lunedì 14 dicembre 2015

MUSICISTA DI STRADA ECCELSAMENTE BRAVO

INTERVISTA A SILVIA BATTISTELLI DI "SALVA-BANCHE" DEL 09 DICEMBRE 2015

VISTI A PIAZZA MONTECITORIO IL 09 DICEMBRE 2015

INTERVISTA A GIORGIO VITALI DEL 09 DICEMBRE 2015

INTERVISTA AD ORAZIO FERGNANI DEL 09 DICEMBRE 2015

NOSTRE DENUNCE SUL COMPORTAMENTO DELLE ISTITUZIONI SUL SALVA .- BANCHE

COMPORTAMENTO DELLE ISTITUZIONI SULLA VICENDA SALVA .- BANCHE

CONFERENZA CONGIUNTA DI BECCHI E BAGNAI DUE PERSONAGGI LA CUI FAMA SMODA...

domenica 11 gennaio 2015

QUERELA CONTRO LA RAI ED I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.



                                                                                    ROMA, 10/01/2015

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                          
                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente

                                                                              Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   

                                                                              Alla Corte dei Conti
                                                                           
                                                                              Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA CONTRO I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.

QUERELA/DENUNCIA  CONTRO :

1)                  Tutti i componenti del Consiglio dell’”Autorità Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
2)                  Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio;
3)                  Il ministro delle comunicazioni;
4)                  Il direttore generale del ministero delle comunicazioni;
5)                  I consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti;
6)                  Tutti i dirigenti delle società televisive emittenti i messaggi oggetto della denuncia;
7)                  Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
8)                  Tutti i responsabili degli organi di controllo delle trasmissioni televisive;
9)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)                  Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);
2)                  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
3)                  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
4)                  Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)                  Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
6)                  Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);
7)                  Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
8)                  Associazione a delinquere (art. 416 bis);
9)                  Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
10)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
11)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
12)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
13)              Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
14)              Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
15)              Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
16)              Furto (Art.624 c.p.);
17)              Furto circostanze aggravanti (Art. 625 bis, comma 2, comma 5 c. p. );
18)              Truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.);
19)              Appropriazione indebita (Art. 646 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Mendicità (art.670 c.p.);
22)              Impiego di minori nell’accattonaggio (art.671 c.p.);
23)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici, morali.

IL FATTO

Da alcune settimane sono nello specifico mi è capitato di osservarne ben il contenuto il giorno 08 gennaio 2015 sul canale televisivo RAI 5 dalle ore 15,00 circa alle ore 15,30 circa due spot pubblicitari di due “operatori” del settore dell compassione e carità on line in evidente concorrenza e/o concomitanza di interessi (trust) tra loro per essere precisi si tratta di : SAVE THE CHILDREN E SIGHT SAVER :….. che, appunto essendo “pubblicità”, invitano con campagne massicce a “tambur battente” a donare ENTRAMBEMA CON MODERAZIONE – SOLO 9 € AL MESE VITA NATURAL DURANTE” ,
non solo sono stati omesse e disattese tutte le infinite raccomandazioni e direttive ed articoli di legge qui di seguito elencati quali la tutela, controllo, vigilanza che occorre tenere nei confronti dei minori…. Ma al contrario  è evidente la pesante, volgare, impudica,  intenzionale e determinata azione di inganno (o comunque strumentale mistificazione di fatti seppur reali) al fine dello sfruttamento della compassione e della pietà (in particolare – ma non solo) dei minori posti cinicamente di fronte ad immagini estremamente violente e crude, e proposte alla vista di altri minori esposti senza ritegno in immagini ritraesti questi ultimi in condizioni di estremo disagio come quelle spiattellate senza alcun pudore e senso della pubblica decenza da questi “professionisti della questua..

Questo modo di agire dei vari responsabili sulla scena è in violazione delle seguenti leggi e direttive.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

CAPITOLO II  Disposizioni generali

Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro, rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva.

CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e sponsorizzazione

Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; (anche mentale e morale)

Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; (anche vedere scene di così intenzionale ed improprio crudo realismo è forma di depravazione morale).

CAPITOLO V  Tutela dei minori

Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, …….

Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991.

Testo unico della radiotelevisione.

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (1).  (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

4. Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti.

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, …… omissis … o che, …..omissis …. possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori … omissis ..

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, ….. omissis ……  non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute (anche morale e psicologica), la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, …..omissis ….

Titolo II  Soggetti.

Capo I - Funzioni del Ministero
9. Ministero delle comunicazioni.
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) [la Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (5).

3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (6).

Titolo II  Soggetti.

Capo II - Funzioni dell'Autorità

10. Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Titolo II  Soggetti.

Capo III - Altre competenze

11. Altre competenze.
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

13. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Titolo IV  Norme a tutela dell'utente.

Capo II - Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva (9)
34. Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport (10).
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con

decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. …… omissis  ……..

35. Vigilanza e sanzioni.
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (14).

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni (15).

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’ 11 dicembre 2007

(8) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media,
la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.

 (44) La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(45) Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana …… omissis ….., dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.
…… omissis ……


 (67) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana,…………

"Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

4) l’articolo 2 bis è modificato come segue:
… omissis …..

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"4. Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e ….omissis ….
- tutela della sanità pubblica,
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

…. Omissis……

Articolo 3 sexies
1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
…..omissis …..
i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
….omissis ….
iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
…..omissis ….
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, … omissis …

2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini …..omissis …..

Articolo 3 nonies
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.




LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Capo IV TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. ….. (ma mai per pubblicizzare un tentativo di raggiro della pubblica opinione.

Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.


TUTTO QUESTO IMPONE LA LEGGE

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana….

…… e soprattutto ….da una parte …tutti gli organi di controllo delle telecomunicazioni hanno eluso la loro sorveglianza e disatteso il dettato delle leggi…. E dall’altra tutte le concessionarie radio-televisive (qui in particolare RAI 5),  a loro volta hanno completamente ignorato il dettato degli accordi europei, delle Direttive europee. Delle leggi e Regolamenti attuativi nazionali e quant’altra normativa in merito alla difesa della morale e della dignità umana.

Insomma fare la pubblicità della “questua”… seppure televisiva, neurolinguisticamente programmata e scientificamente strutturata….. sfruttando i sentimenti di compassione e pietà innati in tutti i cittadini… soprattutto i cittadini di minore età… è vietato da una serie di leggi, norme, direttive… e nessuno è esentato dal rispettarle… neppure le Onlus internazionali con sede all’estero di cui non è dato conoscere la vera essenza e la vera finalità….

Ma posta pure la veridicità della loro presentazione e della loro azione ….

Comunque onlus o non onlus.. nazionale o internazionale…

Benefattrici per davvero o non benefattrici….

Sul territorio dello Stato italiano… fino a prova contraria e fino a che esiste lo Stato italiano e la Costituzione italiana vige…

Tutti sono succubi ad essa e all’articolo 25 in particolare, e alla legge in generale.



TUTTO CIÒ PREMESSO, e con riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.

CHIEDIAMO :


a)                             di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.

b)                             di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Dato che le notizie sulla cui base è stato formulato il presente esposto sono tutte di pieno dominio pubblico, copia del presente esposto è stata inviata stamane ad organi di stampa ed alle segreterie ed

uffici stampa di organi deputati a prevenire il compimento di atti eventualmente eversivi dell’ordine costituzionale.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

IN FEDE. 


giovedì 8 gennaio 2015




CI VUOLE UN FIORE
di Orazio  Fergnani.

Premessa
Cronistoria del diritto d’autore

Il concetto che debba esistere un Diritto d'autore è piuttosto giovane.

Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa e nascita dell'attività editoriale, portatrice di forti interessi economici, culturali, sociali, di manipolazioni forti del pensiero e del consenso con l’avvento della circolazione di un gran numero di esemplari stampati e la enormemente più rapida diffusione del pensiero dominante da parte del Potere.

Occorre subito fare una netta distinzione tra l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto da quello del possesso materiale del bene (corpus mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi beni, vedremo dopo a che paradossi ha portato la legislazione attuale .

Cronologicamente in Italia il primo decreto fu emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito nel 1801 della Repubblica Cisalpina, dopo la restaurazione furono emessi dagli Stati italiani diversi provvedimenti legislativi, ma la frammentazione della penisola annullava di fatto l’efficacia di queste leggi; Toscana, Stato di Sardegna e Austria nel 1840 stipularono quindi una convenzione a tutela del diritto d'autore per ovviarvi.

La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione dello Stato, il testo unico n° 1012 del 19 settembre 1881 che rimase in vigore fino al 1926, infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, che sono seppure aggiornati tuttora in vigore; altre disposizioni si trovano nel Codice Civile agli articoli 2575 e successivi.

Negli ultimi anni la normativa è stata massicciamente, maldestramente, malevolmente ed  illogicamente modificata, per adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle direttive CEE in materia, ma soprattutto a difesa faziosa dei portatori dei grossi interessi editoriali e quant’altro di ravvisabile nel testo delle varie leggi succedutesi.

Per contrastare il fenomeno della “pirateria” le ultime modifiche apportate alla legge hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno “contraffatte” (Che vor’ dì’?, che senso ha?) ed è stata emanata la legge n. 248 del 28 agosto 2000, nota come "legge antipirateria”??.

L’art. 1 della legge 248/2000 sostituisce l’articolo 16 della legge n. 633 del 1941 che ha per oggetto il diritto di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all’autore, di diffondere la propria opera al pubblico.

Il nuovo articolo 16 stabilisce: “Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione e mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari.”

L’elencazione della legge non ha carattere esaustivo o limitativo purchè “uno dei mezzi di diffusione a distanza”, e all’autore spetta l’utilizzazione economica dell’opera diffondendola con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza, compresa la trasmissione Pay-tv. Ovviamente, anche questo diritto può essere ceduto, in genere agli Editori, senza che ciò incida sul diritto morale dell’autore, in particolare quello di rivendicare la paternità dell’opera.

C’era stato un preludio con la legge n. 93/1992,  che disciplinava la cosiddetta “copia privata senza scopo di lucro”, su CD o videocassette, DVD e il legislatore aveva stabilito non si sa in base a quale considerazione e calcolo che una percentuale sul prezzo di vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori. Raramente ho assistito ad affermazioni di pensiero più bestiali, addirittura acefale.

Prima di affondare la lama, rinfreschiamo i concetti di prima della modifica, era libera :
1) la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, effettuata a mano con mezzi non idonei allo spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico, e lo è tuttora.
2) la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
era invece vietata la distribuzione di copie al pubblico, e ogni utilizzazione in concorrenza con il diritto di utilizzazione economica spettanti all’autore, e lo è tuttora.  

Il nuovo art. 68 afferma:
“È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Si ma non dimentichiamoci che i CD – ROM ed i DVD costano il doppio rispetto a prima, proprio perché il legislatore per tutelare un ipotetico astratto diritto d’Autore di un Autore che più incorporeo, intangibile, inidentificabile, inesistente non potrebbe essere ha costretto tutti noi all’atto dell’acquisto al balzello SIAE/STATO di Euro 0,250 ogni CD.

Va detto che la S.I.A.E. (CHE BISOGNA SEMPRE RICORDARE E’ UN SOGGETTO PRIVATO!!!) ci tranquillizza però dicendo che se le compriamo i bollini (quelli che vedete applicati su ogni CD che comprate o sui libri, costo da Euro 0,018 fino ad oltre 0,50) Lei S.I.A.E. (BONTA SUA), ci rimborsa la tassa iniziale di Euro 0,250 sborsate all’acquisto del CD.

Vi rivolgo una domanda : < Quanti cittadini pensate si prenderanno la briga di fare una richiesta su tanto di modulo e procedure varie per recuperare qualche decina di euro l’anno?, e per la pratica di restituzione sarà dovuta una spesa per la gestione?, non è dato sapere.

Altra domanda che mi sorge spontanea, a quale autore sarà assegnata quella enorme massa di denaro derivante dagli 0,250 euro a copia dei CD – ROM che ognuno di noi si fa di back – up per uso personale???
In analogia al Milite Ignoto verrà istituita la mistica e mitica figura dell’Autore Ignoto?
Ma parlando seriamente chi si papperà questa bella torta? Parliamo di qualche decina di milioni di Euro!!

Ahh! Dimenticavo…… il tanto nominato e difeso a spada tratta da tutta una serie di leggi a partire dal 1799 come  diritto inalienabile dell’ingegno, il cosiddetto Diritto d’Autore che come si è visto è identificato e quantificato in Euro 0,250 a CD e in Euro 0, 580 a DVD, in realtà è diventato nel corso dei decenni molto più il Diritto d’ Editore, si perché la parte più sostanziosa e cospicua se la pappa l’Editore.

In particolare il Diritto d’Autore si riduce in alcuni casi ad una cifra a forfait offerta dall’editore che poi sarà libero grazie alle ultime leggi liberticide della cultura e della democrazia di sfruttare l’opera come meglio crede per i successivi settant’anni, e non il povero Autore che una volta liquidato non potrà più pretendere nulla se non la paternità dell’opera.

Questa cosa mi ricorda il peccato originario dell’episodio di Gutenberg ed un altro più eclatante riguardante Meucci che inventò il telefono, fece causa a Bell, la perse, Bell sfruttò industrialmente il progetto, divenne una grande multinazionale, una serie di multinazionali, ed infine qualche anno fa Meucci venne riabilitato e gli fu riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma Meucci morì povero in canna e Bell ricchissimo, e ricchissimi i suoi eredi.

Che dire?.......

Ma la Costituzione non afferma (art.9) che lo Stato promuove lo sviluppo della cultura…… (art.21) tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione?..........  come la mettiamo allora con al tassa sui CD ed i DVD??, perché per equità non tassiamo allora anche i giornali quotidiani (mi risulta al contrario che abbiano sostanziose ed indebite agevolazioni da parte dello Stato),  perché non tassare anche i telegiornali di Berlusconi? Oppure gli spettacoli teatrali, al contrario mi risulta che costoro godano dei favori dello Stato che sovvenziona munificamente guitti, giullari et circenses.

Sempre l’art. 68 ci consola dicendo che è libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale; è invece vietata la distribuzione di copie al pubblico ed ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.

Sostanzialmente l’articolo 68 stabilisce:

1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.  

2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.

In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.

Questa Legge introduce pene severissime nei confronti di chi vìola il diritto di autore. Appare del tutto evidente come vengono messi sullo stesso piano i dilettanti che duplicano in CD-ROM fosse pure solo per curiosità o per provare un certo programma a casa, e chi duplica e rivende “illegalmente” i CD-ROM.
La grande differenza rispetto alla precedente Legge del 1992 non è solo nella terminologia.

La Legge precedente infatti prevedeva pene solo se la duplicazione illegale del software era fatta a fini di lucro mentre nel nuovo testo e’ stabilito che sia reato se la duplicazione del software e’ fatta anche solo per trarne profitto.
La differenza e’ sostanziale perché il cittadino che duplicava un CD-ROM semplicemente per provare un determinato programma con la Legge precedente non veniva punito, con la Legge attuale invece commette un reato perché la giurisprudenza considera profitto anche il semplice risparmio di spesa per non avere comperato il bene. Sarebbe tutto da provare se effettivamente questo comportamento abbia creato una minusvalenza nei conti delle aziende interessate alla distribuzione dei CD o DVD.

Ma il punto più discusso della nuova Legge e’ l’avere introdotto l’obbligo di etichettare i supporti informatici e/o musicali con il contrassegno SIAE anche se distribuiti da soggetti non iscritti alla SIAE. Anche qui sarebbe da disquisire, ma proprio ritengo che questa affermazione travalica ogni  mia capacità di sopportazione dell’umana demenza e mi astengo per pura compassione e soprattutto sfinimento.

Il regolamento di attuazione della disciplina di incollaggio del contrassegno sulle opere dell’ingegno emanato con D.P.Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 prevede un elenco dei programmi non soggetti all’obbligo del contrassegno, come ad esempio i programmi scaricati per via telematica, il software interno di apparati cellulari (il bollino sul telefonino?) e di altri apparecchi, ed anche le correzioni o gli aggiornamenti del software che periodicamente viene rilasciato in scaricamento automatico da internet.
Ed  infine avendo acquistato un programma in un paese dell’Unione europea, l’acquirente sarà tenuto ad apporre il bollino S.I.A.E??. La legge sul diritto d’autore infatti sanziona l’importazione, a fine di profitto (ma quale profitto?), di programmi contenuti in supporti non contrassegnati, questo soprattutto se il prezzo di acquisto all’estero fosse inferiore a quello proposto in Italia. Nel tal caso certamente c’è profitto (inteso come risparmio di spesa), ma vi è lesione dei diritti del titolare? Che differenza fa per l’Autore se io acquisto un suo prodotto in Italia o all’estero!?

Tutto questo premesso, vediamo i fatti ed i concetti che andrebbero presi a riferimento per una equilibrata e compenetrante considerazione degli interessi dell’Autore e della libera circolazione delle idee, dell’arte  e della scienza, come afferma l’art.33 della Costituzione.

Analisi del concetto di Diritto d’Autore nella storia

Tutto parte da Giovanni di Gutenberg, fino ad allora i libri erano scritti dagli amanuensi. Attorno al 1444 Gutenberg costituì una Societas con il il banchiere Johann Fust, che contribuì con 2000 Gulden, e l'incisore Peter Schöffer allo scopo di stampare la cosiddetta "Bibbia a 42 linee". Il lavoro venne concluso il 23 febbraio 1455 e il libro messo in vendita a Francoforte. L'edizione suscitò immediato entusiasmo per la qualità tipografica.

Immediatamente dopo la pubblicazione il banchiere Fust, tanto per non smentire la nomea della casta e far partire in maniera degna il Diritto d’autore,  richiese la restituzione, con interessi, della sua quota, causando un processo per insolvenza contro Gutenberg ed il passaggio della proprietà di apparecchiature e macchinari al banchiere stesso. Fust li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457 un edizione del Libro dei Salmi. Gutenberg in seguito fu riabilitato
(Bibbia di Gutenber del 1448)


In quell’epoca mettere in atto un’iniziativa del genere non era impresa da poco, come dimostra l’episodio surriportato, c’erano in gioco grossi investimenti, ma soprattutto enormi aspettative di sviluppo e di ritorno economico (questo scenario si ripresenterà parecchie volte nel corso delle epoche storiche successive).

E questo da un senso anche al perché della nascita del concetto del diritto d’autore. Il motivo fondamentale era che mettere su una stamperia allora, e seppure gradualmente diminuendo negli anni successivi, era un’impresa costosa e rischiosa, anche prestigiosa per mille motivi, principalmente perché i volumi stampati comunque erano  tirature limitate rispetto ad oggi, le apparecchiature (il torchio ed i caratteri, ancora lontani dall’essere componibili erano fortemente usurabili, difettosi, e necessitavano di frequenti riparazioni e sostituzioni, quindi fare lo stampatore – editore era un’impresa rischiosa e dispendiosa, anche se alla fine ben pagata,ed infatti le opere pubblicate erano tutti rifacimenti di opere classiche, in particolare Bibbie, ecco perché prima dicevo di propaganda e di circonvenzione di menti ante litteram. Gradualmente nel corso degli anni, con l’evoluzione della società, della tecnologia e di quant’altro, come accennato all’inizio, il concetto di Diritto d’Autore si scinde in due e cioè nel cosiddetto diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) e quello del possesso materiale del bene (corpus mechanicum).
Il primo appartiene al’ideatore dell’opera, all’ingegno dell’Autore, ed il secondo a chi mette a disposizione i mezzi per diffondere l’opera.

Prima del XVIII secolo non si può dire che esistesse un vero e proprio diritto d’autore, ma venivano solamente concessi dei privilegi agli autori, specialmente ai librai, che per pubblicare dovevano sostenere delle spese, quindi ecco anche, fra l’altro,  perché i letterati per lunghi anni sono stati soltanto i rappresentanti della nobiltà o della borghesia.


(Le 95 tesi di Lutero in una edizione a stampa del 1522)

Nel 1710 fu creato il diritto d’autore in Inghilterra, con uno statuto della regina Anna d'Inghilterra.
Nel 1791  l’Assemblea nazionale francese relativa agli spettacoli, con un decreto legislativo, espresse la proibizione di rappresentare opere di autori viventi senza il loro consenso, diritto che si estendeva agli eredi e ai concessionari degli autori, che sarebbero stati ‘’proprietari’’ delle loro opere, per cinque anni dopo la morte dell’autore.

Nel 1793 dal 19 luglio al 24 luglio,
la Convenzione nazionale emanava una legge con la quale veniva riconosciuto il diritto esclusivo dell’autore per tutte le opere d’ingegno. Tale legge, successivamente modificata, è tuttora vigente in Francia.

Charles Dickens per molti anni in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1842 ed ancora nel 1865 si recò in America per un giro di letture delle sue opere, questo facevano gli scrittori sia famosi che non per vivere perché i proventi dei soli diritti d’Autore non erano in genere gran cosa.

Finalmente il 9 settembre1886 per regolamentare e razionalizzare questo campo fu costituita l’Unione internazionale di Berna, che coordina i rapporti di tutti i paesi mondiali iscritti, alla quale anche l’Italia ha aderito ed è ancora oggi operante.

Tutto quanto fino ad ora esposto ha una sua ragion d’essere inconfutabile, perché operando in una società prevalentemente poco alfabetizzata, sedentaria, in cui gli spostamenti erano rari, la cultura ed in particolare la lettura patrimonio di pochi, era logico e condivisibile che partendo dai cinque anni di durata iniziali, si progredisse man mano a dieci, venti, venticinque, cinquant’anni. Questo per poter agevolare e dare delle entrate decorose o importanti a chi viveva del frutto della mente.

Seconda fase : questo trend è andato avanti in tutto il corso del millenovecento accrescendo sempre più la durata del Diritto. E questo nonostante, l’iperbolica crescita della cultura, degli alfabetizzati della crescita demografica mondiale.

In questo periodo si può osservare a mio parere che la crescita degli autori, in qualunque campo culturale, aumenta di pari passo con la crescita degli acquisti di opere e di sevizi culturali in tutte le sue forme, per cui la torta viene spartita più o meno equamente, ed il sistema nel suo insieme rimane equilibrato.

Terza fase : tutto cambia quando giungono i sistemi di trasmissione moderni, principalmente i dischi analogici in vinile, basta ricordare quanti soldi hanno rastrellato i Beatles o i Rolling stones, Elvis Presley, ma gli esempi potrebbero essere centinaia.

Lo stesso dicasi per i film degli anni sessanta, settanta, ottanta che hanno fatto diventare nababbi e cresi personaggi che hanno azzeccato anche un solo film distribuito a livello mondiale.

Quarta fase : il punto di arrivo e di incaglio del diritto d’autore, l’avvento dell’era digitale.

IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE

Il mio professore di fisica ripeteva in questi casi una frase che è rimasta impressa a fuoco nella mia mente per quante volte ce la ripeteva, ma qui è proprio il caso di citarla, diceva : < qui casca l’asino!!>, ed intendeva qui è il punto cruciale, il momento in cui il sistema presenta il suo punto debole, le incongruenze.

Il punto di volta è rappresentato dalle successive e rapidissime evoluzione dell’informatica e della telematica che hanno portato nel corso di una decina d’anni uno sconvolgimento epocale nella raccolta, produzione, distribuzione di informazioni, testi, conoscenze, formazione, etc.

Che cosa è successo….., è successo che mentre fino ad una decina di anni or sono per diffondere un’idea di un certo spessore culturale occorreva un libro, un disco (i mitici long play), una cassetta registrata, etc., e quindi bisognava mettere in opera tutta una serie di funzioni, di competenze, di esperienze, di imprenditorialità, di finanziamenti anche cospicui (un po’ alla Gutenberg) per poter realizzare un supporto di quelli citati che permettesse la trasmissione delle informazioni da un autore ad una serie più o meno ampia di fruitori – acquirenti.

Tutto questo costava lavoro di molte persone e denaro per finanziare l’operazione.

Era quindi necessario e giusto che chi intraprendeva tali iniziative avesse la garanzia per  quanto possibile avesse la tranquillità di compiere un’operazione positiva anche finanziariamente.

Ora per realizzare un CD o DVD non occorre quasi nessuna competenza ed esperienza professionale, e quindi all’inizio della filiera può esserci un autore (più o meno di qualità) che autonomamente e senza nessuna capacità ed esperienza precedente può produrre un’opera, realizzandola da cima a fondo senza l’aiuto di nessuno, quindi senza nessun investimento industriale (e questo secondo me è un gran bene).

Non solo, una volta completata l’opera la si può mettere in rete, ci sono una miriade di siti specializzati nella vendita on line dove l’autore può anche mettere a disposizione la sua opera, o parte di essa anche gratuitamente.

Quindi come si vede le cose stanno messe molto diversamente da come il legislatore solo due/tre anni fa ha cercato di schematizzare il quadro operativo e lo scenario generale.

Sorgono allora una serie di considerazioni :

1)        nel cinquecento si era stabilita l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto dal diritto del possesso materiale del bene (corpus mechanicum), dicotomia che è durata fino ad una decina d’anni fa; invece da qualche tempo ma vieppiù sempre più frequentemente accade che l’Autore sia il detentore di entrambi i diritti, che finalmente e sacrosantamente si sono riuniti nell’unico soggetto che ha il compiuto e completo diritto di detenerli;

2)        i mezzi di trasmissione non viaggiano più a dorso di somaro o su un brigantino, o nel migliore dei casi su un treno merci, ma ormai viaggiano su pacchetti informatici, alla velocità degli elettroni, e si diffondono a velocità vicine a quella della luce in tutti i servers ed in tutti i personal computers in giro per il mondo;

3)        qualche anno fa un Autore nel suo determinato campo aveva a disposizione una ben definita e limitata schiera di potenziali acquirenti che derivavano da una serie di parametri obbligati, come ad esempio la lingua di pubblicazione, l’argomento, la preventiva scelta editoriale dell’editore sul livello di gradimento dei lettori e quindi le potenziali possibilità di distribuzione del libro, etc., etc.;

4)        ora questo non ha più ragione d’essere perché il libro di carta non serve più, l’editore non c’è più, lo spazio di distribuzione è il mondo e non più il singolo stato nazionale, il libro si può pubblicarlo in tutte le lingue che si vuole, e quindi il target di potenziali lettori (a pagamento o non) si è ampliato a dismisura;

5)        talmente ampliato che permette, se l’opera è valida (poniamo il caso di un software applicativo), di distribuirlo in milioni di copie con una rapidità assolutamente incredibile solo un decennio fa. Un esempio illuminante di queste mie affermazioni sono i romanzi di Dan Brown;

6)        da questo processo possono derivare successi “editoriali” epocali con accumulo di fortune da nababbi impensabili ieri.

Ne consegue che questo sistema produce, distribuisce e consuma conoscenza e scienza a flusso continuo e rapidissimo anche nel raggiungere i posti più remoti del globo terracqueo prima altrimenti impenetrabili attraverso i normali mezzi di comunicazione, penso ad esempio alla Cina più impervia.

E ritenere, salvo casi eccezionali, di cui non mi si prospetta alla mente alcun esempio, che un Autore possa godere dei proventi di successive edizioni per i settan’anni a venire mi sembra veramente molto improbabile.

D’altro verso, stante la situazione descritta, mi sembra veramente riprovevole e sommamente discutibile e disdicevole, qualora la situazione semmai si verificasse, attribuire ad un Autore dei possibili proventi di tale enorme entità per un periodo di settant’anni.

Non fosse altro per una sola questione di etica dell’Autore, che questa sì, deve rimanere disgiunta dal puro interesse venale e finanziario della realizzazione di un’opera.

Alla luce di quanto descritto e di quant’altro immaginabile si impone una rivisitazione della visione di insieme della modalità di essere Autore, di essere Editore, di quantificare e valutare ogni aspetto del contesto e di normare e legiferare, tenendo ben presente i due diversi valori che sono ai due capi della questione in esame, e cioè l’innegabile e doveroso riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera all’ Autore ad un capo della questione(art.21) tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione), ma all’altro capo (art.9 ….lo Stato promuove lo sviluppo della cultura……) il pure altrettanto innegabile, intangibile, insopprimibile diritto del cittadino di avere libero accesso alle fonti della cultura, secondo i canoni del tempo (aggiungo io) e i canoni dei tempi attuali sono ad esempio :

A)      il “copyleft” e non il copyright;

B)      il “fair use”;

C)      il creative commons;

D)      la licenza per  Documentazione Libera GNU;

E)      l’”open source”;

F)      etc..

Quindi, come è evidente, esistono ormai moltissimi Autori che rinunciano totalmente o parzialmente allo sfruttamento del  loro diritto d’Autore.

Richiedendo molto spesso un piccolo compenso a riconoscimento del loro lavoro, lasciato alla discrezionalità del fruitore dell’opera.

In definitiva penso che il tradizionale rapporto autore – fruitore vada completamente rivisto in funzione di quanto fin qui detto ed a quanto neppure accennato, ma che tutti quanti avranno avvertito sopraggiungere dietro l’angolo.

Se dovessi esprimere una mia un po’ più profonda considerazione direi che il punto in cui ci troviamo oggi può essere paragonato al momento del Big Bang (vero o non vero non importa), in cui la panspermia ha pervaso l’universo e attraverso le correnti stellari ha diffuso l’RNA andando a fecondare miriadi di pianeti, tra cui il nostro permettendo la nascita della vita e della nostra specie.

Ed aggiungerei un altro parallelismo, e cioè se l’RNA avesse trovato ostacoli forse noi oggi non esiteremmo.

Oggi stiamo approssimandoci al Big Bang di una nuova genesi della cultura.

Ma voglio essere ancora più esplicito e faccio un esempio più calzante ed immediato e Vi domando :

che cosa sarebbe successo se il primo uomo che capì il principio della coltivazione dei semi avesse venduto ai suoi simili i semi solo per fare un raccolto di un solo anno ed avesse impedito il riutilizzo dei semi della raccolta dell’anno successivo?

Sicuramente qualcosa sarebbe successo, penso in ogni caso di non molto positivo.

Bene ora ci sono le multinazionali delle sementi che hanno selezionato dei tipi di semi che creano  loro volta semi infecondi, per cui l’anno successivo i contadini sono costretti ha ricomprare le sementi dalle multinazionali.

Dove ci porterà una simile politica agricola?

Nella cultura, informazione, formazione, scienza, coscienza, le multinazionali, le cosiddette Majors, stanno tentando di fare altrettanto a discapito di tutti i cittadini.

Nonostante questi illegittimi, invasivi, fraudolenti escamotages che ho citato nelle pagine precedenti da parte delle multinazionali della comunicazione ed altro, che si comprano leggi “AD HOC” assolutamente illiberali ed anticostituzionali dai vari governi mondiali, il progresso procede comunque inarrestabile quando è arrivato il suo tempo, e questo tempo è arrivato.

Infatti ormai ci sono milioni di autori che producono autonomamente, che distribuiscono on line (anche gratuitamente), che stanno formando una controcultura alternativa a quella standardizzata ed omologata dell’establishment. Un dato per avere un idea :  i sistemi di scambio “peer to peer” vede ormai connessi costantemente 24 ore su 24 almeno trenta milioni di scambi di files in contemporanea, con crescita di circa il due, tre per cento al mese del numero delle connessioni di scambio.


VIVA IL COPYLEFT,

VIVA LA LIBERTA’ DI PAROLA,

VIVA LA LIBERTA’ DI LETTURA,

VIVA LA LIBERA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI CITTADINI.


Solo cittadini migliori, più colti, istruiti, alfabetizzati, formati, informati, con cultura condivisa, ma personalizzata, individualizzata, possono realizzare una società migliore, un mondo migliore.



Orazio  Fergnani.