COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
(1849)
PRINCIPII FONDAMENTALI
I
(1849)
PRINCIPII FONDAMENTALI
I
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo
dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II
Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la
libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di
nascita o casta.
III
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il
miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli:
rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
V
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro
indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI
La più equa distribuzione possibile degli interessi locali,
in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto
territoriale della Repubblica.
VII
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei
diritti civili e politici.
VIII
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte
le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE’ CITTADINI
Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica:
– gli originarii della Repubblica;
– coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
– gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
– gli originarii della Repubblica;
– coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
– gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art. 2 – Si perde la cittadinanza:
– per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;
– per condanna giudiziale.
– per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;
– per condanna giudiziale.
Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante
delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici
naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto
qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi
che nel casi e modi determinati dalla legge.
Art. 7 – La manifestazione del pensiero, è libera, la legge
ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8 – L’insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi
individualmente e collettivamente.
Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di
delitto, è libera.
Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia
nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la
proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e
il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
TITOLO II
DELL’ORDINAMENTO POLITICO
Art. 15 – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita
dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.
TITOLO III
DELL’ASSEMBLEA
Art. 16 – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del
popolo.
Art. 17 – Ogni cittadino che gode i diritti civili e
politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18 – Non può essere rappresentante del popolo un
pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
Art. 19 – Il numero dei rappresentanti è determinato in
proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
Art. 20 – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel
21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21 – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio
successivamente all’elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Si rinnova ogni tre anni.
Art. 22 – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non
determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23 – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo
il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24 – Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei
suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
Può costituirsi in comitato segreto.
Art. 26 – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per
le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
Art. 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un
rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di
delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
Art. 28 – Ciascun rappresentante del popolo riceve un
indennizzo cui non può rinunziare.
Art. 29 – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide
della pace, della guerra, e dei trattati.
Art. 30 – La proposta delle leggi appartiene ai
rappresentanti e al Consolato.
Art. 31 – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo
adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni,
salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.
Art. 32 – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza
ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato
indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
Art. 33 – Tre sono i consoli. Vengono nominati
dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti.
Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti.
Art. 34 – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno
uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre
primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1) degli affari interni;
2) degli affari esteri;
3) di guerra e marina;
4) di finanze;
5) di grazia e giustizia;
6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
1) degli affari interni;
2) degli affari esteri;
3) di guerra e marina;
4) di finanze;
5) di grazia e giustizia;
6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
Art. 36 – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle
leggi, e le relazioni internazionali.
Art. 37 – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di
quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e
revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.
Art. 38 – Gli atti dei consoli, finché non sieno
contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto.
Basta la sola firma del consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
Art. 39 – Ogni anno, ed a qualunque richiesta
dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art. 40 – I ministri hanno il diritto di parlare
all’Assemblea sugli affari che li riguardano.
Art. 41 – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca
l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una
risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.
Art. 42 – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e
ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
Art. 43 – I consoli e i ministri sono responsabili.
Art. 44 – I consoli e i ministri possono essere posti in
stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La
dimanda deve essere discussa come una legge.
Art. 45 – Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue
funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato,
passa a nuova elezione.
TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 46 – Vi è un consiglio di stato, composto di quindici
consiglieri nominati dall’Assemblea.
Art. 47 – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai
ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive;
può esserlo sulle relazioni politiche.
Art. 48 – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea
gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una
legge particolare.
TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 49 – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non
dipendono da altro potere dello Stato.
Art. 50 – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri
sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio
consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e
sentenza.
Art. 51 – Per le contese civili vi è una magistratura di
pace.
Art. 52 – La giustizia è amministrata in nome del popolo
pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la
discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53 – Nelle cause criminali al popolo appartiene il
giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del
fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54 – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali
della Repubblica.
Art. 55 – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza
che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa.
Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani
della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali,
tre per ciascuna provincia.
L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
Art. 56 – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di
mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o
diminuito.
Art. 57 – L’esercito si forma per arruolamento volontario,
o nel modo che la legge determina.
Art. 58 – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né
introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
Art. 59 – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra
proposta del Consolato.
Art. 60 – La distribuzione dei corpi di linea e la forza
delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire
variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
Art. 61 – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito
per elezione.
Art. 62 – Alla guardia nazionale è affidato principalmente
il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.
TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art. 63 – Qualunque riforma di costituzione può essere solo
domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei
rappresentanti.
Art. 64 – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda
all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla
maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i
rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
Art. 65 – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea
legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 66 – Le operazioni della costituente attuale saranno
specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre
leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.
Art. 67 – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il
mandato della costituente.
Art. 68 – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in
vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno
abrogati.
Art. 69 – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di
conferma.
Il Presidente
G. Galletti
G. Galletti
I Vice-Presidenti
A. Saliceti
E. Alloccatelli
A. Saliceti
E. Alloccatelli
I Segretari
G. Pennacchi
G. Cocchi
A. Fabretti
A. Zambianchi
G. Pennacchi
G. Cocchi
A. Fabretti
A. Zambianchi
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