ROMA, 01/10/2018
Al Comando stazione dei
Carabinieri
Alla Procura Della
Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de
l’Aia
E, p.c. Ad
Altri
QUERELA/DENUNCIA PER
ILLEGALE ED ILLECITA SOTTRAZIONE DEL DIRITTO ELETTORALE, NONCHE’ OLTRAGGIO E
VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI
CONTRO :
1)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
2)
L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
3)
L’ex Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi;
4)
L’ex Presidente della Camera Laura Boldrini;
5)
L’ex Presidente del Senato Pietro Grasso;
6)
Tutti i componenti dell’ex governo dei tecnici nominati da
Matteo Renzi;
7)
Tutti gli ex Parlamentari della XVII legislatura;
8)
Il Presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte;
9)
Il Vice presidente del consigio dei Ministri Matteo Salvini;
10)
Il Vice presidente del consiglio dei ministri Luigi di Maio;
11)
Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
12)
Il Presidente della Camera Roberto Fico;
13)
Tutti i componenti del consiglio dei ministri del Governo di
Giuseppe Conte;
14)
Tutti i Parlamentari della XVIII legislatura;
15)
I Candidati partecipanti alle elezioni della Città
Metropolitana di Roma (vedasi allegato n°1);
16)
L’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino;
17)
Il Sindaco di Roma Virginia Raggi;
18)
I Deputati e Senatori votanti a favore approvazione legge
108/18 (vedasi allegato elenco 2);
19)
Il Presidente del T.A.R. del Lazio Tosti Luigi;
20)
Il Presidente della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Eduardo
Pugliese;
21)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Salvatore
Mazzacapo;
22)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Elena
Statizzi;
23)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Antonella
Mangia;
24)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Cecilia
Altavista;
25)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio Mariangela
Caminiti;
26)
Il Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio; Maria
Laura Maddalena
27)
Il segretario d’udienza in camera di consiglio tenuta il
giorno 24 settembre 2014;
28)
La Segretaria – cancelliere del T.A.R. del Lazio Dr.ssa De
Angelis;
29)
Il Dirigente della seconda sezione del TAR Lazio
responsabile procedimento Luigi Consoli;
30)
E quant’altri coinvolti nei fatti
qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Concorso formale in reato continuato
(art.81 c.p.);
2)
Pene per coloro che concorrono nel
reato (art.110 c.p.);
3)
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4)
Attentato
contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
5)
Attentato
contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
6)
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
7)
Omissione d’atti d’ufficio (art.328
c.p.):
8)
Associazione a delinquere (art.416
bis);
9)
Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); ovvero
10)
Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
ovvero
11)
Falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); ovvero
12)
Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in certificati (art.480 c.p.); ovvero
13)
Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); ovvero
14)
Falsità commesse da pubblici impiegati
incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
15)
Ed eventuali altre fattispecie di reato
che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio Nazionale.
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
PERSONE
OFFESE: Tutti i Cittadini italiani.
CARDINI E FONDAMENTA
DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 11; 48: 49; 54.-
D.L. 104 del 02/07/2010;
Legge 18 giugno 2009
n°69;
D.P.R 16 maggio 1960
n°570;
T.U. DPR 30 maggio
2002 n°115;
D.L. 06 LUGLIO 2011 N°98;
Legge 15 luglio 2011
n°111;
Legge 8 giugno 1990, n 142,
Legge 265 3 agosto 1999 RIFORMA
AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
Legge 42/2009
Legge 56/2014
Decreto Legge 25 luglio
2018 n 91
Legge 108/2018
Il testo
della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : < ….La Sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, etc., etc...
Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento …….
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 54. Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Noi sottoscritti, cittadini della Repubblica Italiana,
avendo appreso da fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014; e
successivamente il Decreto Legge 91 del 25 luglio 2018, nonchè la Legge 108 del
21 settembre 2018 una serie di informazioni inquietanti per il
mantenimento dello STATO DI DIRITTO e della LEGALITÀ COSTITUZIONALE,
ESPONIAMO e ricordiamo
l’evoluzione degli eventi qui appresso:
·
In data 20 agosto 2013 l’allora Presidente del Consiglio dei
Ministri Enrico Letta, i Ministri del suo Governo Alfano, Delrio,
Quagliariello, Saccomanni, D’Alia presentavano alla Camera dei Deputati il
disegno di legge (ordinaria) n. 1542 recante disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
·
In data 3 aprile 2014 la legge veniva approvata in via
definitiva dal Parlamento dopo che in data 26 marzo 2014 era stato approvato
dal Senato il maxi-emendamento n. 1.900 interamente sostitutivo delle
disposizioni del disegno di legge con la numerazione assunta presso il Senato
della Repubblica (n. 1212), sul quale il nuovo Governo presieduto da Matteo Renzi
poneva la questione di fiducia;
·
La legge 56/2014 veniva promulgata e in data 7 aprile 2014
era pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
·
In data 8 aprile 2014 la legge 56/2014 entrava in vigore;
·
Il 19 luglio 2014 il Dr Giorgio Vitali ed io depositavamo
querela alla Procura di Roma;
·
Il 3 settembre 2014 depositavamo nuova querela per ulteriori
altri fatti e responsabilità;
·
Il 9 settembre depositavamo ricorso di ordine elettorale al
T.A.R. del Lazio;
·
Il 24 settembre 2014 in udienza in Camera di Consiglio il giudice
del T.A.R. del Lazio nonostante la nostra accorata richiesta di ottenere
immediatamente sospensione rinvia;
·
Il 3 novembre 2014 depositavamo querela contro i funzionari
del T.A.R. del Lazio;
·
Il 27 novembre 2014 infine querela contro gli eletti di Città
Metropolitana di Roma Capitale.
Detta legge 56/2014, la cui summa di oltraggio alla costituzione, lo
stravolgimento dell’essenza dei valori repubblicani di controllo ed indirizzo
dei cittadini e degli organi periferici … nonché della soppressione del corpus
delle leggi e della logica giuridico/legislativa ed indice inequivocabile della
ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione ed espressione di libera
volontà politica dei cittadini ….è inarrivabile e all’art. 1 prevede fra
l’altro ai comma :
<<… 32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
…..omissis …..
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana e' determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
…. Omissis ….
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada
non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi
diritto al voto.
89.
Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le
funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonchè al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e
delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli
enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonchè le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino
sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
91.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative,
lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni
dicui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92.
Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e
del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai
sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,nonchè
quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie,
già
spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite,
dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque
quanto
previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
93. In
caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al medesimo comma 92 dispone
comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale…..!!!!!!!.
95. La
regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni
sindacali
maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso
il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. >>.
In buona sostanza, senza necessità di una legge o di atto
con forza di legge, come invece prescritto a chiarissime lettere dal combinato
disposto degli articoli 117, commi 2 e 4, lettera p) e 118.2 Cost., bensì
tramite un mero atto
amministrativo quale un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
si procederà a quello che eufemisticamente è definito ‘RIORDINO’ delle funzioni provinciali, che in realtà prelude
allo svuotamento funzionale delle Province in attesa dell’approvazione
della riforma costituzionale tante volte annunciata.
Tali disposizioni espropriano il Parlamento (e il
medesimo organo collegiale ‘Consiglio dei ministri’ in quanto possibile
delegatario ex art. 76 Cost.), dell’esercizio della funzione legislativa
in una materia, quella del conferimento/riordino di funzioni
degli enti territoriali, coperta come detto dalle riserve di legge
statale ex art. 117 e 118 della Costituzione.
Il riordino delle funzioni provinciali in realtà, come
risulta da una infinità di dichiarazioni dei massimi vertici dello Stato
riportate dai mass-media dal 2011 in poi, prelude allo svuotamento
sostanziale del bagaglio di funzioni provinciali. Non v’è bisogno di
ricorrere alla ‘teoria della garanzia istituzionale’ impostasi nella dottrina
costituzionalistica tedesca, spagnola e italiana (per l’Italia vedasi Tania
Groppi e la giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza 83/1997) per
dimostrare che l’alterazione/svuotamento del bagaglio funzionale di un
qualunque ente territoriale costituzionalmente
indefettibile – anche sottraendogli funzioni che lo rendono
storicamente riconoscibile alla collettività - è idonea a svuotarne di
significato l’autonomia amministrativa e la stessa ragion d’essere.
Il disegno attuale (oltre agli infiniti altri ripetutamente
denunciati nel corso di questi lunghi e tragici anni …. È inequivocabilmente perpetrato per alterare
la forma dello Stato, che si connota in primis quale <<Stato delle
autonomie>> ai sensi dell’art. 5 Cost., autonomie che sono innanzitutto quelle
territoriali locali. Ovvero sia quelle che concorrono con lo Stato a costituire
l’ordinamento repubblicano ed espressive della democrazia e della sovranità
popolare (che siano dotate di elettività diretta o indiretta) ai sensi degli
artt. 1 e 114 Cost. Tra di esse figurano le autonomie provinciali, che la
Repubblica “ri-conosce” e (deve) promuovere, sempre ai sensi dell’art. 5
Cost..-
Anche a voler concedere che le autonomie territoriali locali
di cui all’art. 5 Cost., pur essendo protette da una disposizione
costituzionale annoverata tra i principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.), non
siano garantite da un cosiddetto ‘limite materiale tacito alla revisione
costituzionale’, (come pure sostiene una parte rilevante della dottrina
gius-costituzionalistica), e dunque persino ammettendo la sopprimibilità della
generale indefettibile articolazione del territorio della Repubblica (salve le
disposizioni eventualmente derogatorie previste dagli Statuti delle Regioni
speciali) in Province, le quali testimoniano la conferma nello Stato unitario
del 1870 (vigente lo Statuto albertino) dell’esperienza degli enti intermedi
pre-unitari quali i Dipartimenti di derivazione francese, non si può non
rilevare che in assenza di una legge di revisione costituzionale,
approvata secondo le procedure aggravate di cui all’art. 138
Cost., è reato
pesantemente sanzionato, anche ai sensi degli artt. 241; 283; 287; 294 ed altri
del c.p., ideare, proporre, perpetrare, favorire, rivendicare una alterazione
della forma autonomistica dello Stato cui si pervenga in assenza di una
revisione costituzionale rispettosa delle citate procedure aggravate che
connotano come ‘rigida’ la nostra Carta Costituzionale.
Segnatamente, ciascuno di noi, oltre alla illiceità dello
scopo delle disposizioni di legge su citate e del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ivi richiamato e ancora non emanato (mero atto
amministrativo, non dotato della forza della legge) qualora esse mirassero,
come tutta la propaganda ufficiale di questi ultimi mesi lascia intendere, allo
svuotamento di funzioni provinciali (e, di riflesso, del bagaglio funzionale
delle già costituite dieci Città Metropolitane di cui alla L. 56/2014 e che a
far data dal 1 gennaio 2015 sono chiamate a subentrare nell’esercizio delle funzioni
fin lì svolte dalle Province sul medesimo territorio) come anticipazione dei
contenuti di una revisione costituzionale ben lungi dalla sua definitiva
approvazione, si rileva
la gravità dell’aver demandato a un atto amministrativo, anziché ad un atto con
forza di legge quale quello prescritto dai citati artt. 117 e 118 Cost., lo
svuotamento di funzioni provinciali, e di riflesso il loro conferimento ad
altri livelli istituzionali.
[Sia detto per inciso, il subentro delle Città Metropolitane
alle Province sul medesimo territorio e la contestuale cessazione delle
Province a far data dal 1 gennaio 2015 previsto dalla L. 56/2014 non pare in
contrasto con l’art. 114 Cost. in quanto su di esso si fonderebbe anche il
principio di alternatività tra l’ente intermedio provinciale e l’ente
intermedio metropolitano, nel senso che la Provincia può anche “morire” nelle
Regioni ordinarie ove sul suo territorio sia nata una Città Metropolitana].
A tanto non si spinse nemmeno la cosiddetta ‘legge
fascistissima’ n. 100/1926 con cui l’allora Capo del Governo Mussolini (art.
3.1) fece delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa tramite atti aventi forza di legge
necessitanti della decretazione regia.
Il cennato comunicato stampa del Ministro Lanzetta
dichiara che il termine di cui all’art. 1 della L. 56/2014 per l’emanazione del
citato D.P.C.M. sarebbe ordinatorio anziché perentorio!
La gravità di una tale interpretazione è di tutta evidenza,
se solo si pone mente al fatto che una delega ben più ‘garantista’, quale
quella a decreti legislativi di cui all’art. 76 Cost., secondo la stessa
giurisprudenza costituzionale è soggetta a termine perentorio e non
ordinatorio.
Il qualificare come ordinatorio il termine per il D.P.C.M.
previsto dall’art. 1.93 della legge 56/2014 svuota “hic et nunc” il Parlamento in sede di approvazione delle
leggi ed il Consiglio dei
Ministri in sede di deliberazione di
decreti con forza di legge).in favore dell’organo monocratico ‘Presidente
del Consiglio’ …… una competenza che la Costituzione riserva ad organi
collegiali ….. questo a corollario completamento del disegno
eversivo di cui sopra ……..
è
il manifestarsi palese e “semiufficializzato” (DA NOI DI AlbaMediterranea IN
TUTTE LE SEDI ED IN OGNI MODO DENUNCIATO)
dell’instaurazione
di un ‘assetto costituzionale materiale’ imperniato sulla figura e la persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che gli attribuisce una funzione
monocratica sostanzialmente legislativa non contemplata ed anzi denegata nella
Costituzione vigente, per di più calpestando il principio fondamentale di
autonomia (come sopra argomentato), senza minimamente preoccuparsi di
modificare previamente la Costituzione con le procedure aggravate di cui
all’art. 138 Cost.
Ma se si potesse immaginare e concretizzare in uno strumento legislativo qualcosa di ancora più osceno, infame e turpe…. assolutamente delittuoso … questo è avvenuto con la stesura ed approvazione del cosiddetto allegato (A) …. Accertatevene direttamente :
Allegato A (articolo 1, comma 34)
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato (?) cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province
Per la determinazione degli indici di ponderazione (?) relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata (?) e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina (?) il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche (?) cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale (?) della popolazione della città metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce (?) demografiche, si determina il valore percentuale (?), calcolato sino alla terza cifra decimale (?), del rapporto (?) fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale (?) del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45 (?), il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (?); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione (???);
d) qualora per una o più (?) fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c) (?), sia maggiore di 35 (?), il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (????????); è esclusa da tale riduzione (????) la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana (?????????), ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione (??????), in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35 (???); è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l'indice di ponderazione (????) del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale (????), dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica (???), secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000 (???????).
Mai
letto in vita nostra un testo più mostruosamente indecifrabile, oscuro,
ermetico, astruso … di intenzionalmente
impenetrabile, vago, interpretabile alla bisogna… di uno spessore truffaldino,
mistificatore, ingannatore inarrivabile… che neppure minimamente tenta di
nascondere una tensione al raggiro matematico…. Che di matematico e
certo non ha nulla… anzi lascia a chi gestisce le rilevazioni del voto
elettorale il più ampio spazio ed arbitrio della gestione ed interpretazione
manipolatoria delle risultanze del voto in modo da favorire a loro piacimento
ed insindacabile giudizio
i candidati che ritengono di supportare, in barba alla effettiva matematica
esecuzione della volontà popolare….
Di
fatto annullando tutte le garanzie di libertà di voto stabilite
costituzionalmente.
Per chiarire ancora meglio
ripercorriamo le varie fasi della nostra azione di denuncia dei fatti
stravolgenti la legalità delle funzioni istituzionali e la contemporanea
sottrazione di diritti ai Cittadini....
Come ovviamente e facilmente si può intuire (ma
evidentemente questo non vale per tutti) …non era possibile in quel
momento (12 settembre 2014) citare come controparte la “Città Metropolitana Roma Capitale” .. :
1) in quanto non
legalmente non ancora costituita;
2) e soprattutto in
quanto il legale rappresentante e tutti i responsabili … e cioè il supersindaco
della “Città Metropolitana Roma Capitale” ed il suo super consiglio non erano
ancora stati eletti;
3) perché le elezioni
previste,… e poi tenute … il giorno 06 ottobre 2014. ;
4) e quindi ancora non
eletti;
5) e meno che mai ancora
insediati la onde per cui non era possibile intestare il ricorso diversamente
da come è stato redatto… ma andando a sbirciare all’interno del testo del
ricorso questa nostra intenzionalità risulta chiarissima ed inequivocabile
l’intenzione e la volontà che ne promana … fatto poi anche corroborato
dall’allegata denuncia penale da noi depositata contestualmente al ricorso;
Incredibilmente, nonostante
tutte le nostre :
a) precisazioni
espressamente evidenziate in fase di deposito del ricorso agli sportellisti del
T.A.R. del Lazio;
b) le nostre argomentate
dichiarazioni espresse in quello stesso momento del deposito ad una ulteriore
funzionaria (probabilmente capoufficio) intervenuta sul momento;
c) le nostre chiare
dichiarazioni messe a verbale in fase di udienza in Camera di Consiglio:
d) le dichiarazioni più
volte enunciate in varie telefonate intercorse tra il sig.r Enrico Bianchi e
vari funzionari (fra cui la dr.ssa De Angelis);
e) le mie dichiarazioni e
richiesta scritta manifestata a vari funzionari del T.A.R. del Lazio avvenuta
la mattinata del giorno 16 ottobre in occasione del ritiro del verbale di
Udienza;
f)
nonchè le mie precise richieste di accesso allo strumento
della procedura semplificata ed agevolata di ordine elettorale espresse a vari
funzionari e quindi direttamente anche al Giudice Eduardo Pugliese di fronte a
testimoni (fra cui uno dei carabinieri di turno
all’ingresso
(che mi aveva gentilmente accompagnato al colloquio) nella mia visita alla sede
del T.A.R. del Lazio del venerdì 24 ottobre 2014;
Ciononostante tutti
continuarono imperterritamente a dichiarare la inaccettabilità di discutere il
nostro ricorso come ricorso di ordine elettorale…
Insomma su queste inoppugnabili basi dei diritti elettorali
più volte e reiteratamente elusi, disattesi, violati, noi di AlbaMediterranea
Orazio Fergnani e Giorgio Vitali abbiamo presentato ricorso presso il T.A.R.
del Lazio e, al contrario di quanto presumibile e sarebbe stato logico
attenderci ed immaginarci di trovare accoglimento e sostegno da parte delle
autorità a questo deputate,…. ci siamo
imbattuti in un muro di gomma respingente ed impenetrabile … Ritrovandoci di
fronte non degli alleati nella ricerca della verità e della giustezza del diritto e delle
specifiche nostre denunce…. Ma un’orda sbandata, svogliata, incoerente,
incompetente, incapace, inefficiente inefficace, con cui ad oggi è stato
impossibile trovare dialogo e coazione….. anzi al contrario la nostra netta e
chiara convinzione è che ci siano dei motivi a noi sconosciuti (ma
immaginabili) tesi al fine di evitare di andare ad esaminare con un minimo di
professionale indagine l’operato dei vari personaggi politici e relative
Istituzioni ed evitare a qualunque costo
di far emergere a conoscenza dell’opinione pubblica una serie così complessa,
concatenata e diabolica messa in atto in danno dei superiori interessi della
Costituzione, della Nazione e dei Cittadini.
Il mancato riconoscimento di incardinare il procedimento
11402/2014 proposto da me Orazio Fergnani e 11401/2014 proposto dal Dr. Giorgio
Vitali in merito alla ignobile,
distruttiva azione, violatrice di ogni ordine di leggi, norme, prassi, dettati
della legge costituzionale e derivanti.
Come già denunciato nei ricorsi di cui si tratta, l’8 aprile
2014 è nata giuridicamente a tutti gli effetti la Città Metropolitana di Roma, per essere più precisi, è
nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Ma abbiamo
due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale
e il Comune di Roma Capitale
… il legislatore (art. 1.12 della L.
56/2014) ha chiarito che le funzioni
speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con
la legge 42/2009,
sono però riferite al solo Comune di
Roma Capitale il che porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non
certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.
E sicuramente
noi crediamo che non porterà alcun vantaggio agli enti locali minori, anzi
sicuramente toglierà efficienza, rapidità, capacità operativa e aderenza al
territorio locale.. Ma questo è secondario rispetto a quanto già sopra
dichiarato. In sostanza nasce malissimo.
Un aborto
sotto qualunque profilo lo si voglia esaminare.:
Il dettato della legge 56/2014, del Decreto Legge
91/2018 e della Legge 108/2018 è un puro abominio, uno scandalo e un’odiosa
sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A
(quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B
(quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio
Formello). Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo
cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il
sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come
prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo
testo elencati.
Aver imposto che il Sindaco
metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno
eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro
gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Legge 56/2014 … omissis
…. 19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del
comune capoluogo. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad
esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio
quale Ignazio Marino.
Ma soprattutto mettere scientemente in atto il criminale
disegno attraverso limitativi “quorum” progressivi arbitrariamente delimitanti
rende sperequativamente invalicabile e matematicamente impossibile il percorso
elettivo dei Sindaci dei Comuni minori, oltre il raggiro anche la beffa.
I comma dal 32 al 36
compresi e l’allegato (A) alla legge 56/2014 sono una violenza intellettuale e
mistificazione logica, oltre che matematica, sintomo di profonda degradazione
morale… Una perversa e cinica azione, che, oltre ad essere palesemente incostituzionale,
è esempio perfetto di blitz da navigati delinquenti della golpisticamente
dominante ed immorale politica attuale.
Il fatto più sconcertante e più inspiegabile (pure se
pensando male – perfettamente intuibile…) è
che in linea con i dettati costituzionali e della Legge nel testo della
legge 56/2014 in più punti sono imperativamente previste le doverose
consultazioni della volontà popolare.. ( vedasi comma 8, 13° capoverso e 9, 4°
capoverso, e 22, 11° capoverso… etc..-)
Ma…. stranissimamente nella fase culminante della vicenda, e
cioè nella iniziale decisione se istituire o meno la Città Metropolitana,
inspiegabilmente tutto si prevede e stabilisce… meno che preliminarmente indire
una tornata elettorale per definire e chiarire quale sia la volontà dei cittadini residenti sul
territorio interessato al nuovo regime di Città Metropolitana.
Basta leggere
gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus
gravissimo del patto costituzionale italiano.
Approvando la
deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi
eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo
ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed
inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.
L’aver denegato e precluso, attraverso questa
pretestuosa, macchinosa e cervellotica procedura elettorale, ai cittadini della
(ex) Provincia di Roma di esercitare il loro sacrosanto diritto di voto,
costituzionalmente garantito, e ribadito in più leggi dello Stato alcune sopra
riportate… costituisce una vera e propria rapina o furto con destrezza.. Non
c’è legale derivazione di sovranità dei diritti trasferiti… o meglio estorti
subdolmente….
E se per di più, ci fosse un ulteriore occulto e criminale
intento diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge? In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino
è oggi illegittimamente ed incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante
legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Dal 1 gennaio
2015 diventerà ope legis (ma
incostituzionalmente) anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il
che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile
con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri
padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura
generale del corpus della vigente Costituzione.
TRATTAZIONE
Nel giudizio elettorale la
legittimazione attiva spetta a qualunque cittadino elettore a prescindere dalla posizione assunta nelle
elezioni (anche quella di escluso).
CITAZIONE DEL DR. PUGLIESE
SU SENTENZA DEL MIO RICORSO 3835 DEL 2010 :
Lo stesso
Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 1996 n°1148; cfr. altresì Cons di
Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n°1593..
ha affermato : “ …. Omissis ….
Ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre (con
valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della
ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale, che è di
importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico), che .......
sono
invalide le operazioni elettorali, nei casi estremi (e predeterminati dal conditor iuris), in cui la violazione di
particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da
poter fare ragionevolmente dubitare
della stessa democraticità della consultazione elettorale”
E mi sembra proprio che i
fatti da noi denunciati ricadano in questa fattispecie… norme di rango
legislativo in merito sono in primis gli articoli della Costituzione più volte
richiamati e le leggi normative anch’esse più volte ricordate.
La posizione giuridica
attivata dal singolo elettore (è questo il caso) deve essere
configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro verso la
sussistenza della giurisdizione amministrativa),in quanto nella specie
viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto
soggettivo di elettorato attivo, bensì l ’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a
consentirne l ’esercizio,che determina comunque un pregiudizio certamente
apprezzabile dal ricorrente … omissis….
Il Codice (D.L. 104 del 02/07/2010), nell’art. 129, che apre il Capo II, disciplina una tutela
giurisdizionale anticipata, vale a dire la possibilità di ricorrere
immediatamente avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale
preparatorio, senza attendere la proclamazione degli eletti. Il sindacato, in
questo caso, viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo……
In particolare, la
giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le controversie in materia di esclusione
delle liste e/o candidati. In altri termini, non si può mettere in dubbio il
fatto che gli atti di ammissione e/o esclusione dalla competizione elettorale
di liste, di candidati e simboli, sono atti conclusivi di una vera e propria
fase procedimentale, avente una propria autonomia – quella della selezione dei
soggetti partecipanti alla competizione di voto – ed atti produttivi di
rilevanti effetti, condizionanti lo stesso andamento della procedura elettorale (qui addirittura l’esclusione è stata
preventiva).
E, in quanto potevano
concorrere alla tornata elettorale soltanto le liste se, pur di provenienza da
varie aree politiche… soltanto liste composte da sindaci e da consiglieri
comunali, comprendenti complessivamente soltanto qualche migliaio di elettori e
di candidati…
Questa esclusione
aprioristica di cinque milioni di cittadini è stata del tutto illegale,
illegittima, illecita, incostituzionale… In quanto, in qualunque tornata
elettorale ogni cittadino avente diritto può essere oggetto di funzione
elettorale attiva e passiva… e cioè essere elettore e candidato
contemporaneamente… il che nel caso delle elezioni del supersindaco e
superconsiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale del 06 ottobre 2014
non è avvenuto, peggio è stato per “legge” impedito.
Ledendo così diritti costituzionali indefettibili.
In particolare, occorre segnalare che dal provvedimento di
esclusione di una lista discende, comunque, un pregiudizio attuale e
percepibile per i suoi possibili candidati, nonché per gli stessi cittadini elettori.
La Corte costituzionale
con la pronuncia n. 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 83-undecies del D.P.R. n. 570/1960, introdotto dall’art. 2 della L.
n. 1147/1966 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma
impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché
immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
È opportuno precisare
che il legislatore si era orientato nel senso di ammettere l’impugnativa
immediata avverso gli atti di ammissione e/o esclusione di liste, con il
Decreto del 5 marzo 2010, n. 29, rubricato: “Interpretazione autentica di
disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”. In
tale contesto, dunque, si colloca il Codice che mira, infatti, a recepire il
più recente orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza e condiviso
dal legislatore.
L’art. 129, comma 1, c.
p. a. ammette la facoltà di impugnativa immediata, ponendo, però, alcuni
limiti. Essa, infatti, viene consentita per i provvedimenti di esclusione di
liste o candidati, non per le ammissioni. e quindi di fatto impedendo l’accesso
a tutti gli altri possibili competitori commette un reato di sperequazione
(art. 3 Cost.) … omissis…
Rammento che il D.L.104
prevede che il termine di decadenza per la notificazione del ricorso è di tre
giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero, se prevista,
dalla comunicazione degli atti impugnati.
Il comma 2 dell’art. 129, prevede che tutti gli altri
provvedimenti relativi al procedimento elettorale, anche preparatorio –
inclusi, dunque, i provvedimenti relativi all’ammissione delle liste, ai
contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo alla conclusione del
procedimento elettorale, insieme all’atto di proclamazione degli eletti.
Una procedura rapida e
semplificata è disciplinata dal comma 3 dell’art. 129 del Codice e nonostante
non vi sia un vincolo costituzionale in ordine ai tempi delle elezioni
amministrative, la previsione di un rito compatto si dovrebbe esaurire, tra il
primo ed il secondo grado, in un arco massimo di sedici giorni e mira ad
evitare che l’accoglimento del ricorso intervenga successivamente allo
svolgimento delle elezioni, il che comporterebbe la necessità della loro
ripetizione, con negativi riflessi, tra l’altro, sulle finanze pubbliche.
Deve essere riconosciuta la
sussistenza di un interesse legittimo differenziato e attuale in capo ai
ricorrenti,e della connessa legittimazione a ricorrere. In particolare, noi
ricorriamo non solo quale presidente dell ’associazione “AlbaMediterranea ”,ma
anche in proprio, quale cittadino detentore dei diritti elettorali
costituzionalmente garantiti, vale a dire quale singolo componente ed esponente
del corpo elettorale (escluso e non consultato – ma che dovrà subire le
decisioni di un “organo” da lui non eletto … il che è il
massimo della non democraticità, mentre al contrario mediante questo
organo la comunità nazionale esercita la sovranità sancita dall ’art.1 della
Costituzione e le comunità locali esercitano l ’autonomia politica riconosciuta
dall ’art. 5 e dal nuovo Titolo V della Costituzione.
In tal senso,non sembra
revocabile in dubbio la sussistenza di un “interesse ” non solo del corpo
elettorale unitariamente inteso,ma anche di ogni potenziale elettore suo componente
al corretto svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla
Costituzione,e quindi alla corretta organizzazione della competizione
elettorale.
Tale interesse differenziato e
qualificato rispetto all ’interesse “semplice ” di ogni componente della
comunità al buon andamento delle istituzioni pubbliche e alla loro
rappresentatività sociale/territoriale (in questo caso) non può essere
disconosciuto a tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell ’art. 24 della
Costituzione.
Una
conferma si ritrova nella disciplina dell’ “azione popolare ” in materia
elettorale contenuta nel Titolo VI “Contenzioso sulle operazioni elettorali ”
del c.p.a..In particolare l’art.126 c.p.a. dispone che “il giudice
amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al
rinnovo degli organi elettivi dei comuni,delle province,delle regioni …” e la
cosiddetta Città Metropolitana Roma Capitale è effettivamente un Comune;
Ne consegue che il nostro
ordinamento garantisce in sede giurisdizionale sia
gli esclusi dalla competizione elettorale sia qualunque altro elettore che
ravvisi la illegittimità di uno degli atti del procedimento elettorale.
Questa ulteriore limitazione e preclusione del
diritto elettorale susseguente e concatenata alla legge “porcellum” ed
“italicum” è condizione, analoga,
coerente e confacente ad una stessa unica strategia….. io la chiamo RIDUZIONE IN SCHIAVITU’… ed i querelati a quanto
sembrerebbe hanno una loro evidente funzione e partecipazione.
IL FATTO ATTUALE
Ora l’emanazione del Decreto-Legge
91 del 25 luglio 2018, che sostanzialmente ed integralmente supporta ed integra
quanto sancito dalla Legge 56/2014 con qualche leggera modifica e/o
precisazione.....
Art. 1 Proroga di termini in materia di enti territoriali
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di
provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.
Ed infine l’emanazione ed entrata in
vigore della Legge 108 del 21 settembre 2018..
All'articolo 1: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di' svolgimento delle elezioni.»;
... omissis
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
Tutto quanto fin qui descritto e
dimostrato definisce compiutamente ed inoppugnabilmente una linea di condotta
inalterata negli anni nel suo schematico divenire... da una parte coloro che
hanno partorito una simile infamità, primariamente il parlamento della XVII
legislatura, ma ora anche l’opposizione e tutto il parlamento della XVIII
legislatura, sia la maggioranza che l’opposizione a ruoli invertiti ... che invece di denunciare il
colpo di Stato e mettere in stato di accusa i sottoscrittori del Decreto
legge 91/18 e delle Leggi 56/14 e 108/18.... hanno pensato bene di farsi gli
“affari loro” e da parfetti mafiosi quali sono ... omertosamente tacere e
partecipare alla distruzione della della Repubblica, della Democrazia e della
Libertà.
Da cui si rileva la determinazione e
coinvolgimento pedissequo al progetto di esautorazione elettorale di gran
fascia dei cittadini delle cosiddette Città Metropolitane esecutori ai vari
livelli della burocrazia, dei governi, alternativamente al governo e
all’opposizione .. a scelta.
Tutti questi dimostratisi
delinquenti e/o fiancheggiatori (come citati in apice) a ruoli invertiti a
secondo della legislatura XVII o XVIII, che per il ruolo e funzioni istituzionali
che ricoprivano, e ricoprono attualmente, non possono invocare ignoranza .. e a
tanto tuttora impunemente persistono con le leggi testè emanate nello stravolgimento
e conseguente violazione del dettato costituzionale ed una pletora di
leggi tuttora in vigore...
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
a) di voler
procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della
fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni
delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato
quale l’attentato alla Costituzione.
b) di procedere per la
penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati
ravvisati in calce;
c) di abbrogare le infami
leggi 56/14, 108/18, decreto – legge 91/2018 e loro corollari;
d) richiedere
l’invalidazione delle elezioni di Città Metropolitana Roma Capitale; e l’annullamento
degli esiti elettorali;
e) l’annullamento di
tutte le fasi del procedimento elettorale fin dal loro inizio;
f)
la decadenza immediata dalla carica di Supersindaco del
sig.ra Virginia Raggi;
g) la decadenza immediata
del superconsiglio comunale della cosiddetta “Città Metropolitana Roma
Capitale;
h) e la richiesta di
nuova proposizione fin dall’inizio di tutte le fasi dell’iter procedurale, fin
dall’annullamento della Provincia di Roma….seguendo pedissequamente il dettato
costituzionale e delle leggi vigenti preminenti e prioritarie in ordine di
tempo e di legittimità.
Ricordiamo, sottolineamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci
legge rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in
caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in
caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei
confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei
Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare
e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la
punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e
quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini,
il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e
condanne previste dalla LEGGE, ci riserviamo inoltre di costituirci parte
civile nell’instaurando procedimento penale e, ai sensi dell’ex art. 408
c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Per
AlbaMediterranea Per
Assoconsumatori
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