ILLEGITTIMITA DELLA TASSAZIONE
nel regime monetario attuale del 16
ottobre 2014 (versione recuperata)
1° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
Insussistenza
dei fatti attribuiti ai cittadini – scambio di persona
E’ risaputo
che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per assicurare il benessere
della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo,
diamo per assodato quindi che si debbano pagare imposte e tasse, tanto che non
ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno determinato l’iniziale
istituzione.
Il problema è quindi se sussistano o
persistano la necessità , le motivazioni, le ragioni, il DIRITTO….. Ciò possiamo capirlo solo se capiamo
che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della Comunità in quanto ne crea e ne accetta
il valore per
convenzione e per reciproca fiducia, allora e solo allora potremo capire
come le imposte e le tasse non hanno
senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992).
La moneta è
essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè
far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri
cittadini…. Adempimento che però non può più espletare perché svuotata delle
sue intrinseche valenze del la Sovranità monetaria, il potere di emettere
moneta ex nihilo, non è più nelle mani della Comunità, precondizione per eventualmente e semmai, tassare i
cittadini.
La distonia
e dicotomia logica è avvenuta nel momento in cui la Sovranità monetaria è stata
trasferita incostituzionalmente nelle
mani di privati cittadini stranieri,
la BCE, ai quali lo Stato italiano ha delegato un enorme potere a spese della
comunità nazionale ed europea, e l’azione invece di far circolare e condividere la ricchezza fra i
cittadini, al contrario gliela
sottrae.
Rammento e
sottolineo che è la comunità (Stato)
che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi
indebitare con altri soggetti perché è
essa comunità dei cittadini (Stato) la creatrice del valore della Moneta e di
conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché
democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la
sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in
un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a
titolo originario, di proprietà dei
cittadini sin dal momento della sua emissione.” Prof. G. Auriti.
È da evidenziare la rinuncia da parte dello
Stato alla sovranità monetaria una
“stranezza” giustificabile in altri tempi, quando la moneta aveva un proprio
valore intrinseco perché costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o
quando essa, pur rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una
copertura nelle riserve auree o argentee delle banche, non si vedono ragioni fondate e legittime, per le quali lo
Stato debba richiedere ad un istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal
nulla prive di ogni valore intrinseco,
trasferendogli in tal modo anche il loro valore, il potere d’acquisto, e quindi
anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.
Insomma il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro
da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE.
Questo
porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più
un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per
rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.
Oggi la
moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa tipografica o
digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore
costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella
determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere
di proprietà del cittadino e quindi della collettività.
Come si
comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e condiviso il valore
alla moneta al momento della creazione (e sempre) era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza della
collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e mutazione
concettuale dei rapporti giuridici e
comportamentali sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei
rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.
Questa
imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso degli ultimi
secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua motivazione ed un senso
operativo nel vecchio corso delle
monete
quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano banconote di carta
rappresentanti l’oro della riserva aurea dello Stato….
E quindi
rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento non aveva
contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui era giusto che chi
deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme, o in ciò che le somme avevano
permesso in un determinato tempo di acquistare fosse in vario modo tassato.
Ma quando a
partire dal 15 agosto del 1971 è stato
abolita (giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in
quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che si
riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della moneta andava ad
“acquistare” le cose in merito alla
tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente.
Infatti,
come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate conferme
ufficiali …. :
A) l’euro
(moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di proprietà della B.C.E. ….
B) e se
come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro) …. ma nel bene,
servizio, prodotto che si va ad acquistare
(fin qui tutto perfettamente logico) ….
C) ne
consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla collettività, dagli
Stati…..viene integrato in eterno nella banconota (euro) (anche questo
accettabile)…..
E) si
verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del codice civile e
penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli …. Ciò che è mio/nostro (IL
VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)…. l’euro
lo integra in sé ed incredibilmente …. E, …. Meraviglia delle
meraviglie quello che era il valore del
nostro lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO.
D) per di
più le banconote (euro), a seguito della immotivata ed illegittima delega (?)
ceduta alla BCE … da questa vengono emesse a debito degli Stati e dei
cittadini…. il cosiddetto debito da signoraggio derivante dalla emissione della
moneta stessa da parte della BCE …..
E) viene da
pensare che in qualunque modo ci muoviamo ci facciamo del male….ma il peggio è
che lo Stato, che dovrebbe essere uno strumento al servizio del Cittadino…. invece
è un aguzzino del cittadino su mandato delle banche, in particolare la BCE…
(come ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti…) …
F) lo
Stato, sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione tributaria
antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la convertibilità della
moneta in oro, che come visto aveva un senso e un supporto giuridico e di
Diritto, …. pretende, ora, in un contesto del tutto diverso, addirittura
opposto, contro ogni logica, legittimità fondata, senso del Diritto…. Il
pagamento di tasse (qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in
nessun momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO “”POSSESSORI
DEL DEBITO”” per definizione e di fatto (il che è un folle e falsa
montatura)
ma, stante
la spudorata, insensata, demenziale logica di potere attuale.. viene suffragata
da leggi che travisano ogni logica e buon senso dichiarando per vero ciò che è
falso.
G) in
definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un semplice
trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.
H) Si è utilizzata l’autorità dello
Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo, come
strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un
Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria
internazionale estortiva e di rapina, assoluta ed
estrema
gravità e rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo, incostituzionale,
fraudolento, nascendo dall’uso di questo
potere monetario da parte di soggetti privati.
Dal che ne consegue che gli atti, ad
essa azione collegati, perdono il fondamento giuridico e la legittimità per
esser fatti valere, e non trova quindi giustificazione la potestà impositiva dello Stato e
neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce,
essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica.
INSOMMA “Il Debito pubblico è primariamente
e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale
cessione della Sovranità monetaria”, e la palese illegittimità tributaria
deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con
l’adesione al Trattato di Maastricht.
Il prelievo fiscale attuale si basa
su un sistema normativo presupponente ancora la proprietà della moneta da
parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. metodo
volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e
funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, in modo di
raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino.
Tutto questo ottenuto attraverso
l’emissione di denaro falso dal nulla …. aspetti immotivati, deviati di una stessa
immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto
dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da
chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.
Di cui le banche però pretendono il
pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura,
caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo
forzoso, i
pignoramenti, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, delle
Comunità locali dello Stato nazionale stesso.
Azioni che
si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche,
legali e procedurali, volutamente
inefficienti, incongrui, inetti, tutti strategicamente voluti, intenzionali,
programmati.
In definitiva …. Fino a quando è esistita la
convertibilità e la moneta era emessa dallo Stato attraverso la banca d’Italia
era come possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le tasse …. Ma ora
che siamo in regime di non convertibilità e soprattutto ora che noi
paghiamo un “affitto” (INTERESSE) al PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è
come se abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare le tasse
l’inquilino o il proprietario??
Ma
proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in merito alle tasse sulla
prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra NON E’ DOVUTA….
Si può fare riferimento all’art.
31 della costituzione che dice :
<La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante e
provvidenziale”
per la formazione della famiglia …. Se
non una casa?? Ed invece questo Sgoverno usurpatore e tutte le più alte cariche
dello Stato confliggono, violano e
disobbediscono a questo preciso dettato costituzionale.
2° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
Incapacità
di apertura di procedimento e di “stare in giudizio”
- oltre a ribadire l’inesistenza del
valore giuridico della cartella esattoriale
sottoscritta da un Direttore Generale delle qualità che vedremo nel
corso della disquisizione, privo
dei requisiti previsti dalla
legge per poter rappresentare – con
la sua firma - l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del
dlgs 165\2001 (articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede
che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso
articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997.
insistiamo nella richiesta di
annullamento
per i
seguenti motivi:
1) non corrisponde a verità che
le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state
soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 della legge 662\1996 afferma genericamente che vengono abrogate le
norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96, e leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130,
si comprende facilmente che i suddetti articoli
richiamando
le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste dall’art. 19 comma 3 del dlgs
29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3
del dlgs 165\01, non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
-
ossia
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le modalità previste
dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari ad appena
il 5%
dell’organico dirigenziale - tramite
procedure di Interpello - possa essere conferito a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale
-
non
rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità professionali,
ed esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un
periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che solo 400
Direttori Generali su 1200 possiedano.
-
Dette
disposizioni non fanno che rafforzare
quanto era stato previsto dall’art. 17
della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di
direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto “ Principio Gerarchico “ garantito
oltre che dall’art. 97 e
dall’art. 98 della Costituzione
-
dal
dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-
dal dpr 3\1957
( art. 16 e 31 )
-
dall’art.
20 e 55 del dpr 266\87
-
dove
si prevede che solo i Dirigenti possono
sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata
a colui che ricopre il grado
gerarchico piu’ elevato
tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria
dei Quadri, istituita con la
legge 190\1985, riservata al personale a suo
tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del
d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio gerarchico fissato
oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr
3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31
dello stesso decreto si prevede che
l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima
promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.
Principio
della organizzazione gerarchica degli
uffici prevista anche dalla direttiva
comunitaria 91\533\CE recepita nella
legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado
gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni
per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria
tra quelle individuate (ovviamente)
all’art. 2095 del codice civile.
Infatti la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della legge
146\80 ad opera della legge 662\1986, se si fosse concretizzata, sarebbe
stata illecita illegittima e incostituzionale in quanto con
legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe
abrogata una norma di rango
costituzionale, ossia la legge finanziaria del
1980, approvata con legge
146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto
dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari possono venire diretti
esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite
pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in
attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto
vacante, la direzione dell’Ufficio
Finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione
confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e
dall’art. 76 del dpr 287\82 .
- Se
poi fosse vero che successivamente
alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art.
8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella
legge 44\2012, che avrebbe fatto
salvo il cosiddetto “Incarico
Dirigenziale Fiduciario” conferito,
- è
altrettanto vero, che il suddetto “incarico fiduciario”,
sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato
conferito ad alcuni Dirigenti (nelle more) ossia solo per “ il tempo necessario all’amministrazione
finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34
bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre
le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti
formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide.
- “
Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l. 16\2012
convertito nella legge 44\2012, previste
dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge
248\2005,
- dove
si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali debba
effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997
ossia tramite lo scorrimento delle
graduatorie ancora valide di concorsi
già espletati .
- Modalità di conferimento (scorrimento
delle graduatorie ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango costituzionale
quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007, non
potevano e non possono
tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria
quale appunto è l’art. 8 comma 24 del
d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla
S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
- incarichi peraltro giudicati incostituzionali
dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del
2011.
- E che non possa essere altrimenti, è
tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della
legge 145\2002, dove viene “ fatta
salva alla data di entrata in vigore
della suddetta legge” ad ogni
effetto di legge, la validità delle graduatorie
degli
idonei pubblici concorsi per l’accesso
alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17 del d.l. 78\2009 convertito nella legge 102\2009
dove si prevede che è fatto divieto di
procedere a nuove assunzioni durante il
periodo di vigenza di graduatorie ancora
valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle
di diritto . Restano ferme le le
disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto
nel il DPCM del 26 ott. 2009.
-
Modalità
di conferimento di incarichi Dirigenziali
confermate anche dall’art. 4 del
d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, (in combinato
disposto con il D.M
19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)
-
– addirittura “l’integrale utilizzo della graduatoria“ di tutti coloro che
avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza, indetti negli ultimi
venti anni .
-
Questa singolare previsione
(peraltro disattesa) avrebbe permesso di
ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la
restituzione d’ufficio
ai propri ruoli
dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della
penisola e nelle isole,
ossia la restituzione ai ruoli
dirigenziali nei quali erano stati
inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con
l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal
Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
-
La restituzione dei Dirigenti del
Ministero delle Finanze ai ruoli di
legittima appartenenza, avrebbe
sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la
richiamata sentenza n. 6884 del 1°
Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui è
stato conferito un incarico “dirigenzialefiduciario incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte
dei Conti con sentenza n. 165 del
24.03.2009.
-
Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a
semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in
violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati ai
veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati
assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero delle Finanze , ossia
nella carriera disciplinata dal dpr
748\72, carriera equiparata a quella
Segretari Comunali ai
sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo
che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987, - i
Dirigenti di entrambe le suddette
carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle
dei Segretari Comunali ) erano
confluite nella
ex 9°
qualifica funzionale,
qualifica istituita dal d.l. 9\86
convertito nella legge 78\86, qualifica
funzionale che a termini di Legge
- era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985,
categoria ovviamente inferiore a quella
dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
-
Dirigenti del Ministero
dell’Economia e Finanze, che
avrebbero dovuto essere restituiti
-
“
d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali
di legittima appartenenza, al pari
dei Segretari Comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di entrata in vigore della legge
127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva
soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica
-
Funzionale,
ed esteso la stessa previsione anche
alle altre Amministrazioni dello Stato
ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.
-
Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del Ministero delle Finanze ) riservata ai soli Conservatori
dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali
della stessa Carriera Direttiva
Ordinaria e individuati nella tabella VI
quadro I annesso
al dpr 748\72, la cui
appartenenza
ai ruoli della Carr. Dirett. Ord. era stata confermata dall’art. 9 della legge
22\1983.
Conservatori
dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la
Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze dirigenziali e
connessi poteri di firma delle strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione
( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori
dei Registri Immobiliari)
confermata anche dall’art. 11 bis
del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale
equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di
diritto anche ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto
che i ruoli dirigenziali di entrambe le
carriere, erano state a suo tempo
equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella
di confronto tra le due carriere.
- Pertanto
inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti
d’ufficio e da oltre quindici anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri
Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti di Fiducia” da un’”organizzazione” che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello Stato (leggasi
Ministero Economia e Finanze), Organizzazione la cui natura dovrebbe venire
identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione che è pur certo, impedisce : a) il rientro della legalità
nel nostro paese o inversamente; b) il rientro del nostro paese nella legalità
(il ragionamento è biunivoco).
Dirigenti che dopo l’emanazione della Sentenza
della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come soggetti idonei collocati
in una graduatoria concorsuale (a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un
diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano (allora) e risultano
( oggi) ancora vacanti, posti che
l’amministrazione deve ricoprire
restituendo i Dirigenti in servizio ai
ruoli di legittima appartenenza, o
attingendo dalle graduatorie
ancora valide di precedenti
concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro
che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali
della Cariera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal dpr 748\7.
Posti
che il Ministero dell’Economia e Finanze
dalla data di entrata in vigore della legge 127\97, non poteva
ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata
dal dpr 748\72, costretti a partecipare
ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro
retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi
della legge 190\1985 nella qualifica
funzionale piu’ elevata la 9°, istituita dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.
-
Appare
evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un
Secondo concorso che ha consentito a
soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico,
è
servito non solo a lasciare fuori
dal proprio ruolo oltre mille
dirigenti , ma anche ad attribuire con “Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille Dirigenti
a semplici impiegati, impiegati
a cui viene attribuito lo
stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria
che gestisce nella totale illegalità
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto
sopra esposto appare evidente che quasi tutti
gli atti sottoscritti dalla P.A. nei
confronti dei cittadini (almeno due terzi) non solo sono nulli o
annullabili, bensì “ Inesistenti”, in
quanto sottoscritti da chi non possiede
il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai
Dirigenti assunti – tramite
pubblico concorso.
- nei
ruoli dirigenziali della Carriera
Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro
che sono stati a suo tempo erroneamente
inquadrati nella 9° qualifica funzionale
assieme ai Conservatori dei Registri
Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei
Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “Dirigenti
di fiducia”, ma anche ai
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di
tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per la
Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè
in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del
1° agosto 2011.
3° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
LA RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI
VIOLATI
Il diritto di resistenza è
implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in
quanto rappresenta una
estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1
della Costituzione e che quindi
informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
Al “diritto – dovere” di resistenza
all’oppressione viene riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a
partire dalla Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma :”Lo scopo
di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la
resistenza all’oppressione”.
Anche l’attuale Costituzione
della Repubblica Federale Tedesca ,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti
i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a
rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro
rimedio”.
Secondo
autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla
nostra Carta
Costituzionale,
il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato,
essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione
dei principi fondamentali in essa stabiliti e
trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”, sancito
nell’art. 1 della nostra Costituzione, che non a caso è l’articolo 1 ed è il
cardine da cui TUTTO discende e
rappresenta la legittimazione all’intero nostro Ordinamento giuridico.
La
“sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del
popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel nostro Ordinamento
giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza
individuale di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente
legittimo – come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge
palesemente incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento
arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del
1944 , che legittima la resistenza attiva ad un pubblico
ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni
pubbliche siano esercitate in modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice
Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente
dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa anche
“incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.
Per i militari, inoltre, il dovere
di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge
11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che
all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui
esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di
non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è
ribadita nell’art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato
con il DPR n. 545 del 1986.
Questa norme sono esplicazione dell’art.
52 , 2 comma della Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si
informa allo spirito democratico della Repubblica”.
Allo stesso modo è perfettamente
legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o
comportamenti, in contrasto con i
principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici
funzionari o dalle Autorità, ma
anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che
rappresentano lo Stato-apparato.La
resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di
libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il
diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero
(art.40) , anche politico.
L’art. 54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche,
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento”.
Si deve precisare il dovere di fedeltà e quello di obbedienza. Sono infatti due
concetti completamente diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica
precede, logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi dello
Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla
Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa
stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui costituisce il
presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con
i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza
a questi ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la
semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di fedeltà alle
Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i
principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.
Riguardo
alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto costituzionalista
(il “dottor sottile” in seguito diventato Presidente del Consiglio dei
Ministri), commentando
le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania
in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell’On.
Tambroni, nel 1961
scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“ non fanno capo
originariamente ad esso, ma gli sono
trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.
Pertanto,
“l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale,
in guisa tale da realizzare una
permanente conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato
della collettività popolare: si
che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è perfettamente
conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che
ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.
E inoltre che
“ la resistenza collettiva può
indirizzarsi anche contro il Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto,
“potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia
predisposti all’interno dello Stato – governo, ripristinare con altri mezzi il
rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione”.
Inoltre,
Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità
popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli
organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse
“partecipe dell’azione eversiva”,
compiendo “atti
difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed
indicati nella Costituzione",
Allora sarebbe legittimo il ricorso
alla resistenza, individuale o collettiva.
”Ove circostanze particolari
lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare
e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di
ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio,
ove irrimediabilmente se ne discosti”.
Naturalmente, la resistenza non può
essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un
diritto fondamentale, leso
dall’esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e
sacrificare altri diritti
fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla
sicurezza delle persone.
La nostra Costituzione, sempre non
a caso all’art.2 “riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo”, tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad
un’abitazione” inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente
che il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i principi fondamentali del
“diritto delle genti”, ed alle quali nessuno può sottrarsi.
Neanche
gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i
quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di questi “compiti
fondamentali”. Ne deriva che gli Enti
Locali
hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere
anche attuare “atti di non
collaborazione” con le iniziative incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal
Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.
La sovranità è esercitata in modo
diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti
espressamente dalla Costituzione, ed
in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato, la cui attività non può comunque essere
in contrasto con la sovranità popolare.
Pertanto,
quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a
questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi
della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le
Istituzioni democratiche). In pratica, quando il Governo, pur instauratosi
legalmente (con elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che
deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i
cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità devono, attivarsi con la resistenza per ripristinare la
legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini
di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la
legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo
di significato e di senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE
GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale,
seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti Costituzionalmente garantiti,
anche se non espressamente stabiliti.
Pertanto,
quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del Parlamento, atti
di eversione dell’ordine costituzionale, al fine di salvaguardare le
Istituzioni democratiche.c’è non il diritto e dovere di resistenza sia
individuale che collettiva “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento, per
non ledere i diritti fondamentali di altri individui.
Ma ritorniamo alla Costituzione che
all’articolo 31 dice :
<La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.>
E cosa c’è di più “agevolante
e provvidenziale” per la formazione della famiglia …se non una casa? Un
tetto sulla testa, e questo governo non solo non glielo agevola, ma glielo
toglie.
Come ….. tu Stato metti nella carta di fondazione della tua Società (la
COSTITUZIONE) una simile sanissima e sensatissima affermazione…. E poi la
smentisci permettendo ad un Letta di suggere
vampirescamente ed estorsivamente anche l’ultima stilla di sangue ai
tuoi figli?????….
4° Livello di
esposizione/dimostrazione/deduzione
Appello al Diritto internazionale
di disconoscimento del “debito odioso”
In ultima
analisi ed ultima “ratio” …. Quant’anche tutto quanto fino a qui dimostrato …
NON FOSSE VALSO A NULLA… FACCIAMO RIFERIMENTO E CI SOCCORRE IL DIRITTO
INTERNAZIONALE CON LA CLAUSOLA DEL “DEBITO ODIOSO E DETESTABILE”
Per debito
odioso si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la
successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito
nazionale assunto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella
piena consapevolezza dei creditori e nell’incoscienza dei cittadini …(come
appunto è successo nella messa regime forzoso dell’euro da parte della B.C.E.).
Nel 1898
con la ratifica del trattato di Parigi, dopo la
vittoria nella guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il
debito contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questa è probabilmente la
prima vera fattispecie di applicazione diretta della dottrina del debito
odioso.
Anche
l’Urss, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista.
Il concetto
fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Nahun Sack, già ministro
dello Zar Nicola II e poi professore di diritto a Parigi nel libro Gli
effetti della trasformazione dello stato sul debito pubblico e su altre
obbligazioni finanziarie pubblicato nel 1927.
Sack asserisce
e sostiene : "se un governo dispotico incorre in un debito non per bisogni
o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime dispotico, per
reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale debito è
odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è
un'obbligazione per la nazione: è un debito del regime che lo ha contratto, è
un debito personale del potere che lo ha assunto; di conseguenza esso si
estingue con la caduta di questo potere".
Concetto di
debito illegittimo o ‘debito detestabile’ (odious debt) ormai pienamente
recepito dal diritto internazionale quando ricorrano le seguenti condizioni :
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).
3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano… ma al contrario lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in atto da decenni per distruggere la Nazione e lo Stato italiano)…
Cari
signori …QUI SIAMO DI FRONTE AD UNA PLATEALE RAPINA CONDOTTA CONTRO LO STATO ED
I CITTADINI… CHE VEDE COLLUSI TUTTI LE PIU ALTE ISTITUZIONI E CARICHE DELLO
STATO… COLORO CHE VI SONO STATI POSTI PROPRIO PER FUNGERE DA ULTIMO BALUARDO A
QUALUNQUE ATTACCO INTERNO O ESTERNO… ED INVECE SONO STATI I PRIMI A VENDERSI
ALLE BLANDIZIE, ALLE LUSINGHE ED AGLI ADESCAMENTI DELLA GRANDE FINANZA
INTERNAZIONALE….