lunedì 2 novembre 2020

Querela denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altri per reiterate violazioni della costituzione, danneggiamenti e disastri incommensurabili, nonchè limitazione, privazione e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro.

 



 

                                                                                    ROMA, 31/10/2020

 

 

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri ;

 

                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente ;

 

                                                                                Al Consiglio Superiore della Magistratura;

 

                                                                       Ai Com. generali forze di polizia giudiziaria di cui sotto

           

                                                                              Ai Com. Generali delle Forze Armate di cui sotto;

 

       A tutti i Prefetti dello Stato

 

      A tutti i Sindaci dei Comuni dello Stato  

 

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri.

 

 

Querela denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ministri, forze dell’ ordine, forze armate, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive il maresciallo di Polizia Municipale del Comune di Formello ed il suo collega nonchè gli appartenenti alla pattuglia dei Carabinieri della stazione di Formello ed altri per reiterate violazioni della costituzione, danneggiamenti e disastri incommensurabili, nonchè limitazione, privazione e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro.

 

 

CONTRO :

 

1)                  Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella (per non essersi opposto all’ approvazione ed  emanazione dei DPCM, a partire dal 31 /01/2020) ;

2)                  Primo Ministro Dr. Giuseppe Conte (per aver soverchiato e disatteso ogni “regola del gioco costituzionale e repubbllicana);

3)                  Il Ministro della Sanità Dr. Roberto Speranza (per aver assistito ed  aver tollerato passivamente o attivamente essersi prodigato per l’emanazione dei numerosi DPCM;

4)                  Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr. Roberto Gualtieri (idem come sopra);

5)                  Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso Bonafede (idem come sopra);

6)                  Il Ministro  Federico D’Incà (idem come sopra) ;

7)                  Il Ministro Paola Pisano (idem come sopra) ;

8)                  Il Ministro Fabiana Dadone (idem come sopra) ;

9)                  Il Ministro Francesco Boccia (idem come sopra) ;

10)              Il Ministro Giuseppe Luciano Calogero Provenzano (idem come sopra)  ;

11)              Il Ministro Vincenzo Spadafora (idem come sopra) ;

12)              Il Ministro Elena Bonetti  (idem come sopra)

13)              Il Ministro Vincenzo Amendola (idem come sopra) ;

14)              Il Ministro Luigi Di Maio (idem come sopra) ;

15)              Il Ministro Lorenzo Guerini  (idem come sopra)  

16)              Il Ministro Stefano Patuanelli (idem come sopra) ;

17)              Il Ministro Teresa Bellanova  (idem come sopra)  ;

18)              Il Ministro Sergio Costa(idem come sopra)  ;

19)              Il Ministro Paola De Micheli (idem come sopra)  

20)              Il Ministro Nunzia Catalfo (idem come sopra)   ;

21)              Il Ministro Lorenzo Fioramonti  (idem come sopra);;

22)              Il Ministro Dario Franceschini (idem come sopra)

23)              Il Pres.  Regione Veneto Dr. Luca Zaia  (per aver legiferato in violazione di legge);

 

24)              Il Pres. Reg. Lombardia Dr. A. Fontana (per aver legiferato in violazione di legge);

25)              Il Pres. Reg. Lazio odontotec. L. Zingaretti (per aver legiferato in violazione legge)

26)              I Sindaci dei Comuni interessati alle violazioni qui denunciate;

27)              I Prefetti interessati ai ricorsi inerenti la sospensione dei diritti costituzionali (per aver eseguito ordini in violazione di legge);

28)              Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli (per aver eseguito ordini in violazione di legge)

29)              Comando generale dei carabinieri (per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;

30)              Comando generale della Guardia di Finanza (per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;

31)              Comando generale della Polizia di Stato (per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;

32)              Comandi di tutte le Polizie Municipali dei Comuni (per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;

33)              Comandi generali dell varie armi delle Forze Armate (per non aver eseguito il diritto di rifiuto di esecuzione e contemporaneo arresto dei colpisti dello Stato in presenza di ordini in violazione di legge) ;

34)               

35)              Direttori responsabili delle principali testate giornalistiche , radiofoniche, televisive(per aver intenzionalmente diffuso notizie allarmistiche e terrorizzanti la popolazione;

36)              Il maresciallo della Polizia Municipale del Comune di Formello;

37)              Il collega del predetto;

38)              I due agenti dell’arma dei Carabinieri intervenuti sul posto a Piazza S. Lorenzo (Formello) ,alle ore 19,30 circa, come meglio descritto nel verbale alla presente allegato;

39)              E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

 

 

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

 

1)      Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.); 

2)      Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);

3)      Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);

4)      Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);

5)      Associazione  delinquere (art. 416 c.p.);

6)      Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);

7)      Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);

8)      Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);

9)      Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);

10)  Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

11)  Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);

12)  Danno erariale;

13)  Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

14)  Pubbblic. o diffus. di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine

15)  Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);

16)  Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

 

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

 

 

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale

 

 

PERSONE OFFESE:  i Cittadini e Repubblica italiana, ed alcune sigle sindacali e

  professionali dei Medici e sanitari in generale

 

DEFINIZIONE DEL TERMINE  “EPIDEMIA”....

 

ENCICLOPEDIA TRECCANI:  Manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto ....

 

WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί + δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel tempo, avente la stessa origine.

Poiché, in una data popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi storici di morbosità.[1]

 

LA REPUBBLICA : Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di persone

, nel medesimo tempo e in uno stesso luogoe. d'influenza, di vaiolo, di colera...

 

IL FATTO DI PREMESSA GENERALE

 

Emissione ed entrata in vigore del

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020                                
 
Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche
di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, ... omissis ...
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante; 
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria
abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi
 
pubblici o aperti al pubblico; 
    e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle
aree gioco e ai giardini pubblici; 
    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita'  motoria
in  prossimita'  della  propria  abitazione,  purche'  comunque   nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  
 
.... omissis...
 
    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai
sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla
distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in
modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; 
 
    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
 
..... omissis 

 

 Le hanno definite misure di contenimento in realta sono indebite sottrazioni di diritti costituzionalmente garantiti, che usando un linguaggio psicoanalitico fa credere mellifluamente che quanto è stato fatto dal Governo masso-gesuitico sia legittimo e legale .... osservare il tono di tranquillizazione e sedazione cosciente :

 

Si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare aggiuntive misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori da quelle già elencate:

 

1)      Il divieto di allontanamento;

2)      il divieto di accesso al Comune o all’area interessata;

3)      la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o

privato;la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;

4)      la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;

5)      la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva

l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

6)      l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con

persone affette dal virus,

7)      l’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

8)      la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di

alcune tipologie di attività commerciale;

9)      la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

10)  la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone,

salvo specifiche deroghe.

 

11)  sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi in luogo pubblico

privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva,

religiosa, discoteche e locali notturni,

12)  chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle attività scolastiche e

di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e

università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti

delle professioni sanitarie, salvo le attività formative e-learning e fad,

13)  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e  degli altri istituti e luoghi della

cultura,

14)  sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio statale che estero,

15)  obbligo, per chi abbia fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate

dall’OMS, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione della Asl

competente per territorio, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva,

16)  disinfezione quotidiana dei treni regionali e dell’intero trasporto pubblico locale (via terra,

via aerea, via acqua). 

17)  L’ordinanza raccomanda e ribadisce l’adozione delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria:

18)  pulire spesso le mani,

19)  sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,

20)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

21)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,

22)  non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari,

23)  lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol,

24)  impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone

ammalate,

contattare il numero verde regionale 800462340 .... omissis .....

 

ULTERIORE PREMESSA

 

Premesso che ci sarebbe molto da discutere sulla legalità e legittimità del presente assetto parlamentare /politico a seguito della sentenza della corte Costituzionale 1/2014  e la necessaria derivante decadenza degli eletti in quel Parlamento in cui si  affermava la necessità di andare a nuove elezioni con un nuovo approccio rispetto alla candidabiità dei partecipanti alla contesa elettorale... ed invece quello stesso Parlamento dichiarato illegale... ha poi eletto a Prsidente della Repubblica uno dei consiglieri della corte Costituzionale che li aveva condannati...  Fino ad arrivare all’attuale governo a direzione gesuitico/massonica.... Tralasciamo il resto perchè lo squallore di tutta la vicenda non merita il nostro tempo... ma poi attraverso infinite traversie arriviamo all’attuuale epilogo...

 

MOTIVI DELLA PRESENTE QUERELA

 

A)  SULLA LEGITTIMITÀ DELLA DICHIARAZIONE DELLO 

      STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DEGLI    

      ARTT.95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.

 

1)      Con deliberazione del 31 /01/2020 jl Consiglio dei Ministri Rep. Italiana pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1/02/2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c, e dell’articoo 24, comma 1, del decreto legislativo2 gennaio 2018, n.1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

 

2)    Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere  a) e b).... “ Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” addirittura derivante da “agenti virali”. Infatti l’art7, comma 1, lettera c), del D. Lgvo. N.1/18 stabiisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono : .... c) emergenzr di rilievo nazionale connesse ad eventi calamitosi di origine naturale e derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altro. Ma nulla della fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del D Lgvo n.1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno

 

previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari, ed è quella prevista e regolata dagli articoli 78 87 relativi alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario,... e come visto, neppure nel D. Lgvo n.1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 /01/2020 è illegittima, perchè emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo “stato di emergenza per rischio sanitario”. Pertanto, poichè gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo “stato di emergenza” sono soggetti al PRINCIPIO DI LEGALITÀ .... la delibera del C.d.M.del 31/01/2020 è illegittima, perchè emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M., in violazione  degli artt. 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimtà di tutti gli atti amministrativi conseguenti ed il derivante obbligo di disapplicazione degli ordini da parte degli organi di polizia, militari, comunali.. etc.,etc.,.come evidenziato dall’articolo 5 della legge n. 2248 del 1865 All.E.

 

3)      Inoltre , deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale(S.Cassese) secondo cui la previsione di norme generali ed astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione, in particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi , i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparrebbero a fonte legislativa i DPCM evitendone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. In effetti il DPCM emanato il 26/04/2020 deriverebbe la sua efficacia dal Decreto-legge n.19 del 25/03/2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. In ogni caso la funzione legislativa è disciplinata dall’articolo 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi”, impedisce, anche alla legge di conversione di decreti-legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il singolo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, .... ma giammai un atto amministrtivo, come le Ordinanze sindacali o Regionali, o il DPCM, ancorchè emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26/04/2020 in G.U. del 27/04/2020, n.108.

 

 

 

B) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL DPCM PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

 

Violazione degli artt. 13, 16 della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

1)                 In ogni caso, in via assorbente, deve rivelarsi la indiscutibilr illegittimità del DPCM del 09/03/2020, invocato dai verbali elevati a moltitudini di cittadini, ove si prevede che “1.allo scopo di contrastaree contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020 sono estese all’intero territoro nazionale”, e del rinviato DPCM del 08/03/2020, ove stabilisce che “Art.1 Misure urgenti di contenimento del

 

contagio nella regione Lombardia  e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

                                                                                                            

2) Allo scopo di contrastare e contenereil diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia  e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, sono adottate le seguenti misure :

 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”.

 

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Nel nostro ordinamento giuridico penalistico l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati, ed è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misura restrittiva della libertà personale e neppure la più lieve, come ricordato dalla Corte costituzionale ; infatti l’art. 13 della Costituzione stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria.

 

Pertanto nel nostro ordinamento neppure una legge potrebbe prevedere l’obbligo della permanenza domiciliare direttamente irrogato dal legislatore a tutti i cittadini, anzichè dall’autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poichè trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il giudice non è tenuto a rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere alla semplice disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.

 

Infine non si può neppure condividere il velleitario tentativo di giustificare la conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non limitazione della libertà personale.

 

Infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a limitati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere a determinate zone, circoscrittte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost. n. 68 del 1964), in sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale ; la libertà di circolazione ed i suoi limiti si palesano con divieti di acesso a luoghi specifici che possono essere preclusi, perchè, ad esempio, pericolosi ; quando

 

 

 

invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma la persona, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.

 

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittafdino non può recarsi in alcun altro luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara ed illegittima limitazione della libertà personale.

 

Quindi in estrema sintesi tutti i verbali elevati ai cittadini in base al divieto di circolazione sono illegittimi, nulli e vanno pedissequamente disapplicati ai sensi dell’art.5 dela legge n.2248 del 1865 All. E. 

 

3) L'art. 16 della Repubblica Italiana- che è,  a norma dell'art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all'art. 4, il diritto al lavoro tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di ogni cittadino di "circolare e soggiornare

 

liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".  

 

Anche il DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone prevedendo un "contenimento universale" per asserite esigenze sanitarie già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione.

 

Si potrebbe osservare che i precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia COVID 19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.

 

La funzione legislativa a norma dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal parlamento anche se, a norma dell'art. 77, il governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge  da sottoporre al parlamento per la conversione in legge. Il problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad esser rispettato nell'ipotesi in cui  il governo  attribuisca,  con un decreto legge,  ad un proprio ED UNICO componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari. 

 

La risposta non può che essere negativa in quanto il tenore letterale dell'art. 16 Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione della libertà di circolazione ad un atto amministrativo essendo riservata tale possibilità solo alla legge non essendo altresì prevista la possibilità di una delega all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma generale per l'ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale dell’intero popolo italiano, che non può essere limitata da un atto amministrativo.

 

Si può osservare  che il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la possibilità del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'art 32 L. 833/1978 riconosce tale potere, anche sull'intero territorio nazionale, al Ministro della sanità. Tali norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020, che conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, ..... che però non vanno ad incidere sulle libertà costituzionali.

Il DCPM 10 aprile 2020 è quindi illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020 violando gli artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione.

 

4)      Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed irragionevolezza

Un provvedimento di simile portata quale il DPCM 10/04/2020 ed i precedenti  per le conseguenze ad essi collegate avrebbero dovute esser adottate sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed economiche. 

 

Il DPCM 10 aprile 2020 non è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto rappresentato dal "verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico scientifico"; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente riportato nel DPCM restando così incognito.

 

Il comitato di cui sopra è stato nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a prevedere all'art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all'art. 2 nomina, con criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.

 

È di tutta evidenza che il c.d. codice della protezione dlvo 1/18, che la nomina di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, e che tale comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede gli organi consultivi dell'esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della Sanità che non sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.

 

Il difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra l’esigenze sanitarie a fronte anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro incidenza sulla realtà sociale ed economica.

 

Atteso che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica, tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale limitato, merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi da quella percepita in via emotiva.

 

Ed ora appare chiara una volontà interventistica smodata ed ingiustificata, come chiaramente si evince dalla vicenda dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico... Cosa nasconde questo modello comportamentale del tutto inspiegabile, offuscato, opaco???

 

https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_06/coronavirus-verbali-cts-7-marzo-esperti-chiesero-chiusure-differenziate-ma-arrivo-lockdown-0ebb6150-d7e3-11ea-ad6c-bda3a14094de.shtml

 

Giovedì 6 agosto il sito della Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato alcuni verbali delle riunioni del comitato tecnico scientifico, l’organismo che consiglia il governo su questioni sanitarie — e in particolare, negli ultimi mesi, per le decisioni da prendere per fermare l’epidemia di Covid-19. Si tratta soltanto di 5 verbali, peraltro dai contenuti noti: tra i documenti «desecretati» non ci sono i resoconti delle questioni più controverse.Il dossier di oltre 200 pagine pubblicato sul sito della Fondazione Luigi Einaudi — che ha chiesto l’accesso agli atti anche ricorrendo al Tar — ricostruisce, soltanto in parte quanto accaduto in questi mesi di pandemia da coronavirus.

«Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano... una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate, opportunamente riviste». È il 28 febbraio - una settimana dopo l’individuazione del «paziente uno» a Codogno — e nel verbale il Cts suggerisce al governo una serie di misure più restrittive per le tre Regioni dove il Coronavirus si stava maggiormente diffondendo. Nello stesso verbale, il Comitato tecnico scientifico, «fra le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria», raccomandava «di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate».

 

 

 

Dieci giorni dopo la riunione del Cts, il governo adottò la misura del lockdown per la Lombardia e altre 14 province in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Nel verbale del 7 marzo 2020, il Comitato tecnico scientifico proponeva di «definire due livelli di misure di contenimento da

 

applicarsi: uno nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus, l’altro, sull’intero territorio nazionale». «Il Comitato - si legge - propone quindi di rivedere la distinzione tra

 

cosiddette ‘zone rosse’ (gli undici comuni di cui al Dpcm 1 marzo 2020) e ‘zone gialle’ (Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nonché le province di Pesaro Urbino e Savona». «Il Cts individua pertanto -scrivono gli esperti scientifici - le zone cui applicare misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi nell’intero territorio nazionale, nelle seguenti: Regione Lombardia e province di Parma, Piacenza etc..

 

Per quanto riguarda i provvedimenti su tutto il territorio nazionale, il 7 marzo il Cts «conferma l’utilità di tutte le misure del Dpcm del 4 marzo» e ne suggerisce altre: «Apertura al pubblico dei musei ed altri istituti e luoghi della cultura a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone; svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena; limitazioni della mobilità ai casi strettamente necessari; sospesi i servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche. Il 9 marzo il presidente Giuseppe Conte decise invece di chiudere tutto mandando l’Italia in lockdown.

 

Meloni. «Proroga dello stato di emergenza è per salvare il governo»

Immediata la replica dell’opposizione: «Una delle ragioni per cui non si volevano rendere pubblici questi verbali è che non ci sono le ragioni per prorogare lo stato di emergenzaNon serve a preservare la salute degli italiani ma quella del governo. Io l’ho detto in Aula e mi pare che i pareri degli esperti lo confermino» dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a SkyTg24.

 

Ecco i soli verbali desecretati:

 

verbale completo CTS n. 12 del 28/02/2020;

 

verbale n. 14 del 01/03/2020;

 

verbale n. 21 del 07/03/2020;

 

verbale completo CTS n. 39 del 30/03/2020;

 

verbale completo CTS n. 49 del 09/04/2020;

 

e gli altri QUARANTATRE (ED OLTRE) verbali????

 

I VARI GOVERNI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI...tutti non eletti dal voto popolare con la loro continua serie di pseudo leggi, quasi sempre incostituzionali, che limitano la libertà degli individui, le sperequazioni fra individui e le piccole imprese in sfacciato ed intollerabile favore alle multinazionali,.. in particolare quelle finanziarie … fatto che corrisponde esattamente a quanto previsto e descritto da Orwell nel secolo scorso…..

 

È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome (anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi

usurpatori ed annichilitori  dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano e promulgano in barba ai dettati costituzionali……..

 

Per concludere ed arrivare finalmente al motivo odierno della presente querela... è che in questo contesto appena descritto che i quattro agenti di Polizia Giudiziaria intervenuti hanno assunto un

 

 

comportamento del tutto irrispettoso ddelle leggi da me elencate anche in verbale che dall’atteggiamento degli stessi appariva evidente  che neppure ne conoscevano l’esistenza... Motivo per cui violavano il dettato della Costituzione (art. 32), nonchè vari trattati internazionali tutti ratificati dal Parlamento italiano... e soprattutto violavano il dettato del Tulps art. 85 e leggi 152/75 e 155/2005 tentando di istigare me ed altre persone ad indossare la cosiddetta mascherina ... tutto ampiamente registrato in files audio che ... che all’occorrenza depositerò agli atti.

 

Ho inoltre ricordato agli agenti un loro precipuo dovere sacrosanto di difesa della Costituzione e della Repubblica... cosa che ovviamente costoro del tutto ignoravano... ma il che non li esime minimamente dalle loro reponsabilità

 

Il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo

cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme. Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…

 

Il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinchè  se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione, …

 

Anche il decreto del presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare è chiarissimo ...

 
Art. 729 Esecuzione di ordini 
 
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, omissis...
ordine. 
2. Il militare al quale  e'  impartito  un  ordine  ... omissis ..  Secondo quanto disposto dalle norme del  codice,  il  militare  al  quale  e' impartito un ordine  manifestamente  rivolto  contro  le  istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce  comunque  manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire  l'ordine  e  informare  al  piu' presto i superiori. 

                      

Insomma i carabinieri non dovevano andare per strada a sanzionare i cittadini, ad esempio...

 

Questa lunga argomentazione vale per i DPRM  fin qui citati, ma anche tutti gli altri atti amministratvi emessi dal 31 gennaio 2020, BEN 53 (DICASI CINQUANTATRE), qui sotto elencati che seguono la stessa identica procedura, la stessa identica “ratio... lo stesso sconnesso , irrituale, confusionario, taglio interpretativo , giuridico, morale, culturale e quant’altro di condivisibile nella pacchiana dovizia di errori, castronerie, infamità di ogni genere e grado.... ecco l’elenco:

 

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020

 

 

 

Legge 13 ottobre 2020, n.126

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020

 

Delibera del Consiglio dei Ministri  7 ottobre 2020 

 

Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125

 

Legge 25 settembre 2020, n. 124

Testo coordinato del Decreto – Legge 16 luglio 2020, n. 76 

Decreto – Legge 8 settembre 2020, n. 111

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020

Decreto-Legge  14 agosto 2020 n. 104

 

Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

 

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

 

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020

Legge 6 giugno 2020, n. 41

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020

Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

 

Decreto – Legge 10 maggio 2020, n. 30 

 

Decreto – Legge 30 aprile 2020, n.28

 

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 

                    

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 

 

Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

 

Legge 5 marzo 2020, n. 13

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

 

Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11

 

Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

 

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 

 

 

Nel frattempo è intervenuto il Giudice di pace Emilio Manganiello di Frosinone con sentenza 516 DEL 2020 N.R.G. 819/2020  (CRONO.2450/2020 udienza 15 LUGLIO 2020 dep 29/07/2020 da cui abbiamo estratto parte di questa querela. A questo punto rimane al procuratore che ci legge di prendere una decisione .... e quindi ... o il Giudice di pace Manganiello è un perfetto incompetente

con tendenze megalomani.... oppure la sentenza è inconfutabile, insindacabile, incontrovertibile e quindi va presa in veste di testo di riferimento per tutto ciò che ne consegue ... A conferma di ciò e ulteriore evidenza e prova sta  la vicenda della secretazione dei verbali della Commissione Tecnico Scientifica, che dimostra inoppugnabilmente la volonta delinquenziale nella truffa attuata dal Governo nel suo insieme e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in particolare.

                      

Tutto ciò premesso, attesa ed inconfutabile la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dai vari DPCM a partire dal primo emesso il 30 gennaio 2020.

 

CHIEDIAMO :

 

1)      istanza d’annullamento (anche preferibilmente) in sede di autotutela dei vari DPCM, tutti illegittimi in quanto scaturenti tutti dal primo del 31 gennaio 2020;

 

2)      di voler procedere contro i pubblici ufficiali ed amministratori per le loro responsabilità, nonchè i privati cittadini denunciati in apice, quali ad esempio il dr Giuseppe Conte (che non essendo parlamentare non può invocare trattamenti di immunità) con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine ai gravissimi reali reati qui sopra delineati;

 

3)      di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce, che stanno distruggendo lo Stato e stravolgendo il dettato della Costituzione;

 

4)      provvedere affinchè sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.

 

Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

 

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;

e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

 

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

 

IN FEDE. 

 

 

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