ROMA, 24/03/2018
Al Comando stazione dei
Carabinieri
Alla Procura
Della Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de
l’Aia
E, p.c.
Ad Altri
QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DELL’ALLONTANAMENTO DEI
FANCIULLI DALLA SCUOLA E RELATIVE SANZIONI E PROVVEDIMENTI CONTRO I FAMIGLIARI.
CONTRO :
1) Tutti i Sindaci italiani che hanno omesso i loro obbligatori adempimenti di legge e compiti morali,come stabiliti nelle norme successivamente richiamate;
2) Direttori Responsabili della UOC di Igiene e Sanità Pubblica delle USL su tutto il territorio nazionale;
3)
E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si
ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319
c.p.):
2)
Abuso d’ufficio
(art.323 c.p.);
3)
Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
4)
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici (art.479 c.p.);
5)
Associazione a delinquere (art.416 bis);
6)
Omicidio (art.575 c.p);
7)
Lesione personale (art.582 c.p.);
8)
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
(art.586 c.p.);
9)
Omicidio colposo. (art.589 cc.p.);
10)
Lesioni personali colpose (art.590c.p.);
11)
Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
(art.731);
12) Responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario (art.590-sexies) (1);
13) Ed eventuali altre
fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio Nazionale.
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione.
Persone
offese: Tutti i Cittadini italiani.
CARDINI E FONDAMENTA
DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 2; 13; 32; 34; 54.-
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 34. La scuola è
aperta a tutti.
Art. 54. Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Codice Civile
Art.5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di
disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Legge 23
dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario
nazionale"
33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari volontari e obbligatori.
Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili e politici, ..omissis ...
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. ... omissis
... accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di
chi vi è obbligato. L'unità sanitaria
locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari
obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra
servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque
può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento
con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario
obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il
sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono
adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Art. 117. Interventi
d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri
e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza
che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del
comma 1.
D.Lgs.
18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali. AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2018
Articolo 50 Competenze del
sindaco.... omissis ...
5.In
particolare,in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,quale
rappresentante della comunità locale.
IL FATTO
A partire dall’estate del 2017, e poi più pesantemente dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 ingiustificatamente, indebitamente ed incostituzionalmente è stata illegittimamente e in varie modalità rifiutata la prosecuzione della frequenza a scuola dei bambini non vaccinati.
In
particolare negli utimi mesi a partire dall’approvazion del decreto sulla
obbligatorietà dei vaccini (... la cosiddetta legge 119/2017 – Lorenzin, è
stata promossa una campagna mediatica che ha trasfuso nell’opinione pubblica
l’idea del portatore di germi contaggiosi in capo ai bambini non vaccinati...e
conseguentemente (oltre alle altre gravissime conseguenze...) ha portato
all’isolamento relazionale ed alla disperazione milioni di famiglie italiane
che si sono viste improvvisamente nella condizione di essere considerate peggio
dei più esecrabili delinquenti abituali... solo per tentare di difendere dei
diritti costituzionalmente garntiti..
Vogliamo
qui ricordare gli articoli 32 e 34. della
Costituzione e In particolare evidenziare che il diritto alla salute è non coercibile ...
e la salute è un diritto
indisponibile, personale, irrinunciabile, e quindi SALVO una
inderogabile, imprescindibile, ineludibile e....
Formale ed UFFICIALE dichiarazione di
EMERGENZA SANITARIA quale UNA GRAVE EPIDEMIA IN CORSO... (o prevedibilmente
immanente..)... Della quale dichiarazione della altrimenti inarrestabile grave
SCIAGURA ovviamente chi di dovere CHE
CREASSE TALE ALLARMISTICA SITUAZIONE.... se ne assume la totale
responsabilità....
Nessuno può legittimamente sottrarre il diritto all’
autodeterminazione ed imporre alcunchè di obbligatorio in materia sanitaria...(salvo
tragedie epidemiche in corso – IL CHE NON APPARE).
Infatti, la costrizione della libertà ed autodeterminazione del trattamento sanitario
ravvisa un macroscopico esempio di eccesso colposo di legittima difesa collettiva
a fronte del bene della salute del singolo. Quando, viceversa, un individuo sano
(fino a prova contraria) ha l’assoluto primato rispetto ad interessi della società nel
suo complesso ed alla scienza e ricerca.
A riprova che quanto imbastito dalla Ministra Lorenzin e
dalla maggioranza del passato Parlamento non sussistevano (e non sussistono le
motivazioni di un eccessivo allarmismo epidemico/vaccinale tale da giustificare
l’emanazione ordinanze di allarme epidemia....
a cui avrebbe ure essere emanata la legge Lorenzin... ma
questa obbligatoria e vincolante premessa non esiste e quindi una legge 119/2017 - Lorenzin
non potrebbe essere emanata...
Premettendo che mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero. Non
risulta decimata da epidemie.
Ci
giungono forse folle di infetti dalla Svizzera o dalla Svezia ? Che senso ha
qualificare necessità inderogabile qualcosa che metà dei nostri vicini nemmeno
considerano ?
Gli
europei sono forse tutti scemi ? Tutti ammalati ? Non è così.
Siamo
già il paese più vaccinato dell'intero continente.
Ognuno
può coltivare le opinioni che preferisce, e anche sostenerle, motivandole, in
pubblico.
Ma
l'attività scientifica si fonda su osservazione e misura, un terreno nel quale
i numeri sono numeri, ovvero concetti che contano i fenomeni.
I
numeri forniti dal Ministero della Sanità ci mostrano che il vaccino contro il
morbillo è quasi inefficace, o comunque scarsamente efficace.
Vediamo :
Copertura
vaccinale, in percentuale, dal 2004 al 2015:
86%
(2004); 87% (2005) ; 88%
(2006) ; 90% (2007) ; 90% (2008) ; 90% (2009) ; 91%
(2010) ; 90% (2011) ; 90% (2012) ; 90%
(2013) ; 87% (2014) ; 85% (2015).
Dal
2007 al 2013 la copertura massima, sempre al 90%, salvo l'ulteriore picco al 91
del 2010.
Se
il vaccino è efficace ci si doveva aspettare che nel periodo 2007-2013 i casi
di morbillo fossero minimizzati rispetto ai periodi di copertura inferiore
(circa un 5% in meno di soggetti vaccinati).
Magari
lieve, ma si sarebbe dovuta vedere una diminuzione.
Non
si è vista. Anzi, si notano in quei 7 anni ben tre picchi di aumento, l'esatto
contrario dell'aspettativa.
Casi
annui di morbillo in Italia :
686
(2004); 215 (2005); 571 (2006);
595 (2007); 5312
(2008); 759 (2009); 3011 (2010); 4671 (2011); 622
(2012); 2258 (2013); 1694 (2014); 259
(2015).
Il
minimo che se ne possa dedurre è che la protezione vaccinale italiana sul
morbillo non protegge ......
Basta osservare i seguenti diagrammi e ci si rende conto della falsità delle tesi di partenza della Lorenzin, e di tutta la filiera delle resonsabilità per arrivare fino ai Sindaci ed ai suoi colaboratori.
Ecco,
a semplice dimostrazione uno dei diagrammi rappresentanti la sconfitta delle
malattie infantili...vale anche per l’Italia… Si rileva facilmente che al momento dell’introduzione
della vaccinazione obbligatoria la battaglia contro le malattie epidemiche
infantili era già definitivamente vinta... dagli idraulici.
E
non viene soprattutto adeguatamente enfattizzato che il 28,2% dei bambini
vaccinati subisce danni collaterali, fortunatamente per la maggioranza non
gravi, ma anche con ampie fascie di autismo o altri danni di varia natura potenzialmente debilitanti
col passare degli anni.
Tutto ciò considerato se ne possono trarre alcuni inconfutabili
elementi :
1)
siamo di fronte ad una serie di usurpazione dei diritti primari e legittimi dei
cittadini e ad una lesione feroce ed aggressiva del dettato costituzionale;
2)
Per iniziare una campagna di vaccinazione di massa in Italia ed in Europa senza
alcuna necessità.
3)
Di cui non se ne rileva scientificamente l’efficacia;
4)
Che al contrario ha molti e pericolosi effetti collaterali noti ed ignoti;
5)
Il cui scopo certo è un pesantissimo aggravio delle spese dello Stato;
6)
A cui si aggiunge un altro ancor più certo scopo .. l’esclusivo vantaggio della
lobby dell’industria farmaceutica a danno della salute dei cittadini.
Ma
soprattutto e per concludere ... nessuno Stato di diritto, sostenendosi tale,,
può condurre un simile attacco ai cittadini così usurpativo, vessatorio ed
ignobile :
1)
mistificando la verità attraverso una
mastodontica campagna mediatica;
2)
dissimulando rilevanze scientifiche attestanti
la pericolosita’ vaccinale;
3)
imponendo alla popolazione la volonta’ delle
lobbies farmaceutiche;
4) sottraendo
il diritto all’ autodeterminazione;
5) sottraendo
il diritto alla salute (ricordiamoci il 28% di danni collaterali);
6) sottraendo
il diritto alla liberta’ di trattamento sanitario;
7) sottraendo
il diritto all’istruzione;
8) sottraendo
il diritto genitoriale;
9) imponendo
balzelli coercitivi della volontà delle famiglie meno abbienti;
10) soverchiando
bambini e famiglie in violazione di diritti costituzionali ed internazionali;
11) e per di
più sperequando il trattamento del personale sanitario con quello impositivo
dei bambini.
Di questa infamia
sono corresponsabili i Sindaci che non hanno attivato le loro competenze e funzioni , ma passivamente
omertosamente ed omissivamente hanno fin qui tollerato questo scempio (tranne casi isolati), che
altretttanto compiono i dirigenti delle ASL, e personaggi come consulenti,
pediatri, psicologi ed altri che in questo letamaio beatamente sguazzano ...
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
a)
di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla
configurazione della fattispecie di attentato ai diritti Costituzionali dei
cittadini,
rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti.
b)
di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini
di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Ricordiamo, sottolineo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge
rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso
di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della
Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini
italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve
rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci
parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408
c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati
in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p.,
e di essere sentiti personalmente
IN FEDE.
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grazie!
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