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lunedì 14 dicembre 2015
martedì 24 novembre 2015
lunedì 23 novembre 2015
domenica 22 novembre 2015
venerdì 20 novembre 2015
giovedì 19 novembre 2015
domenica 11 gennaio 2015
QUERELA CONTRO LA RAI ED I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.
ROMA, 10/01/2015
Al Comando stazione dei
Carabinieri
Alla Procura Della
Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de
l’Aia
Alla Corte dei Conti
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c.
Ad Altri
QUERELA CONTRO I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON
LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.
QUERELA/DENUNCIA
CONTRO :
1)
Tutti i componenti del Consiglio dell’”Autorità
Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
2)
Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio;
3)
Il ministro delle
comunicazioni;
4)
Il direttore generale del
ministero delle comunicazioni;
5)
I consiglieri e i
direttori generali della Corte dei Conti;
6)
Tutti i dirigenti delle
società televisive emittenti i messaggi oggetto della denuncia;
7)
Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e Minori;
8)
Tutti i responsabili
degli organi di controllo delle trasmissioni televisive;
9)
ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di
responsabilità risultante dalle indagini.
Per le
ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)
Malversazione a danno dello
Stato (art.316 bis);
2)
Corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
3)
Corruzione di persona
incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
4)
Omissione di atti d’ufficio
(art.328 c.p.);
5)
Interruzione d’un servizio
pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
6)
Inadempimento di contratto di
pubbliche forniture (art.355 c.p.);
7)
Frode nelle pubbliche
forniture (art.356 c.p.);
8)
Associazione a delinquere
(art. 416 bis);
9)
Circostanze aggravanti
(art.456 c.p.);
10)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
11)
Falsità ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
12)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
13)
Falsità ideologica commessa
dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
14)
Documenti equiparati agli atti
pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
15)
Falsità commesse da pubblici
impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
16)
Furto (Art.624 c.p.);
17)
Furto circostanze aggravanti
(Art. 625 bis, comma 2, comma 5 c. p. );
18)
Truffa ai danni dello Stato
(art. 640 bis c.p.);
19)
Appropriazione indebita (Art.
646 c.p.);
20)
Abuso della credulità popolare
(art.661 c.p.);
21)
Mendicità (art.670 c.p.);
22)
Impiego di minori
nell’accattonaggio (art.671 c.p.);
23)
Ed eventuali altre fattispecie
di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:
la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una
chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici,
finanziari, economici, morali.
IL FATTO
Da alcune settimane sono nello
specifico mi è capitato di osservarne ben il contenuto il giorno 08 gennaio
2015 sul canale televisivo RAI 5 dalle ore 15,00 circa alle ore 15,30 circa due
spot pubblicitari di due “operatori” del settore dell compassione e carità on
line in evidente concorrenza e/o concomitanza di interessi (trust) tra loro per
essere precisi si tratta di : SAVE THE CHILDREN E SIGHT SAVER :….. che, appunto essendo “pubblicità”,
invitano con campagne massicce a “tambur battente” a donare ENTRAMBE “MA CON MODERAZIONE – SOLO 9 € AL MESE
VITA NATURAL DURANTE” ,
non solo sono stati omesse e
disattese tutte le infinite raccomandazioni e direttive ed articoli di legge
qui di seguito elencati quali la tutela, controllo, vigilanza che occorre
tenere nei confronti dei minori…. Ma al contrario è evidente la
pesante, volgare, impudica, intenzionale
e determinata azione di inganno (o comunque strumentale mistificazione di fatti
seppur reali) al fine dello sfruttamento della compassione e della pietà (in
particolare – ma non solo) dei minori posti cinicamente di fronte ad immagini
estremamente violente e crude, e proposte alla vista di altri minori esposti
senza ritegno in immagini ritraesti questi ultimi in condizioni di estremo
disagio come quelle spiattellate senza alcun pudore e senso della pubblica
decenza da questi “professionisti della questua..”
Questo modo di agire dei vari responsabili sulla scena è in violazione
delle seguenti leggi e direttive.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE)
relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
CAPITOLO II Disposizioni generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a
che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive
soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti televisive che
utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato
membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non
soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro, rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al
pubblico in questo Stato membro.
Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle
emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la
facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori
inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della
loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
rispettino le disposizioni della presente direttiva.
CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e
sponsorizzazione
Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di
razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni
religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(anche mentale e morale)
Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o
fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro
tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; (anche vedere scene di così intenzionale ed
improprio crudo realismo è forma di depravazione morale).
CAPITOLO V Tutela dei minori
Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro
trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare
programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli
altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, …….
Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al
più tardi il 3 ottobre 1991.
Testo unico della
radiotelevisione.
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7
settembre 2005, n. 208, S.O.
4. Principi generali del sistema radiotelevisivo
a garanzia degli utenti.
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
b) la
trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, ……
omissis … o che, …..omissis …. possono
nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori … omissis ..
c) la
diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, …..
omissis …… non inducano a
comportamenti pregiudizievoli per la salute (anche morale e psicologica), la
sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a
minorenni, …..omissis ….
Titolo II Soggetti.
Capo I - Funzioni del Ministero
9. Ministero delle comunicazioni.
1. Il Ministero esercita le
competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle
funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del
Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il
Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) [la
Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (5).
3. Presso il Ministero operano,
nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite
e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori (6).
Titolo II Soggetti.
Capo II - Funzioni dell'Autorità
10. Competenze in materia
radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Titolo II Soggetti.
Capo III - Altre competenze
11. Altre competenze.
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite
dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
13. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi
funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i
Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati
territoriali del Ministero.
Titolo IV Norme a tutela dell'utente.
Capo II - Tutela dei minori e dei valori dello sport nella
programmazione televisiva (9)
34. Disposizioni a tutela dei
minori e dei valori dello sport (10).
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di
quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c),
è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per
la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai
minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di
anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né
parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i
fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del
Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti
con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice
di cui al medesimo comma 3, l 'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. …… omissis ……..
35. Vigilanza e sanzioni.
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione
con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e
logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (14).
2. Nei casi di inosservanza dei
divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b)
e c), limitatamente alla
violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo da tre a trenta giorni (15).
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità
che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal
Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità
anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei
notiziari
diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’ 11 dicembre 2007
(8) Il 15 dicembre 2003 la
Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in
materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la
politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati
interessi pubblici, quali la
diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media,
la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve
incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.
(44) La presenza di contenuti
nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di
preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si
affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove
piattaforme e ai nuovi prodotti. È
dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse
le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.
(45) Le misure adottate per la
tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana
…… omissis ….., dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di
tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità
umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.
…… omissis ……
(67) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i
servizi di media audiovisivi, assicurando
al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse
generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana,…………
"Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media
audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua
giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai
servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
4) l’articolo 2 bis è modificato
come segue:
… omissis …..
c) sono aggiunti i paragrafi
seguenti:
"4. Riguardo ai servizi di
media audiovisivi a richiesta, gli Stati
membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto
concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della
tutela dei minori e ….omissis ….
- tutela della sanità pubblica,
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della
difesa nazionale,
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
…. Omissis……
Articolo 3 sexies
1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali
audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
…..omissis …..
i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
….omissis ….
iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza;
…..omissis ….
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio
fisico o morale ai minori. Non
esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio
sfruttando la loro inesperienza o credulità, … omissis …
2. Gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di
condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate
che accompagnano i programmi per bambini …..omissis …..
Articolo 3 nonies
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di
media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media
soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere
che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a
richiesta.
LEGGE 31 dicembre 1996 N.
675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
Capo IV TRATTAMENTO
DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
Dati sensibili
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante. ….. (ma mai per pubblicizzare un tentativo di raggiro della
pubblica opinione.
Art.
35
Trattamento illecito di dati personali
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
TUTTO
QUESTO IMPONE LA LEGGE
Art.41
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà alla dignità umana….
…… e soprattutto ….da una
parte …tutti gli organi di controllo delle telecomunicazioni hanno eluso la
loro sorveglianza e disatteso il dettato delle leggi…. E dall’altra tutte le
concessionarie radio-televisive (qui in particolare RAI 5), a loro volta hanno completamente ignorato il
dettato degli accordi europei, delle Direttive europee. Delle leggi e
Regolamenti attuativi nazionali e quant’altra normativa in merito alla difesa
della morale e della dignità umana.
Insomma fare la pubblicità
della “questua”… seppure televisiva, neurolinguisticamente programmata e
scientificamente strutturata….. sfruttando i sentimenti di compassione e pietà
innati in tutti i cittadini… soprattutto i cittadini di minore età… è vietato
da una serie di leggi, norme, direttive… e nessuno è esentato dal rispettarle… neppure
le Onlus internazionali con sede all’estero di cui non è dato conoscere la vera
essenza e la vera finalità….
Ma posta pure la
veridicità della loro presentazione e della loro azione ….
Comunque onlus o non
onlus.. nazionale o internazionale…
Benefattrici per davvero o
non benefattrici….
Sul territorio dello Stato
italiano… fino a prova contraria e fino a che esiste lo Stato italiano e la
Costituzione italiana vige…
Tutti sono succubi ad essa
e all’articolo 25 in particolare, e alla legge in generale.
TUTTO CIÒ PREMESSO, e con
riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.
CHIEDIAMO :
a)
di voler procedere con gli atti di competenza
in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la
Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni
delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato
quale l’attentato alla Costituzione.
b)
di procedere per la penale punizione dei colpevoli,
ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Dato che le notizie sulla cui
base è stato formulato il presente esposto sono tutte di pieno dominio
pubblico, copia del presente esposto è stata inviata stamane ad organi di
stampa ed alle segreterie ed
uffici stampa di organi deputati
a prevenire il compimento di atti eventualmente eversivi dell’ordine
costituzionale.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo
ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112
Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto
obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di
questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i
reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a
scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le
più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando
procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere
avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del
termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti
personalmente
IN
FEDE.
giovedì 8 gennaio 2015
CI VUOLE UN FIORE
di Orazio Fergnani.
Premessa
Cronistoria
del diritto d’autore
Il concetto che debba esistere un
Diritto d'autore è piuttosto giovane.
Questa esigenza coincide con
l'invenzione della stampa e nascita dell'attività editoriale, portatrice di
forti interessi economici, culturali, sociali, di manipolazioni forti del
pensiero e del consenso con l’avvento della circolazione di un gran numero di
esemplari stampati e la enormemente più rapida diffusione del pensiero
dominante da parte del Potere.
Occorre subito fare una netta
distinzione tra l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus
mysticum) disgiunto da quello del possesso materiale del bene (corpus
mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto,
di un quadro o di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi
beni, vedremo dopo a che paradossi ha portato la legislazione attuale .
Cronologicamente in Italia il
primo decreto fu emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799,
seguito nel 1801 della Repubblica Cisalpina, dopo la restaurazione furono
emessi dagli Stati italiani diversi provvedimenti legislativi, ma la
frammentazione della penisola annullava di fatto l’efficacia di queste leggi;
Toscana, Stato di Sardegna e Austria nel 1840 stipularono quindi una
convenzione a tutela del diritto d'autore per ovviarvi.
La prima vera legge italiana
risale al 1865, subito dopo l'unificazione dello Stato, il testo unico n° 1012
del 19 settembre 1881 che rimase in vigore fino al 1926, infine la legge 22
aprile 1941 n. 633 e regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, che sono seppure
aggiornati tuttora in vigore; altre disposizioni si trovano nel Codice Civile
agli articoli 2575 e successivi.
Negli ultimi anni la normativa è
stata massicciamente, maldestramente, malevolmente ed illogicamente modificata, per adeguarsi ai
nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento
delle direttive CEE in materia, ma soprattutto a difesa faziosa dei portatori
dei grossi interessi editoriali e quant’altro di ravvisabile nel testo delle
varie leggi succedutesi.
Per contrastare il fenomeno della
“pirateria” le ultime modifiche apportate alla legge hanno gravemente inasprito
le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno “contraffatte”
(Che vor’ dì’?, che senso ha?) ed è stata emanata la legge
n. 248 del 28 agosto 2000, nota come "legge antipirateria”??.
L’art. 1 della legge 248/2000
sostituisce l’articolo 16 della legge n. 633 del 1941 che ha per oggetto il
diritto di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all’autore, di
diffondere la propria opera al pubblico.
Il nuovo articolo 16 stabilisce:
“Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione e mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni
di accesso particolari.”
L’elencazione della legge non ha
carattere esaustivo o limitativo purchè “uno dei mezzi di diffusione a
distanza”, e all’autore spetta l’utilizzazione economica dell’opera
diffondendola con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza, compresa la trasmissione Pay-tv.
Ovviamente , anche questo diritto può essere ceduto, in
genere agli Editori, senza che ciò incida sul diritto morale dell’autore, in particolare quello di rivendicare la
paternità dell’opera.
C’era stato un preludio con la
legge n. 93/1992, che disciplinava la
cosiddetta “copia privata senza scopo di
lucro”, su CD o videocassette, DVD e il legislatore aveva stabilito non si
sa in base a quale considerazione e calcolo che una percentuale sul prezzo di
vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori. Raramente ho
assistito ad affermazioni di pensiero più bestiali, addirittura acefale.
Prima di affondare la lama,
rinfreschiamo i concetti di prima della modifica, era libera :
1) la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, effettuata a mano con
mezzi non idonei allo spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico, e lo è
tuttora.
2) la fotocopia di opere
esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della
biblioteca.
era invece vietata la distribuzione di copie al pubblico, e ogni utilizzazione in concorrenza con il diritto di utilizzazione economica spettanti all’autore, e lo è tuttora.
era invece vietata la distribuzione di copie al pubblico, e ogni utilizzazione in concorrenza con il diritto di utilizzazione economica spettanti all’autore, e lo è tuttora.
Il nuovo art. 68 afferma:
“È libera la riproduzione di
singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o
con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico. Si ma non dimentichiamoci che i CD – ROM ed i DVD costano il doppio
rispetto a prima, proprio perché il legislatore per tutelare un ipotetico
astratto diritto d’Autore di un Autore che più incorporeo, intangibile,
inidentificabile, inesistente non potrebbe essere ha costretto tutti noi
all’atto dell’acquisto al balzello SIAE/STATO di Euro 0,250 ogni CD.
Va detto che la S.I .A.E. (CHE BISOGNA SEMPRE RICORDARE E’ UN
SOGGETTO PRIVATO!!!) ci tranquillizza però dicendo che se le compriamo i
bollini (quelli che vedete applicati su ogni CD che comprate o sui libri, costo
da Euro 0,018 fino ad oltre 0,50) Lei S.I.A.E. (BONTA SUA), ci rimborsa la
tassa iniziale di Euro 0,250 sborsate all’acquisto del CD.
Vi rivolgo una domanda : <
Quanti cittadini pensate si prenderanno la briga di fare una richiesta su tanto
di modulo e procedure varie per recuperare qualche decina di euro l’anno?, e
per la pratica di restituzione sarà dovuta una spesa per la gestione?, non è
dato sapere.
Altra domanda che mi sorge
spontanea, a quale autore sarà assegnata quella enorme massa di denaro
derivante dagli 0,250 euro a copia dei CD – ROM che ognuno di noi si fa di back
– up per uso personale???
In analogia al Milite Ignoto
verrà istituita la mistica e mitica figura dell’Autore Ignoto?
Ma parlando seriamente chi si
papperà questa bella torta? Parliamo di qualche decina di milioni di Euro!!
Ahh! Dimenticavo…… il tanto
nominato e difeso a spada tratta da tutta una serie di leggi a partire dal 1799
come diritto inalienabile dell’ingegno,
il cosiddetto Diritto d’Autore che come si è visto è identificato e
quantificato in Euro 0,250 a CD e in
Euro 0, 580 a DVD, in
realtà è diventato nel corso dei decenni molto più il Diritto d’ Editore, si perché la parte più sostanziosa e cospicua
se la pappa l’Editore.
In particolare il Diritto
d’Autore si riduce in alcuni casi ad una cifra a forfait offerta dall’editore
che poi sarà libero grazie alle ultime leggi liberticide della cultura e della
democrazia di sfruttare l’opera come meglio crede per i successivi settant’anni, e non il povero Autore
che una volta liquidato non potrà più pretendere nulla se non la paternità
dell’opera.
Questa cosa mi ricorda il peccato
originario dell’episodio di Gutenberg ed un altro più eclatante riguardante
Meucci che inventò il telefono, fece causa a Bell, la perse, Bell sfruttò
industrialmente il progetto, divenne una grande multinazionale, una serie di
multinazionali, ed infine qualche anno fa Meucci venne riabilitato e gli fu
riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma Meucci morì povero in canna e
Bell ricchissimo, e ricchissimi i suoi eredi.
Che dire?.......
Ma la Costituzione non
afferma (art.9) che lo Stato promuove lo
sviluppo della cultura…… (art.21) tutti hanno diritto di manifestare il proprio
pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione?.......... come la mettiamo allora con al tassa sui CD
ed i DVD??, perché per equità non tassiamo allora anche i giornali quotidiani
(mi risulta al contrario che abbiano sostanziose ed indebite agevolazioni da parte dello Stato), perché non tassare anche i telegiornali di
Berlusconi? Oppure gli spettacoli teatrali, al contrario mi risulta che costoro
godano dei favori dello Stato che sovvenziona munificamente guitti, giullari et
circenses.
Sempre l’art. 68 ci consola dicendo
che è libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto
e quinto, per uso personale; è invece vietata la distribuzione di copie al
pubblico ed ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
Sostanzialmente l’articolo 68
stabilisce:
1) innanzitutto rimane libera la
riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori,
ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo
mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o
punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege
salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a
essere ripartito tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per
un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
dell’autore;
3) riprodurre oltre il limite del
15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento
del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per
uso personale, nel pubblico.
Questa Legge introduce pene severissime
nei confronti di chi vìola il diritto di autore. Appare del tutto evidente come
vengono messi sullo stesso piano i dilettanti che duplicano in CD-ROM fosse
pure solo per curiosità o per provare un certo programma a casa, e chi duplica
e rivende “illegalmente” i CD-ROM.
La grande differenza rispetto alla precedente Legge del 1992 non è solo
nella terminologia.
La differenza e’ sostanziale
perché il cittadino che duplicava un CD-ROM semplicemente per provare un
determinato programma con la Legge
precedente non veniva punito, con la Legge attuale
invece commette un reato perché la giurisprudenza considera profitto anche il semplice risparmio di spesa per non avere comperato il bene.
Sarebbe tutto da provare se effettivamente questo comportamento abbia creato
una minusvalenza nei conti delle aziende interessate alla distribuzione dei CD
o DVD.
Ma il punto più discusso della
nuova Legge e’ l’avere introdotto l’obbligo di etichettare i supporti
informatici e/o musicali con il contrassegno SIAE anche se distribuiti da soggetti non iscritti alla SIAE. Anche qui
sarebbe da disquisire, ma proprio ritengo che questa affermazione travalica
ogni mia capacità di sopportazione
dell’umana demenza e mi astengo per pura compassione e soprattutto sfinimento.
Il regolamento di attuazione
della disciplina di incollaggio del contrassegno sulle opere dell’ingegno
emanato con D.P.Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 prevede un elenco
dei programmi non soggetti all’obbligo del contrassegno, come ad esempio i
programmi scaricati per via telematica, il software interno di apparati
cellulari (il bollino sul telefonino?) e di altri apparecchi, ed anche le
correzioni o gli aggiornamenti del software che periodicamente viene
rilasciato in scaricamento automatico da internet.
Ed infine avendo acquistato un programma in un
paese dell’Unione europea, l’acquirente sarà tenuto ad apporre il bollino
S.I.A.E??. La legge sul diritto d’autore infatti sanziona l’importazione, a fine
di profitto (ma quale profitto?), di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati, questo soprattutto se il prezzo di acquisto all’estero fosse
inferiore a quello proposto in Italia. Nel tal caso certamente c’è profitto
(inteso come risparmio di spesa), ma vi è lesione dei diritti del titolare? Che differenza fa per l’Autore se io
acquisto un suo prodotto in Italia o all’estero!?
Tutto questo
premesso, vediamo i fatti ed i concetti che andrebbero presi a riferimento per
una equilibrata e compenetrante considerazione degli interessi dell’Autore e
della libera circolazione delle idee, dell’arte
e della scienza, come afferma l’art.33 della Costituzione.
Analisi del concetto di Diritto d’Autore
nella storia
Tutto parte da Giovanni di
Gutenberg, fino ad allora i libri erano scritti dagli amanuensi. Attorno al 1444 Gutenberg
costituì una Societas con il il banchiere Johann Fust, che contribuì con 2000 Gulden,
e l'incisore Peter Schöffer allo scopo di stampare la
cosiddetta "Bibbia
a 42 linee". Il lavoro venne concluso il 23
febbraio 1455
e il libro messo in vendita a Francoforte. L'edizione suscitò immediato
entusiasmo per la qualità tipografica.
Immediatamente dopo la
pubblicazione il banchiere Fust, tanto per non smentire la nomea della casta e
far partire in maniera degna il Diritto d’autore, richiese la restituzione, con interessi,
della sua quota, causando un processo per insolvenza contro Gutenberg ed il
passaggio della proprietà di apparecchiature e macchinari al banchiere stesso.
Fust li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457 un edizione
del Libro dei Salmi. Gutenberg in seguito fu riabilitato
In quell’epoca mettere in atto
un’iniziativa del genere non era impresa da poco, come dimostra l’episodio
surriportato, c’erano in gioco grossi investimenti, ma soprattutto enormi aspettative
di sviluppo e di ritorno economico (questo scenario si ripresenterà parecchie
volte nel corso delle epoche storiche successive).
E questo da un senso anche al
perché della nascita del concetto del diritto d’autore. Il motivo fondamentale
era che mettere su una stamperia allora, e seppure gradualmente diminuendo
negli anni successivi, era un’impresa costosa e rischiosa, anche prestigiosa
per mille motivi, principalmente perché i volumi stampati comunque erano tirature limitate rispetto ad oggi, le
apparecchiature (il torchio ed i caratteri, ancora lontani dall’essere
componibili erano fortemente usurabili, difettosi, e necessitavano di frequenti
riparazioni e sostituzioni, quindi fare lo stampatore – editore era un’impresa
rischiosa e dispendiosa, anche se alla fine ben pagata,ed infatti le opere
pubblicate erano tutti rifacimenti di opere classiche, in particolare Bibbie,
ecco perché prima dicevo di propaganda e di circonvenzione di menti ante
litteram. Gradualmente nel corso degli anni, con l’evoluzione della società,
della tecnologia e di quant’altro, come accennato all’inizio, il concetto di
Diritto d’Autore si scinde in due e cioè nel cosiddetto diritto di proprietà
immateriale (corpus mysticum) e quello del possesso materiale del bene (corpus
mechanicum).
Il primo appartiene al’ideatore
dell’opera, all’ingegno dell’Autore, ed il secondo a chi mette a disposizione i
mezzi per diffondere l’opera.
Prima del XVIII secolo non si può
dire che esistesse un vero e proprio diritto d’autore, ma venivano solamente
concessi dei privilegi agli autori, specialmente ai librai, che per pubblicare
dovevano sostenere delle spese, quindi ecco anche, fra l’altro, perché i letterati per lunghi anni sono stati
soltanto i rappresentanti della nobiltà o della borghesia.
(Le 95 tesi di Lutero in una
edizione a stampa del 1522)
Nel 1710 fu creato il
diritto d’autore in Inghilterra, con uno statuto della regina Anna d'Inghilterra.
Nel 1791 l’Assemblea nazionale francese relativa agli
spettacoli, con un decreto legislativo, espresse la proibizione di
rappresentare opere di autori viventi senza il loro consenso, diritto che si
estendeva agli eredi e ai concessionari degli autori, che sarebbero stati
‘’proprietari’’ delle loro opere, per cinque
anni dopo la morte dell’autore.
Nel 1793 dal 19 luglio al 24 luglio,
Charles Dickens per molti anni in
Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1842 ed ancora nel 1865 si recò in
America per un giro di letture delle sue opere, questo facevano gli scrittori
sia famosi che non per vivere perché i proventi dei soli diritti d’Autore non
erano in genere gran cosa.
Finalmente il 9
settembre1886
per regolamentare e razionalizzare questo campo fu costituita l’Unione
internazionale di Berna, che coordina i rapporti di tutti i
paesi mondiali iscritti, alla quale anche l’Italia ha aderito ed è ancora oggi
operante.
Tutto quanto fino ad ora esposto
ha una sua ragion d’essere inconfutabile, perché operando in una società
prevalentemente poco alfabetizzata, sedentaria, in cui gli spostamenti erano
rari, la cultura ed in particolare la lettura patrimonio di pochi, era logico e
condivisibile che partendo dai cinque anni di durata iniziali, si progredisse
man mano a dieci, venti, venticinque, cinquant’anni. Questo per poter agevolare
e dare delle entrate decorose o importanti a chi viveva del frutto della mente.
Seconda fase : questo trend è
andato avanti in tutto il corso del millenovecento accrescendo sempre più la
durata del Diritto. E questo nonostante, l’iperbolica crescita della cultura,
degli alfabetizzati della crescita demografica mondiale.
In questo periodo si può
osservare a mio parere che la crescita degli autori, in qualunque campo
culturale, aumenta di pari passo con la crescita degli acquisti di opere e di
sevizi culturali in tutte le sue forme, per cui la torta viene spartita più o
meno equamente, ed il sistema nel suo insieme rimane equilibrato.
Terza fase : tutto cambia quando
giungono i sistemi di trasmissione moderni, principalmente i dischi analogici
in vinile, basta ricordare quanti soldi hanno rastrellato i Beatles o i Rolling
stones, Elvis Presley, ma gli esempi potrebbero essere centinaia.
Lo stesso dicasi per i film degli
anni sessanta, settanta, ottanta che hanno fatto diventare nababbi e cresi
personaggi che hanno azzeccato anche un solo film distribuito a livello
mondiale.
Quarta fase : il punto di arrivo
e di incaglio del diritto d’autore, l’avvento dell’era digitale.
IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE
Il mio professore di fisica
ripeteva in questi casi una frase che è rimasta impressa a fuoco nella mia
mente per quante volte ce la ripeteva, ma qui è proprio il caso di citarla, diceva
: < qui casca l’asino!!>, ed intendeva qui è il punto cruciale, il
momento in cui il sistema presenta il suo punto debole, le incongruenze.
Il punto di volta è rappresentato
dalle successive e rapidissime evoluzione dell’informatica e della telematica
che hanno portato nel corso di una decina d’anni uno sconvolgimento epocale
nella raccolta, produzione, distribuzione di informazioni, testi, conoscenze,
formazione, etc.
Che cosa è successo….., è
successo che mentre fino ad una decina di anni or sono per diffondere un’idea
di un certo spessore culturale occorreva un libro, un disco (i mitici long
play), una cassetta registrata, etc., e quindi bisognava mettere in opera tutta
una serie di funzioni, di competenze, di esperienze, di imprenditorialità, di finanziamenti
anche cospicui (un po’ alla Gutenberg) per poter realizzare un supporto di
quelli citati che permettesse la trasmissione delle informazioni da un autore
ad una serie più o meno ampia di fruitori – acquirenti.
Tutto questo costava lavoro di molte
persone e denaro per finanziare l’operazione.
Era quindi necessario e giusto
che chi intraprendeva tali iniziative avesse la garanzia per quanto possibile avesse la tranquillità di
compiere un’operazione positiva anche finanziariamente.
Ora per realizzare un CD o DVD
non occorre quasi nessuna competenza ed esperienza professionale, e quindi
all’inizio della filiera può esserci un autore (più o meno di qualità) che
autonomamente e senza nessuna capacità ed esperienza precedente può produrre
un’opera, realizzandola da cima a fondo senza l’aiuto di nessuno, quindi senza
nessun investimento industriale (e questo secondo me è un gran bene).
Non solo, una volta completata
l’opera la si può mettere in rete, ci sono una miriade di siti specializzati
nella vendita on line dove l’autore può anche mettere a disposizione la sua
opera, o parte di essa anche gratuitamente.
Quindi come si vede le cose
stanno messe molto diversamente da come il legislatore solo due/tre anni fa ha
cercato di schematizzare il quadro operativo e lo scenario generale.
Sorgono allora una serie di
considerazioni :
1)
nel cinquecento si era stabilita l'esistenza di un
diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto dal diritto del
possesso materiale del bene (corpus mechanicum), dicotomia che è durata fino ad
una decina d’anni fa; invece da qualche tempo ma vieppiù sempre più
frequentemente accade che l’Autore sia il detentore di entrambi i diritti, che
finalmente e sacrosantamente si sono riuniti nell’unico soggetto che ha il compiuto
e completo diritto di detenerli;
2)
i mezzi di trasmissione non viaggiano più a dorso
di somaro o su un brigantino, o nel migliore dei casi su un treno merci, ma
ormai viaggiano su pacchetti informatici, alla velocità degli elettroni, e si
diffondono a velocità vicine a quella della luce in tutti i servers ed in tutti
i personal computers in giro per il mondo;
3)
qualche anno fa un Autore nel suo determinato campo
aveva a disposizione una ben definita e limitata schiera di potenziali
acquirenti che derivavano da una serie di parametri obbligati, come ad esempio
la lingua di pubblicazione, l’argomento, la preventiva scelta editoriale
dell’editore sul livello di gradimento dei lettori e quindi le potenziali
possibilità di distribuzione del libro, etc., etc.;
4)
ora questo non ha più ragione d’essere perché il
libro di carta non serve più, l’editore non c’è più, lo spazio di distribuzione
è il mondo e non più il singolo stato nazionale, il libro si può pubblicarlo in
tutte le lingue che si vuole, e quindi il target di potenziali lettori (a
pagamento o non) si è ampliato a dismisura;
5)
talmente ampliato che permette, se l’opera è valida
(poniamo il caso di un software applicativo), di distribuirlo in milioni di
copie con una rapidità assolutamente incredibile solo un decennio fa. Un
esempio illuminante di queste mie affermazioni sono i romanzi di Dan Brown;
6)
da questo processo possono derivare successi
“editoriali” epocali con accumulo di fortune da nababbi impensabili ieri.
Ne consegue che questo sistema
produce, distribuisce e consuma conoscenza e scienza a flusso continuo e
rapidissimo anche nel raggiungere i posti più remoti del globo terracqueo prima
altrimenti impenetrabili attraverso i normali mezzi di comunicazione, penso ad
esempio alla Cina più impervia.
E ritenere, salvo casi
eccezionali, di cui non mi si prospetta alla mente alcun esempio, che un Autore
possa godere dei proventi di successive edizioni per i settan’anni a venire mi
sembra veramente molto improbabile.
D’altro verso, stante la
situazione descritta, mi sembra veramente riprovevole e sommamente discutibile
e disdicevole, qualora la situazione semmai si verificasse, attribuire ad un
Autore dei possibili proventi di tale enorme entità per un periodo di
settant’anni.
Non fosse altro per una sola
questione di etica dell’Autore, che questa sì, deve rimanere disgiunta dal puro
interesse venale e finanziario della realizzazione di un’opera.
Alla luce di quanto descritto e
di quant’altro immaginabile si impone una rivisitazione della visione di insieme
della modalità di essere Autore, di essere Editore, di quantificare e valutare
ogni aspetto del contesto e di normare e legiferare, tenendo ben presente i due
diversi valori che sono ai due capi della questione in esame, e cioè
l’innegabile e doveroso riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera
all’ Autore ad un capo della questione(art.21)
tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione), ma all’altro capo (art.9 ….lo Stato promuove lo sviluppo della
cultura……) il pure altrettanto innegabile, intangibile, insopprimibile
diritto del cittadino di avere libero
accesso alle fonti della cultura, secondo i canoni del tempo (aggiungo io) e i
canoni dei tempi attuali sono ad esempio :
A)
il “copyleft” e non il copyright;
B)
il “fair use”;
C)
il creative commons;
D)
la licenza
per Documentazione Libera GNU;
E)
l’”open source”;
F)
etc..
Quindi, come è evidente, esistono
ormai moltissimi Autori che rinunciano totalmente o parzialmente allo sfruttamento
del loro diritto d’Autore.
Richiedendo molto spesso un
piccolo compenso a riconoscimento del loro lavoro, lasciato alla
discrezionalità del fruitore dell’opera.
In definitiva penso che il
tradizionale rapporto autore – fruitore vada completamente rivisto in funzione
di quanto fin qui detto ed a quanto neppure accennato, ma che tutti quanti
avranno avvertito sopraggiungere dietro l’angolo.
Se dovessi esprimere una mia un
po’ più profonda considerazione direi che il punto in cui ci troviamo oggi può
essere paragonato al momento del Big Bang (vero o non vero non importa), in cui
la panspermia ha pervaso l’universo e attraverso le correnti stellari ha
diffuso l’RNA andando a fecondare miriadi di pianeti, tra cui il nostro
permettendo la nascita della vita e della nostra specie.
Ed aggiungerei un altro
parallelismo, e cioè se l’RNA avesse trovato ostacoli forse noi oggi non
esiteremmo.
Oggi stiamo approssimandoci al
Big Bang di una nuova genesi della cultura.
Ma voglio essere ancora più
esplicito e faccio un esempio più calzante ed immediato e Vi domando :
che cosa sarebbe successo se il
primo uomo che capì il principio della coltivazione dei semi avesse venduto ai
suoi simili i semi solo per fare un raccolto di un solo anno ed avesse impedito
il riutilizzo dei semi della raccolta dell’anno successivo?
Sicuramente qualcosa sarebbe
successo, penso in ogni caso di non molto positivo.
Bene ora ci sono le
multinazionali delle sementi che hanno selezionato dei tipi di semi che
creano loro volta semi infecondi, per
cui l’anno successivo i contadini sono costretti ha ricomprare le sementi dalle
multinazionali.
Dove ci porterà una simile
politica agricola?
Nella cultura, informazione,
formazione, scienza, coscienza, le multinazionali, le cosiddette Majors, stanno
tentando di fare altrettanto a discapito di tutti i cittadini.
Nonostante questi illegittimi,
invasivi, fraudolenti escamotages che ho citato nelle pagine precedenti da
parte delle multinazionali della comunicazione ed altro, che si comprano leggi
“AD HOC” assolutamente illiberali ed anticostituzionali dai vari governi
mondiali, il progresso procede comunque inarrestabile quando è arrivato il suo
tempo, e questo tempo è arrivato.
Infatti ormai ci sono milioni di
autori che producono autonomamente, che distribuiscono on line (anche
gratuitamente), che stanno formando una controcultura alternativa a quella standardizzata
ed omologata dell’establishment. Un dato per avere un idea : i sistemi di scambio “peer to peer” vede
ormai connessi costantemente 24 ore su 24 almeno trenta milioni di scambi di
files in contemporanea, con crescita di circa il due, tre per cento al mese del
numero delle connessioni di scambio.
VIVA IL COPYLEFT,
VIVA LA LIBERTA ’ DI
PAROLA,
VIVA LA LIBERTA ’ DI
LETTURA,
VIVA LA
LIBERA INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI CITTADINI.
Solo cittadini migliori, più colti, istruiti, alfabetizzati, formati,
informati, con cultura condivisa, ma personalizzata, individualizzata, possono
realizzare una società migliore, un mondo migliore.
Orazio Fergnani.
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