venerdì 1 maggio 2020

Querela/denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, testate giornalistiche, e televisive per false comunicazioni, limitazione e sospensione dei diritti costituzionali e molto altro. di Orazio Fergnani






                                                                                    ROMA, 25/04/2020


                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri ;

                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente ;

                                                                                Al Consiglio Superiore della Magistratura;

                                                                             Alla Corte dei Conti;
           
                                                                              All’Autorità AGCOM ;      

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri.


Querela/denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ministri, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri per false comunicazioni, abuso della credulità popolare, danneggiamenti incommensurabili, dell’ordine di approssimativi cinquecento miliardi di euri, nonchè limitazione, privazione e e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro.


CONTRO :

1)                  Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella;
2)                  Primo Ministro Dr. Giuseppe Conte;
3)                  Il Ministro della Sanità Dr. Roberto Speranza;
4)                  Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr. Roberto Gualtieri;
5)                  Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso Bonafede;
6)                  Il Ministro  Federico D’Incà;
7)                  Il Ministro Paola Pisano;
8)                  Il Ministro Fabiana Dadone;
9)                  Il Ministro Francesco Boccia;
10)              Il Ministro Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;
11)              Il Ministro Vincenzo Spadafora;
12)              Il Ministro Elena Bonetti;
13)              Il Ministro Vincenzo Amendola;
14)              Il Ministro Luigi Di Maio;
15)              Il Ministro Lorenzo Guerini;
16)              Il Ministro Stefano Patuanelli;
17)              Il Ministro Teresa Bellanova;
18)              Il Ministro Sergio Costa;
19)              Il Ministro Paola De Micheli;
20)              Il Ministro Nunzia Catalfo;
21)              Il Ministro Lorenzo Fioramonti;;
22)              Il Ministro Dario Franceschini
23)              Il Presidente della Regione Veneto Dr. Luca Zaia;
24)              Il Presidente della Regione Lombardia Dr. Attilio Fontana;
25)              Il Presidente della Regione Lazio odontotecnico Luca Zingaretti;
26)              I Sindaci dei Comuni interessati alle violazioni qui denunciate;
27)              I Prefetti interessati ai ricorsi inerenti la sospensione dei diritti costituzionali;
28)              Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli;
29)              Direttori responsabili delle principali testate giornalistiche , radiofoniche, televisive:
30)              E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.); 
2)                  Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
3)                  Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);
4)                  Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);
5)                  Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
6)                  Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);
7)                  Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);
8)                  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
9)                  Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
10)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
11)              Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);
12)              Danno erariale;
13)              Distruzione di materie prime o di prod.agric. o ind., o di mezzi di produzione (art.499 c.p.);
14)              Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
15)              Danneggiamento (art. 635 c.p.);
16)              Pubbblicazioe o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine
17)              Procurato allarme presso l'autorità. Art. 658.
18)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
19)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale

PERSONE OFFESE:  i Cittadini e Repubblica italiana, ed alcune sigle sindacali e
  professionali dei Medici e sanitari in generale

PREMESSA

DEFINIZIONE DEL TERMINE  “EPIDEMIA”....

ENCICLOPEDIA TRECCANI:  Manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto ....

WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί + δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel tempo, avente la stessa origine.
Poiché, in una data popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi storici di morbosità.[1]

LA REPUBBLICA : Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di persone
, nel medesimo tempo e in uno stesso luogoe. d'influenza, di vaiolo, di colera...

IL FATTO

Emissione ed entrata in vigore del

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020                                
 
Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche
di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, ... omissis ...
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante; 
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria
abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi
pubblici o aperti al pubblico; 
    e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle
aree gioco e ai giardini pubblici; 
    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita'  motoria
in  prossimita'  della  propria  abitazione,  purche'  comunque   nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  
 
.... omissis...
 
    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai
sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla
distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in
modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; 
 
    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
 
..... omissis 

 Le hanno definite misure di contenimento in realta sono indebite sottrazioni di diritti costituzionalmente garantiti, che usando un linguaggio psicoanalitico fa credere mellifluamente che quanto è stato fatto dal Governo masso-gesuitico sia legittimo e legale .... osservare il tono di tranquillizazione e sedazione cosciente :


Si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare aggiuntive misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori da quelle già elencate:

1)      Il divieto di allontanamento;
2)      il divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
3)      la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato;la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
4)      la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
5)      la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
6)      l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con
persone affette dal virus,
7)      l’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
8)      la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di
alcune tipologie di attività commerciale;
9)      la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
10)  la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone,
salvo specifiche deroghe.
11)  sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi in luogo pubblico
privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva,
religiosa, discoteche e locali notturni,
12)  chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle attività scolastiche e
di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative e-learning e fad,
13)  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e  degli altri istituti e luoghi della
cultura,
14)  sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio statale che estero,
15)  obbligo, per chi abbia fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate
dall’OMS, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione della Asl
competente per territorio, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva,
16)  disinfezione quotidiana dei treni regionali e dell’intero trasporto pubblico locale (via terra,
via aerea, via acqua). 
17)  L’ordinanza raccomanda e ribadisce l’adozione delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria:
18)  pulire spesso le mani,
19)  sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,
20)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
21)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,
22)  non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari,
23)  lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol,
24)  impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone
ammalate,
contattare il numero verde regionale 800462340 .... omissis .....

MOTIVI DELLA PRESENTE QUERELA

1)                 Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L'art. 16 della Repubblica Italiana- che è,  a norma dell'art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all'art. 4, il diritto al lavoro tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di ogni cittadino di "circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".  L'art. 32 della Costituzione prevede la tutela del diritto alla salute specificando che nessuno può esser obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di legge.  

Il DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone prevedendo un "contenimento universale" per asserite esigenze sanitarie  già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione.

Si potrebbe osservare che i precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia COVID 19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.

La funzione legislativa a norma dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal parlamento anche se, a norma dell'art. 77, il governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge  da sottoporre al parlamento per la conversione in legge. Il problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad esser rispettato nell'ipotesi in cui  il governo  attribuisca,  con un decreto legge,  ad un proprio componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari. 

La risposta non può che esser negativa in quanto il tenore letterale dell'art. 16 Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione della libertà di circolazione ad un atto amministrativo essendo riservata tale possibilità solo alla legge non essendo altresì prevista la possibilità di una delega all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma generale per l'ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale dell’intero popolo italiano che non può essere limitata da un atto amministrativo.
Si può osservare  che il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la possibilità del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'art 32 L. 833/1978 riconosce tale potere, anche sull'intero territorio nazionale, al Ministro della sanità. Tali norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020, che conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, non vanno però ad incidere sulle libertà costituzionali.

Il DCPM 10 aprile 2020 è quindi illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020 violando gli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione.

2)                 Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed irragionevolezza

Un provvedimento di simile portata quale il DPCM 10/04/2020 per le conseguenze ad esso collegate avrebbe dovuto esser adottato sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed economiche. 

Il DPCM non è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto istruttorio rappresentato dal "verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico scientifico"; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente riportato nel DPCM restando così incognito.

Il comitato di cui sopra è stato nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a prevedere all'art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all'art. 2 nomina, con criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.

È di tutta evidenza che il c.d. codice della protezione dlvo 1/18, che la nomina di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, e che tale comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede gli organi consultivi dell'esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della Sanità che non sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.

Il difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra l’esigenze sanitarie a fronte anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro incidenza sulla realtà sociale ed economica.

Atteso che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica, tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale limitato, merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi da quella percepita in via emotiva.

Infatti, dai dati ISTAT emerge che mediamente ogni anno vi sia l’1% circa di mortalità in relazione alla popolazione italiana. Nell’anno 2019, a fronte di una popolazione di 60.359.546 abitanti, vi sono stati 647.000 morti, con la conseguenza che ogni mese vi sarebbe stato il decesso di circa 53.916 persone.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, all’attualità vi sarebbero ad oggi 23 aprile 2020 25.549 di cui il 61% con tre o più patologie pregresse, il 20,7% con due patologie pregresse, il 14,8% con una patologia pregressa mentre solo il 3,5% non avrebbe avuto nessuna patologia. Quindi, il numero dei soggetti morti per Covid-19 senza patologie pregresse sarebbero 716, che rappresenta in confronto della popolazione italiana lo 0,0011%.

Da quanto sopra emerge L’ILLEGITTIMITA’ del DPCM 10 aprile 2020 e da qui la richiesta di annullamento in sede di autotutela dello stesso. Insomma un atto amministrativo, il DPCM 10 aprile 2020, pensato da cani (scusandoci coi cani), fatta con i piedi (per non dire peggio).. da maggiordomi del potere finanziario mondialista… per servi della gleba e non per cittadini che con onore sostengono ogni giorno col loro santo e degnissimo lavoro lo Stato e le istituzioni e vengono ripagati con tale spregevole considerazione e squallida “moneta” …

Come enunciato e dimostrato nelle innumerevoli nostre querele precedenti è in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte  del potere arbitrario, usurpativo e discrezionale, sperequativo,  della élite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei
parlamenti nazionali e degli organismi internazionali dalla facciata apparentemente presentabile vedasi (UN NOME SU TUTTI)  OMS).


I VARI GOVERNI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI...tutti non eletti dal voto popolare con la loro continua serie di pseudo leggi, quasi sempre incostituzionali, che limitano la libertà degli individui, le sperequazioni fra individui e le piccole imprese in sfacciato ed intollerabile favore alle multinazionali,.. in particolare quelle finanziarie … fatto che corrisponde esattamente a quanto previsto e descritto da Orwell nel secolo scorso…..

Se non si pone fine a questo occulto, perverso e sotterraneo lavorìo legislativo, giuridico nazionale ed internazionale di svuotamento dello Stato e della Costituzione ci ritroveremo tutti a Diventare a tutti gli effetti schiavi, succubi, soggiogati, prigionieri di un regime sovranazionale oligarchico del tutto sconosciuto ed occultato nelle identità dei suoi componenti…

Si appalesa a questo punto sempre il solito dilemma ….. costoro (i governanti) sono dei poveri idioti incapaci di intendere e di volere, e legiferano a casaccio?... Oppure sono collusi con la mafia dell’alta finanza che qui denunciamo congiuntamente?? In ogni caso anche loro devono essere inquisiti da una magistratura che sia degna dei grandi valori di cui dovrebbe essere portatrice…….

Questa denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non si possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed impunemente……., il lavoro, la salute, i Cittadini , lo Stato, la Nazione, … e soprattutto non si possono annullare  i loro “naturali e costituzionali diritti”… Nè annichilire, modificare e stravolgere il senso delle leggi e della Costituzione che deve sempre essere in favore della totalita’ dei cittadini e dell’interesse nazionale …. e non sperequative in favore delle banche/finanza nazionale ed internazional. 

“LA RIPARTENZA” un affare da circa 500 miliardi di prestiti bancari alle imprese e famiglie.

Le violazioni alla Costituzione conteggiate ed evidenziate in apice sono previste nei 14  articoli violati, stravolti, disattesi…. I tanto decantati esaltati, magnificati dalla Costituzione : rispetto, tutela, garanzia dei loro poteri inerenti il diritto dei singoli e delle famiglie…. L’equità legale, sociale, economica, imprenditoriale….. la parità di diritti dei cittadini di fronte alla legge ed allo Stato …. Tutte gran balle per schiavi creduloni ….

È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome (anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi
usurpatori ed annichilitori  dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano e promulgano in barba ai dettati costituzionali……..

Il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme. Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…

Il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinchè  se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione, …

Dove è andata a finire la funzione aggregativa ed etica dello Stato??

Appare lapalissiano che prima degli interessi di varia natura relativi al contagio del Corona virus, ci sono in contrapposizione cifre migliaia di volte superiori... di valenza assoluta in confronto di urgenze nazionali come evidenziato ...Senza voler essere delle volpi della diplomazia appare chiaro che l’attuale demenziale governo intende a tutti i costi... contro
ogni ragionevole e costruttivo dubbio e/o pensiero coerente e positivo ... condurre in porto “l’affare della macchinazioni/manipolazione di terrorismo mediatico/epidemiologico”.

Una mefistofelica congiura, truffa, raggiro, trappola, insidia, che porterà in tasche private enormi, incalcolabili vantaggi e contemporanei immani danni ai cittadini e allo Stato.
                              
La strateggia accerchiatrice dei cosiddetti “Privati”... che in realtà consistono di una dozzina di banche mondiali, magari pure sotto una infinità di diverse sigle e loghi anche farmaceutici e vaccinisti, ha come fine ultimo la distruzione di i legami sociali, L’INDUZIONE DI MALATTIE O FALSA MALATTIA  (IL RISULTATO NON CAMBIA), questa stessa nostra civiltà e l’instaurazione di una dittatura monetaria schiavizzante per le future generazioni se non si interverrà attraverso una generale presa di coscienza e di civismo sociale a smantellare questo infame progetto .... A cominciare da questa Procura della Repubblica.-
                                        
Tutto ciò premesso, attesa ed inconfutabile la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dal DPCM 10/04/2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell’11/04/2020,


CHIEDIAMO :

1)      istanza d’annullamento (anche preferibilmente) in sede di autotutela del DPCM 10/04/2020 in quanto illegittimo

2)      di voler procedere contro i privati cittadini denunciati in apice, quali ad esempio il dr Giuseppe Conte (che non essendo parlamentare non può invocare trattamenti di immunità) con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine ai gravissimi reale reati qui sopra delineati;

3)      di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce, che stanno distruggendo lo Stato e stravolgendo il dettato della Costituzione;

4)      provvedere affinchè sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.

Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente



IN FEDE. 


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