ROMA, 21/06/2010
Al Comando stazione dei
Carabinieri
SEDE
Alla
Procura Della Repubblica
Competente
E,
p.c. Ad
Altri
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1)
Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale
Europea a partire dall’anno;
2)
Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia
a partire dall’anno 1992;
3)
Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione
delle banche commerciali private operanti sul
4)
territorio
italiano a partire dall’anno 1992;
5)
Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia
a partire dall’anno 1992;
6)
Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle
Finanze a partire dall’anno 1992;
7)
Tutti i titolari e dirigenti del ministero del
Tesoro a partire dall’anno 1992;
8)
Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio
a partire dall’anno 1992;
9)
Tutti i ragionieri generali dello Stato a partire
dall’anno 1992;
10)
Tutti i consiglieri e i direttori generali della
Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
11)
Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della
Equitalia S.p.A.;
12)
Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari delle
agenzie di recupero crediti qui non citate;
13)
ed
eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante
dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2)
Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4)
Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità
dello Stato (art.241 c.p.);
5)
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo
Stato italiano (art.243 c.p.);
6)
Corruzione da parte del cittadino da parte dello
straniero (art.246 c.p.);
7)
Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
8)
Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283
c.p.);
9)
Devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);
10)
Attentato contro organi costituzionali e contro le
assemblee regionali (art.289 c.p.);
11)
Attentati contro i diritti politici del cittadino
(art.294 c.p.);
12)
Peculato (art.314 c.p.);
13)
Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);
14)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
(art.319 c.p.);
15)
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
(art.320 c.p.);
16)
Abuso d’uffico (art.323 c.p.);
17)
Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
18)
Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità
(art.331 c.p.);
19)
Violenza e minaccia ad un corpo politico amministrativo o
giudiziario (art.338 c.p.);
20)
Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
21)
Inadempimento di contratto di pubbliche forniture
(art.355 c.p.);
22)
Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
23)
Associazione a delinquere (art.416 bis);
24)
Devastazione e saccheggio )art.419 c.p.);
25)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello
Stato previo concerto, di monete
falsificate
(art.453 c.p.);
26)
Alterazione di monete (art.454 c.p.);
27)
Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto, di
monete falsificate (art.455 c.p.);
28)
Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
29)
Parificazione delle carte di pubblico credito delle
monete (art.458 c.p.);
30)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici (art.476 c.p.);
31)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
32)
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici (art.479 c.p.);
33)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
certificati (art.480 c.p.);
34)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici (art.481 c.p.);
35)
Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
36)
Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici
(art.483 c.p.);
37)
Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);
38)
Uso di atto falso (art.489 c.p.);
39)
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti
della pena (art.491 c.p.);
40)
Documenti informatici (art.491 bis c.p.);
41)
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un
pubblico servizio (art. 493 c.p.);
42)
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o
industriali ovvero di mezzi di produzione
(art.499 c.p.);
43)
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio
(art.501 c.p.);
44)
Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);
45)
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513
c.p.);
46)
Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.);
47)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
(art.517 c.p.);
48)
Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
49)
Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
50)
Furto (art.624 c.p.);
51)
Rapina (art.628 c.p.);
52)
Estorsione (art.629 c.p.);
53)
Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634
c.p.);
54)
Truffa (art.640 c.p.);
55)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art.640 bis c.p.);
56)
Frode informatica (art.640 ter c.p.);
57)
Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
58)
Usura (art.644 c.p.);
59)
Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
60)
Impiego di denaro di provenienza illecita (art.648 ter
c.p.);
61)
Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
62)
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero
rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO
DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la
personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale
per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di
devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del
codice penale;
e) delitto di furto,
quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo
625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale
(1);
f) delitto di rapina
previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto
dall'articolo 629 del codice penale;
i) delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni
di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n.
561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e
2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975,
n. 654 (3);
l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti
dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani
PREMESSA
Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti e sempre più numerosi cittadini, dalle truffe perpetrate continuativamente da decenni dalle banche in collusione con molteplici funzionari, dirigenti, amministratori dello Stato, politici ed istituzioni di vario ordine e grado ed in particolare dalla leggiferazione parlamentare asservita agli interessi degli stranieri.
Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti e sempre più numerosi cittadini, dalle truffe perpetrate continuativamente da decenni dalle banche in collusione con molteplici funzionari, dirigenti, amministratori dello Stato, politici ed istituzioni di vario ordine e grado ed in particolare dalla leggiferazione parlamentare asservita agli interessi degli stranieri.
Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della
Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed
usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a
seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione” e l’esazione
fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le
istituzioni dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli
interessi dei cittadini e dello Stato stesso.
Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione
della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed
ha condotto alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti.
CONSIDERAZIONI
Il debito pubblico è il presupposto della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul “debito pubblico” (sarà davvero “debito”?).
Con questa denuncia, intendo, per amor di Patria e per fedeltà alla Costituzione Repubblicana, espormi personalmente anche ad ogni possibile ripercussione e ritorsione, giudiziaria, amministrativa o fisica, seguendo il luminoso esempio del dr. Molinari, ex Questore di Genova, che fu assassinato (“da un pazzo si disse”) alla vigilia dell’udienza di una causa che aveva intentato contro la Banca d’Italia per motivi ideali e morali analoghi ai miei.
Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1]; Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5]; Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute, e tanti altri illustri economisti.
Esiste, come anche sostenuto da questi economisti, da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello Stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.
Un meccanismo che porta a creare false, apparenti e indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello Stato ed all’improprio, indebito, inventato indebitamento di enti locali, di province e di regioni.
Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi ed all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta essa stessa, fattispecie di reato di tipo estorsivo, soprattutto in quanto il “debito” è creato attraverso la costruzione di falsi ed illeciti presupposti giustificativi.
Infatti la contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello Stato, del popolo, verso costoro.
Quest’operazione ha attuato per le sue dimensioni nel corso
degli ultimi decenni in particolare un
trasferimento di potere politico in favore dei predetti banchieri privati.
L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmente associativa.
Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici.
Illeciti, tutti, le cui conseguenze, se non ancora le cause
ultime, stanno divenendo di dominio pubblico attraverso l’informazione
mediatica sui grandi crack, truffe, bancarotte, dall’Argentina alla Cirio alla
Parmalat alla Unilever alla Enron alla Halliburton ai subprime loans, alla
Northern Rock, alle frodi finanziarie denunciate in tutto il mondo ormai anche
dai media più tradizionalisti ad assuefatti al Potere.
Azioni e raggiri commessi da primarie banche anche in
combutta con amministratori comunali e regionali dislocate sia la nord che al
sud, amministratori espressi da primarie forze politiche nazionali e
governative in danno degli Enti e conseguentemente di tutti i cittadini.
La presente denuncia intende quindi provocare una risposta del potere giudiziario, nell’un senso o
nell’altro, anche per accertare quali margini di legalità e
di recupero di legalità rimangano in Italia e fino a che livello sia pervenuta
la dipendenza della politica e delle istituzioni rispetto al potere bancario.
Il sistema bancario internazionale, in mano a finanzieri privati, di fatto ha esautorato lo Stato e le
istituzioni
democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa
indipendenza, e
sottomettendoli all’interesse e alla
volontà dei propri capi, per lo più stranieri.
Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e
incostituzionale, fraudolento, in quanto nascente dall’uso di questo potere
monetario da parte di soggetti privati che non hanno titolo ad esercitarlo, per
di più nel processo di realizzazione pure truffando!.
La Banca d’Italia è in realtà una S.P.A. a capitale privato ed autocratica, la cui compagine proprietaria è sempre stata illegittima rispetto allo statuto previgente, il quale imponeva [art.3] una maggioranza
Pubblica; e lo è tuttora rispetto al principio fondamentale
di sovranità appartenente al popolo e noi ai privati, e all’altro principio
fondamentale, di Repubblica fondata sul lavoro, e non sulla frode finanziaria;
I privati proprietari della Banca d’Italia si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il Capo dello Stato hanno superficialmente, e semplicisticamente ratificato con decreto 16.12.06. E pure nel dettato del nuovo art. 3 sono in reato, fra l’altro anche nella mancata rinazionalizzazione.
I privati proprietari della Banca d’Italia si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il Capo dello Stato hanno superficialmente, e semplicisticamente ratificato con decreto 16.12.06. E pure nel dettato del nuovo art. 3 sono in reato, fra l’altro anche nella mancata rinazionalizzazione.
Ma poi il capitale
sociale della BdI che “vale” 150.000 €??!!? Meno della tabaccheria all’angolo.
La forma pubblica dello statuto è solo, di fatto, un
mascheramento del suo adattamento privato da parte dei privati proprietari a
scopi ed interessi privati, ed anche prima di adattarlo formalmente, ne
violavano tranquillamente l’art. 3 grazie alla compiacenza degli organi
pubblici di controllo – quindi siamo di fronte a una vera e propria S.P.A.
dissimulata ad uso del volgo.
La B.C.E. è essa stessa pure autocratica ed è proprietà delle banche centrali nazionali, pure per lo più controllate da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce indebitamente ed impropriamente indipendenza politica ed incredibilmente immunità giudiziaria ai suoi dirigenti “a vita” rispetto agli stati nazionali e all’U.E.; inoltre le assicura la segretezza massonica assoluta delle sue procedure e discussioni interne.
L’uso del potere sovrano e politico di emissione monetaria,
usurpato dalle banche, che qui prendiamo in esame e penalmente denunciamo,
consiste di quattro capitoli:
A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO
A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO
La Banca Centrale di emissione cede allo Stato (direttamente o mediante l’interposizione di SIM in funzione di foglie di fico) banconote, non più coperte e garantite da oro o altre valute né in questi convertibili, quindi a costo puramente tipografico per la banca stessa, contro la cessione di titoli del debito pubblico soggetti a interesse passivo.
I titoli e l’interesse vengono pagati con le tasse, quindi
gravano sui contribuenti e sullo Stato, mentre vanno ad arricchire gli
azionisti privati delle banche di emissione, sebbene queste nulla diano in
termini di valore, in cambio di questo corrispettivo.
Le banconote emesse non costituiscono alcuna obbligazione
nei confronti delle banche emittenti.
Il valore del denaro, ossia il suo potere di acquisto, non è
dato dalla banca di emissione bensì dal mercato (Stato, cittadini, impresa,
consumo).
Quindi lo Stato viene usato ed usurato, attraverso ministri
e funzionari inconsapevoli o collusi o ricattati, da banchieri privati per
arricchirsi a spese del popolo.
L’indebito arricchimento
è grosso modo pari al debito pubblico contratto dallo Stato e dalle P.A. verso
le banche suddette, infatti il cosiddetto “debito pubblico” non è dello Stato
verso le banche, ma delle Banche verso lo Stato ed i cittadini.
Il profitto così realizzato a spese dei cittadini è
stimabile, in Italia, intorno ai 60/80 miliardi di euro l’anno. Lo Stato, come
suggerito dai succitati autori (Robertson, Huber, Tarquini, Della Luna potrebbe e dovrebbe, a rigor di logica
e di diritto, emettere le banconote in proprio, esattamente come tuttora e
sempre emette in proprio le monete metalliche, e come emetteva i biglietti di
Stato di 500 Lire (negli USA, l’amministrazione Lincoln e l’amministrazione
J.F. Kennedy emettevano pure United States Notes, ossia biglietti governativi).
In tal modo non si produrrebbe alcun
tipo di debito pubblico.
Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.
Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d’Italia, e
conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato
italiano l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della
Costituzione (principio della sovranità
nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo
limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace,
non dell’economia, del
potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di
soggetti come la B.C.E., autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo di organi
democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni
responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).
B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O CREDITIZIO
B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O CREDITIZIO
Notoriamente, solo L’8% circa della liqudità è denaro
contante (M0, banconote + monete metalliche); il resto è credito, quasi-denaro
…. scritturale, esistente solo come annotazioni della banca, lettere di
credito, sight deposits, fideiussioni, assegni circolari, etc. – ossia come
promesse di pagamento che la banca emette a costo zero, perché esse non sono
coperte e garantite da oro né da riserve frazionarie in valuta legale. Quindi
la banca presta proprie Promesse Di Pagamento Scoperte – nel senso che sono
promesse di pagamento di valuta legale che la banca non ha, o ha all’1 per
1.000. Gli assegni circolari sono tutti scoperti, come pure gli altri strumenti
emessi dalle banche. Il sistema bancario è interamente basato sulla frode e si
regge solo perché la gente non lo sa.
In cambio dell’emissione di tali promesse di pagamento di soldi non posseduti, create a costo zero per essa, la banca si fa dare dal mutuatario (che tale non è, perché il mutuo esige la dazione reale di valuta legale, ex art. 1813 cc, non di promesse di pagamento denominate in valuta legale che, per di più, la banca non ha, e che non esiste nemmeno, dato la che la valuta legale è solo l’8% della liquidità complessiva):
a) interessi corrispettivi, che possono divenire interessi di mora;
b) la promessa di rimborso del (mai prestato) capitale;
c) una garanzia reale.
Orbene, ottenuto ciò, la banca mette a capitale – ossia, incamera come cespiti – il credito verso il mutuatario per il supposto capitale, nonché l’interesse capitalizzato.
Ma non dichiara in bilancio e nei redditi tali utili, sicché su di essi non paga le tasse.
Il volume di utili
così sottratti all’imposizione in Italia è stimabile in circa 700 miliardi di
euro l’anno.
Sovente “cartolarizza” il credito e lo vende, come avviene anche coi subprime loans.
Tutta questa enorme mole di liquidità, che la banca crea prestando ai suoi clienti non denaro contante, valuta legale – che non ha - ma promesse di pagamento da essa emesse sotto varie forme (assegni
circolari, libretti bancari, mtn, lettere di credito, etc.)
(sconto, mutuo, anticipazione, scoperto etc.) apporta alla banca aumento di
capitale e profitti.
Ma soprattutto un aumento di potere, se si pensa che il
sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale,
produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli
sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo
anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il
t.u.s. – quindi ha il potere, non di
rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni
dell’economia.
Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema bancario
un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio.
Un reddito che dovrebbe andare invece allo Stato, dato che
la creazione di denaro è un atto sovrano.
È’ un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.
Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire prendere a sé una pari parte del potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese.
È ciò costituisce una
truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine costituzionale, un’usurpazione
di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato,
tutti concorrono e sono concorsi.
Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente risanamento delle finanze pubbliche e il recupero di risorse per lo sviluppo scientifico-tecnologico, economico e sociale.
C) FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE
I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:
a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;
b) nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;
c) nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività. E’ come se si pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che non ci competeva.
I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti di vario titolo e la
creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari
aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente
capitolo.
È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse,
noti come International Accounting Standards, consentono,
anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti
elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il
core business della loro attività, il loro principale
reddito, e e cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero,
sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e
ingiustificatamente il potere d’acquisto alla società economica, imprenditoriale,
civile.
Approfondimento
La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile.
I bilanci
sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica, in
quanto non indicano nel conto economico di gestione il reddito monetario; e in
quanto indicano pure nella situazione patrimoniale, tra le passività, il valore
della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per la
banca di emissione.
Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del bilancio della B.d.I.
Riproduco
qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E. per il
2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce”
Banconote in circolazione – 40.100.852.165” – è la massima voce del passivo, ed
è pari alla massima voce attiva “Crediti derivanti dall’allocazione delle
banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165”.
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).
Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva € 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).
Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa € 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove
banconote).
La
gigantesca somma delle passività
inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della B.C.E.,
quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota
competente alla Banca d’Italia, al netto, è € 4.796.563.485,84 – pari alla
stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio
consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi.
Il bilancio della Banca d’Italia è
fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e “negano” cespiti
patrimoniali.
E’ da tener
presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano
alla B.C.E. l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante 92% alle
Banche Centrali partecipanti della
B.C.E., per
quota. La Banca d’Italia, stante il 14,85% di proprietà azionaria della BdI, emette
in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro ossia, in
base ai dati del su riprodotto bilancio della B.C.E., ha emesso nel 2004 €
6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va fiscalmente dichiarata.
Voglia
Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine
di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e
se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali
occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti.
Questo
stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai
risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti.
Inoltre ha
esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino alla paralisi, e lo ha privato della
sovranità in politica economica, e politica “tout court” in favore di un potere
privato sovranazionale.
MAGGIORI REATI
Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.
Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.
Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla B.C.E., e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa.
La
denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla
Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme
statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono
totalmente autoreferenziali e private.
Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].
Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.
Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali.
Il peculato
potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro
emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o
corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati.
Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di
società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima
scorporare le loro
partecipazioni
nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima,
che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive
che essa sia per la maggioranza in mano pubblica.
D) ESPROPRIAZIONE,
SPOLIAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, “CONFISCA”.
L’altro aspetto eclatante della assoluta delinquenzialità ed
illegalità comportamentale strutturale e standardizzata delle banche
commerciali e di tutto il mondo economico – finanziario che ruota loro intorno
è stato l’atto di approvazione del D.
Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Tutto il vandalico progetto studiato e voluto da molto
lontano nel tempo e nello spazio prende però forma, consistenza e materia in
particolare dalla legge 130/1999 fatta dal governo D’Alema, quella delle
“cartolarizzazioni” e successivamente supportato, modificato, integrato da
tutti i successivi governi che si sono alternati al potere (di “sinistra”, di
“centro”, di “destra”, “tecnici”) che hanno dovuto modificare il senso e il
dettato di alcuni articoli del codice civile per dare una parvenza di legalità
e costituzionalità ad un simile immondo parto.
Le banche italiane nel loro complesso avevano migliaia di
miliardi di crediti ipotecari e chirografari di difficile se non impossibile
esigibilità. Con la legge 130/1999 gli si consentiva di vendere questi crediti
a terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito vantato (ad
esempio 100.000€) e il prezzo di cessione del credito (ad esempio 40.000€),
defalcando dall’imponibile fiscale i 60.000€.
Mentre prima il credito “certo e libero” andava dimostrato
in tribunale per poter agire contro il debitore ora diventava “certo e libero”
su semplice dichiarazione della Banca. Mentre prima era vietato cedere un
credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva cedere questo
credito all’insaputa del debitore (con un semplice annuncio in Gazzetta
Ufficiale (la Banca X ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a chi li
vendevano questi crediti “certi e liberi” le banche? A se stesse.
Tutte le banche crearono delle Srl con capitale di venti
milioni di lire alle quali vendettero crediti per migliaia di miliardi di lire,
gli ipotecari al 40% del loro valore nominale, i chirografari al 10% del loro
valore nominale, che pagarono con delle “obbligazioni”, cioè con delle
“cambiali” (nobilitate anche col nome di Derivati ed Hedge Fund). Cambiali che
erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi
dell’ignaro debitore.
Insomma le banche vendettero a se stesse i crediti
sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell’imponibile, ma il credito rimaneva
al 100% “certo e libero” in quota a una società di proprietà della stessa
banca, che però non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a questo
“attivo” si sottraeva il “passivo” delle obbligazioni emesse, e per di più le
banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già
conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il dispositivo degli
accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio,
mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo sul Fondo Svalutazione Crediti
(FSV) e di un altro 5% annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).
Le operazioni di cartolarizzazione a partire dal 1999 sono
state attuate dalle maggiori banche nazionali, per un ammontare stimato di
oltre 300 miliardi di euro, pari a
circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha aperto una
voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a 290.000
miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d’agenzia della prima ondata di
“cartolarizzazioni” visti dall’ottica sindacalista :
[ Il Governo "cartolarizza" i crediti Inps (li trasforma in
titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà prezzo la riscossione dei crediti a
banche e a finanziarie private: con il decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è
stata data la garanzia dello Stato sui titoli (!!), oltre ad agevolazioni ed
esenzioni fiscali alle finanziarie che trattano questi titoli, comprese le
finanziarie residenti nei paradisi fiscali. Avendo suscitato notevole
"sorpresa per l'inatteso <sconto> ai paradisi fiscali" (IlSole24ore,9-9-99),
su questo punto forse il governo -alla Camera- farà marcia indietro ma ha già
escogitato l'inganno. Infatti l'Inps cederà i primi 8.000 miliardi di
crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda, come l'Irlanda o
la Danimarca,non è classificata come paradiso fiscale ma lo è di fatto per le
banche e le finanziarie). "Entro la fine di
ottobre -ha affermato il presidente dell'Inps Paci- i crediti dovrebbero essere
sul mercato e non escludiamo anche una quotazione in Borsa".
"Alla
porta del direttore generale del Tesoro Mario Draghi (regista dell'operazione)
hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case finanziarie più
affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura. Tutti pronti a
<montare> l'operazione Inps e a piazzare sul mercato i junk bond (obbligazioni
spazzatura nel gergo americano) made in Italy legati ai contributi
previdenziale non versati".
I
crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi di lire. Ma ai privati
andranno -a
meno di metà prezzo e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più
appetibili" (IlSole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]
Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999 ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di
crediti con i multipli delle società da essa controllate
Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla Banca Nazionale
del Lavoro, che ha ceduto i propri crediti alla S.V.P. Venezia s.p.a. e alla
Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i propri crediti
alla S.G.C., dal Monte
Paschi di Siena che ha ceduto alle varie società satelliti;
Banca Intesa che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni di euro prima a
Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite anche dopo la fusione in
Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a Castello
Finance, che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta la più
ricca finanziaria, con un portafoglio da recuperare di oltre 26 miliardi di
euro.
Un’operazione degna di nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finance.
Crediti incagliati, già portati in ammortamento per il
70/80% (e quindi sottratti al fisco), sono ridiventati “veri e liberi”, cioè
esigibili e al 100% del loro valore iniziale, più ovviamente gli interessi, le
spese, etc., e contemporaneamente
sottraendo al fisco la stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €, che per
“risanare i conti pubblici” lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che
cornuti pure maziati.
Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio e il
governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di fare la legge
130/1999, e tutti quelli che si sono succeduti che addirittura si sono
sobbarcati l’onere di sovvertire gli articoli del codice civile e tutto il suo
assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi di € nei conti
pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli squali di Wall Street, su
sentenza dei tribunali della Repubblica Italiana.
Abbiamo nominato una serie di società finanziarie italiane
(Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P., Venezia s.p.a., Aeres
Finance, S.G.C, Intesa Gestione Crediti, Castello Finance, Italfondiario) che
hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che “erano incagliati e
inesigibili”, ma sono stati trasformati in “veri e liberi” su semplice dichiarazione
delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall Street per costruire titoli
tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali italiani già hanno
cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e stipendi ai cittadini
italiani ignari, circa 600.000!!!
Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le rispettive società
che avevano acquistato le cartolarizzazioni (quella di Banca Intesa era “Intesa
Gestione Crediti”) hanno venduto i loro portafogli a Castello Finance srl. Che a
sua volta ha nominato “mandataria” Italfondiario spa, che riscuote i crediti
per conto di Castello Finance srl, in pratica gli incassi sono suoi.
Italfondiario attualmente gestisce attività per circa 27,9
miliardi di Euro per conto di Fortress Investment Group. L’attività di recupero
aggressiva, ha funzionato “bene” non solo per l’attività principale,
ovvero la gestione delle sofferenze, ma anche per gli altri settori dell’asset
management, come la liquidazione degli immobili, la riscossione delle fatture
esigibili e il recupero di mutui incagliati.
Il socio di maggioranza di Italfondiario spa è “Fortress
Investment Group” LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105,
212-798-6100. E qual è il “business” di Fortress Investment Group? Private Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com).
I procuratori in Italia di Fortress Investment Group sono
FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale di Castello Finance
srl, Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting S.r.l. in Via del
Tritone
181 – 00187 Rome
Italy. Tutti allo stesso indirizzo!!
Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla loro parola, e
il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group, una società
finanziaria specializzata in titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_Investment_Group)
ma che ha investito anche in Casinò e Corse dei Cavalli, è stata protagonista
di uno scandalo per finanziamenti alla politica e che ha avuto la
quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta chiedendo ai
“debitori italiani”, per mezzo della sua controllata Italfondiario spa 27,9
miliardi di €, con metodi “aggressivi”.
Loro, i presunti
“creditori” per legge, sono i buoni! …SEMPRE!!!
Noi i presunti “debitori” per legge siamo i cattivi!! SEMPRE!!!!
Io, voi, nessuno può sapere se è stato “venduto”, “schiavizzato”,
magari per una posizione di venti anni fa, se suo malgrado è “stato dichiarato”
debitore di un credito “vero e libero”, se questo debito “dinamico” (perchè
lievità come un soufflè per spese varie, interessi anatocistici, avvocati; ci
mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti volte. Per cui nessuno per
ora sa dagli originari 300 miliardi di € complessivi quanti miliardi pretende ora
Wall Street. Cinquecento, mille?
Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I Repubblica e
del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli antichi
privilegi di sangue, viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come
T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Con il TUB si abolisce
la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto Benedice.
La Legge Bancaria del 1936 aveva messo vincoli severissimi
alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi dettagli, necessità
derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale ed il successivo crack del
1929, e quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e malversazioni per circa
sessanta anni, addirittura le sei maggiori banche italiane erano state salvate
dall’intervento dello Stato, nazionalizzate (e quindi di proprietà del Tesoro,
cioè degli italiani), insomma diventarono le B.I.N. - Banche di Interesse
Nazionale che fecero più che onestamente il loro mestiere finanziando lo
sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del regime sia la
ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.
Questa condizione diciamo così “social-fascista” non poteva
star bene a chi aspirava a ritornarne padrone. E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)
Si tratta di leggi ad hoc (dov’è finito l’art.3 della Costituzione? Dov’è finita la giustizia
ed i rappresentanti dei cittadini?), concepite e costruite proprio per
“creare” questo strapotere rispetto a una situazione precedente. Leggi assurde
dal punto di vista etico, ma concepite da chi ha la
conoscenza storica e politica, e la volontà di mutare la
situazione a vantaggio della propria immonda ed infame confraternita.
Articolo 50 TUB (Decreto
ingiuntivo)
1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto
d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche
in base all’estratto conto, certificato
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata,
il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un giudice
acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa somma
entro un certo termine.
Fino al 1993 la materia era regolata dal Codice Civile
(Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice civile e
seguenti.
Art. 633 C.C. Condizioni di ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici
delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile,
purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché
gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi
tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali
scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre
1995, n. 432).
Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?
Prima, con il Codice Civile del 1942, la Banca doveva
“produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute secondo la
legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata la domanda
la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti del
“presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno dei
dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto
ingiuntivo.
In pratica si è
esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che dichiara la
banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la banca su sua
semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non pagate
quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi “obbliga a
pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si appropria
“provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi bancari) e dopo l’udienza
di convalida se li vende all’asta.
Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto
debitore possa far valere le sue ragioni al giudice lo mette in condizioni di
sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto sequestrata, i conti
correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è
come se non li
avesse). E questo per mesi e mesi. E dopo questo, che già
sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica la
regolamentazione della cessione dei crediti.
Aggiungendo altro potere allo strapotere, si è potuta
costruire la cosiddetta “finanza tossica”.
Articolo 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d’Italia (omissis…)
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di
pubblicità (3).
3. I privilegi e le garanzie (omisis…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo
1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito
della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo
107.
Vediamo come regolava la materia il Codice Civile del 1942.
Art. 1264 c.c. (Efficacia
della cessione riguardo al debitore ceduto):
“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto
quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.
Omissis…
Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un concetto
fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”. E’ un contratto fra due
parti, Tizio e Caio.
Se Tizio (la banca) decide di mutare il contratto a suo
tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio), ebbene Caio deve
saperlo!
Ammesso che non possa opporsi alla vendita deve comunque
poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi dell’operazione, che le
condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene avvisato perde dei diritti
fondamentali, diventa una “cosa” che può essere ceduta a piacimento ad di fuori
della sua stessa sfera conoscitiva.
E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che l’informazione gli
venga “notificata”, significa che ne viene portato a conoscenza con una
procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)
Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.
- Con il
comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di controllo
(trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di diritti
giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta ufficiale)
- Con il
comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la
notifica
- Con il
comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto
sull’unghia
- Con il
comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore gli
stessi diritti della banche.
La vittima si comincia a indebitare coi parenti e gli amici
per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo cominciano a guardare
come un malfattore, al lavoro si cominciano a preoccupare, e così via. La prima
volta parenti e amici gli prestano volentieri qualche soldo (al lavoro non gli
possono anticipare più niente) ma la seconda volta lo guardano male, la terza
gli dicono che non ce li hanno… e il più delle volte finisce i mano agli usurai
coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare patologie immaginarie
autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si chiama “Sindrome da
Cartolarizzazione” la
grande invenzione che anche nel nostro paese ha seminato
omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.
In tale situazione i malcapitati delle cartolarizzazioni,
vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica e costretti a
vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della perdita della
casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio nucleo
famigliare.
Insomma ad esempio, ma reale, un presunto debito che era di meno
di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio una finanziaria di Wall Street
che chiede 88.000€.
Si copre quindi di essere stati venduti tre volte, l’ultima
a Londra nel 1995 a questi di Wall Street
a nostra completa insaputa. Al telefono rispondono: “Noi non siamo
esosi. Ci dica quanto guadagna, noi valutiamo la sua aspettativa di vita e ci accontentiamo
del 20%, ma in contanti”; che da 19 anni applicano interessi “di contratto” al
13% più “spese” a totale nostra insaputa
e che i 15.000 € versati tramite il tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti”
in uno dei passaggi intermedi mentre il debito continua a salire.
E se si fa l’accordo sull’aspettativa di vita si prendono la
somma “in conto interessi” e si rivenderanno il credito di 88.000 € a un altro
che poi ce li viene a richiedere.
E soprattutto che possono continuare a depredare i nostri
discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di mio nipote). E per
“ammorbidirci” sulla trattativa ci pignorano i conti correnti in banca, basta la
“dichiarazione” di una finanziaria di recupero crediti perchè il TUB li
equipara a una banca.
Il TUB è stato “forse”
costruito per togliere i diritti dei cittadini ?
Visto l’abnorme numero dei casi pare abbiano aperto un
ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli, abbandonati i
genitori al loro triste destino, rinunciando a ricevere eredità si sottraggono,
mestamente, all’aguzzino e al gabelliere.
Art. 126 T.U.B.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di
onorabilità… Più che giusto.
Insomma, possiamo star
tranquilli: i banchieri sono “onorabili”. Per Legge.
Anche il sig.r Profumo e il sig.r Geronzi?
Insomma quale è sinteticamente lo
scenario messo in atto dalla combriccola/masnada/orda composta da
politici/banchieri/parlamentari/tribunali nazionali ed internazionali/società
di recupero crediti e cartolarizzazioni varie?
In pratica (e nei fatti) :
1) le banche nazionali (si fa per dire
… meglio [dal nome italiano]), le B.C.E
e tutte le grandi multinazionali della finanza/moneta, stampano ormai da
decenni pezzi di carta straccia che si ostinano pervicacemente a chiamare
“banconote” mentre non hanno più alcuna delle caratteristiche intrinseche che
le distingueva (e che quindi dava loro valore), ora non hanno più alcun
controvalore convertibile e quindi quando le banche la emettono non possono
portare in contabilità la loro entità al passivo.
2) Così facendo creano un accumulo di
capitale di quantità industriale, che addebitano allo Stato al valore facciale
più costo di produzione più interessi, che inoltre non viene dichiarato al
fisco, e attraverso queste immense disponibilità, fra i tanti infiniti scopi
comprano tutti i corruttibili sul mercato, in particolare i politici, che fanno
questo di professione.
3) I quali politici e parlamentari
promulgano una serie di leggi a favore delle banche, e assimilate, cambiando,
se necessario, il codice civile e quello penale, nonché i rispettivi codici di
procedura,
producendo leggi incostituzionali a raffica.
4) Dopodiché tutto il denaro rapinato
attraverso la illegittima ed illegale creazione di banconote tramite il
signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico dello Stato
(debito pubblico), e quindi dei cittadini, non contenti tutti gli associati in questa immane azione
criminogena, vanno ad attaccare direttamente i beni dello Stato, delle Regioni
e degli enti locali.
5) Infine non ancora soddisfatti,
poiché le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero valore
non sta nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi,
approfittando della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse
indotta, …. Dopo aver dragato tutta la moneta circolante al fine di non
lasciarne più sul mercato (basta vedere i rientri forzosi messi in atto negli
ultimi mesi dalle banche commerciali), mettono in azione le loro controllate
società di recupero crediti e attraverso l’estromissione del filtro e controllo
del giudice naturale, e viceversa attraverso l’incostituzionale patrocinio di
giudici (vedi art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong
Kong, ora con una semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a
garanzia dai mutuatari.
6) 600.000 pignoramenti del 2008 (in
aumento) sono la fotografia dello stato di degrado della Legge, del Diritto e
della Giustizia e della grande sofferenza, strazio, scempio e sciagura dei
cittadini direttamente coinvolti e della Nazione nel suo complesso.
7) A questo punto la corruzione della
logica, delle leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione tale che
soltanto l’azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi
rimedio.
Tutta
questa serie di violazioni, strategicamente, organicamente e funzionalmente
strutturate per la loro stessa natura e per l’alto livello di consapevolezza,
informazione e potere di chi l’ha compiuta, non possono che essere intenzionali
e pianificate, a danno dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri.
Va inoltre
valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false
comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da
signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione
patrimoniale di passività inesistenti.
In
relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei
reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e
anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di Associazione
di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo
mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei
anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che
servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).
[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».
È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme, e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.
Non va infine sottaciuta una grave
lesione dei diritti primari di nascita enunciati dalla Costituzione all’art.25
che riconosce l’inalienabilità del diritto di essere giudicato dal giudice
naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le leggi italiane.
Invece grazie a questa legge infame
i cittadini italiani vengono perseguiti da tribunali internazionali secondo
leggi non italiane.
QUESTO NON E’ ULTERIORMENTE
TOLLERABILE!!!
Tutto ciò premesso, e con riserva di fornire ulteriori
chiarimenti, se del caso.
CHIEDO
Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente, richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di:
a)
assicurare la prova dei reati;
b)
impedirne la soppressione e l’inquinamento;
c) impedire
la continuazione dei reati;
d)
assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei
cittadini cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti
che si descrivono.
Sollecito pure
l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita
ricostruzione.
È anche vero
che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di
questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che
ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in
buona fede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i
finanzieri, i direttori generali, i
ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio,
il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere
essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro
mestiere.
[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002
[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge
rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni
di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa,
ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle
Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a
cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui
noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la
punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e
quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini,
il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e
condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di
costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art.
408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di
archiviazione.
IN FEDE.
P.S Al solo scopo di esempio allego
il recentissimo articolo/indagine di Maurizio Blondet che sotto il profilo
della presente denuncia/querela mi sembra molto indicativo e delinea
emblematicamente l’intreccio tra gli infami sopraccitati appartenenti alle
varie congreghe. Ma la bibliografia in merito ormai è notevolissima , sia come
quantità che come qualità.
«Goldman Sachs ha venduto il 44% delle sue azioni BP tre
settimane prima dell’esplosione» della piattaforma Deep Horizon:
così strillava il sito contro-informativo Raw Story il 2 giugno scorso. E ne
dava le prove, pubblicando la tabella che potete trovare a : http://moneycentral.msn.com/ownership?Holding=Institutional+Ownership&Symbol=BP.
La tabella può essere di non facilissima
lettura. Ma vi si apprende che Goldman possedeva 6 milioni di azioni della
sfortunata petrolifera inglese, e che nel primo trimestre del 2010 si è
liberata di 4,7 milioni di esse. Ciò, poco prima che venisse a galla (è il caso
di dirlo) l’incidente della piattaforma nel Golfo del Messico con
relativo titanico spurgo di morchia.
Goldman non è stata l’unica finanziaria a vendere; ma ha venduto più di tutte le altre – il 44% del suo pacchetto BP – intascando oltre 270 milioni di dollari da azioni che tre settimane dopo sarebbero crollate: a meno 36%. Se le avesse vendute dopo, la più rinomata banca d’affari della storia avrebbe perso sul suo investimento 96 milioni. E’ vero che il pacchetto di azioni che la banca s’è tenuta è comunque svalutato, sicchè ha perso pur sempre qualche decina di milioni. Ma ha comunque ridotto di parecchio le perdite.
Goldman non è stata l’unica finanziaria a vendere; ma ha venduto più di tutte le altre – il 44% del suo pacchetto BP – intascando oltre 270 milioni di dollari da azioni che tre settimane dopo sarebbero crollate: a meno 36%. Se le avesse vendute dopo, la più rinomata banca d’affari della storia avrebbe perso sul suo investimento 96 milioni. E’ vero che il pacchetto di azioni che la banca s’è tenuta è comunque svalutato, sicchè ha perso pur sempre qualche decina di milioni. Ma ha comunque ridotto di parecchio le perdite.
…..omissis
……. il consiglio
d’amministrazione di Goldman; doti occulte di cui ha dato parecchie prove in
passato, sbolognando in tempo titoli tossici che stavano per valere zero.
…..omissis ….. Il fatto è che Peter Sutherland, il presidente della Goldman Sachs International, è anche presidente della BP dal 1997, o meglio lo è stato fino al 2009, quando si è dimesso pur restando con le mani in pasta nella petrolifera. La Goldman Sachs International è la potente sussidiaria del Goldman Sachs Group, che ha come direttore esecutivo Lloyd Blankfein.
…..omissis ….. Il fatto è che Peter Sutherland, il presidente della Goldman Sachs International, è anche presidente della BP dal 1997, o meglio lo è stato fino al 2009, quando si è dimesso pur restando con le mani in pasta nella petrolifera. La Goldman Sachs International è la potente sussidiaria del Goldman Sachs Group, che ha come direttore esecutivo Lloyd Blankfein.
Ma Sutherland non si contenta di una o due
cariche: il suo attivismo è, sì, qualcosa di paranormale. Presidente europeo
della Commissione Trilaterale (1), membro assiduo del
Bilderberg di cui raramente manca una seduta, da poco persino consultore della
Sezione straordinaria della Amministrazione del
Patrimonio della Santa Sede, Sutherland è
anche un grand commis transnazionale, che ha ricoperto cariche pubbliche o
para-pubbliche globali. E’ stato fondatore e direttore dell’Organizzazione
Mondiale
del Commercio (2), è presidente della
London School of Economics in cui periodicamente insegna anche Romano Prodi, ha presieduto il Tavolo
dei Governatori dell’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione (Maastricht), ed è stato per
tre volte sul punto di essere nominato capo della Commissione Europea (tutt’e
tre le volte è stato silurato dalla Francia), aspirava a diventare «ministro degli Esteri» europeo al posto di lady Ashton.
E non basta: Sutherland è stato fino al 2009
direttore non-esecutivo della Royal Bank of Scotland e fino al 2001 della
National Westminster Bank, membro del consiglio dei supervisori del colosso
assicurativo Allianz, consulente della farmaceutica Eli Lilly, direttore della
Ericcson Spa, fondatore del World Economic Forum di Davos, avvocato dello
Stato dell’Irlanda, commissario europeo alla concorrenza dal 1985 al 1989.
Insomma, uno che si ammazza di lavoro; anche
se lo fa con entusiasmo, perchè in quel genere di lavoro si parla con molti
amici altolocati. Non è illecito pensare che, nella girandola frenetica di
poltrone che deve occupare ogni giorno, a Sutherland sia scappato di dire
qualcosa negli uffici Goldman che aveva saputo come presidente della BP.
E che la Goldman si sia liberata delle azioni BP approfittando, diciamo, di
quel sorridente conflitto d’interessi del suo presidente.
Non si riesce ad essere troppo severi con un
personaggio così attivo ed occupato, commissario europeo, banchiere e
petroliere, guardiano del liberismo globale nel WTO e farmaceutico Eli Lilli,
telefonico Ericsson, assicuratore Allianz: …omissis …. nel fatto che Goldman ha
venduto le azioni BP tre settimane prima che la Deep Horizon scoppiasse inquinando
il Mar dei Sargassi . Tre settimane prima dell’incidente sono davvero una
visione profetica. A meno che i soliti materialisti non cerchino di dimostrare
che, magari, l’inarrestabile fuoriuscita di fiumi di greggio era già in corso
tre settimane prima, e che sia stata tenuta nascosta per dar modo ai ben
informati di rifilare ad altri le azioni ormai scottanti della petrolifera
british.
Si potrebbe persino pensare che l’esplosione della piattaforma, e la morte di undici operai e tecnici, sia magari il risultato tragico di nascosti tentativi di turare la falla subacquea senza farlo sapere in giro oppure - Dio scampi - una sciagura «false flag» per nascondere, sotto la parvenza di incidente, qualche peggior colpa.
Si potrebbe persino pensare che l’esplosione della piattaforma, e la morte di undici operai e tecnici, sia magari il risultato tragico di nascosti tentativi di turare la falla subacquea senza farlo sapere in giro oppure - Dio scampi - una sciagura «false flag» per nascondere, sotto la parvenza di incidente, qualche peggior colpa.
Queste ipotesi confermerebbero la voce maligna
che da tempo circola in ambienti non-autorizzati: che la Goldman Sachs sia un’associazione a delinquere incallita e adusa
ad ogni sporco trucco illegale. Il che porterebbe però a chiedersi se Mario Draghi, l’attuale venerato capo
della Banca d’Italia, e il veneratissimo ex-presidente del Consiglio Romano Prodi, in quanto nel libro-paga di
Goldman, non ci governi in nome dell’associazione a delinquere.
E infatti Prodi è così stimato nel mondo di
Sutherland, che – apprendiamo dalle agenzie – ha giusto giusto «accettato
di prendere parte a un gruppo di consiglieri internazionali appositamente
costituito per curare l’immagine
del colosso petrolifero britannico, in discesa verticale dopo l’esplosione della piattaforma off-shore che sta provocando un disastro
ambientale nel Golfo del Messico. Tra le personalità scelte per l’operazione ci sarebbe anche Josh Bolten (3), ex capo dello staff del presidente americano George
W. Bush, nonché l’ex amministratore delegato della stessa BP, Peter Sutherland».
Prodi come curatore d’immagine della BP:
strano e inspiegabile incarico per l’ex presidente del Consiglio. Quali doti di
simpatia riconosce la dirigenza Goldman Sachs in quel suo impiegato?
Sarebbe la prova che il Mistero ci circonda. Ma a ben pensarci, da quando non c’è lui anche la sinistra italiana non ha più recuperato l’immagine di «sinistra matura» che aveva prima, ed è anche più in ribasso delle azioni British Petroleum.
Sarebbe la prova che il Mistero ci circonda. Ma a ben pensarci, da quando non c’è lui anche la sinistra italiana non ha più recuperato l’immagine di «sinistra matura» che aveva prima, ed è anche più in ribasso delle azioni British Petroleum.
1) Copio da un articolo dell’ottimo Paolo Barnard http://intermarketandmore.investireoggi.it/club-bilderberg-tra-mito-e-realta-8783.html: «La Trilaterale nasce nel 1973 come gruppo di potenti cittadini americani, europei e giapponesi; dopo soli due anni stila le regole per la distruzione globale delle sinistre e la morte delle democrazie partecipative, realmente avvenute; afferma la supremazia della guida delle elite sulle masse di cittadini che
devono essere ‘apatici’ e su altre nazioni; ha 390 membri, fra cui i più noti
sono (passato e presente) Henry Kissinger, Jimmy Carter, David Rockefeller,
Zbigniev Brzezinski, Giovanni Agnelli, Arrigo Levi, Carlo Secchi, Edmond de Rothschild,
George Bush
padre, Dick Cheney, Bill Clinton, Alan Greenspan, Peter Sutherland, Alfonso Cortina,
Takeshi
Watanabe,
Ferdinando Salleo; assieme ad
accademici (Harvard, Korea University Seoul, Nova University at Lisbon, Bocconi, Princeton University…),
governatori di banche (Goldman Sachs, Banque Industrielle et Mobilière Privée,
Japan Development Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Chase Manhattan Bank, Barclays…) ambasciatori, petrolieri (Royal Dutch
Shell, Exxon…), ministri, industriali (Solvay, Mitsubishi Corporation, The Coca Cola co. Texas Instruments, Hewlett-Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop…) fondazioni (Bill & Melinda Gates Foundation, The Brookings Institution, Carnegie Endowment…). Costoro deliberano
ogni anno su temi come ‘il sistema monetario’,
‘il governo globale’, ‘dirigere il commercio internazionale’, ‘affrontare l’Iran’, ‘il petrolio’,
‘energia, sicurezza e clima’, ‘rafforzare le istituzioni globali’, ‘gestire il sistema internazionale in futuro’. Cioè tutto, e leggendo i rapporti che stilano si comprende come i loro indirizzi
siano divenuti realtà nelle nostre politiche nazionali con una certezza
sconcertante».
2) Ancora Barnard: «L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), nacque nel 1994 ed è più potente di qualsiasi nazione o parlamento. Riunisce 153 Paesi in un’unica sede a Ginevra, dove essi dettano le regole del commercio internazionale (...). Stiamo parlando di praticamente tutta l’economia del mondo produttivo, che lì viene decisa. Cioè fette enormi dei nostri posti di lavoro, di ciò che compriamo, mangiamo, con cui ci curiamo, ecc., cose della nostra vita quotidiana, non astratte e lontane. Le decidono loro, e come nel caso della nuova Europa del Trattato di Lisbona, anche al WTO le regole emanate, dette Accordi, sono sovranazionali, cioè più potenti delle leggi nazionali. E come nel caso del Trattato, diviene perciò cruciale che regole così forti siano decise in modo democratico. Nel Trattato non lo sono, e al WTO? Neppure. Infatti la sua organizzazione di voto è falsata dallo strapotere dei soliti Paesi ricchi nel seguente modo: i Paesi poveri o meno sviluppati non posseggono le risorse economiche e il personale qualificato in numeri sufficienti per poter seguire il colossale lavoro di stesura degli Accordi del WTO (27.000 pagine di complicatissima legalità internazionale, 2.000 incontri annui), per cui ne sono tagliati fuori. Chi sta al timone è il cosiddetto gruppo QUAD, formato da USA, Giappone, Canada ed Europa. Ma l’Europa intera è rappresentata al tavolo delle trattative del WTO dalla Commissione Europea, che nessun cittadino elegge, e per essere ancora più precisi vi dico che in realtà chi decide per tutti noi europei è un numero ancora più ristretto di burocrati: il misterioso Comitato 133 della Commissione, formato da specialisti ancor meno legittimati. La politica italiana di norma firma gli Accordi senza neppure leggerli. Se un Paese si oppone a una regola del WTO può essere processato da un tribunale al suo interno (Dispute Settlement Body), dotato di poteri enormi. Questo tribunale è formato da tre (sic) individui di estrazione economico-finanziaria, le cui sentenze finali sono inappellabili. Una sentenza del WTO può penalizzare o persino ribaltare le scelte democratiche di milioni di cittadini, anche nei Paesi ricchi. Per esempio, tutta l’Europa è stata condannata a risarcire gli USA con milioni di euro perché si è rifiutata di importare la carne americana agli ormoni. Neppure gli Stati Uniti hanno potere sulle decisioni del WTO. Il presidente Obama, sotto pressione dai cittadini a causa della catastrofe finanziaria dello scorso anno, aveva deciso di imporre nuove regole restrittive delle speculazioni selvagge delle banche (la causa della crisi). Ma gli è stato sbarrato il passo proprio da una regola del WTO, che si chiama Accordo sui Servizi Finanziari, e che sancisce l’esatto contrario, cioè proibisce alla Casa Bianca e al Congresso di regolamentare quelle mega banche. E sapete chi, anni fa, negoziò quell’accordo al WTO? Timothy Geithner, attuale ministro del Tesoro USA, che è uno dei membri del Gruppo Bilderberg».
3) Joshua B. Bolten «Figlio di Seymour Bolten, un dipendente della CIA e Analouise Bolten, che ha insegnato la storia del mondo nel George Washington University. E’ stato per 3 anni Procuratore Generale dell’Ufficio del Commercio e degli Stati Uniti per un anno, gli affari legislativi assistente con George H. W. Bush. Nel 1994 e 1999, è stato direttore esecutivo degli affari giuridici di Goldman Sachs a Londra. Bolten è stato direttore delle politiche per il candidato repubblicano George W. Bush durante la campagna presidenziale del 2000, vice direttore dell’Ufficio della Casa Bianca dal 2001 al 2003 e direttore dell’Ufficio di Gestione e Bilancio (OMB). Nel 2006, nominato Andrew Card a capo dello staff della Casa Bianca è diventato la seconda persona di fede ebraica in questa posizione. Rahm Emanuel, anche lui di origine ebraica, gli successe nella carica». Da Wikipedia. Si veda anche J.Weekly: http://www.jweekly.com/article/full/28811/new-chief-of-staff-has-strong-jewish-identity/
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