ROMA, 24/02/2014
Al
Comando stazione dei Carabinieri
SEDE
Alla Procura Della Repubblica Competente
SEDE
Alla Procura Generale della Corte dei Conti
SEDE
Alla
Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
SEDE
Alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
SEDE
E, p.c.
Ad Altri
INTEGRAZIONE
A QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE
DAI PUBBLICI UFFICI PRESENTATA IL GIORNO 16/02/2014.
Contro :
1)
Il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)
L’ex
presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)
I
Presidenti della Camera e del Senato;
4)
Tutti
i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)
Tutti
i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)
Tutti
i Parlamentari favoreggiatori;
7)
ed
eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante
dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Alto tradimento
(art.90 Costituzione);
2)
Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)
Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)
Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)
Offese all'onore o al prestigio del presidente
della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti
preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)
Cospirazione
politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)
Cospirazione
politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)
Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio (art.319 c.p.);
11)
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.
326 c.p.);
13)
Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)
Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario (art. 342 c.p.);
15)
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale.Art. 361.
16)
Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)
Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)
Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)
Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)
Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero
rilevate nel corso delle indagini.-
22)
Sperequazione
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone
offese: la Repubblica italiana, tutti i
Cittadini italiani, la Nazione italiana.
RIFERIMENTI :
Costituzione :
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 48. Sono elettori
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
PROGRESSIONE LEGISLATIVA
INDEGNA ED INTENZIONALE
Codice Penale
R.D. 19.10.1930, n. 1398
R.D. 19.10.1930, n. 1398
Art 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)
Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati
per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può
disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate,
inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga
portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]
Art. 39. Casi di sospensione.
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il
ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza
non detentive previste nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente
ordinamento.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato.
Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.
… omissis …
Legge 24.11.1981 n° 689
Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie
L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. … omissis …
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. … omissis …
Legge 16 luglio 1997,
n. 234
Art. 2. (Modifica degli articoli 289, del codice di
procedura penale)
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel corso delle indagini
preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il
giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli
articoli 64 e 65».
Codice Procedura Penale
Art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio –
1. Con il provvedimento che dispone
la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o
in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale
o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima
di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede
all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e
65 (1).
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti
per diretta investitura popolare.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio
1997, n. 234.
Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare
determinate attività professionali o imprenditoriali -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare
determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in
parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità
pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per
alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di
società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e
381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271
Art. 217 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che
prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.
DECRETO Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235
Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190).
ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.
Questa “Integrazione” si
prefigge di documentare, evidenziare e denunciare una situazione che è da
sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno mai per quanto a noi noto, ha
ravvisato note e qualità di illegalità in tutto questo… Ci riferiamo ad una
spudorata, intollerabile, inaccettabile, irragionevole ed incoerente
distonia/discrasia/sperequazione a vantaggio di due delle maggiori caste che
dominano la scena politica e sociale di questa cosiddetta Repubblica fin dalle
sue inopinate origini e che gradualmente sono andate sempre più scemando nel
corso dei decenni… fino ad arrivare allo stato di distrazione disfacimento
giuridico/morale attuale.
Facciamo qualche esempio
per rendere ben comprensibile a qualunque mente di rappresentarsi correttamente
il concetto… Tutti sanno che per accedere al mondo del lavoro e delle attività
occorre sostenere corsi di studio, di preparazione, sostenere vari gradi di
esami … sia di ordine generale, che specifici in merito alla tipologia di
lavoro/professione/attività che poi si andrà a svolgere nel corso della vita…
Ad esempio il cuoco
dovrà svolgere un corso di studi teorico/pratici su varie materie inerenti la
somministrazione di alimenti …dopo di che … se vorrà davvero aprire un
ristorante dovrà richiedere l’agibilità dei locali, richiedere le
autorizzazioni dell’Ente Locale… dovrà attendere un sopralluogo dei vigili del
fuoco, etc., etc., etc.,
Le stesse “forche
caudine”ed ancora di più dovrà passare un cittadino/medico che voglia aprire
una clinica privata… vent’anni di studio, esami di ogni ordine e grado, stages,
attività presso ospedali … e poi tutta la trafila appena vista, ed altro, per aprire una sua clinica privata… Un pilota
d’aereo non ne parliamo … Ma anche per limitarci ai mestieri più umili … anche
uno spazzino della nettezza urbana deve fare i suoi bei corsi e superare i suoi
(per lui) duri esami…
Questo per quanto
riguarda la fase preliminare di conoscenza e di competenza comprovata per poter
approcciarsi all’attività da svolgersi..
Ma per fare qualunque mestiere… oltre che possedere le conoscenze ed
aver dimostrato “per titoli” di avere competenze sufficiente ad accingersi a
svolgere l’agognata professione … occorre pure … e soprattutto… avere quelle indispensabili caratteristiche di
moralità che sono indispensabili e propedeutiche alle caratteristiche di
competenza…. E per ricollegarci agli esempi sopra citati.. il cuoco dovrà
richiedere il certificato antimafia… la dichiarazione HACCP… etc., etc.,..
Ancora più rigide ed inflessibili le norme per un medico … o pure anche per un
semplice operatore della nettezza urbana…
Tutto questo per
dimostrare (se ce ne fosse bisogno)… che in una società evoluta e complessa
come la nostra tutto è normato e codificato, in particolare per rispondere alla
necessaria esigenza di dimostrata professionalità e quindi di avere i requisiti
minimi di
1)
CAPACITA’ E COMPETENZA;
2)
E SOPRATTUTTO DI
MORALITA’/ONORABILITA’
Ma occorre ancora ed
anche aggiungere e precisare che qualora per qualunque motivo qualcuno sia
utente/cliente privato/cittadino/consumatore … o Ente Pubblico di controllo…
abbia qualcosa da ridire o recriminare in merito alle modalità di svolgimento
della professione… che immediatamente intervengono sanzioni amministrative,
pecuniarie, civili, penali….
Quindi… i malcapitati
professionisti/lavoratori che si ritrovassero a dover incappare in una qualche
fatale negatività riscontrabile da qualcuno dei fruitori o controllori
interessati… si ritroverebbe inesorabilmente a dover subire conseguenze da
comportamenti ritenuti lesivi della sicurezza sia individuale che pubblica..
Tutto questo premesso
perfettamente giusto, corretto, logico, coerente, e condivisibile…
ECCO “DUNQUE” INCREDIBILMENTE, INCONCEPIBILMENTE, “INSPIEGABILMENTE”...
CHE
QUANTO FIN QUI
ACCENNATO, PER ACCEDERE ALLA CARRIERA POLITICA NON AVVIENE.
E l’unico prerequisito che viene richiesto ad un
candidato alla vita politica è quanto evidenziato più sopra : < …. Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Cioè … ci ritroviamo nella situazione che la classe di
individui più “dominante” e che ha le maggiori responsabilità del Paese e che
può creare danni inenarrabilmente ed enormemente più gravi ed irrecuperabili di
quelli concretizzabili da un semplice cuoco, medico, netturbino….(basta pensare all’approvazione del “MES” di
qualche mese fa….)… ed … incredibilmente
per fare questo non occorre avere titolo di studio specifico (anzi in pratica
nessun titolo di studio)…, neppure aver fatto corsi di studio di preparazione
una volta essere stati eletti… ed ….
Ancora più incomprensibilmente…. di fatto non essere
responsabili di nulla…. rarissimi sono i casi di parlamentari condannati per
responsabilità penali… eppure sappiamo quanto sia diffusa la corruzione colà….E
si può giungere a codificare un simile articolo della Costituzione…..
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione… omissis…
A nulla valendo la tesi
difensiva che sostiene che occorre sia così a tutela e garanzia della libertà
di azione del Presidente… QUESTA È UNA FOLLE DICHIARAZIONE DI IRRESPONSABILITÀ
ASSOLUTA INTENZIONALMENTE CODIFICATA
A seguito di questa
norma … come si può pretendere che questa cosiddetta Repubblica Italiana sia un
stato di diritto e conseguentemente sia funzionale, giusta, coerente,
efficiente, FUNZIONALE se il primo responsabile viene per legge esentato da
ogni responsabilità????
Sopra sono richiamate
alcune leggi che si sono avvicendate nel corso degli ultimi decenni che
esemplificano chiaramente l’evolversi nella progressiva degenerazione del
concetto di reprensibilità dei comportamenti e delle conseguenti responsabilità…
si nota nell’esaminare il testo delle leggi questa lenta ma inequivocabile
perdita del senso di responsabilità e della relativa crudezza, e peso, della
sanzione ed individuabilità delle responsabilità.
E però … comunque … per
quanto sempre più evanescente man mano che ci avviciniamo al nostro momento
attuale… comunque una parvenza di tutti gli elementi che abbiamo sottolineato
finora… COMUNQUE PERMANGONO…
Mentre nel caso dei
politici e parlamentari ormai sono del tutto spariti … O
QUASI …
Non mi sembra che
l’articolo 3 della Costituzione sia molto rispettato ed applicato in questa situazione
denunciata alcuni giorni fa a proposito della vicenda di Silvio Berlusconi e
dell’incontro con Giorgio Napoletano comparata alla codificata prassi da tenersi
con un comune cittadino.
La presente
“INTEGRAZIONE” … oltre a descrivere quanto già elencato vuole accentuare e
sollevare l’attenzione su una specifica qualità delle leggi qui richiamate.. e
cioè … il fatto e l’essenza che le leggi, (come deve essere) sono state
promulgate in difesa e vantaggio di tutti i cittadini per preservarne la
sicurezza dai possibili “errori” o misfatti di alcuni esercenti
professioni/attività … acchiappati col “sorcio in bocca”… e quindi il D.P.R. n.1067 del 1953
Afferma … Art. 39. Casi di sospensione. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale preveduti nel Codice
penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione
fin soltanto dalla: …omissis …
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
Lo stesso dicasi per la Legge 24.11.1981 n° 689 Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie L'art. 140 del codice penale CHE AFFERMA …. è sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. …….
Però cominciano i distinguo… : < ….L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28.
Ed “IN CAUDA VENENUM”…….
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi
Ed infine,
saltando tutta una serie di altre analisi, vale solo la pena di riportare il
testo del DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n.
271 che all’Art. 217
(Applicazione provvisoria di pene accessorie)… afferma che ora … a prescindere
da quanto riportato sopra….….
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione che
prevede l'applicazione provvisoria di pene
accessorie.
E così è
portato a compimento l’iter durato ottant’anni.. per cui oggi i più potenziali
mascalzoni incapaci, incompetenti, inetti, e cioè i politici e parlamentari di
ogni ordine e grado.…. Non hanno alcuna responsabilità, e se scoperti e
dimostrati pubblicamente immorali… mentre una volta, fin dalle fasi primarie
dell’istruttoria, erano allontanati dal loro “pubblico ufficio” e sospesi… ora
sono ormai intangibili e refrattari a qualunque possibile sanzione o
“reprimenda”… “succubi” (si fa per dire)
solo ad una improbabile messa in stato di accusa delle camere riunite o una
votazione di “decadenza” come è stato fatto per Berlusconi il 27 novembre u.s..
Quindi
confermato quanto volevasi dimostrare … e cioè che l’articolo 3 della
costituzione è sistematicamente e completamente disatteso ed in aperta
violazione con numerosi successivi suoi stessi articoli (48 - 90) e leggi correlate
…
Però
occorre far rimarcare un punto di non secondaria importanza… e cioè che.. non
si capisce come mai… e qualcuno dovrebbe spiegarcelo con argomentazioni
sostenibili e convincenti….
sia possibile essere dichiarati decaduti dalla
carica di senatori ed essere estromessi dal senato per indegnità morale … e
contemporaneamente e successivamente continuare imperturbabilmente,
impassibilmente ed apparentemente intangibilmente a presiedere un partito
politico … quando esiste un articolo della costituzione (48) che sostiene:…
omissisis … o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Un partito politico
dovrebbe essere una istituzione sociale morale .. …. O no?
E si è immorali per
il senato e non per presiedere un partito??
E come fa un interdetto e un decaduto dalla carica di
senatore per indegnità morale ad essere presidente di un Partito politico??
L’interdizione dai
pubblici uffici produce la
perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO
POLITICO, …. Omissis …
I diritti politici sono:
·
l'elettorato
attivo;
·
l'elettorato
passivo;
·
i
diversi referendum abrogativi;
·
la
libertà di organizzazione in partiti;
·
il
diritto di petizione;
·
il
diritto di accedere agli uffici pubblici.
Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa
al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927,
depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio
Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della
pena.
Insomma al termine di tutta questa disamina occorre
constatare questa immane disparità di trattamento fra i l comune cittadino che
quando compie un errore anche di lieve e limitata dannosità viene giustamente
sanzionato anche con la sospensione precauzionale dalla professione fin dalla fase delle indagini preliminari, in
modo che non possa più reitare il
malfatto… e viceversa il politico … a prescindere da ogni
altra valutazione … sempre e comunque… per il solo fatto (considerazione del
tutto impropria ed in veritiera) il volere popolare è di fatto intangibile fino
al momento della sentenza dell’ultimo grado di giudizio… che stante la
situazione della “giustizia” in Italia può spesso stare a significare anche “IN ETERNO” ……
Quindi confermare questo nostro convincimento della di fatto
norma dei due pesi e due misure …che offende
primariamente il lavoro e la memoria ei padri costituenti, della costituzione
stessa, dei valori ad essa riconducibili, primo fra tutti la parità di diritti
e doveri di tutti i cittadini… e soprattutto i cittadini stessi defraudati
costantemente dalla fruizione di servizi resi dallo Stato che siano efficaci e
funzionali… in quanto questa incapacità di sanzionare precise responsabilità si
ripercuote sulla strutture e sulla efficienza e redditività del sistema Stato
ed Istituzioni….
L’ORLO DEL TEMPO è stato raggiunto
non oltrepassiamolo!
QUINDI
Per tutti questi,
motivi, ragioni, diritti… fin qui
enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che
coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri ….
CHIEDIAMO
di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:
a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e
l’inquinamento delle prove;
c) impedire la continuazione dei reati;
d) Sollecitiamo l’esecuzione di
opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge
rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione art. 112) in caso di evidenti violazioni di
legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e
nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di
questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di
legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile
nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della
legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla
LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di
costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex
art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di
archiviazione.
IN FEDE.
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