ILLEGITTIMITA’ DI QUALUNQUE
TASSAZIONE NEL REGIME MONETARIO ATTUALE
(principali motivazioni a supporto, modalità
esecutive e finalità sociali del diritto dovere di opposizione ad ordini,
sentenze, sanzioni illegittimi ed incostituzionali… e il rifiuto all’obbedienza
in caso di palesi violazioni, e corollari giuridici derivanti)…
RIFERIMENTI
PRINCIPI
FONDAMENTALI A SUPPORTO
Art. 1. …. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
Art. 52….L’ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53…..Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e (poi) di osservarne la Costituzione e le leggi.
Art.
73. Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro ……..
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti…….
Art. 90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione……
Art. 91.Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Ed anche da considerare il dettato dell’ Articolo 31 della Costituzione :
<La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>
Analisi e riflessione preliminare:
E cosa c’è di più “agevolante
e provvidenziale” per la formazione della famiglia …. Se non una casa??
Quindi con colpevole ritardo…. Ma meglio tardi che
mai…..pochi anni fa il sig.r Romano Prodi prima, per le classi meno abbienti…..
e poi il sig.r Silvio Berlusconi per tutte le prime case … hanno eliminata l’odiatissima tassa I.C.I. introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Noi cittadini pensavamo di esserci tolto il problema una
volta per tutti ed aver sanato una intollerabile ed inammissibile vulnus al
dettato della costituzione…. Ed invece arriva il sedicente “Tecnico” (secondo
me non sa neanche da che cosa derivi e cosa significhi la parola) …. Ed
immediatamente incomincia ad emanare una serie di decreti legge…. Della più
assoluta astrusità, evidente incompetenza ed ignoranza nei più svariati campi..
con alla fine l’iperbole devastante ed inarrivabile del Decreto legislativo 201
del 06 dicembre 2011.
E NAPOLITANO NEL SUO RUOLO DI
“GARANTE COSTITUZIONALE” DOVE ERA, ED E’???
Sono tutti
contenuti ed integrati nel concetto promanante dal Decreto lgs. 201 del 6
dicembre 2011 (e non solo – ma dall’azione stortiva e rapinatrice messa in atto
dai vari Enti Locali ed Istituzioni dello Stato, anche private – vedi
Equitalia), totalmente eversivo dei valori primordiali costitutivi e fondanti
della Costituzione e motivo della stessa nascita e permanenza in vita dello
Stato
……. Omissis……
Articolo 13. – (Anticipazione sperimentale
dell’imposta municipale propria).
2. L’imposta municipale propria ha
per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
……. Omissis
……
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
……. Omissis ……
I comuni possono
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione
si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
…….. omissis …….
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma
6, primo periodo.
…….. omissis …….
In questo particolare momento
storico/economico/politico di eccezionale gravità il Paese è chiamato a
prendere delle gravissime decisioni che ne cambieranno drammaticamente la
storia…..
Non è
accettabile che si prendano sempre e soltanto decisioni in favore delle banche
e in sfavore dei cittadini….
Ma dove è
il rispetto delle norme costituzionali ???? L’articolo 31 è chiarissimo….
La Repubblica DEVE agevolare e provvidere alla
formazione della famiglia… e non al contrario sottrarre risorse alla
famiglia tassando il bene FONDANTE ….
PRIMARIO ….. LA CASA
Non so voi, io tutto questo lo chiamo : ALTO TRADIMENTO DEL DETTATO DELLA
COSTITUZIONE Da parte delle
più alte cariche dello Stato.
Ancora molto più grave se si prende
in considerazione la presente disamina..COMINCIAMO…..
1° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
Insussistenza
dei fatti attribuiti ai cittadini – scambio di persona
E’ risaputo
che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per assicurare il benessere
della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo,
diamo per assodato quindi che si debbano pagare imposte e tasse, tanto che non
ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno determinato l’iniziale
istituzione.
Il problema è quindi se sussistano o
persistano la necessità , le motivazioni, le ragioni, il DIRITTO….. Ciò possiamo capirlo solo se capiamo
che la Moneta è una istituzione
pubblica, cioè di proprietà
della Comunità in quanto ne crea e ne
accetta il valore per
convenzione e per reciproca fiducia, allora e solo allora potremo capire
come le imposte e le tasse non hanno
senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992).
La moneta è
essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè
far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri
cittadini…. Adempimento che però non può più espletare perché svuotata delle
sue intrinseche valenze del la Sovranità monetaria, il potere di emettere
moneta ex nihilo, non è più nelle mani della Comunità, precondizione per eventualmente e semmai, tassare i
cittadini.
La distonia
e dicotomia logica è avvenuta nel momento in cui la Sovranità monetaria è stata
trasferita incostituzionalmente nelle
mani di privati cittadini stranieri,
la BCE, ai quali lo Stato italiano ha delegato un enorme potere a spese della
comunità nazionale ed europea, e l’azione invece di far circolare e condividere la ricchezza fra
i cittadini, al contrario gliela
sottrae.
Rammento e
sottolineo che è la comunità (Stato)
che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi
indebitare con altri soggetti perché è
essa comunità dei cittadini (Stato) la creatrice del valore della Moneta e di
conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché
democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la
sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in
un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a
titolo originario, di proprietà dei
cittadini sin dal momento della sua emissione.” Prof. G. Auriti.
È
da evidenziare la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità monetaria
una “stranezza” giustificabile in altri
tempi, quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché costituita da
pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur rappresentata da simboli
cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle riserve auree o argentee delle
banche, non si vedono ragioni
fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un
istituto bancario privato il
mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla prive di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo anche il
loro valore, il potere d’acquisto, e quindi anche la sovranità monetaria e la
sovranità tutta in senso assoluto.
Insomma il debito pubblico viene artificiosamente
creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale
(Bankitalia /BCE.
Questo
porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più
un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per
rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.
Oggi la
moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa tipografica o
digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore
costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella
determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere
di proprietà del cittadino e quindi della collettività.
Come si
comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e condiviso il valore
alla moneta al momento della creazione (e sempre) era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza della
collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e mutazione
concettuale dei rapporti giuridici e
comportamentali sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei
rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.
Questa
imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso degli ultimi
secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua motivazione ed un senso
operativo nel vecchio corso delle
monete
quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano banconote di carta
rappresentanti l’oro della riserva aurea dello Stato….
E quindi
rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento non aveva
contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui era giusto che chi
deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme, o in ciò che le somme avevano
permesso in un determinato tempo di acquistare fosse in vario modo tassato.
Ma quando a
partire dal 15 agosto del 1971 è stato
abolita (giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in
quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che si
riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della moneta andava ad
“acquistare” le cose in merito alla
tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente.
Infatti,
come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate conferme
ufficiali …. :
A) l’euro
(moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di proprietà della B.C.E. ….
B) e se
come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro) …. ma nel bene,
servizio, prodotto che si va ad acquistare
(fin qui tutto perfettamente logico) ….
C) ne
consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla collettività, dagli
Stati…..viene integrato in eterno nella banconota (euro) (anche questo
accettabile)…..
E) si
verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del codice civile e
penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli …. Ciò che è mio/nostro (IL
VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)…. l’euro
lo integra in sé ed incredibilmente …. E, …. Meraviglia delle
meraviglie quello che era il valore del
nostro lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO.
D) per di
più le banconote (euro), a seguito della immotivata ed illegittima delega (?)
ceduta alla BCE … da questa vengono emesse a debito degli Stati e dei
cittadini…. il cosiddetto debito da signoraggio derivante dalla emissione della
moneta stessa da parte della BCE …..
E) viene da
pensare che in qualunque modo ci muoviamo ci facciamo del male….ma il peggio è
che lo Stato, che dovrebbe essere uno strumento al servizio del Cittadino….
invece è un aguzzino del cittadino su mandato delle banche, in particolare la
BCE… (come ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti…) …
F) lo
Stato, sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione tributaria
antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la convertibilità della
moneta in oro, che come visto aveva un senso e un supporto giuridico e di
Diritto, …. pretende, ora, in un contesto del tutto diverso, addirittura
opposto, contro ogni logica, legittimità fondata, senso del Diritto…. Il
pagamento di tasse (qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in
nessun momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO “”POSSESSORI
DEL DEBITO”” per definizione e di fatto (il che è un folle e falsa
montatura) ma, stante la spudorata, insensata, demenziale logica di potere
attuale.. viene suffragata da leggi che travisano ogni logica e buon senso
dichiarando per vero ciò che è falso.
G) in
definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un semplice
trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.
H) Si è utilizzata l’autorità dello
Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo, come
strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un
Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria
internazionale estortiva e di rapina, assoluta ed
estrema
gravità e rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo, incostituzionale,
fraudolento, nascendo dall’uso di questo
potere monetario da parte di soggetti privati.
Dal che ne consegue che gli atti, ad
essa azione collegati, perdono il fondamento giuridico e la legittimità per
esser fatti valere, e non trova quindi giustificazione la potestà impositiva dello Stato e
neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce,
essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica.
INSOMMA “Il Debito pubblico è primariamente
e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale
cessione della Sovranità monetaria”, e la palese illegittimità tributaria
deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con
l’adesione al Trattato di Maastricht.
Il prelievo fiscale attuale si basa
su un sistema normativo presupponente ancora la proprietà della moneta da
parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. metodo
volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e
funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, in modo di
raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino.
Tutto questo ottenuto attraverso
l’emissione di denaro falso dal nulla …. aspetti immotivati, deviati di una stessa
immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto
dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da
chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.
Di cui le banche però pretendono il
pagamento vero tramite le tasse di
ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura, caratteristica,
attraverso la schiavizzazione o il prelievo
forzoso, i
pignoramenti, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, delle
Comunità locali dello Stato nazionale stesso.
Azioni che
si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche,
legali e procedurali, volutamente
inefficienti, incongrui, inetti, tutti strategicamente voluti, intenzionali,
programmati.
In definitiva …. Fino a quando è esistita la convertibilità e
la moneta era emessa dallo Stato attraverso la banca d’Italia era come
possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le tasse …. Ma ora che
siamo in regime di non convertibilità e soprattutto ora che noi paghiamo
un “affitto” (INTERESSE) al PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è come se
abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare le tasse
l’inquilino o il proprietario??
Ma proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in
merito alle tasse sulla prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra
NON E’ DOVUTA….
Si può fare riferimento all’art.
31 della costituzione che dice :
<La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la formazione della famiglia …. Se non una casa?? Ed invece questo
Sgoverno usurpatore e tutte le più alte cariche dello Stato confliggono, violano e disobbediscono a questo preciso
dettato costituzionale.
2° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Incapacità
di apertura di procedimento e di “stare in giudizio”
- oltre a ribadire l’inesistenza del
valore giuridico della cartella esattoriale
sottoscritta da un Direttore Generale delle qualità che vedremo nel
corso della disquisizione, privo
dei requisiti previsti dalla
legge per poter rappresentare – con
la sua firma - l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del
dlgs 165\2001 (articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede
che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso
articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997.
insistiamo nella richiesta di
annullamento
per i
seguenti motivi:
1) non corrisponde a verità che
le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state
soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 della legge 662\1996 afferma genericamente che vengono abrogate le
norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96,
e leggendo quanto previsto dall’art. 129
e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli
richiamando
le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste dall’art. 19 comma 3 del dlgs
29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3
del dlgs 165\01, non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
-
ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai
dirigenti in servizio con le modalità
previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari
ad appena il 5% dell’organico
dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa
essere conferito a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale
-
non
rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità
professionali, ed esclusivamente
con contratto a tempo determinato e per
un periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che solo 400
Direttori Generali su 1200 possiedano.
-
Dette disposizioni
non fanno che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si
prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici
finanziari, dovesse venire rispettato il
cosi detto “ Principio Gerarchico “
garantito oltre che dall’art. 97
e dall’art. 98 della Costituzione
-
dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-
dal dpr 3\1957 ( art.
16 e 31 )
-
dall’art. 20 e 55 del
dpr 266\87
-
dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione
dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’
elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile,
ossia da coloro che appartengono alla Categoria
dei Quadri, istituita con la
legge 190\1985, riservata al personale a suo
tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del
d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio gerarchico fissato
oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr
3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31
dello stesso decreto si prevede che
l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima
promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.
Principio
della organizzazione gerarchica degli
uffici prevista anche dalla direttiva
comunitaria 91\533\CE recepita nella
legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado
gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni
per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria
tra quelle individuate
(ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.
Infatti la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della legge
146\80 ad opera della legge 662\1986, se si fosse concretizzata, sarebbe stata illecita
illegittima e incostituzionale
in quanto con legge ordinaria ( legge
662\1996) si sarebbe abrogata una norma di rango costituzionale, ossia la legge
finanziaria del 1980, approvata con
legge 146\1980 che all’art. 17 non
faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice
Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici
finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite
pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in
attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto
vacante, la direzione dell’Ufficio
Finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione
confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e
dall’art. 76 del dpr 287\82 .
- Se
poi fosse vero che successivamente
alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art.
8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella
legge 44\2012, che avrebbe fatto
salvo il cosiddetto “Incarico
Dirigenziale Fiduciario” conferito,
- è
altrettanto vero, che il suddetto “incarico fiduciario”,
sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato
conferito ad alcuni Dirigenti (nelle more) ossia solo per “ il tempo necessario all’amministrazione
finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34
bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre
le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti
formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide.
- “
Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l.
16\2012 convertito nella legge 44\2012,
previste dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma
2 del d.l. 203\2005 convertito nella
legge 248\2005,
- dove
si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali debba
effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997
ossia tramite lo scorrimento delle
graduatorie ancora valide di concorsi
già espletati .
- Modalità di conferimento (scorrimento
delle graduatorie ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango
costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge finanziaria
2007, non potevano
e non possono tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria
quale appunto è l’art. 8 comma 24 del
d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla
S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
- incarichi peraltro giudicati
incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n.
69 del
2011.
- E che non possa essere altrimenti, è
tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della
legge 145\2002, dove viene “ fatta
salva alla data di entrata in vigore
della suddetta legge” ad ogni
effetto di legge, la validità delle graduatorie
degli
idonei pubblici concorsi per l’accesso
alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17 del d.l. 78\2009 convertito nella legge 102\2009
dove si prevede che è fatto divieto di
procedere a nuove assunzioni durante il
periodo di vigenza di graduatorie ancora
valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle
di diritto . Restano ferme le le
disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto
nel il DPCM del 26 ott. 2009.
-
Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate
anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che
aveva “ Autorizzato” per il
completamento del programma di cui alla
legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1
comma 481, (in combinato disposto con
il D.M 19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)
-
– addirittura “l’integrale utilizzo della
graduatoria“ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per
la Dirigenza, indetti negli ultimi venti anni .
-
Questa singolare
previsione (peraltro disattesa) avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge
127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove
si prevedeva la restituzione d’ufficio
ai propri ruoli dirigenziali di legittima
appartenenza dei Dirigenti
presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola e nelle
isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento
della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze
ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
-
La restituzione dei Dirigenti del
Ministero delle Finanze ai ruoli di
legittima appartenenza, avrebbe sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la
richiamata sentenza n. 6884 del 1°
Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui è
stato conferito un incarico “dirigenzialefiduciario incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte
dei Conti con sentenza n. 165 del
24.03.2009.
-
Gli 800 “ incarichi
fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex
9° qualifica, oltre ad essere stati
attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati ai
veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati
assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero delle Finanze , ossia
nella carriera disciplinata dal dpr
748\72, carriera equiparata a quella
Segretari Comunali ai
sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo
che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987, - i
Dirigenti di entrambe le suddette
carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle
dei Segretari Comunali ) erano
confluite nella
ex 9°
qualifica funzionale,
qualifica istituita dal d.l. 9\86
convertito nella legge 78\86, qualifica
funzionale che a termini di Legge
- era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985,
categoria ovviamente inferiore a quella
dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
-
Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che avrebbero dovuto essere restituiti
-
“ d’ufficio
“ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei Segretari
Comunali restituiti ai ruoli
dirigenziali dalla data di entrata in
vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva soppresso le norme che li avevano
erroneamente inquadrati nella 9° qualifica
-
Funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre Amministrazioni dello
Stato ai sensi del Comma 137 dell’art.
17 della legge 127\97.
-
Restituzione
d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali
del Ministero delle Finanze )
riservata ai soli Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti
nei ruoli dirigenziali della stessa
Carriera Direttiva Ordinaria e individuati
nella tabella VI quadro I annesso
al dpr 748\72, la cui
appartenenza
ai ruoli della Carr. Dirett. Ord. era stata confermata dall’art. 9 della legge
22\1983.
Conservatori
dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la
Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze dirigenziali e
connessi poteri di firma delle strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione
( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori
dei Registri Immobiliari)
confermata anche dall’art. 11 bis
del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale
equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di
diritto anche ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto
che i ruoli dirigenziali di entrambe le
carriere, erano state a suo tempo
equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella
di confronto tra le due carriere.
- Pertanto
inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti
d’ufficio e da oltre quindici anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri
Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti di Fiducia” da un’”organizzazione” che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello Stato (leggasi
Ministero Economia e Finanze), Organizzazione la cui natura dovrebbe venire
identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione che è pur certo, impedisce : a) il rientro della legalità
nel nostro paese o inversamente; b) il rientro del nostro paese nella legalità
(il ragionamento è biunivoco).
Dirigenti che dopo l’emanazione della Sentenza
della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come soggetti idonei collocati
in una graduatoria concorsuale (a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un
diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano (allora) e risultano
( oggi) ancora vacanti, posti che
l’amministrazione deve ricoprire
restituendo i Dirigenti in servizio ai
ruoli di legittima appartenenza, o
attingendo dalle graduatorie
ancora valide di precedenti
concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro
che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali
della Cariera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal dpr 748\7.
Posti
che il Ministero dell’Economia e Finanze
dalla data di entrata in vigore della legge 127\97, non poteva
ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal dpr 748\72, costretti a
partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro
retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi
della legge 190\1985 nella qualifica
funzionale piu’ elevata la 9°, istituita dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.
Appare
evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un
Secondo concorso che ha consentito a
soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico,
è
servito non solo a lasciare fuori
dal proprio ruolo oltre mille
dirigenti , ma anche ad attribuire
con “Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille Dirigenti
a semplici impiegati, impiegati
a cui viene attribuito lo
stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria
che gestisce nella totale illegalità
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto
sopra esposto appare evidente che quasi
tutti gli atti sottoscritti dalla P.A.
nei confronti dei cittadini (almeno due terzi)
non solo sono nulli o annullabili, bensì “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi
non possiede il titolo giuridico
abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai
Dirigenti assunti – tramite
pubblico concorso.
- nei
ruoli dirigenziali della Carriera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro
che sono stati a suo tempo erroneamente
inquadrati nella 9° qualifica funzionale
assieme ai Conservatori dei Registri
Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei
Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “Dirigenti
di fiducia”, ma anche ai
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di
tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per la
Dirigenza , bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè in numero di 400, nella sentenza del
Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.
3° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
LA RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI
VIOLATI
Il diritto di resistenza è
implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in
quanto rappresenta una
estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1
della Costituzione e che quindi
informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
Al “diritto – dovere” di resistenza
all’oppressione viene riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a
partire dalla Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma :”Lo scopo
di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la
resistenza all’oppressione”.
Anche l’attuale Costituzione
della Repubblica Federale Tedesca ,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti
i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a
rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro
rimedio”.
Secondo
autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla
nostra Carta
Costituzionale,
il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato,
essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione
dei principi fondamentali in essa stabiliti e
trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”, sancito nell’art.
1 della nostra Costituzione, che non a caso è l’articolo 1 ed è il cardine da
cui TUTTO discende e rappresenta la
legittimazione all’intero nostro Ordinamento giuridico.
La
“sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del
popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel nostro Ordinamento
giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza
individuale di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente
legittimo – come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge
palesemente incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento
arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del
1944 , che legittima la resistenza attiva ad un pubblico
ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni
pubbliche siano esercitate in modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice
Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente
dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa anche
“incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.
Per i militari, inoltre, il dovere
di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge
11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che
all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui
esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di
non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è
ribadita nell’art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato
con il DPR n. 545 del 1986.
Questa norme sono esplicazione dell’art.
52 , 2 comma della Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si
informa allo spirito democratico della Repubblica”.
Allo stesso modo è perfettamente
legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o
comportamenti, in contrasto con i
principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici
funzionari o dalle Autorità, ma
anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che
rappresentano lo Stato-apparato.La
resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di
libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il
diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero
(art.40) , anche politico.
L’art. 54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche,
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento”.
Si deve precisare il dovere di fedeltà e quello di obbedienza. Sono infatti due
concetti completamente diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica
precede, logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi dello
Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla
Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa
stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui costituisce il
presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con
i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza
a questi ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la
semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di fedeltà alle
Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i
principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.
Riguardo
alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto costituzionalista
(il “dottor sottile” in seguito diventato Presidente del Consiglio dei
Ministri), commentando
le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania
in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell’On.
Tambroni, nel 1961
scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“ non fanno capo
originariamente ad esso, ma gli sono
trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.
Pertanto,
“l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale,
in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell’azione governativa
agli interessi in senso lato della collettività popolare:
si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è
perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo
sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.
E inoltre che
“ la resistenza collettiva può
indirizzarsi anche contro il Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima.
Pertanto, “potrebbe il popolo, nel
mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello
Stato – governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo
sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione”.
Inoltre,
Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità
popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli
organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse
“partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e
dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella
Costituzione",
Allora sarebbe legittimo il ricorso
alla resistenza, individuale o collettiva.
”Ove circostanze particolari
lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare
e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di
ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove
irrimediabilmente se ne discosti”.
Naturalmente, la resistenza non può
essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un
diritto fondamentale, leso
dall’esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e
sacrificare altri diritti
fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla
sicurezza delle persone.
La nostra Costituzione, sempre non
a caso all’art.2 “riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo”, tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad
un’abitazione” inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente
che il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i principi
fondamentali del “diritto delle genti”, ed alle quali nessuno può sottrarsi.
Neanche
gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i
quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di questi “compiti
fondamentali”. Ne deriva che gli Enti
Locali
hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere
anche attuare “atti di non
collaborazione” con le iniziative incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal
Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.
La sovranità è esercitata in modo
diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti
espressamente dalla Costituzione, ed
in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato, la cui attività non può comunque essere
in contrasto con la sovranità popolare.
Pertanto,
quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a
questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi
della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le
Istituzioni democratiche). In pratica, quando il Governo, pur instauratosi
legalmente (con elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che
deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i cittadini,
che sono gli effettivi titolari della sovranità devono, attivarsi con la resistenza per ripristinare la
legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini
di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la
legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo
di significato e di senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE
GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale,
seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti Costituzionalmente garantiti,
anche se non espressamente stabiliti.
Pertanto,
quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del Parlamento, atti
di eversione dell’ordine costituzionale, al fine di salvaguardare le
Istituzioni democratiche.c’è non il diritto e dovere di resistenza sia
individuale che collettiva “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento, per
non ledere i diritti fondamentali di altri individui.
Ma ritorniamo alla Costituzione che
all’articolo 31 dice :
<La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante
e provvidenziale” per la formazione della famiglia …se non una casa? Un
tetto sulla testa, e questo governo non solo non glielo agevola, ma glielo
toglie.
Come ….. tu Stato metti nella carta di fondazione della tua Società (la
COSTITUZIONE) una simile sanissima e sensatissima affermazione…. E poi la
smentisci permettendo ad un Letta di suggere
vampirescamente ed estorsivamente anche l’ultima stilla di sangue ai
tuoi figli?????….
4° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Appello al Diritto internazionale
di disconoscimento del “debito odioso”
In ultima
analisi ed ultima “ratio” …. Quant’anche tutto quanto fino a qui dimostrato …
NON FOSSE VALSO A NULLA… FACCIAMO RIFERIMENTO E CI SOCCORRE IL DIRITTO INTERNAZIONALE
CON LA CLAUSOLA DEL “DEBITO ODIOSO E DETESTABILE”
Per debito
odioso si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la
successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito
nazionale assunto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella
piena consapevolezza dei creditori e nell’incoscienza dei cittadini …(come
appunto è successo nella messa regime forzoso dell’euro da parte della B.C.E.).
Nel 1898
con la ratifica del trattato di Parigi, dopo la vittoria
nella guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il debito
contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questa è probabilmente la prima
vera fattispecie di applicazione diretta della dottrina del debito odioso.
Anche
l’Urss, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista.
Il concetto
fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Nahun Sack, già ministro
dello Zar Nicola II e poi professore di diritto a Parigi nel libro Gli
effetti della trasformazione dello stato sul debito pubblico e su altre
obbligazioni finanziarie pubblicato nel 1927.
Sack
asserisce e sostiene : "se un governo dispotico incorre in un debito non
per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime dispotico,
per reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale
debito è odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è
un'obbligazione per la nazione: è un debito del regime che lo ha contratto, è
un debito personale del potere che lo ha assunto; di conseguenza esso si
estingue con la caduta di questo potere". Concetto di debito illegittimo o
‘debito detestabile’ (odious debt) ormai pienamente recepito dal diritto
internazionale quando ricorrano le seguenti condizioni :
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).
3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).
3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono
perfettamente al corrente e se ne disinteressano…
ma al contrario lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali
e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in
atto da decenni per distruggere la Nazione e lo Stato italiano)…
Cari
signori …qui siamo di fronte ad una plateale rapina condotta contro lo stato ed
i cittadini… che vede collusi tutti le piu alte istituzioni e cariche dello Stato…
coloro che vi sono stati posti proprio per fungere da ultimo baluardo a qualunque
attacco interno o esterno… ed invece sono stati i primi a vendersi alle
blandizie, alle lusinghe ed agli adescamenti della grande finanza
internazionale e a rendersi collusi delle vessazioni….
A seguito di reiterate nostre richieste di espresse motivazioni
sulla reale essenza dell’Euro tutte le istituzioni europee sono state vaghe,
ondivaghe, elusive… affermando in alcuni casi che l’Euro all’emissione è
proprietà della B.C.E., in altri che non è di nessuno ed altre facezie del
genere per cui tutto è da chiarire e ridiscutere… nel frattempo noi siamo i
produttori di ricchezza …. Siamo i reali detentori del Potere…Basta
trattenercelo.-
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