domenica 25 marzo 2018

QUERELA CONTRO SINDACI, PRESIDI, DIRETTORI DIDATTICI ED ALTRI PER ALLONTANAMENTO MINORI DA SCUOLA ED ALTRO DEL 24 MARZO 2018 di Orazio Fergnani


     

                                                                                    ROMA, 24/03/2018

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                          
                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente

                                                                              Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia    
                                                                           
                                                                  E, p.c.  Ad  Altri







QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DELL’ALLONTANAMENTO DEI FANCIULLI DALLA SCUOLA E RELATIVE SANZIONI E PROVVEDIMENTI CONTRO I FAMIGLIARI.


CONTRO :

1)      Tutti i Sindaci italiani che hanno omesso i loro obbligatori adempimenti di legge e compiti morali,come stabiliti nelle norme successivamente richiamate;
 
2)      Direttori Responsabili della UOC di Igiene e Sanità Pubblica delle USL su tutto il territorio nazionale;
 
3)      E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.



Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:


1)      Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.):
2)       Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
3)      Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
4)      Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
5)      Associazione a delinquere (art.416 bis);
6)      Omicidio (art.575 c.p);
7)      Lesione personale (art.582 c.p.);
8)      Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art.586 c.p.);
9)      Omicidio colposo. (art.589 cc.p.);
10)  Lesioni personali colpose (art.590c.p.);
11)  Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art.731);
12)  Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art.590-sexies) (1);
13)  Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio Nazionale.

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione.


Persone offese:  Tutti i Cittadini italiani.

CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :

Costituzione : Artt. 2; 13; 32; 34; 54.-

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Codice Civile

Art.5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.


Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"


33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, ..omissis ... accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. ... omissis ...  accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"


Art. 117. Interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2018

Articolo 50 Competenze del sindaco.... omissis ...
5.In particolare,in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,quale
rappresentante della comunità locale.


IL FATTO


A partire dall’estate del 2017, e poi più pesantemente dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 ingiustificatamente, indebitamente ed incostituzionalmente è stata illegittimamente e in varie modalità rifiutata la prosecuzione della frequenza a scuola dei bambini non vaccinati.

In particolare negli utimi mesi a partire dall’approvazion del decreto sulla obbligatorietà dei vaccini (... la cosiddetta legge 119/2017 – Lorenzin, è stata promossa una campagna mediatica che ha trasfuso nell’opinione pubblica l’idea del portatore di germi contaggiosi in capo ai bambini non vaccinati...e conseguentemente (oltre alle altre gravissime conseguenze...) ha portato all’isolamento relazionale ed alla disperazione milioni di famiglie italiane che si sono viste improvvisamente nella condizione di essere considerate peggio dei più esecrabili delinquenti abituali... solo per tentare di difendere dei diritti costituzionalmente garntiti..

Vogliamo qui ricordare gli articoli 32 e 34. della Costituzione e In particolare evidenziare che il diritto alla salute è non coercibile ... e la salute è un diritto indisponibile, personale, irrinunciabile, e quindi SALVO una inderogabile, imprescindibile, ineludibile e....
Formale ed UFFICIALE dichiarazione di EMERGENZA SANITARIA quale UNA GRAVE EPIDEMIA IN CORSO... (o prevedibilmente immanente..)... Della quale dichiarazione della altrimenti inarrestabile grave SCIAGURA  ovviamente chi di dovere CHE CREASSE TALE ALLARMISTICA SITUAZIONE.... se ne assume la totale responsabilità....

Nessuno può legittimamente sottrarre il diritto all’ autodeterminazione ed imporre alcunchè di obbligatorio in materia sanitaria...(salvo tragedie epidemiche in corso – IL CHE NON APPARE).

Infatti, la costrizione della libertà ed autodeterminazione del trattamento sanitario 
ravvisa un macroscopico esempio di eccesso colposo di legittima difesa collettiva 
a fronte del bene della salute del singolo. Quando, viceversa, un individuo sano 
(fino a prova contraria) ha l’assoluto primato rispetto ad interessi della società nel 
suo complesso ed alla scienza e ricerca.

A riprova che quanto imbastito dalla Ministra Lorenzin e dalla maggioranza del passato Parlamento non sussistevano (e non sussistono le motivazioni di un eccessivo allarmismo epidemico/vaccinale tale da giustificare l’emanazione ordinanze di allarme epidemia....  a cui avrebbe ure essere emanata la legge Lorenzin... ma questa obbligatoria e vincolante premessa non esiste e quindi una legge 119/2017 - Lorenzin non potrebbe essere emanata...

Premettendo che mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero. Non risulta decimata da epidemie.

Ci giungono forse folle di infetti dalla Svizzera o dalla Svezia ? Che senso ha qualificare necessità inderogabile qualcosa che metà dei nostri vicini nemmeno considerano ?

Gli europei sono forse tutti scemi ? Tutti ammalati ? Non è così.

Siamo già il paese più vaccinato dell'intero continente.

Ognuno può coltivare le opinioni che preferisce, e anche sostenerle, motivandole, in pubblico.

Ma l'attività scientifica si fonda su osservazione e misura, un terreno nel quale i numeri sono numeri, ovvero concetti che contano i fenomeni.

I numeri forniti dal Ministero della Sanità ci mostrano che il vaccino contro il morbillo è quasi inefficace, o comunque scarsamente efficace.

Vediamo :

Copertura vaccinale, in percentuale, dal 2004 al 2015:

86% (2004); 87% (2005) ; 88% (2006) ; 90% (2007) ; 90% (2008) ; 90% (2009) ; 91% (2010) ; 90% (2011) ; 90% (2012) ; 90% (2013) ; 87% (2014) ; 85% (2015).

Dal 2007 al 2013 la copertura massima, sempre al 90%, salvo l'ulteriore picco al 91 del 2010.
Se il vaccino è efficace ci si doveva aspettare che nel periodo 2007-2013 i casi di morbillo fossero minimizzati rispetto ai periodi di copertura inferiore (circa un 5% in meno di soggetti vaccinati).
Magari lieve, ma si sarebbe dovuta vedere una diminuzione.
Non si è vista. Anzi, si notano in quei 7 anni ben tre picchi di aumento, l'esatto contrario dell'aspettativa.

Casi annui di morbillo in Italia :
686 (2004); 215 (2005); 571 (2006); 595 (2007); 5312 (2008); 759 (2009); 3011 (2010); 4671 (2011); 622 (2012); 2258 (2013); 1694 (2014); 259 (2015).

Come si vede dalla sezione centrale dei dati, l'aumento di copertura vaccinale non ha prodotto una diminuzione di casi infetti, anzi è risultato compatibile con drastici aumenti, fino a ben oltre 10 volte tanto i precedenti.

Il minimo che se ne possa dedurre è che la protezione vaccinale italiana sul morbillo non protegge ......
Al contrario … è fallimentare.




Basta osservare i seguenti diagrammi e ci si rende conto della falsità delle tesi di partenza della Lorenzin, e di tutta la filiera delle resonsabilità per arrivare fino ai Sindaci ed ai suoi colaboratori.

Ecco, a semplice dimostrazione uno dei diagrammi rappresentanti la sconfitta delle malattie infantili...vale anche per l’Italia… Si rileva facilmente che al momento dell’introduzione della vaccinazione obbligatoria la battaglia contro le malattie epidemiche infantili era già definitivamente vinta... dagli idraulici.

E non viene soprattutto adeguatamente enfattizzato che il 28,2% dei bambini vaccinati subisce danni collaterali, fortunatamente per la maggioranza non gravi, ma anche con ampie fascie di autismo o altri danni  di varia natura potenzialmente debilitanti col passare degli anni.

Tutto ciò considerato se ne possono trarre alcuni inconfutabili elementi :

1) siamo di fronte ad una serie di usurpazione dei diritti primari e legittimi dei cittadini e ad una lesione feroce ed aggressiva del dettato costituzionale;
2) Per iniziare una campagna di vaccinazione di massa in Italia ed in Europa senza alcuna necessità.

3) Di cui non se ne rileva scientificamente l’efficacia;
4) Che al contrario ha molti e pericolosi effetti collaterali noti ed ignoti;
5) Il cui scopo certo è un pesantissimo aggravio delle spese dello Stato;
6) A cui si aggiunge un altro ancor più certo scopo .. l’esclusivo vantaggio della lobby dell’industria farmaceutica a danno della salute dei cittadini.

Ma soprattutto e per concludere ... nessuno Stato di diritto, sostenendosi tale,, può condurre un simile attacco ai cittadini così usurpativo, vessatorio ed ignobile :

1)      mistificando la verità attraverso una mastodontica campagna mediatica;
2)      dissimulando rilevanze scientifiche attestanti la pericolosita’ vaccinale;
3)      imponendo alla popolazione la volonta’ delle lobbies farmaceutiche;
4)      sottraendo il diritto all’ autodeterminazione;
5)      sottraendo il diritto alla salute (ricordiamoci il 28% di danni collaterali);
6)      sottraendo il diritto alla liberta’ di trattamento sanitario;
7)      sottraendo il diritto all’istruzione;
8)      sottraendo il diritto genitoriale;
9)      imponendo balzelli coercitivi della volontà delle famiglie meno abbienti;
10)  soverchiando bambini e famiglie in violazione di diritti costituzionali ed internazionali;
11)  e per di più sperequando il trattamento del personale sanitario con quello impositivo dei bambini.

Di questa infamia sono corresponsabili i Sindaci che non hanno attivato  le loro competenze e funzioni , ma passivamente omertosamente ed omissivamente hanno fin qui tollerato  questo scempio (tranne casi isolati), che altretttanto compiono i dirigenti delle ASL, e personaggi come consulenti, pediatri, psicologi ed altri che in questo letamaio beatamente sguazzano ...

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :

a)                             di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato ai diritti Costituzionali dei cittadini, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti.

b)                             di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Ricordiamo, sottolineo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

IN FEDE. 

AlbaMediterranea                     Assoconsumatori                   The Walk of Change


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