lunedì 12 marzo 2018

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849)



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
(1849)

PRINCIPII FONDAMENTALI
I
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II
Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI
La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE’ CITTADINI
Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica:
– gli originarii della Repubblica;
– coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
– gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art. 2 – Si perde la cittadinanza:
– per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;
– per condanna giudiziale.
Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge.
Art. 7 – La manifestazione del pensiero, è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8 – L’insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.
Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.


TITOLO II
DELL’ORDINAMENTO POLITICO
Art. 15 – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

TITOLO III
DELL’ASSEMBLEA
Art. 16 – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
Art. 17 – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18 – Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
Art. 19 – Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
Art. 20 – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21 – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Art. 22 – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23 – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24 – Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
Art. 26 – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
Art. 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
Art. 28 – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.
Art. 29 – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
Art. 30 – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
Art. 31 – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.
Art. 32 – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
Art. 33 – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti.
Art. 34 – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1) degli affari interni;
2) degli affari esteri;
3) di guerra e marina;
4) di finanze;
5) di grazia e giustizia;
6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
Art. 36 – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
Art. 37 – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.
Art. 38 – Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma del consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
Art. 39 – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art. 40 – I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano.
Art. 41 – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.
Art. 42 – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
Art. 43 – I consoli e i ministri sono responsabili.
Art. 44 – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
Art. 45 – Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 46 – Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall’Assemblea.
Art. 47 – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.
Art. 48 – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 49 – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
Art. 50 – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
Art. 51 – Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
Art. 52 – La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53 – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54 – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
Art. 55 – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
Art. 56 – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
Art. 57 – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
Art. 58 – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
Art. 59 – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato.
Art. 60 – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
Art. 61 – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
Art. 62 – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.

TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art. 63 – Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
Art. 64 – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
Art. 65 – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 66 – Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.
Art. 67 – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
Art. 68 – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
Art. 69 – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente
G. Galletti
I Vice-Presidenti
A. Saliceti
E. Alloccatelli
I Segretari
G. Pennacchi
G. Cocchi
A. Fabretti
A. Zambianch
i


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