanto  inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti d’ufficio  e da oltre quindici anni, ai ruoli  dirigenziali di legittima appartenenza,   i Dirigenti del Ministero delle Finanze  ( esclusi i Conservatori dei Registri Immobiliari)    si trovino  ancora relegati  nella categoria  dei quadri e inquadrati nella III Area  F5, e  pertanto costretti a sopportare  soprusi, angherie  e direttive imposte da  “ Semplici Impiegati” nominati  Dirigenti di Fiducia ”  da  una  organizzazione  ……………      che  appare evidente si sia  impadronita dei vertici dello Stato
  ( leggasi Ministero Economia e Finanze)  Organizzazione  la cui natura dovrebbe  venire identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione  che  e’  pur certo,  impedisce il rientro della legalità    nel nostro paese.

 Dirigenti che dopo l’emanazione della  Sentenza  della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del  29 sett. 2003, come soggetti  idonei  collocati  in una graduatoria concorsuale ( a suo tempo)  ancora valida, sono tutt’ora   titolari  di un diritto soggettivo all’assunzione  su posti che risultavano ( allora ) e risultano ( oggi)  ancora vacanti,  posti  che  l’amministrazione  deve ricoprire restituendo i Dirigenti in servizio  ai ruoli di legittima appartenenza, o  attingendo dalle graduatorie  ancora  valide di precedenti concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti  assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera Direttiva Ordinaria  disciplinata dal dpr 748\7.



Posti che  il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in vigore della legge 127\97,  non poteva  ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a  semplici impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72,  costretti a partecipare ad un  secondo  concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge 190\1985  nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°,  istituita  dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.

-           Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare  ad  un Secondo concorso  che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico,  è servito  non solo a lasciare  fuori  dal proprio  ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire  con  “Incarichi Fiduciari “  le competenze dei mille  Dirigenti  a  semplici impiegati,  impiegati  a  cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente  che serve a tenerlo  legato a quella  consorteria  che gestisce nella totale illegalità  il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto sopra esposto appare evidente che  tutti gli atti  sottoscritti dalla   la S.V.  non solo
sono nulli o annullabili, bensi  “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi  ( come Lei) non  possiede il  titolo  giuridico  abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente  ai  Dirigenti  assunti – tramite pubblico concorso

 -  nei ruoli  dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti  che risultano tutt’ora presenti  nelle Agenzie Fiscali  d’Italia, ossia coloro che sono stati  a suo tempo erroneamente inquadrati  nella 9° qualifica funzionale assieme ai  Conservatori dei Registri Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che  nell’ordine gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati   non solo ai “ Dirigendi di fiducia”   come  la S.V.,  ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti  dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia  di  tutti coloro che sono risultati vincitori del  secondo concorso per la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti   individuati anche  all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè  in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.



ATTENETEVI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO QUI DESCRITTO E SOSTENUTO E IN TRE CASI SU QUATTRO IL RISULTATO SARÀ REGOLARMENTE OTTENUTO…
il procedimento sarà annullato

I funzionari di Equitalia e delle varie amministrazioni statali sanno benissimo che seguitando nella loro pretesa rischiano grosso, dai dieci ai vent’anni di galera più annessi e connessi. Tutta questa documentazione è stata messa a punto con anni di duro lavoro, pazienti e scientifiche ricerche e certosina applicazione, pochissimi avvocati sarebbero in condizione di prestarvi una simile consulenza, e qualora lo fossero la parcella sarebbe esorbitante… Noi di AlbaMediterranea vi mettiamo a disposizione il frutto del nostro lavoro, dei nostri colleghi e sodali gratuitamente… non svilitelo… e soprattutto date a tutti quelli che ne ha bisogno un aiuto tangibile di solidarietà fraterna. Per parte nostra vi chiediamo di partecipare alle altre iniziative che via via metteremo in atto.. poi, se vi avanza qualche spicciolo e volete fare una donazione, secondo le vostre possibilità, ve ne saremo grati.

DISOBBEDIENZA A  QUESTO FISCO PREDATORIO ED ILLEGALE A PARTIRE DA ORA E AD OLTRANZA!!

AlbaMediterranea : IL CUORE A DESTRA, LA MENTE A SINISTRA ….  IL CUORE NEL PASSATO, IL FUTURO NELLA MENTE.

MORE INFO : 391 1420055 (Orazio) – 389 1955880 (Enrico) – 393 6542624 (Giorgio)



Per residenti in Sardegna rivolgersi a : ANTIEQUITALIA – http://www.antiequitalia.org/
MOBILE : 340 - 092.77.91 – E –MAIL : antiequitalia@gmail.com

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