venerdì 27 novembre 2020
domenica 15 novembre 2020
sabato 7 novembre 2020
lunedì 2 novembre 2020
Querela denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altri per reiterate violazioni della costituzione, danneggiamenti e disastri incommensurabili, nonchè limitazione, privazione e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro.
ROMA, 31/10/2020
Al Comando stazione dei
Carabinieri ;
Alla Procura
Della Repubblica Competente ;
Al Consiglio Superiore della
Magistratura;
Ai
Com. generali forze di polizia giudiziaria di cui sotto
Ai Com. Generali delle Forze Armate di
cui sotto;
A tutti i Prefetti dello Stato
A tutti i Sindaci dei Comuni dello Stato
E, p.c.
Ad Altri.
Querela denuncia contro il
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
ministri, forze dell’ ordine, forze armate, testate giornalistiche,
radiofoniche e televisive il maresciallo di Polizia Municipale del Comune di
Formello ed il suo collega nonchè gli appartenenti alla pattuglia dei
Carabinieri della stazione di Formello ed altri per reiterate violazioni della
costituzione, danneggiamenti e disastri incommensurabili, nonchè limitazione,
privazione e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto
altro.
CONTRO :
1)
Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella (per
non essersi opposto all’ approvazione ed
emanazione dei DPCM, a partire dal 31 /01/2020) ;
2)
Primo Ministro Dr. Giuseppe Conte (per aver soverchiato e disatteso ogni
“regola del gioco costituzionale e repubbllicana);
3)
Il Ministro della Sanità Dr. Roberto Speranza
(per aver assistito ed aver tollerato
passivamente o attivamente essersi prodigato per l’emanazione dei numerosi DPCM;
4)
Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr. Roberto
Gualtieri (idem come sopra);
5)
Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso
Bonafede (idem come sopra);
6)
Il Ministro Federico D’Incà (idem come sopra) ;
7)
Il Ministro Paola Pisano (idem come sopra) ;
8)
Il Ministro Fabiana Dadone (idem come sopra) ;
9)
Il Ministro Francesco
Boccia (idem come sopra) ;
10)
Il Ministro Giuseppe
Luciano Calogero Provenzano (idem come sopra)
;
11)
Il Ministro Vincenzo
Spadafora (idem come sopra) ;
12)
Il Ministro Elena Bonetti (idem come sopra)
13)
Il Ministro Vincenzo Amendola (idem come sopra) ;
14)
Il Ministro Luigi Di Maio (idem come sopra) ;
15)
Il Ministro Lorenzo Guerini (idem come sopra)
16)
Il Ministro Stefano Patuanelli (idem come sopra) ;
17)
Il Ministro Teresa
Bellanova (idem come sopra) ;
18)
Il Ministro Sergio Costa(idem come sopra) ;
19)
Il Ministro Paola De
Micheli (idem
come sopra)
20)
Il Ministro Nunzia Catalfo (idem come sopra) ;
21)
Il Ministro Lorenzo
Fioramonti (idem come sopra);;
22)
Il Ministro Dario
Franceschini (idem come sopra)
23)
Il Pres.
Regione Veneto Dr. Luca Zaia (per
aver legiferato in violazione di legge);
24)
Il Pres. Reg. Lombardia Dr. A. Fontana (per
aver legiferato in violazione di legge);
25)
Il Pres. Reg. Lazio odontotec. L.
Zingaretti (per aver legiferato in violazione legge)
26)
I Sindaci dei Comuni interessati alle
violazioni qui denunciate;
27)
I Prefetti interessati ai ricorsi inerenti la
sospensione dei diritti costituzionali (per aver eseguito ordini in violazione
di legge);
28)
Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli
(per aver eseguito ordini in violazione di legge)
29)
Comando generale dei carabinieri (per aver
eseguito ordini in violazione di legge) ;
30)
Comando generale della Guardia di Finanza
(per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;
31)
Comando generale della Polizia di Stato
(per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;
32)
Comandi di tutte le Polizie Municipali dei
Comuni (per aver eseguito ordini in violazione di legge) ;
33)
Comandi generali dell varie armi delle
Forze Armate (per non aver eseguito il diritto di rifiuto di esecuzione e
contemporaneo arresto dei colpisti dello Stato in presenza di ordini in
violazione di legge) ;
34)
35)
Direttori responsabili delle principali
testate giornalistiche , radiofoniche, televisive(per aver intenzionalmente
diffuso notizie allarmistiche e terrorizzanti la popolazione;
36)
Il maresciallo della Polizia Municipale del Comune di Formello;
37)
Il collega del predetto;
38)
I due agenti dell’arma dei Carabinieri
intervenuti sul posto a Piazza S. Lorenzo (Formello) ,alle ore 19,30 circa,
come meglio descritto nel verbale alla presente allegato;
39)
E quant’altri coinvolti nei fatti
qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294
c.p.);
2)
Abuso di
ufficio (art. 323 c.p.);
3)
Interruzione
di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);
4)
Istigazione a delinquere (art. 414
c.p.);
5)
Associazione delinquere (art. 416 c.p.);
6)
Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);
7)
Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);
8)
Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
9) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati
o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
10)
Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
11)
Falsità
ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art.
480c.p.);
12)
Danno erariale;
13)
Turbata
libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
14)
Pubbblic. o diffus. di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a
turbare l'ordine
15)
Abuso della credulità popolare
(art.661 c.p.);
16)
Ed eventuali altre fattispecie di reato
che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
PERSONE
OFFESE: i Cittadini e Repubblica
italiana, ed alcune sigle sindacali e
professionali dei Medici e sanitari in generale
DEFINIZIONE DEL
TERMINE “EPIDEMIA”....
ENCICLOPEDIA
TRECCANI: Manifestazione collettiva d’una malattia
(colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone
in un territorio più o meno vasto ....
WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί
+ δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di
una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi
simultaneamente una collettività di individui, ovvero una
data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello
spazio e nel tempo, avente la stessa origine.
Poiché, in una data
popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi
morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in
eccesso rispetto ai valori attesi per
quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi
storici di morbosità.[1]
LA REPUBBLICA :
Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di
persone
, nel medesimo
tempo e in uno stesso luogo: e. d'influenza, di vaiolo, di
colera...
IL FATTO DI
PREMESSA GENERALE
Emissione ed
entrata in vigore del
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche
di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, ... omissis ...
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria
in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
.... omissis...
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
..... omissis
Le hanno definite misure di
contenimento in realta
sono indebite sottrazioni di diritti costituzionalmente garantiti, che usando
un linguaggio psicoanalitico fa credere mellifluamente che quanto è stato fatto
dal Governo masso-gesuitico sia legittimo e legale .... osservare il tono di
tranquillizazione e sedazione cosciente :
Si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare
aggiuntive misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus
anche fuori da quelle già elencate:
1)
Il divieto di allontanamento;
2)
il divieto di accesso al Comune
o all’area interessata;
3)
la sospensione di
manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato;la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole e dei viaggi di istruzione;
4)
la sospensione dell’apertura al
pubblico dei musei;
5)
la sospensione delle procedure
concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità;
6)
l’applicazione della quarantena
con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con
persone affette dal virus,
7)
l’obbligo per chi fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente, per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva;
8)
la sospensione dell’attività
lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di
alcune tipologie di attività commerciale;
9)
la possibilità che l’accesso ai
servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni
di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale;
10)
la limitazione all’accesso o la
sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone,
11) sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsivoglia natura, di eventi in luogo pubblico
privato, sia in luoghi chiusi che
aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva,
religiosa, discoteche e locali
notturni,
12)
chiusura degli asili e delle scuole di ogni
ordine e grado nonché delle attività scolastiche e
di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e
università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione
specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative
e-learning e fad,
13)
sospensione dei servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura,
14)
sospensione di ogni viaggio di istruzione sia
sul territorio statale che estero,
15)
obbligo, per chi abbia fatto ingresso in
Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate
dall’OMS, di comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione della Asl
competente per territorio, per l’adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva,
16)
disinfezione quotidiana dei treni regionali e
dell’intero trasporto pubblico locale (via terra,
via aerea, via acqua).
17)
L’ordinanza raccomanda e ribadisce l’adozione
delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria:
18)
pulire spesso le mani,
19)
sottrarsi al contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute,
20)
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
21)
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o
tossisce,
22)
non assumere farmaci a meno che siano stati
prescritti dai sanitari,
23)
lavare le superfici con antisettici a base di
cloro o alcol,
24)
impiegare la mascherina solo se si sospetta di
essere malato o si assiste persone
ammalate,
contattare il numero verde regionale 800462340 .... omissis .....
ULTERIORE PREMESSA
Premesso
che ci sarebbe molto da discutere sulla legalità e legittimità del presente
assetto parlamentare /politico a seguito della sentenza della corte
Costituzionale 1/2014 e la necessaria
derivante decadenza degli eletti in quel Parlamento in cui si affermava la necessità di andare a nuove
elezioni con un nuovo approccio rispetto alla candidabiità dei partecipanti
alla contesa elettorale... ed invece quello stesso Parlamento dichiarato
illegale... ha poi eletto a Prsidente della Repubblica uno dei consiglieri
della corte Costituzionale che li aveva condannati... Fino ad arrivare all’attuale governo a
direzione gesuitico/massonica.... Tralasciamo il resto perchè lo squallore di tutta
la vicenda non merita il nostro tempo... ma poi attraverso infinite traversie
arriviamo all’attuuale epilogo...
MOTIVI DELLA PRESENTE QUERELA
A) SULLA LEGITTIMITÀ
DELLA DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI
EMERGENZA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTT.95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.
1) Con deliberazione del
31 /01/2020 jl Consiglio dei Ministri Rep. Italiana pubblicata in G.U. Serie
generale n. 26 del 1/02/2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in
conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c, e
dell’articoo 24, comma 1, del decreto legislativo2 gennaio 2018, n.1, è
dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
2) Per l’attuazione degli
interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b).... “ Se si esamina la fattispecie
richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si
rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” addirittura
derivante da “agenti virali”. Infatti l’art7, comma 1, lettera c), del D.
Lgvo. N.1/18 stabiisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono : .... c) emergenzr di rilievo nazionale connesse ad eventi
calamitosi di origine naturale e derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le
calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri;
oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane
inquinanti ed altro. Ma nulla della fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c) del D Lgvo n.1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”. A ciò è
doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno
previsto nella Costituzione della Repubblica una sola
ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari, ed
è quella prevista e regolata dagli articoli 78 87 relativi alla dichiarazione
dello stato di guerra.
Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di
dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario,... e come visto,
neppure nel D. Lgvo n.1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal
Consiglio dei Ministri il 31 /01/2020 è illegittima, perchè emanata in assenza
dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente
forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di
dichiarare lo “stato di emergenza per rischio sanitario”. Pertanto, poichè gli
atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo “stato di
emergenza” sono soggetti al PRINCIPIO DI LEGALITÀ .... la delibera del C.d.M.del 31/01/2020 è illegittima,
perchè emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M., in
violazione degli artt. 95 e 78 che non
prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica italiana di dichiarare lo stato
di emergenza sanitaria. Da ciò
consegue la illegittimtà di tutti gli atti amministrativi conseguenti
ed il derivante obbligo di disapplicazione degli ordini
da parte degli organi di polizia, militari, comunali.. etc.,etc.,.come
evidenziato dall’articolo 5 della legge n. 2248 del 1865 All.E.
3) Inoltre , deve
ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale(S.Cassese) secondo
cui la previsione di norme generali ed astratte, peraltro limitative di
fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione, in particolare, non appare
meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali
previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi , i DPCM, da parte di
decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparrebbero a
fonte legislativa i DPCM evitendone in tal guisa la loro nullità e la
conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. In effetti il DPCM
emanato il 26/04/2020 deriverebbe la sua efficacia dal Decreto-legge n.19 del
25/03/2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. In ogni caso
la funzione legislativa è disciplinata dall’articolo 76 della Costituzione, il
quale, nel prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi”,
impedisce, anche alla legge di conversione di decreti-legge la possibilità di delegare
la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal
Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il
singolo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme
equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In
conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una
legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, .... ma giammai un
atto amministrtivo, come le Ordinanze sindacali o Regionali, o il DPCM,
ancorchè emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge
tempestivamente convertito convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità
delle disposizioni del DPCM del 26/04/2020 in G.U. del 27/04/2020, n.108.
B) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL DPCM PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE
Violazione
degli artt. 13, 16 della Costituzione della Repubblica Italiana.
1)
In
ogni caso, in via assorbente, deve rivelarsi la indiscutibilr illegittimità del
DPCM del 09/03/2020, invocato dai verbali elevati a moltitudini di cittadini,
ove si prevede che “1.allo scopo di contrastaree contenere il diffondersi del
virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 08 marzo 2020 sono estese all’intero territoro
nazionale”, e del rinviato DPCM del 08/03/2020, ove stabilisce che “Art.1
Misure urgenti di contenimento del
contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
2) Allo scopo di contrastare e
contenereil diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, sono adottate le
seguenti misure :
a) evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di
necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Tale
disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di
fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura
un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Nel
nostro ordinamento giuridico penalistico l’obbligo di permanenza domiciliare
consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene
irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati, ed è indiscusso che
l’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misura restrittiva della
libertà personale e neppure la più lieve, come ricordato dalla Corte
costituzionale ; infatti l’art. 13 della Costituzione stabilisce che le misure
restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato
atto dell’autorità giudiziaria.
Pertanto
nel nostro ordinamento neppure una legge potrebbe prevedere l’obbligo della
permanenza domiciliare direttamente irrogato dal legislatore a tutti i
cittadini, anzichè dall’autorità
giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.
Peraltro, nella fattispecie, poichè trattasi di DPCM, cioè di un atto
amministrativo, il giudice non è tenuto a rimettere la questione di
legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere alla semplice
disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.
Infine non si può neppure condividere
il velleitario tentativo di giustificare la conformità a Costituzione
dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il
DPCM in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di
circolazione ex art. 16 Cost. e non limitazione della libertà personale.
Infatti, come ha chiarito la Corte
costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a
limitati luoghi, come ad esempio,
l’affermato divieto di accedere a determinate zone, circoscrittte, che
sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza
domiciliare (Corte Cost. n. 68 del 1964), in sostanza la libertà di circolazione non può essere
confusa con la libertà personale ; la libertà di circolazione ed i
suoi limiti si palesano con divieti di acesso a luoghi specifici che possono
essere preclusi, perchè, ad esempio, pericolosi ; quando
invece il divieto di spostamento non
riguarda i luoghi, ma la persona, allora la limitazione si configura come limitazione della
libertà personale.
Certamente quando il divieto di
spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittafdino
non può recarsi in alcun altro luogo al di fuori della propria abitazione è
indiscutibile che si versi in chiara ed illegittima limitazione della libertà
personale.
Quindi in estrema sintesi tutti i
verbali elevati ai cittadini in base al divieto di circolazione sono
illegittimi, nulli e vanno pedissequamente disapplicati ai sensi dell’art.5
dela legge n.2248 del 1865 All. E.
3) L'art. 16 della Repubblica Italiana-
che è, a norma dell'art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica
fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all'art. 4, il diritto al lavoro
tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di
ogni cittadino di "circolare e
soggiornare
liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".
Anche
il DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente
del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone
prevedendo un "contenimento universale" per asserite esigenze
sanitarie già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32
Costituzione, oltre
che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa
economica di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34,
35, 38 e 41 della Costituzione.
Si potrebbe osservare che i
precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia
COVID 19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò
autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal
D.L. 19 del 25 marzo 2020, che attribuisce al Presidente del Consiglio il
potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.
La funzione legislativa a norma
dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal parlamento anche se, a norma
dell'art. 77, il governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed
urgenza decreti aventi forza di legge da sottoporre al parlamento per la
conversione in legge. Il
problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad
esser rispettato nell'ipotesi in cui il governo attribuisca,
con un decreto legge, ad un proprio ED UNICO componente il potere
di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la
Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari.
La risposta non può che essere negativa
in quanto il tenore letterale dell'art. 16 Costituzione non ammette la
possibilità di permettere la limitazione della libertà di circolazione ad un
atto amministrativo essendo riservata tale possibilità solo alla legge non
essendo altresì prevista la possibilità di una delega all'esecutivo in ordine a
provvedimenti di carattere non individuale ma generale per l'ovvio motivo che è
in gioco una libertà costituzionale dell’intero popolo italiano, che non può
essere limitata da un atto amministrativo.
Si può osservare che il T.U.
delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la
possibilità del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore di
Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'art 32 L.
833/1978 riconosce tale potere, anche sull'intero territorio nazionale, al
Ministro della sanità. Tali
norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti
amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la
portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020, che
conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e
generalizzato di compressione
delle libertà, ..... che
però non vanno ad incidere sulle libertà costituzionali.
Il DCPM 10 aprile 2020 è quindi
illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020
violando gli artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35,
38 e 41 della Costituzione.
4)
Eccesso di potere per difetto
d’istruttoria ed irragionevolezza
Un provvedimento di simile portata
quale il DPCM 10/04/2020 ed i precedenti
per le conseguenze ad essi collegate avrebbero dovute esser adottate
sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una
valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed
economiche.
Il DPCM 10 aprile 2020 non
è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto
rappresentato dal "verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico
scientifico"; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente
riportato nel DPCM restando così incognito.
Il comitato di cui sopra è stato
nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione
Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a
prevedere all'art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere
provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all'art. 2 nomina, con
criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.
È
di tutta evidenza che il c.d. codice della protezione dlvo 1/18, che la nomina
di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, e che tale
comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede
gli organi consultivi dell'esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della
Sanità che non
sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.
Il
difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM
per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra l’esigenze sanitarie a fronte
anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro
incidenza sulla realtà sociale ed economica.
Atteso
che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento
generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto
una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica,
tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale
limitato,
merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi
da quella percepita in via emotiva.
Ed ora appare chiara una volontà
interventistica smodata ed ingiustificata, come chiaramente si evince dalla
vicenda dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico... Cosa nasconde questo
modello comportamentale del tutto inspiegabile, offuscato, opaco???
https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_06/coronavirus-verbali-cts-7-marzo-esperti-chiesero-chiusure-differenziate-ma-arrivo-lockdown-0ebb6150-d7e3-11ea-ad6c-bda3a14094de.shtml
Giovedì 6 agosto il sito della Fondazione Luigi Einaudi ha
pubblicato alcuni verbali delle riunioni del comitato tecnico scientifico, l’organismo che
consiglia il governo su questioni sanitarie — e in particolare, negli ultimi
mesi, per le decisioni da prendere per fermare l’epidemia di Covid-19. Si
tratta soltanto di 5 verbali, peraltro dai contenuti noti: tra i documenti «desecretati» non ci
sono i resoconti delle questioni più controverse.Il dossier di oltre
200 pagine pubblicato sul sito della Fondazione Luigi Einaudi — che ha
chiesto l’accesso agli atti anche ricorrendo al Tar — ricostruisce, soltanto in parte quanto accaduto in questi mesi di pandemia da
coronavirus.
«Le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano...
una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale
da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate,
opportunamente riviste». È il 28 febbraio - una settimana
dopo l’individuazione del «paziente uno» a Codogno — e nel verbale il Cts
suggerisce al governo una serie di misure più restrittive per le tre
Regioni dove il Coronavirus si stava maggiormente diffondendo. Nello stesso
verbale, il Comitato tecnico scientifico, «fra le misure igieniche per le
malattie a diffusione respiratoria», raccomandava «di usare la mascherina solo
se si sospetta di essere malato o se si assistono persone
malate».
Dieci giorni dopo la riunione del Cts, il governo adottò la
misura del lockdown per la Lombardia e altre 14 province in Emilia-Romagna,
Veneto e Piemonte. Nel verbale del 7 marzo 2020, il
Comitato tecnico scientifico proponeva di «definire due livelli di misure di
contenimento da
applicarsi: uno nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore
diffusione del virus, l’altro, sull’intero territorio nazionale». «Il Comitato
- si legge - propone quindi di rivedere la distinzione tra
cosiddette ‘zone rosse’ (gli undici comuni di cui al Dpcm 1 marzo 2020) e ‘zone gialle’ (Regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto, nonché le province di Pesaro Urbino e Savona». «Il Cts individua
pertanto -scrivono gli esperti scientifici - le zone cui applicare misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi
nell’intero territorio nazionale, nelle seguenti: Regione Lombardia e province di Parma, Piacenza etc..
Per quanto riguarda i provvedimenti su tutto il territorio
nazionale, il 7 marzo il Cts «conferma l’utilità di tutte le misure del Dpcm del 4 marzo» e ne suggerisce altre: «Apertura al pubblico dei musei ed altri istituti e
luoghi della cultura a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di
persone; svolgimento delle attività di ristorazione e
bar con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro; sospensione delle attività di pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena; limitazioni
della mobilità ai casi strettamente necessari; sospesi i servizi educativi
per l’infanzia e attività didattiche. Il 9 marzo il presidente Giuseppe Conte decise invece di chiudere
tutto mandando l’Italia in lockdown.
Meloni.
«Proroga dello stato di emergenza è per salvare il governo»
Immediata la replica
dell’opposizione: «Una delle ragioni per cui non si volevano rendere pubblici
questi verbali è che non ci sono le ragioni per
prorogare lo stato di emergenza. Non serve a preservare la
salute degli italiani ma quella del governo. Io l’ho detto in
Aula e mi pare che i pareri degli esperti lo confermino» dice la presidente di
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a SkyTg24.
Ecco i soli verbali desecretati:
verbale completo CTS n. 12 del 28/02/2020;
verbale completo CTS n. 39 del 30/03/2020;
verbale completo CTS n. 49 del 09/04/2020;
e gli altri QUARANTATRE (ED OLTRE) verbali????
I VARI GOVERNI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI...tutti non eletti
dal voto popolare con la loro continua serie di pseudo leggi, quasi sempre
incostituzionali, che limitano la libertà degli individui, le sperequazioni
fra individui e le piccole imprese in sfacciato ed intollerabile favore alle
multinazionali,.. in particolare quelle finanziarie … fatto che corrisponde
esattamente a quanto previsto e descritto da Orwell nel secolo scorso…..
È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome
(anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei
diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi
usurpatori ed annichilitori
dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano
e promulgano in barba ai dettati costituzionali……..
Per concludere ed arrivare finalmente al motivo odierno della
presente querela... è che in questo contesto appena descritto che i quattro
agenti di Polizia Giudiziaria intervenuti hanno assunto un
comportamento del tutto irrispettoso ddelle leggi da me
elencate anche in verbale che dall’atteggiamento degli stessi appariva
evidente che neppure ne conoscevano
l’esistenza... Motivo per cui violavano il dettato della Costituzione (art.
32), nonchè vari trattati internazionali tutti ratificati dal Parlamento
italiano... e soprattutto violavano il dettato del Tulps art. 85 e leggi 152/75
e 155/2005 tentando di istigare me ed altre persone ad indossare la cosiddetta
mascherina ... tutto ampiamente registrato in files audio che ... che
all’occorrenza depositerò agli atti.
Ho inoltre ricordato agli agenti un loro precipuo
dovere sacrosanto di difesa della Costituzione e della Repubblica... cosa che
ovviamente costoro del tutto ignoravano... ma il che non li esime minimamente
dalle loro reponsabilità
Il diritto di resistenza ed autodifesa è
implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni
singolo
cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel
suo insieme. Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è
legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…
Il diritto alla
resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto
alla sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in
carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del
verificarsi di un qualsiasi reato affinchè
se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione, …
Anche il decreto del presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare è
chiarissimo ...
Art. 729 Esecuzione di ordini
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, omissis...
ordine.
2. Il militare al quale e' impartito un ordine ... omissis .. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori.
Insomma i carabinieri non
dovevano andare per strada a sanzionare i cittadini, ad esempio...
Questa lunga argomentazione vale per i DPRM fin qui citati, ma anche tutti gli altri atti
amministratvi emessi dal 31 gennaio 2020, BEN 53 (DICASI CINQUANTATRE), qui
sotto elencati che seguono la stessa identica procedura, la stessa identica
“ratio... lo stesso sconnesso , irrituale, confusionario, taglio interpretativo
, giuridico, morale, culturale e quant’altro di condivisibile nella pacchiana
dovizia di errori, castronerie, infamità di ogni genere e grado.... ecco
l’elenco:
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
ottobre 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020
Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.
125
Legge 25 settembre 2020, n. 124
Testo coordinato del Decreto – Legge 16 luglio 2020, n. 76
Decreto – Legge 8 settembre 2020, n. 111
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
settembre 2020
Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104
Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19
maggio 2020, n. 34
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14
luglio 2020
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
maggio 2020
Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33
Decreto – Legge 10 maggio 2020, n. 30
Decreto – Legge 30 aprile 2020, n.28
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10
aprile 2020
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 22 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo
2020
Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11
Delibera del Consiglio dei Ministri
5 marzo 2020
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020
Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo
2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020
Nel frattempo è intervenuto il Giudice
di pace Emilio Manganiello di Frosinone con sentenza 516 DEL 2020 N.R.G.
819/2020 (CRONO.2450/2020 udienza 15
LUGLIO 2020 dep 29/07/2020 da cui abbiamo estratto parte di questa querela. A
questo punto rimane al procuratore che ci legge di prendere una decisione ....
e quindi ... o il Giudice di pace Manganiello è un perfetto incompetente
con tendenze megalomani.... oppure
la sentenza è inconfutabile, insindacabile, incontrovertibile e quindi va presa
in veste di testo di riferimento per tutto ciò che ne consegue ... A conferma
di ciò e ulteriore evidenza e prova sta la vicenda della secretazione dei verbali
della Commissione Tecnico Scientifica, che dimostra inoppugnabilmente la
volonta delinquenziale nella truffa attuata dal Governo nel suo insieme e del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in particolare.
Tutto ciò premesso, attesa ed
inconfutabile la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dai
vari DPCM a partire dal primo emesso il 30 gennaio 2020.
CHIEDIAMO :
1) istanza d’annullamento
(anche preferibilmente) in sede di autotutela dei vari DPCM, tutti illegittimi
in quanto scaturenti tutti dal primo del 31 gennaio 2020;
2) di voler procedere
contro i pubblici ufficiali ed amministratori per le loro responsabilità,
nonchè i privati cittadini denunciati in apice, quali ad esempio il dr Giuseppe
Conte (che non essendo parlamentare non può invocare trattamenti di immunità)
con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di
attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni
delle autorità competenti anche in ordine ai gravissimi reali reati qui sopra
delineati;
3) di procedere per la
penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati
ravvisati in calce, che stanno distruggendo lo Stato e stravolgendo il dettato
della Costituzione;
4) provvedere affinchè
sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai
Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in
generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.
Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge
rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso
di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti
della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini
italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve
rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci
parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408
c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati
in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p.,
e di essere sentiti personalmente
IN FEDE.
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