mercoledì 3 ottobre 2018

QUERELA/DENUNCIA PER ILLEGALE ED ILLECITA SOTTRAZIONE DEL DIRITTO ELETTORALE, NONCHE’ OLTRAGGIO E VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI



                                                                                    ROMA, 01/10/2018

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                          
                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente

                                                                              Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                           
  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA/DENUNCIA PER ILLEGALE ED ILLECITA SOTTRAZIONE DEL DIRITTO ELETTORALE, NONCHE’ OLTRAGGIO E VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI

CONTRO :

1)                  Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
2)                  L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
3)                  L’ex Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi;
4)                  L’ex Presidente della Camera Laura Boldrini;
5)                  L’ex Presidente del Senato Pietro Grasso;
6)                  Tutti i componenti dell’ex governo dei tecnici nominati da Matteo Renzi;
7)                  Tutti gli ex Parlamentari della XVII legislatura;
8)                  Il Presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte;
9)                  Il Vice presidente del consigio dei Ministri Matteo Salvini;
10)              Il Vice presidente del consiglio dei ministri Luigi di Maio;
11)              Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
12)              Il Presidente della Camera Roberto Fico;
13)              Tutti i componenti del consiglio dei ministri del Governo di Giuseppe Conte;
14)              Tutti i Parlamentari della XVIII legislatura;
15)              I Candidati partecipanti alle elezioni della Città Metropolitana di Roma (vedasi allegato n°1);
16)              L’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino;
17)              Il Sindaco di Roma Virginia Raggi;
18)              I Deputati e Senatori votanti a favore approvazione legge 108/18 (vedasi allegato elenco 2);
19)              Il Presidente del T.A.R. del Lazio Tosti Luigi;
20)              Il Presidente della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Eduardo Pugliese;
21)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Salvatore Mazzacapo;
22)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Elena Statizzi;
23)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Antonella Mangia;
24)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Cecilia Altavista;
25)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Mariangela Caminiti;
26)              Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio; Maria Laura Maddalena
27)              Il segretario d’udienza in camera di consiglio tenuta il giorno 24 settembre 2014;
28)              La Segretaria – cancelliere del T.A.R. del Lazio Dr.ssa De Angelis;
29)              Il Dirigente della seconda sezione del TAR Lazio responsabile procedimento Luigi Consoli;
30)              E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4)                  Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
5)                  Attentato contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
6)                  Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
7)                  Omissione d’atti d’ufficio (art.328 c.p.):

8)                  Associazione a delinquere (art.416 bis);
9)                  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); ovvero
10)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in  certificati (art.477 c.p.); ovvero
11)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); ovvero
12)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); ovvero
13)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); ovvero
14)              Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
15)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio Nazionale.

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

PERSONE OFFESE:  Tutti i Cittadini italiani.


CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :

Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 11; 48: 49; 54.-

D.L. 104 del 02/07/2010;

Legge 18 giugno 2009 n°69;

D.P.R 16 maggio 1960 n°570;

T.U. DPR 30 maggio 2002 n°115;

D.L. 06 LUGLIO 2011 N°98;

Legge 15 luglio 2011 n°111;

Legge 8 giugno 1990, n 142,

Legge 265 3 agosto 1999  RIFORMA AUTONOMIE LOCALI

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Legge 42/2009

Legge 56/2014        

Decreto Legge 25 luglio 2018 n 91 

Legge 108/2018
                                               
                                               
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice :  < ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, etc., etc...
                                               
Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento …….

Art. 48.  Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PREMESSA

Noi sottoscritti, cittadini della Repubblica Italiana, avendo appreso da fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014; e successivamente il Decreto Legge 91 del 25 luglio 2018, nonchè la Legge 108 del 21 settembre 2018 una serie di informazioni inquietanti per il mantenimento dello STATO DI DIRITTO e della LEGALITÀ COSTITUZIONALE,
ESPONIAMO e ricordiamo l’evoluzione degli eventi qui appresso:
·         In data 20 agosto 2013 l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, i Ministri del suo Governo Alfano, Delrio, Quagliariello, Saccomanni, D’Alia presentavano alla Camera dei Deputati il disegno di legge (ordinaria) n. 1542 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

·         In data 3 aprile 2014 la legge veniva approvata in via definitiva dal Parlamento dopo che in data 26 marzo 2014 era stato approvato dal Senato il maxi-emendamento n. 1.900 interamente sostitutivo delle disposizioni del disegno di legge con la numerazione assunta presso il Senato della Repubblica (n. 1212), sul quale il nuovo Governo presieduto da Matteo Renzi poneva la questione di fiducia;

·         La legge 56/2014 veniva promulgata e in data 7 aprile 2014 era pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

·         In data 8 aprile 2014 la legge 56/2014 entrava in vigore;

·         Il 19 luglio 2014 il Dr Giorgio Vitali ed io depositavamo querela alla Procura di Roma;

·         Il 3 settembre 2014 depositavamo nuova querela per ulteriori altri fatti e responsabilità;

·         Il 9 settembre depositavamo ricorso di ordine elettorale al T.A.R. del Lazio;

·         Il 24 settembre 2014 in udienza in Camera di Consiglio il giudice del T.A.R. del Lazio nonostante la nostra accorata richiesta di ottenere immediatamente sospensione rinvia;

·         Il 3 novembre 2014 depositavamo querela contro i funzionari del T.A.R. del Lazio;

·         Il 27 novembre 2014 infine querela contro gli eletti di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Detta legge 56/2014, la cui summa di oltraggio alla costituzione, lo stravolgimento dell’essenza dei valori repubblicani di controllo ed indirizzo dei cittadini e degli organi periferici … nonché della soppressione del corpus delle leggi e della logica giuridico/legislativa ed indice inequivocabile della ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione ed espressione di libera volontà politica dei cittadini ….è inarrivabile e all’art. 1 prevede fra l’altro ai comma :

 <<… 32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione  alla  popolazione  complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o  consigliere, determinata ai sensi del comma 33. 
 
33. Ai fini delle elezioni, i  comuni  della  città  metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce: 
  a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
…..omissis …..
  i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. 
 
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  demografiche dei comuni appartenenti  alla  città  metropolitana  e'  determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge. 
 
35. Ciascun elettore può esprimere,  inoltre,  nell'apposita  riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla  carica  di consigliere  metropolitano  compreso  nella  lista,  scrivendone   il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore è ponderato ai sensi del comma 34. 
 
36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei  voti  ponderati  validi  riportati  da  ciascuna  di  esse.  Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si  divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,  4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti,  quelli  più  alti,  in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una  graduatoria   decrescente.   Ciascuna   lista   consegue   tanti rappresentanti eletti quanti sono i  quozienti  a  essa  appartenenti compresi nella graduatoria.  A  parità  di  quoziente,  nelle  cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha  ottenuto la maggiore cifra  elettorale  e,  a  parità  di  quest'ultima,  per sorteggio. 
…. Omissis ….
60. Sono eleggibili a presidente della provincia  i  sindaci  della provincia, il cui mandato scada    
      non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di  candidature, sottoscritte da almeno il 15  per cento degli aventi   
      diritto al  voto.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonchè al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonchè le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni dicui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,nonchè quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie,

già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale…..!!!!!!!.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. >>.

In buona sostanza, senza necessità di una legge o di atto con forza di legge, come invece prescritto a chiarissime lettere dal combinato disposto degli articoli 117, commi 2 e 4, lettera p) e 118.2 Cost., bensì tramite un mero atto amministrativo quale un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procederà a quello che eufemisticamente è definito ‘RIORDINO’ delle funzioni provinciali, che in realtà prelude allo svuotamento funzionale delle Province in attesa dell’approvazione della riforma costituzionale tante volte annunciata.
Tali disposizioni espropriano il Parlamento (e il medesimo organo collegiale ‘Consiglio dei ministri’ in quanto possibile delegatario ex art. 76 Cost.), dell’esercizio della funzione legislativa in una materia, quella del conferimento/riordino di funzioni degli enti territoriali, coperta come detto dalle riserve di legge statale ex art. 117 e 118 della Costituzione.
Il riordino delle funzioni provinciali in realtà, come risulta da una infinità di dichiarazioni dei massimi vertici dello Stato riportate dai mass-media dal 2011 in poi, prelude allo svuotamento sostanziale del bagaglio di funzioni provinciali. Non v’è bisogno di ricorrere alla ‘teoria della garanzia istituzionale’ impostasi nella dottrina costituzionalistica tedesca, spagnola e italiana (per l’Italia vedasi Tania Groppi e la giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza 83/1997) per dimostrare che l’alterazione/svuotamento del bagaglio funzionale di un qualunque ente territoriale costituzionalmente indefettibile – anche sottraendogli funzioni che lo rendono storicamente riconoscibile alla collettività - è idonea a svuotarne di significato l’autonomia amministrativa e la stessa ragion d’essere.

Il disegno attuale (oltre agli infiniti altri ripetutamente denunciati nel corso di questi lunghi e tragici anni ….  È inequivocabilmente perpetrato per alterare la forma dello Stato, che si connota in primis quale <<Stato delle autonomie>> ai sensi dell’art. 5 Cost., autonomie che sono innanzitutto quelle territoriali locali. Ovvero sia quelle che concorrono con lo Stato a costituire l’ordinamento repubblicano ed espressive della democrazia e della sovranità popolare (che siano dotate di elettività diretta o indiretta) ai sensi degli artt. 1 e 114 Cost. Tra di esse figurano le autonomie provinciali, che la Repubblica “ri-conosce” e (deve) promuovere, sempre ai sensi dell’art. 5 Cost..-

Anche a voler concedere che le autonomie territoriali locali di cui all’art. 5 Cost., pur essendo protette da una disposizione costituzionale annoverata tra i principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.), non siano garantite da un cosiddetto ‘limite materiale tacito alla revisione costituzionale’, (come pure sostiene una parte rilevante della dottrina gius-costituzionalistica), e dunque persino ammettendo la sopprimibilità della generale indefettibile articolazione del territorio della Repubblica (salve le disposizioni eventualmente derogatorie previste dagli Statuti delle Regioni speciali) in Province, le quali testimoniano la conferma nello Stato unitario del 1870 (vigente lo Statuto albertino) dell’esperienza degli enti intermedi pre-unitari quali i Dipartimenti di derivazione francese, non si può non rilevare che in assenza di una legge di revisione costituzionale,

approvata secondo le procedure aggravate di cui all’art. 138 Cost., è reato pesantemente sanzionato, anche ai sensi degli artt. 241; 283; 287; 294 ed altri del c.p., ideare, proporre, perpetrare, favorire, rivendicare una alterazione della forma autonomistica dello Stato cui si pervenga in assenza di una revisione costituzionale rispettosa delle citate procedure aggravate che connotano come ‘rigida’ la nostra Carta Costituzionale.

Segnatamente, ciascuno di noi, oltre alla illiceità dello scopo delle disposizioni di legge su citate e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi richiamato e ancora non emanato (mero atto amministrativo, non dotato della forza della legge) qualora esse mirassero, come tutta la propaganda ufficiale di questi ultimi mesi lascia intendere, allo svuotamento di funzioni provinciali (e, di riflesso, del bagaglio funzionale delle già costituite dieci Città Metropolitane di cui alla L. 56/2014 e che a far data dal 1 gennaio 2015 sono chiamate a subentrare nell’esercizio delle funzioni fin lì svolte dalle Province sul medesimo territorio) come anticipazione dei contenuti di una revisione costituzionale ben lungi dalla sua definitiva approvazione, si rileva la gravità dell’aver demandato a un atto amministrativo, anziché ad un atto con forza di legge quale quello prescritto dai citati artt. 117 e 118 Cost., lo svuotamento di funzioni provinciali, e di riflesso il loro conferimento ad altri livelli istituzionali.

[Sia detto per inciso, il subentro delle Città Metropolitane alle Province sul medesimo territorio e la contestuale cessazione delle Province a far data dal 1 gennaio 2015 previsto dalla L. 56/2014 non pare in contrasto con l’art. 114 Cost. in quanto su di esso si fonderebbe anche il principio di alternatività tra l’ente intermedio provinciale e l’ente intermedio metropolitano, nel senso che la Provincia può anche “morire” nelle Regioni ordinarie ove sul suo territorio sia nata una Città Metropolitana].

A tanto non si spinse nemmeno la cosiddetta ‘legge fascistissima’ n. 100/1926 con cui l’allora Capo del Governo Mussolini (art. 3.1) fece delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa tramite atti aventi forza di legge necessitanti della decretazione regia.
Il cennato comunicato stampa del Ministro Lanzetta dichiara che il termine di cui all’art. 1 della L. 56/2014 per l’emanazione del citato D.P.C.M. sarebbe ordinatorio anziché perentorio!

La gravità di una tale interpretazione è di tutta evidenza, se solo si pone mente al fatto che una delega ben più ‘garantista’, quale quella a decreti legislativi di cui all’art. 76 Cost., secondo la stessa giurisprudenza costituzionale è soggetta a termine perentorio e non ordinatorio.

Il qualificare come ordinatorio il termine per il D.P.C.M. previsto dall’art. 1.93 della legge 56/2014 svuota “hic et nunc”  il Parlamento in sede di approvazione delle leggi ed il Consiglio dei

Ministri in sede di deliberazione di decreti con forza di legge).in favore dell’organo monocratico ‘Presidente del Consiglio’ …… una competenza che la Costituzione riserva ad organi collegiali ….. questo a corollario completamento del disegno eversivo di cui sopra ……..

è il manifestarsi palese e “semiufficializzato” (DA NOI DI AlbaMediterranea IN TUTTE LE SEDI ED IN OGNI MODO DENUNCIATO)

dell’instaurazione di un ‘assetto costituzionale materiale’ imperniato sulla figura e la persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che gli attribuisce una funzione monocratica sostanzialmente legislativa non contemplata ed anzi denegata nella Costituzione vigente, per di più calpestando il principio fondamentale di autonomia (come sopra argomentato), senza minimamente preoccuparsi di modificare previamente la Costituzione con le procedure aggravate di cui all’art. 138 Cost.

Ma se si potesse immaginare e concretizzare in uno strumento legislativo qualcosa di ancora più osceno, infame e turpe…. assolutamente delittuoso … questo è avvenuto con la stesura ed approvazione del cosiddetto allegato (A) …. Accertatevene direttamente :
 
Allegato A  (articolo 1, comma 34) 
 
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato (?) cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi  elettivi  delle città metropolitane e delle province 
 
  Per la determinazione  degli  indici  di  ponderazione (?) relativi  a ciascuna città metropolitana  e  a  ciascuna  provincia  si  procede secondo le seguenti operazioni: 
 
    a) con riferimento alla popolazione legale accertata (?) e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33  si determina (?) il  totale  della  popolazione  di  ciascuna  delle  fasce demografiche (?) cui appartengono i comuni della città  metropolitana  o della provincia, la cui somma costituisce il totale (?) della popolazione della città metropolitana o della provincia; 
 
    b) per ciascuna delle suddette fasce (?) demografiche, si  determina il valore percentuale (?), calcolato sino alla terza cifra decimale (?),  del rapporto (?) fra la popolazione  di  ciascuna  fascia  demografica  e  la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; 
 
    c) qualora il valore percentuale (?) del rapporto fra la  popolazione di un comune e la  popolazione  dell'intera  città  metropolitana  o provincia sia maggiore di 45 (?), il valore  percentuale  del  comune  è ridotto a detta cifra (?); il valore percentuale eccedente  è  assegnato in aumento al valore percentuale delle  fasce  demografiche  cui  non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione (???); 
 
    d)  qualora  per  una  o  più (?) fasce  demografiche   il   valore percentuale di cui alla lettera b),  eventualmente  rideterminato  ai sensi della lettera c) (?), sia maggiore di  35 (?),  il  valore  percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (????????); è esclusa da tale riduzione (????) la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato  in  aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della  medesima città metropolitana (?????????), ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione (??????), in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35 (???); è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); 
 
e) si determina infine l'indice di ponderazione (????) del  voto  degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica;  tale  indice  è dato, con approssimazione alla terza cifra  decimale (????),  dal  risultato della divisione  del  valore  percentuale  determinato  per  ciascuna fascia demografica (???), secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d),  per  il  numero  complessivo  dei  sindaci  e  dei   consiglieri appartenenti  alla  medesima  fascia  demografica,  moltiplicato  per 1.000 (???????). 

Mai letto in vita nostra un testo più mostruosamente indecifrabile, oscuro, ermetico, astruso  … di intenzionalmente impenetrabile, vago, interpretabile alla bisogna… di uno spessore truffaldino, mistificatore, ingannatore inarrivabile… che neppure minimamente tenta di nascondere una tensione al raggiro matematico…. Che di matematico e certo non ha nulla… anzi lascia a chi gestisce le rilevazioni del voto elettorale il più ampio spazio ed arbitrio della gestione ed interpretazione manipolatoria delle risultanze del voto in modo da favorire a loro piacimento ed insindacabile giudizio i candidati che ritengono di supportare, in barba alla effettiva matematica esecuzione della volontà popolare….

Di fatto annullando tutte le garanzie di libertà di voto stabilite costituzionalmente.
                            
Per chiarire ancora meglio ripercorriamo le varie fasi della nostra azione di denuncia dei fatti stravolgenti la legalità delle funzioni istituzionali e la contemporanea sottrazione di diritti ai Cittadini....

Come ovviamente e facilmente si può intuire (ma evidentemente questo non vale per tutti) …non era possibile in quel momento (12 settembre 2014) citare come controparte la “Città Metropolitana  Roma Capitale” .. :

1)      in quanto non legalmente non ancora costituita;

2)      e soprattutto in quanto il legale rappresentante e tutti i responsabili … e cioè il supersindaco della “Città Metropolitana Roma Capitale” ed il suo super consiglio non erano ancora stati eletti;

3)      perché le elezioni previste,… e poi tenute … il giorno 06 ottobre 2014. ;

4)      e quindi ancora non eletti;

5)      e meno che mai ancora insediati la onde per cui non era possibile intestare il ricorso diversamente da come è stato redatto… ma andando a sbirciare all’interno del testo del ricorso questa nostra intenzionalità risulta chiarissima ed inequivocabile l’intenzione e la volontà che ne promana … fatto poi anche corroborato dall’allegata denuncia penale da noi depositata contestualmente al ricorso;

Incredibilmente, nonostante tutte le nostre :
a)      precisazioni espressamente evidenziate in fase di deposito del ricorso agli sportellisti del T.A.R. del Lazio;

b)      le nostre argomentate dichiarazioni espresse in quello stesso momento del deposito ad una ulteriore funzionaria (probabilmente capoufficio) intervenuta sul momento;

c)      le nostre chiare dichiarazioni messe a verbale in fase di udienza in Camera di Consiglio:

d)      le dichiarazioni più volte enunciate in varie telefonate intercorse tra il sig.r Enrico Bianchi e vari funzionari (fra cui la dr.ssa De Angelis);

e)      le mie dichiarazioni e richiesta scritta manifestata a vari funzionari del T.A.R. del Lazio avvenuta la mattinata del giorno 16 ottobre in occasione del ritiro del verbale di Udienza;

f)        nonchè le mie precise richieste di accesso allo strumento della procedura semplificata ed agevolata di ordine elettorale espresse a vari funzionari e quindi direttamente anche al Giudice Eduardo Pugliese di fronte a testimoni (fra cui uno dei carabinieri di turno
all’ingresso (che mi aveva gentilmente accompagnato al colloquio) nella mia visita alla sede del T.A.R. del Lazio del venerdì 24 ottobre 2014;

Ciononostante tutti continuarono imperterritamente a dichiarare la inaccettabilità di discutere il nostro ricorso come ricorso di ordine elettorale…

Insomma su queste inoppugnabili basi dei diritti elettorali più volte e reiteratamente elusi, disattesi, violati, noi di AlbaMediterranea Orazio Fergnani e Giorgio Vitali abbiamo presentato ricorso presso il T.A.R. del Lazio e, al contrario di quanto presumibile e sarebbe stato logico attenderci ed immaginarci di trovare accoglimento e sostegno da parte delle autorità a questo deputate,….  ci siamo imbattuti in un muro di gomma respingente ed impenetrabile … Ritrovandoci di fronte non degli alleati nella ricerca della verità  e della giustezza del diritto e delle specifiche nostre denunce…. Ma un’orda sbandata, svogliata, incoerente, incompetente, incapace, inefficiente inefficace, con cui ad oggi è stato impossibile trovare dialogo e coazione….. anzi al contrario la nostra netta e chiara convinzione è che ci siano dei motivi a noi sconosciuti (ma immaginabili) tesi al fine di evitare di andare ad esaminare con un minimo di professionale indagine l’operato dei vari personaggi politici e relative Istituzioni ed evitare a qualunque costo di far emergere a conoscenza dell’opinione pubblica una serie così complessa, concatenata e diabolica messa in atto in danno dei superiori interessi della Costituzione, della Nazione e dei Cittadini.

Il mancato riconoscimento di incardinare il procedimento 11402/2014 proposto da me Orazio Fergnani e 11401/2014 proposto dal Dr. Giorgio Vitali  in merito alla ignobile, distruttiva azione, violatrice di ogni ordine di leggi, norme, prassi, dettati della legge costituzionale e derivanti.

Come già denunciato nei ricorsi di cui si tratta, l’8 aprile 2014 è nata giuridicamente a tutti gli effetti la Città Metropolitana di Roma, per essere più precisi, è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Ma abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale  il legislatore (art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con la legge 42/2009, sono però riferite al solo Comune di Roma Capitale il che porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.

E sicuramente noi crediamo che non porterà alcun vantaggio agli enti locali minori, anzi sicuramente toglierà efficienza, rapidità, capacità operativa e aderenza al territorio locale.. Ma questo è secondario rispetto a quanto già sopra dichiarato. In sostanza nasce malissimo.
Un aborto sotto qualunque profilo lo si voglia esaminare.:

Il dettato della legge 56/2014, del Decreto Legge 91/2018 e della Legge 108/2018 è un puro abominio, uno scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio Formello). Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo testo elencati.

Aver imposto che il Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Legge 56/2014 … omissis …. 19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.

Ma soprattutto mettere scientemente in atto il criminale disegno attraverso limitativi “quorum” progressivi arbitrariamente delimitanti rende sperequativamente invalicabile e matematicamente impossibile il percorso elettivo dei Sindaci dei Comuni minori, oltre il raggiro anche la beffa.
                                               

I comma dal 32 al 36 compresi e l’allegato (A) alla legge 56/2014 sono una violenza intellettuale e mistificazione logica, oltre che matematica, sintomo di profonda degradazione morale… Una perversa e cinica azione, che, oltre ad essere palesemente incostituzionale, è esempio perfetto di blitz da navigati delinquenti della golpisticamente dominante ed immorale politica attuale.

Il fatto più sconcertante e più inspiegabile (pure se pensando male – perfettamente intuibile…) è  che in linea con i dettati costituzionali e della Legge nel testo della legge 56/2014 in più punti sono imperativamente previste le doverose consultazioni della volontà popolare.. ( vedasi comma 8, 13° capoverso e 9, 4° capoverso, e 22, 11° capoverso… etc..-)

Ma…. stranissimamente nella fase culminante della vicenda, e cioè nella iniziale decisione se istituire o meno la Città Metropolitana, inspiegabilmente tutto si prevede e stabilisce… meno che preliminarmente indire una tornata elettorale per definire e chiarire quale sia la volontà dei cittadini residenti sul territorio interessato al nuovo regime di Città Metropolitana.

Basta leggere gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano.

Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.

L’aver denegato e precluso, attraverso questa pretestuosa, macchinosa e cervellotica procedura elettorale, ai cittadini della (ex) Provincia di Roma di esercitare il loro sacrosanto diritto di voto, costituzionalmente garantito, e ribadito in più leggi dello Stato alcune sopra riportate… costituisce una vera e propria rapina o furto con destrezza.. Non c’è legale derivazione di sovranità dei diritti trasferiti… o meglio estorti subdolmente….

E se per di più, ci fosse un ulteriore occulto e criminale intento diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge?  In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino è oggi illegittimamente ed incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dal 1 gennaio 2015 diventerà ope legis (ma incostituzionalmente) anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente Costituzione.

TRATTAZIONE

Nel giudizio elettorale la legittimazione attiva spetta a qualunque cittadino elettore a prescindere dalla posizione assunta nelle elezioni (anche quella di escluso).

CITAZIONE DEL DR. PUGLIESE SU SENTENZA DEL MIO RICORSO 3835 DEL 2010 :

Lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 1996 n°1148; cfr. altresì Cons di Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n°1593..  ha affermato : “ …. Omissis …. Ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre (con valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale, che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico), che .......

sono invalide le operazioni elettorali, nei casi estremi (e predeterminati dal conditor iuris), in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da poter  fare ragionevolmente dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale”

E mi sembra proprio che i fatti da noi denunciati ricadano in questa fattispecie… norme di rango legislativo in merito sono in primis gli articoli della Costituzione più volte richiamati e le leggi normative anch’esse più volte ricordate.

La posizione giuridica attivata dal singolo elettore (è questo il caso) deve essere configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa),in quanto nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo di elettorato attivo, bensì l ’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a consentirne l ’esercizio,che determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal ricorrente … omissis….

Il Codice (D.L. 104 del 02/07/2010), nell’art. 129, che apre il Capo II, disciplina una tutela giurisdizionale anticipata, vale a dire la possibilità di ricorrere immediatamente avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale preparatorio, senza attendere la proclamazione degli eletti. Il sindacato, in questo caso, viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo……

In particolare, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le controversie in materia di esclusione delle liste e/o candidati. In altri termini, non si può mettere in dubbio il fatto che gli atti di ammissione e/o esclusione dalla competizione elettorale di liste, di candidati e simboli, sono atti conclusivi di una vera e propria fase procedimentale, avente una propria autonomia – quella della selezione dei soggetti partecipanti alla competizione di voto – ed atti produttivi di rilevanti effetti, condizionanti lo stesso andamento della procedura elettorale (qui addirittura l’esclusione è stata preventiva).

E, in quanto potevano concorrere alla tornata elettorale soltanto le liste se, pur di provenienza da varie aree politiche… soltanto liste composte da sindaci e da consiglieri comunali, comprendenti complessivamente soltanto qualche migliaio di elettori e di candidati…

Questa esclusione aprioristica di cinque milioni di cittadini è stata del tutto illegale, illegittima, illecita, incostituzionale… In quanto, in qualunque tornata elettorale ogni cittadino avente diritto può essere oggetto di funzione elettorale attiva e passiva… e cioè essere elettore e candidato contemporaneamente… il che nel caso delle elezioni del supersindaco e superconsiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale del 06 ottobre 2014 non è avvenuto, peggio è stato per “legge” impedito.
Ledendo così diritti costituzionali indefettibili.         

In particolare, occorre segnalare che dal provvedimento di esclusione di una lista discende, comunque, un pregiudizio attuale e percepibile per i suoi possibili candidati, nonché per gli stessi cittadini elettori.

La Corte costituzionale con la pronuncia n. 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del D.P.R. n. 570/1960, introdotto dall’art. 2 della L. n. 1147/1966 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.



È opportuno precisare che il legislatore si era orientato nel senso di ammettere l’impugnativa immediata avverso gli atti di ammissione e/o esclusione di liste, con il Decreto del 5 marzo 2010, n. 29, rubricato: “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”. In tale contesto, dunque, si colloca il Codice che mira, infatti, a recepire il più recente orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza e condiviso dal legislatore.
L’art. 129, comma 1, c. p. a. ammette la facoltà di impugnativa immediata, ponendo, però, alcuni limiti. Essa, infatti, viene consentita per i provvedimenti di esclusione di liste o candidati, non per le ammissioni. e quindi di fatto impedendo l’accesso a tutti gli altri possibili competitori commette un reato di sperequazione (art. 3 Cost.) … omissis…

Rammento che il D.L.104 prevede che il termine di decadenza per la notificazione del ricorso è di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero, se prevista, dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il comma 2 dell’art. 129, prevede che tutti gli altri provvedimenti relativi al procedimento elettorale, anche preparatorio – inclusi, dunque, i provvedimenti relativi all’ammissione delle liste, ai contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo alla conclusione del procedimento elettorale, insieme all’atto di proclamazione degli eletti.
Una procedura rapida e semplificata è disciplinata dal comma 3 dell’art. 129 del Codice e nonostante non vi sia un vincolo costituzionale in ordine ai tempi delle elezioni amministrative, la previsione di un rito compatto si dovrebbe esaurire, tra il primo ed il secondo grado, in un arco massimo di sedici giorni e mira ad evitare che l’accoglimento del ricorso intervenga successivamente allo svolgimento delle elezioni, il che comporterebbe la necessità della loro ripetizione, con negativi riflessi, tra l’altro, sulle finanze pubbliche.

Deve essere riconosciuta la sussistenza di un interesse legittimo differenziato e attuale in capo ai ricorrenti,e della connessa legittimazione a ricorrere. In particolare, noi ricorriamo non solo quale presidente dell ’associazione “AlbaMediterranea ”,ma anche in proprio, quale cittadino detentore dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti, vale a dire quale singolo componente ed esponente del corpo elettorale (escluso e non consultato – ma che dovrà subire le decisioni di un “organo” da lui non eletto … il che è il massimo della non democraticità, mentre al contrario mediante questo organo la comunità nazionale esercita la sovranità sancita dall ’art.1 della Costituzione e le comunità locali esercitano l ’autonomia politica riconosciuta dall ’art. 5 e dal nuovo Titolo V della Costituzione.

In tal senso,non sembra revocabile in dubbio la sussistenza di un “interesse ” non solo del corpo elettorale unitariamente inteso,ma anche di ogni potenziale elettore suo componente al corretto svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla Costituzione,e quindi alla corretta organizzazione della competizione elettorale.

Tale interesse differenziato e qualificato rispetto all ’interesse “semplice ” di ogni componente della comunità al buon andamento delle istituzioni pubbliche e alla loro rappresentatività sociale/territoriale (in questo caso) non può essere disconosciuto a tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell ’art. 24 della Costituzione.
Una conferma si ritrova nella disciplina dell’ “azione popolare ” in materia elettorale contenuta nel Titolo VI “Contenzioso sulle operazioni elettorali ” del c.p.a..In particolare l’art.126 c.p.a. dispone che “il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni,delle province,delle regioni …” e la cosiddetta Città Metropolitana Roma Capitale è effettivamente un Comune;

Ne consegue che il nostro ordinamento garantisce in sede giurisdizionale sia gli esclusi dalla competizione elettorale sia qualunque altro elettore che ravvisi la illegittimità di uno degli atti del procedimento elettorale.

                                                                

Questa  ulteriore limitazione e preclusione del diritto elettorale susseguente e concatenata alla legge “porcellum” ed “italicum”  è condizione, analoga, coerente e confacente ad una stessa unica strategia….. io la chiamo  RIDUZIONE IN SCHIAVITU’… ed i querelati a quanto sembrerebbe hanno una loro evidente funzione e partecipazione.
                                                                                                                                          
IL FATTO ATTUALE

Ora l’emanazione del Decreto-Legge 91 del 25 luglio 2018, che sostanzialmente ed integralmente supporta ed integra quanto sancito dalla Legge 56/2014 con qualche leggera modifica e/o precisazione.....
 
Art. 1  Proroga di termini in materia di enti territoriali  
  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli  anni  2016  e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017  e 2018». 
  2.  Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e   dei   consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato  fino  a  tale  data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente  alle elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente   di
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31 dicembre 2018. 
                                                                                                                   
Ed infine l’emanazione ed entrata in vigore della Legge 108 del 21 settembre 2018..

All'articolo 1: al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 60, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono  eleggibili  a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui  mandato scada non prima di dodici  mesi  dalla  data  di'  svolgimento  delle elezioni.»; 
... omissis

    2-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito,  presso la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   un   tavolo tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 
Tutto quanto fin qui descritto e dimostrato definisce compiutamente ed inoppugnabilmente una linea di condotta inalterata negli anni nel suo schematico divenire... da una parte coloro che hanno partorito una simile infamità, primariamente il parlamento della XVII legislatura, ma ora anche l’opposizione e tutto il parlamento della XVIII legislatura, sia la maggioranza che l’opposizione a ruoli invertiti ... che invece di denunciare il colpo di Stato e mettere in stato di accusa i sottoscrittori del Decreto legge 91/18 e delle Leggi 56/14 e 108/18.... hanno pensato bene di farsi gli “affari loro” e da parfetti mafiosi quali sono ... omertosamente tacere e partecipare alla distruzione della della Repubblica, della Democrazia e della Libertà.
Da cui si rileva la determinazione e coinvolgimento pedissequo al progetto di esautorazione elettorale di gran fascia dei cittadini delle cosiddette Città Metropolitane esecutori ai vari livelli della burocrazia, dei governi, alternativamente al governo e all’opposizione .. a scelta.

Tutti questi dimostratisi delinquenti e/o fiancheggiatori (come citati in apice) a ruoli invertiti a secondo della legislatura XVII o XVIII, che per il ruolo e funzioni istituzionali che ricoprivano, e ricoprono attualmente, non possono invocare ignoranza .. e a tanto tuttora impunemente persistono con le leggi testè emanate nello stravolgimento e conseguente violazione del dettato costituzionale ed una pletora di leggi tuttora in vigore...

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :

a)      di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.

b)      di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

c)      di abbrogare le infami leggi 56/14, 108/18, decreto – legge 91/2018 e loro corollari;

d)      richiedere l’invalidazione delle elezioni di Città Metropolitana Roma Capitale; e l’annullamento degli esiti elettorali;

e)      l’annullamento di tutte le fasi del procedimento elettorale fin dal loro inizio;

f)        la decadenza immediata dalla carica di Supersindaco del sig.ra Virginia Raggi;

g)      la decadenza immediata del superconsiglio comunale della cosiddetta “Città Metropolitana Roma Capitale;

h)      e la richiesta di nuova proposizione fin dall’inizio di tutte le fasi dell’iter procedurale, fin dall’annullamento della Provincia di Roma….seguendo pedissequamente il dettato costituzionale e delle leggi vigenti preminenti e prioritarie in ordine di tempo e di legittimità.

Ricordiamo, sottolineamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE, ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

                       Per AlbaMediterranea                                     Per Assoconsumatori                      





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