venerdì 17 ottobre 2014

ILLEGITTIMITA' DELLA TASSAZIONE nel regime monetario attuale del 16 ottobre 2014



ILLEGITTIMITA DELLA TASSAZIONE
nel regime monetario attuale del 16 ottobre 2014 (versione recuperata)

1° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione

Insussistenza dei fatti attribuiti ai cittadini – scambio di persona

E’ risaputo che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo, diamo per assodato quindi che si debbano pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno determinato l’iniziale istituzione.

Il problema è quindi se sussistano o persistano la necessità , le motivazioni, le ragioni, il DIRITTO…..  Ciò possiamo capirlo solo se capiamo che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della Comunità in quanto ne crea e ne  accetta il valore per
convenzione e per reciproca fiducia, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992).
La moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini…. Adempimento che però non può più espletare perché svuotata delle sue intrinseche valenze del la Sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, non è più nelle mani della Comunità, precondizione per eventualmente e semmai, tassare i cittadini.

La distonia e dicotomia logica è avvenuta nel momento in cui la Sovranità monetaria è stata trasferita incostituzionalmente  nelle mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano ha delegato un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l’azione invece di  far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela sottrae.

Rammento e sottolineo che è la comunità (Stato) che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi indebitare con altri soggetti perché è essa comunità dei cittadini (Stato) la creatrice del valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione.” Prof. G. Auriti.

È  da evidenziare la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità monetaria una “stranezza” giustificabile in altri tempi, quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle riserve auree o argentee delle banche, non si vedono ragioni fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla prive di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo anche il loro valore, il potere d’acquisto, e quindi anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.

Insomma il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE.

Questo porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.

Oggi la moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere di proprietà del cittadino e quindi della collettività.

Come si comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e condiviso il valore alla moneta al momento della creazione (e sempre) era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza della collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e mutazione concettuale  dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente. 

Questa imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso degli ultimi secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua motivazione ed un senso operativo nel vecchio corso delle
monete quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano banconote di carta rappresentanti l’oro della riserva aurea dello Stato….

E quindi rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento non aveva contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui era giusto che chi deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme, o in ciò che le somme avevano permesso in un determinato tempo di acquistare fosse in vario modo tassato.

Ma quando a partire dal 15 agosto del 1971  è stato abolita (giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che si riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della moneta andava ad “acquistare”  le cose in merito alla tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente.

Infatti, come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate conferme ufficiali …. :

A) l’euro (moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di proprietà della B.C.E. ….

B) e se come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro) …. ma nel bene, servizio, prodotto che si va ad acquistare  (fin qui tutto perfettamente logico) ….

C) ne consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla collettività, dagli Stati…..viene integrato in eterno nella banconota (euro) (anche questo accettabile)…..

E) si verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del codice civile e penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli …. Ciò che è mio/nostro (IL VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)…. l’euro  lo integra in sé ed incredibilmente …. E, …. Meraviglia delle meraviglie  quello che era il valore del nostro lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO.

D) per di più le banconote (euro), a seguito della immotivata ed illegittima delega (?) ceduta alla BCE … da questa vengono emesse a debito degli Stati e dei cittadini…. il cosiddetto debito da signoraggio derivante dalla emissione della moneta stessa da parte della BCE …..

E) viene da pensare che in qualunque modo ci muoviamo ci facciamo del male….ma il peggio è che lo Stato, che dovrebbe essere uno strumento al servizio del Cittadino…. invece è un aguzzino del cittadino su mandato delle banche, in particolare la BCE… (come ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti…) …

F) lo Stato, sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione tributaria antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la convertibilità della moneta in oro, che come visto aveva un senso e un supporto giuridico e di Diritto, …. pretende, ora, in un contesto del tutto diverso, addirittura opposto, contro ogni logica, legittimità fondata, senso del Diritto…. Il pagamento di tasse (qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in nessun momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO “”POSSESSORI DEL DEBITO”” per definizione e di fatto (il che è un folle e falsa montatura)
ma, stante la spudorata, insensata, demenziale logica di potere attuale.. viene suffragata da leggi che travisano ogni logica e buon senso dichiarando per vero ciò che è falso.

G) in definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.

H) Si è utilizzata l’autorità dello Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo, come strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria internazionale estortiva e di rapina, assoluta ed

estrema gravità e rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo, incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati.

Dal che ne consegue che gli atti, ad essa azione collegati, perdono il fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non trova quindi giustificazione  la potestà impositiva dello Stato e neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica.

INSOMMA “Il Debito pubblico è primariamente e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale cessione della Sovranità monetaria”, e la palese illegittimità tributaria deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con l’adesione al Trattato di Maastricht.

Il prelievo fiscale attuale si basa su un sistema normativo presupponente ancora la proprietà della moneta da parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. metodo volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, in modo di raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino.

Tutto questo ottenuto attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla …. aspetti immotivati, deviati di una stessa immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.

Di cui le banche però pretendono il pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura, caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo
forzoso, i pignoramenti, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, delle Comunità locali dello Stato nazionale stesso.

Azioni che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche, legali  e procedurali, volutamente inefficienti, incongrui, inetti, tutti strategicamente voluti, intenzionali, programmati.

In definitiva …. Fino a quando è esistita la convertibilità e la moneta era emessa dallo Stato attraverso la banca d’Italia era come possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le tasse …. Ma ora che siamo in regime di non convertibilità  e soprattutto ora che noi paghiamo un “affitto” (INTERESSE) al PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è come se abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare le tasse l’inquilino o il proprietario??

Ma proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in merito alle tasse sulla prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra NON E’ DOVUTA….

Si può fare riferimento all’art. 31 della costituzione che dice :
<La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>

E cosa c’è di piùagevolante e provvidenzialeper la formazione della famiglia …. Se non una casa?? Ed invece questo Sgoverno usurpatore e tutte le più alte cariche dello Stato confliggono, violano e disobbediscono a questo preciso dettato costituzionale.



2° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione

Incapacità di apertura di procedimento e di “stare in giudizio”

-    oltre a ribadire l’inesistenza  del valore giuridico della cartella esattoriale  sottoscritta da un Direttore Generale delle qualità che vedremo nel corso della disquisizione, privo  dei  requisiti previsti dalla legge per poter  rappresentare – con la sua firma -   l’Amministrazione Finanziaria  verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del dlgs 165\2001 (articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni  previste dall’art. 39 della legge 449\1997.

insistiamo nella richiesta di annullamento

per i seguenti motivi:

1)  non corrisponde a verità  che   le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero  state  soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.

Infatti  ci risulta che  l’art. 3 comma 130 della legge 662\1996  afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96, e  leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli
richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali  previste dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 –   trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01, non fanno altro che confermare quanto era stato  previsto all’art. 17 della legge  146\80.

-                                  ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di  livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti  in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari ad appena il  5%  dell’organico  dirigenziale  -  tramite procedure di Interpello - possa essere conferito a persone  di particolare e comprovata qualificazione  professionale

-                                  non  rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende  pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali   in possesso di specifiche qualità professionali, ed  esclusivamente con  contratto a tempo determinato e per un periodo  non superiore  a tre anni, caratteristiche che solo 400 Direttori Generali su 1200 possiedano.

-                                  Dette disposizioni   non fanno che rafforzare quanto era stato previsto  dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il  cosi detto “ Principio Gerarchico “  garantito  oltre che dall’art. 97 e  dall’art. 98 della Costituzione

-                                  dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-                                  dal  dpr 3\1957  ( art.  16 e 31 )
-                                  dall’art. 20  e 55 del dpr 266\87

-                                  dove si prevede che solo i Dirigenti possono  sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’ elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia  da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la legge 190\1985, riservata al personale  a suo tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale  qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.

Principio gerarchico   fissato  oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 )  dove all’art. 31 dello stesso decreto si  prevede che l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico  conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.

Principio della organizzazione gerarchica  degli uffici prevista anche  dalla direttiva comunitaria  91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico  corrispondente alla  carriera\categoria, qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio, qualifica  e categoria  tra quelle  individuate (ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.

Infatti  la ipotizzata soppressione  di quanto previsto dall’art. 17 della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, se si fosse concretizzata, sarebbe stata  illecita  illegittima  e incostituzionale in quanto con legge ordinaria  ( legge 662\1996)  si sarebbe  abrogata una norma  di rango costituzionale, ossia la legge finanziaria del  1980, approvata con legge  146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia  che gli uffici finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti

tramite pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del  nuovo concorso per ricoprire il posto vacante,   la direzione dell’Ufficio Finanziario competa di diritto a colui che possegga  il grado gerarchico più elevato, previsione confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr 287\82 .

-     Se poi  fosse vero che successivamente alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella  legge 44\2012, che  avrebbe fatto salvo il cosiddetto “Incarico Dirigenziale Fiduciario” conferito,

-    è altrettanto vero, che il suddetto “incarico fiduciario”, sempre  ai sensi  del comma 24 della succitata legge è stato conferito ad alcuni Dirigenti (nelle more) ossia solo per  “ il tempo necessario all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre  le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie  dei Dirigenti  formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide.

-       Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge  44\2012, previste dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma 2  del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,

 -  dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il  conferimento di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia  tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide  di concorsi già espletati .

-      Modalità di conferimento (scorrimento delle graduatorie ancora valide) che essendo state   previste da una legge di rango costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007,  non  potevano  e non possono tutt’ora  venire  derogate o modificate con legge ordinaria quale appunto è l’art. 8  comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario, 

-    incarichi peraltro giudicati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le Sentenze   n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69  del  2011.

-    E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01  come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della legge 145\2002, dove viene “ fatta salva alla data  di entrata in vigore della  suddetta legge” ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie

degli idonei pubblici concorsi  per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme   vigenti”, modalità confermate  successivamente dall’art. 17 del d.l.  78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove  si prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni  durante il periodo di  vigenza di graduatorie ancora valide,   e che le assunzioni effettuate in violazione  dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le  le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto nel  il DPCM  del 26 ott. 2009.

-                              Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali  confermate  anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per  il completamento del programma  di cui alla legge ( costituzionale)  296\2006 art. 1 comma 481, (in combinato disposto con  il  D.M  19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)

-                                addirittura “l’integrale utilizzo  della graduatoria“ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza, indetti negli ultimi venti anni .

-                              Questa singolare previsione  (peraltro disattesa) avrebbe permesso di  ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997  art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione  d’ufficio   ai propri ruoli dirigenziali  di legittima  appartenenza dei Dirigenti  presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola  e nelle  isole,  ossia la restituzione  ai ruoli dirigenziali  nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .

-                              La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze  ai ruoli di legittima appartenenza,    avrebbe sanato  quella terribile illegalità  denunciata dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti  circa 800 sono dei semplici impiegati a cui è stato conferito un incarico “dirigenzialefiduciario incostituzionale”,   incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei Conti  con sentenza n. 165 del 24.03.2009.

-                              Gli  800  incarichi fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica,  oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati   ai  veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  ossia coloro che  - tramite pubblico concorso -   erano stati  assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria  del Ministero delle Finanze , ossia nella  carriera disciplinata dal dpr 748\72, carriera equiparata a quella  Segretari Comunali  ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo che  ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987,   -  i Dirigenti di entrambe le suddette  carriere direttive  ( del  Ministero Finanze e  quelle  dei Segretari Comunali ) erano  confluite nella  
ex  9° qualifica funzionale,  qualifica  istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86,  qualifica funzionale che  a termini di  Legge -   era destinata alla nuova  “ categoria dei  Quadri” istituita con la legge 190\1985, categoria ovviamente  inferiore a quella dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.

-                              Dirigenti  del Ministero  dell’Economia e Finanze, che  avrebbero dovuto essere restituiti
-                              d’ufficio “ai ruoli  Dirigenziali   di legittima appartenenza, al pari  dei Segretari  Comunali  restituiti ai ruoli dirigenziali  dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82  aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica

-                              Funzionale, ed esteso la stessa previsione  anche alle altre Amministrazioni dello Stato  ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.

-                              Restituzione  d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali  del Ministero delle Finanze  ) riservata ai soli    Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della  stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati  nella tabella VI quadro  I   annesso  al dpr 748\72, la cui
appartenenza ai ruoli della Carr. Dirett. Ord. era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.

Conservatori dei registri immobiliari  a cui  - solo nel 2003 -   la Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003  attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma  delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.

Equiparazione ( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori dei Registri Immobiliari)  confermata  anche dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 (  ossia l’inquadramento dei  Segretari Comunali nella 9°  qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che  i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere,  erano state a suo tempo equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella  di confronto tra le due carriere.

-    Pertanto  inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti d’ufficio  e da oltre quindici anni, ai ruoli  dirigenziali di legittima appartenenza,   i Dirigenti del Ministero delle Finanze  ( esclusi i Conservatori dei Registri Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria  dei quadri e inquadrati nella III Area  F5, e pertanto costretti a sopportare  soprusi, angherie  e direttive imposte da  “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti di Fiducia” da un’”organizzazione” che  appare evidente si sia  impadronita dei vertici dello Stato (leggasi Ministero Economia e Finanze), Organizzazione la cui natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione che è pur certo, impedisce : a) il rientro della legalità nel nostro paese o inversamente; b) il rientro del nostro paese nella legalità (il ragionamento è biunivoco).

 Dirigenti che dopo l’emanazione della  Sentenza  della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del  29 sett. 2003, come soggetti  idonei  collocati  in una graduatoria concorsuale (a suo tempo)  ancora valida, sono tutt’ora titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano (allora) e risultano ( oggi)  ancora vacanti, posti che l’amministrazione  deve ricoprire restituendo i Dirigenti in servizio  ai ruoli di legittima appartenenza, o  attingendo dalle graduatorie  ancora  valide di precedenti concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti  assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera Direttiva Ordinaria  disciplinata dal dpr 748\7.

Posti che  il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in vigore della legge 127\97,  non poteva  ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a  semplici impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72,  costretti a partecipare ad un  secondo  concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge 190\1985  nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°,  istituita  dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.

-                              Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare  ad  un Secondo concorso  che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico, 

è servito  non solo a lasciare  fuori  dal proprio  ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire  con  “Incarichi Fiduciari “  le competenze dei mille  Dirigenti  a  semplici impiegati,  impiegati  a  cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente  che serve a tenerlo  legato a quella  consorteria  che gestisce nella totale illegalità  il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto sopra esposto appare evidente che  quasi tutti gli atti  sottoscritti dalla P.A. nei confronti dei cittadini (almeno due terzi)  non solo sono nulli o annullabili, bensì  “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi non  possiede il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente  ai  Dirigenti  assunti – tramite pubblico concorso.


 -  nei ruoli  dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti  che risultano tutt’ora presenti  nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono stati  a suo tempo erroneamente inquadrati  nella 9° qualifica funzionale assieme ai  Conservatori dei Registri Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai Dirigenti di fiducia,  ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti  dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia  di  tutti coloro che sono risultati vincitori del  secondo concorso per la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti   individuati anche  all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè  in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.

3° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione

LA RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI VIOLATI

Il diritto di resistenza è implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in
quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1
della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.

Al “diritto – dovere” di resistenza all’oppressione viene riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a partire dalla Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma :”Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”.

Anche l’attuale Costituzione della Repubblica Federale Tedesca ,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio”.

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta
Costituzionale, il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti e  trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”, sancito nell’art. 1 della nostra Costituzione, che non a caso è l’articolo 1 ed è il cardine da cui TUTTO discende e  rappresenta la legittimazione all’intero nostro Ordinamento giuridico.

La “sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel nostro Ordinamento giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo – come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge palesemente incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del 1944 , che legittima la resistenza attiva ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa anche “incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.

Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è ribadita nell’art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986.



Questa norme sono esplicazione dell’art. 52 , 2 comma della Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o
comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici
funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che
rappresentano lo Stato-apparato.La resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.

L’art. 54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento”. Si deve precisare il dovere di fedeltà e quello di obbedienza. Sono infatti due concetti completamente diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza a questi ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.

Riguardo alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto costituzionalista (il “dottor sottile” in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell’On. Tambroni, nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“ non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.

Pertanto, “l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.

E inoltre che “ la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, “potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello Stato – governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione”.

Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”,
compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione",

Allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva.

Ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti.

Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un
diritto fondamentale, leso dall’esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e
sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla
sicurezza delle persone.

La nostra Costituzione, sempre non a caso all’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad un’abitazione” inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente che il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i principi fondamentali del “diritto delle genti”, ed alle quali nessuno può sottrarsi.

Neanche gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di questi “compiti fondamentali”. Ne deriva che gli Enti
Locali hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere anche attuare “atti di non collaborazione” con le iniziative incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti
espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato, la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare.

Pertanto, quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche). In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità devono, attivarsi con la resistenza per ripristinare la legalità violata.

Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato e di senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti Costituzionalmente garantiti, anche se non espressamente stabiliti.

Pertanto, quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche.c’è non il diritto e dovere di resistenza sia individuale che collettiva “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento, per non ledere i diritti fondamentali di altri individui.

Ma ritorniamo alla Costituzione che all’articolo 31 dice :
<La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>

E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la formazione della famiglia …se non una casa? Un tetto sulla testa, e questo governo non solo non glielo agevola, ma glielo toglie.

Come ….. tu Stato metti nella  carta di fondazione della tua Società (la COSTITUZIONE) una simile sanissima e sensatissima affermazione…. E poi la smentisci permettendo ad un Letta di suggere  vampirescamente ed estorsivamente anche l’ultima stilla di sangue ai tuoi figli?????….


4° Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione

Appello al Diritto internazionale di disconoscimento del “debito odioso”

In ultima analisi ed ultima “ratio” …. Quant’anche tutto quanto fino a qui dimostrato … NON FOSSE VALSO A NULLA… FACCIAMO RIFERIMENTO E CI SOCCORRE IL DIRITTO INTERNAZIONALE CON LA CLAUSOLA DEL “DEBITO ODIOSO E DETESTABILE”

Per debito odioso si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito nazionale assunto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella piena consapevolezza dei creditori e nell’incoscienza dei cittadini …(come appunto è successo nella messa regime forzoso dell’euro da parte della B.C.E.).

Nel 1898 con la ratifica del trattato di Parigi, dopo la vittoria nella guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il debito contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questa è probabilmente la prima vera fattispecie di applicazione diretta della dottrina del debito odioso.

Anche l’Urss, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista.
Il concetto fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Nahun Sack, già ministro dello Zar Nicola II e poi professore di diritto a Parigi nel libro Gli effetti della trasformazione dello stato sul debito pubblico e su altre obbligazioni finanziarie pubblicato nel 1927.

Sack asserisce e sostiene : "se un governo dispotico incorre in un debito non per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime dispotico, per reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale debito è odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è un'obbligazione per la nazione: è un debito del regime che lo ha contratto, è un debito personale del potere che lo ha assunto; di conseguenza esso si estingue con la caduta di questo potere".

Concetto di debito illegittimo o ‘debito detestabile’ (odious debt) ormai pienamente recepito dal diritto internazionale quando ricorrano le seguenti condizioni :

1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).

2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).

3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano… ma al contrario lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in atto da decenni per distruggere la Nazione e lo Stato italiano)…

Cari signori …QUI SIAMO DI FRONTE AD UNA PLATEALE RAPINA CONDOTTA CONTRO LO STATO ED I CITTADINI… CHE VEDE COLLUSI TUTTI LE PIU ALTE ISTITUZIONI E CARICHE DELLO STATO… COLORO CHE VI SONO STATI POSTI PROPRIO PER FUNGERE DA ULTIMO BALUARDO A QUALUNQUE ATTACCO INTERNO O ESTERNO… ED INVECE SONO STATI I PRIMI A VENDERSI ALLE BLANDIZIE, ALLE LUSINGHE ED AGLI ADESCAMENTI DELLA GRANDE FINANZA INTERNAZIONALE….