martedì 1 aprile 2014

QUERELA INTEGRAZIONE A DENUNCIA DEL 16 FEB 2014 CONTRO PRESIDENTE REPUBBLICA E BERLUSCONI PER VIOLAZIONE SENTENZA SU NORME ACCESSORIE ....




                                                                                    ROMA, 24/02/2014

                                                                               Al  Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                                   SEDE
                                                          
                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente
                                                                                    SEDE

                                                                           Alla  Procura Generale della Corte dei Conti
                                                                                    SEDE

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                                    SEDE
                                                                           
                                                                            Alla   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
                                                                                    SEDE

                                                                 E, p.c.  Ad   Altri


INTEGRAZIONE A QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PRESENTATA IL GIORNO 16/02/2014.

Contro :

1)                  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)                  L’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)                  I Presidenti della Camera e del Senato;
4)                  Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)                  Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)                  Tutti i Parlamentari favoreggiatori;
7)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)                  Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)                  Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)                  Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)                  Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)                  Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)              Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
11)              Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)              Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
13)              Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)              Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
15)              Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.Art. 361.
16)              Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)              Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)              Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
22)              Sperequazione

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

RIFERIMENTI :

Costituzione :
 
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
Art. 48. Sono elettori
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PROGRESSIONE LEGISLATIVA INDEGNA ED INTENZIONALE

Codice Penale
R.D. 19.10.1930, n. 1398

Art  140 Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)
Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

Art. 39. Casi di sospensione. 
 
  Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale  preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione: 
a)  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata   non superiore a tre anni; 
b) il  ricovero  in  un  manicomio  giudiziario  fuori  dei  casi preveduti nell'articolo precedente, il 
    ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le  misure  di      sicurezza               
    non detentive previste nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;      
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
 
d) la  morosità  per  oltre  dodici  mesi  nel  pagamento   dei contributi previsti dal presente 
    ordinamento. 
  
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato. 
 
  Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui  questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale. 
… omissis …

Legge 24.11.1981 n° 689
Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie

L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. … omissis …

Legge 16 luglio 1997, n. 234
Art. 2. (Modifica degli articoli 289, del codice di procedura penale)

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».
 
Codice Procedura Penale
 
Art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio –
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (1).
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.


2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di


società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271
Art. 217 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

DECRETO Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.

Questa “Integrazione” si prefigge di documentare, evidenziare e denunciare una situazione che è da sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno mai per quanto a noi noto, ha ravvisato note e qualità di illegalità in tutto questo… Ci riferiamo ad una spudorata, intollerabile, inaccettabile, irragionevole ed incoerente distonia/discrasia/sperequazione a vantaggio di due delle maggiori caste che dominano la scena politica e sociale di questa cosiddetta Repubblica fin dalle sue inopinate origini e che gradualmente sono andate sempre più scemando nel corso dei decenni… fino ad arrivare allo stato di distrazione disfacimento giuridico/morale attuale.

Facciamo qualche esempio per rendere ben comprensibile a qualunque mente di rappresentarsi correttamente il concetto… Tutti sanno che per accedere al mondo del lavoro e delle attività occorre sostenere corsi di studio, di preparazione, sostenere vari gradi di esami … sia di ordine generale, che specifici in merito alla tipologia di lavoro/professione/attività che poi si andrà a svolgere nel corso della vita…

Ad esempio il cuoco dovrà svolgere un corso di studi teorico/pratici su varie materie inerenti la somministrazione di alimenti …dopo di che … se vorrà davvero aprire un ristorante dovrà richiedere l’agibilità dei locali, richiedere le autorizzazioni dell’Ente Locale… dovrà attendere un sopralluogo dei vigili del fuoco, etc., etc., etc.,

Le stesse “forche caudine”ed ancora di più dovrà passare un cittadino/medico che voglia aprire una clinica privata… vent’anni di studio, esami di ogni ordine e grado, stages, attività presso ospedali … e poi tutta la trafila appena vista, ed altro,  per aprire una sua clinica privata… Un pilota d’aereo non ne parliamo … Ma anche per limitarci ai mestieri più umili … anche uno spazzino della nettezza urbana deve fare i suoi bei corsi e superare i suoi (per lui) duri esami…

Questo per quanto riguarda la fase preliminare di conoscenza e di competenza comprovata per poter approcciarsi all’attività da svolgersi..  Ma per fare qualunque mestiere… oltre che possedere le conoscenze ed aver dimostrato “per titoli” di avere competenze sufficiente ad accingersi a svolgere l’agognata professione … occorre pure … e soprattutto…  avere quelle indispensabili caratteristiche di moralità che sono indispensabili e propedeutiche alle caratteristiche di competenza…. E per ricollegarci agli esempi sopra citati.. il cuoco dovrà richiedere il certificato antimafia… la dichiarazione HACCP… etc., etc.,.. Ancora più rigide ed inflessibili le norme per un medico … o pure anche per un semplice operatore della nettezza urbana…


Tutto questo per dimostrare (se ce ne fosse bisogno)… che in una società evoluta e complessa come la nostra tutto è normato e codificato, in particolare per rispondere alla necessaria esigenza di dimostrata professionalità e quindi di avere i requisiti minimi di

1)      CAPACITA’ E COMPETENZA;

2)      E SOPRATTUTTO DI MORALITA’/ONORABILITA’

Ma occorre ancora ed anche aggiungere e precisare che qualora per qualunque motivo qualcuno sia utente/cliente privato/cittadino/consumatore … o Ente Pubblico di controllo… abbia qualcosa da ridire o recriminare in merito alle modalità di svolgimento della professione… che immediatamente intervengono sanzioni amministrative, pecuniarie, civili, penali….

Quindi… i malcapitati professionisti/lavoratori che si ritrovassero a dover incappare in una qualche fatale negatività riscontrabile da qualcuno dei fruitori o controllori interessati… si ritroverebbe inesorabilmente a dover subire conseguenze da comportamenti ritenuti lesivi della sicurezza sia individuale che pubblica..

Tutto questo premesso perfettamente giusto, corretto, logico, coerente, e condivisibile…

ECCO “DUNQUE” INCREDIBILMENTE, INCONCEPIBILMENTE, “INSPIEGABILMENTE”... CHE
QUANTO FIN QUI ACCENNATO, PER ACCEDERE ALLA CARRIERA POLITICA NON AVVIENE.

E l’unico prerequisito che viene richiesto ad un candidato alla vita politica è quanto evidenziato più sopra  : < …. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Cioè … ci ritroviamo nella situazione che la classe di individui più “dominante” e che ha le maggiori responsabilità del Paese e che può creare danni inenarrabilmente ed enormemente più gravi ed irrecuperabili di quelli concretizzabili da un semplice cuoco, medico, netturbino….(basta pensare all’approvazione del “MES” di qualche mese fa….)…  ed … incredibilmente per fare questo non occorre avere titolo di studio specifico (anzi in pratica nessun titolo di studio)…, neppure aver fatto corsi di studio di preparazione una volta essere stati eletti… ed ….

Ancora più incomprensibilmente…. di fatto non essere responsabili di nulla…. rarissimi sono i casi di parlamentari condannati per responsabilità penali… eppure sappiamo quanto sia diffusa la corruzione colà….E si può giungere a codificare un simile articolo della Costituzione…..

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione… omissis…

A nulla valendo la tesi difensiva che sostiene che occorre sia così a tutela e garanzia della libertà di azione del Presidente… QUESTA È UNA FOLLE DICHIARAZIONE DI IRRESPONSABILITÀ ASSOLUTA INTENZIONALMENTE CODIFICATA

A seguito di questa norma … come si può pretendere che questa cosiddetta Repubblica Italiana sia un stato di diritto e conseguentemente sia funzionale, giusta, coerente, efficiente, FUNZIONALE se il primo responsabile viene per legge esentato da ogni responsabilità????

Sopra sono richiamate alcune leggi che si sono avvicendate nel corso degli ultimi decenni che esemplificano chiaramente l’evolversi nella progressiva degenerazione del concetto di reprensibilità dei comportamenti e delle conseguenti responsabilità… si nota nell’esaminare il testo delle leggi questa lenta ma inequivocabile perdita del senso di responsabilità e della relativa crudezza, e peso, della sanzione ed individuabilità delle responsabilità.

E però … comunque … per quanto sempre più evanescente man mano che ci avviciniamo al nostro momento attuale… comunque una parvenza di tutti gli elementi che abbiamo sottolineato finora… COMUNQUE PERMANGONO…

Mentre nel caso dei politici e parlamentari ormai sono del tutto spariti …  O QUASI

Non mi sembra che l’articolo 3 della Costituzione sia molto rispettato ed applicato in questa situazione denunciata alcuni giorni fa a proposito della vicenda di Silvio Berlusconi e dell’incontro con Giorgio Napoletano comparata alla codificata prassi da tenersi con un comune cittadino.

La presente “INTEGRAZIONE” … oltre a descrivere quanto già elencato vuole accentuare e sollevare l’attenzione su una specifica qualità delle leggi qui richiamate.. e cioè … il fatto e l’essenza che le leggi, (come deve essere) sono state promulgate in difesa e vantaggio di tutti i cittadini per preservarne la sicurezza dai possibili “errori” o misfatti di alcuni esercenti professioni/attività … acchiappati col “sorcio in bocca”… e quindi il D.P.R. n.1067 del 1953
Afferma  Art. 39. Casi di sospensione.   Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale  preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione fin soltanto dalla:  …omissis …
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
 
Lo stesso dicasi per la Legge 24.11.1981 n° 689 Art. 124 Applicazione provvisoria di pene accessorie L'art. 140 del codice penale CHE AFFERMA …. è sostituito dal seguente:



"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. …….
 
Però cominciano i distinguo… : < ….L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. 
 
Ed “IN CAUDA VENENUM”…….
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi

Ed infine, saltando tutta una serie di altre analisi, vale solo la pena di riportare il testo del DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271  che all’Art. 217 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)… afferma che ora … a prescindere da quanto riportato sopra….….

1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.


E così è portato a compimento l’iter durato ottant’anni.. per cui oggi i più potenziali mascalzoni incapaci, incompetenti, inetti, e cioè i politici e parlamentari di ogni ordine e grado.…. Non hanno alcuna responsabilità, e se scoperti e dimostrati pubblicamente immorali… mentre una volta, fin dalle fasi primarie dell’istruttoria, erano allontanati dal loro “pubblico ufficio” e sospesi… ora sono ormai intangibili e refrattari a qualunque possibile sanzione o “reprimenda”… “succubi”  (si fa per dire) solo ad una improbabile messa in stato di accusa delle camere riunite o una votazione di “decadenza” come è stato fatto per Berlusconi il 27 novembre u.s..



Quindi confermato quanto volevasi dimostrare … e cioè che l’articolo 3 della costituzione è sistematicamente e completamente disatteso ed in aperta violazione con numerosi successivi suoi stessi articoli (48 - 90) e leggi correlate …

Però occorre far rimarcare un punto di non secondaria importanza… e cioè che.. non si capisce come mai… e qualcuno dovrebbe spiegarcelo con argomentazioni sostenibili e convincenti….
sia possibile essere dichiarati decaduti dalla carica di senatori ed essere estromessi dal senato per indegnità morale … e contemporaneamente e successivamente continuare imperturbabilmente, impassibilmente ed apparentemente intangibilmente a presiedere un partito politico … quando esiste un articolo della costituzione (48) che sostiene:… omissisis … o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Un partito politico dovrebbe essere una istituzione sociale morale .. …. O no?

E si è immorali per il senato e non per presiedere un partito??

E come fa un interdetto e un decaduto dalla carica di senatore per indegnità morale ad essere presidente di un Partito politico??
L’interdizione dai pubblici uffici produce la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO POLITICO, …. Omissis …

 

I diritti politici sono:

 

·                                 l'elettorato attivo;
·                                 l'elettorato passivo;
·                                 i diversi referendum abrogativi;
·                                 la libertà di organizzazione in partiti;
·                                 il diritto di petizione;
·                                 il diritto di accedere agli uffici pubblici.

Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della pena.

Insomma al termine di tutta questa disamina occorre constatare questa immane disparità di trattamento fra i l comune cittadino che quando compie un errore anche di lieve e limitata dannosità viene giustamente sanzionato anche con la sospensione precauzionale dalla professione fin dalla fase delle indagini preliminari, in modo che non possa più reitare il
malfatto… e viceversa il politico … a prescindere da ogni altra valutazione … sempre e comunque… per il solo fatto (considerazione del tutto impropria ed in veritiera) il volere popolare è di fatto intangibile fino al momento della sentenza dell’ultimo grado di giudizio… che stante la situazione della “giustizia” in Italia può spesso stare a significare anche IN ETERNO ……

Quindi confermare questo nostro convincimento della di fatto norma dei due pesi e due misure …che offende primariamente il lavoro e la memoria ei padri costituenti, della costituzione stessa, dei valori ad essa riconducibili, primo fra tutti la parità di diritti e doveri di tutti i cittadini… e soprattutto i cittadini stessi defraudati costantemente dalla fruizione di servizi resi dallo Stato che siano efficaci e funzionali… in quanto questa incapacità di sanzionare precise responsabilità si ripercuote sulla strutture e sulla efficienza e redditività del sistema Stato ed Istituzioni….


L’ORLO DEL TEMPO è stato raggiunto non oltrepassiamolo!

QUINDI

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…   fin qui enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri ….

CHIEDIAMO

di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:

a)      assicurare la prova dei reati;
b)      impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;
c)      impedire la continuazione dei reati;
d)      Sollecitiamo l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione  art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.


IN FEDE. 






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