ROMA, 05/04/2018
Al Comando Stazione dei Carabinieri
Alla Procura della Repubblica competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale dell’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco
Alla Sede Provinciale del Genio Civile
Alla Sede provinciale
della Protezione Civile
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia per il mancato adeguamento
degli edifici scolastici di ogni ordine e grado i cui reponsabili (citati di
seguito in calce), nel corso dei decenni, eludendo il dettato di numerose leggi
nel testo citate (e non), e contraddicendo tutte le doverose cautele di
garanzia, cura e tutela degli studenti,... ha edificato e/o manutenuto ed
utilizzato edifici scolastici del tutto inagibili perchè carenti secondo molti
profili, rendendoli luoghi a rischio pericolosissimi dove gli studenti
trascorrono intere giornate di studio ed apprendimento.
CONTRO :
1.
Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli ;
2.
Il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella;
3.
Il Presidente del
consiglio dei ministri Paolo Gentiloni;
4.
Il Ministro della
Sanità Beatrice Lorenzin;
5.
Il Ministro per gli
affari regionali con delega per le politiche per la famiglia Enrico Costa;
6.
Il Sindaco Comune Bracciano
Armando Tondinelli responsabile sicurezza plessi scolastici;
7.
L’Assessore Comune Bracciano
Fabrizio Marcantoni responsabile dei plessi scolastici;
8.
L’Assessore Comune Bracciano
Giovanni Bentivoglio responsabile Lavori Pubblici;
9.
L’Assessore di
Bracciano
Roberta Alimenti responsabile Politiche Scuola e
dell'Infanzia;
10.
I Responsabili della
verifica della sicurezza antisismica ed altro dei plessi scolastici;
11.
I Dirigenti e
funzionari del Genio Civile competente per territorio;
12.
E quant’altri
coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1.
Concorso formale in
reato continuato (art. 81 c.p.);
2.
Pene per coloro che
concorrono nel reato (art. 110 c.p.);
3.
Circostanze aggravanti
(art. 112 c.p);
4.
Abuso d’ufficio (art.
323 c.p.);
5.
Omissioni d’atti d’ufficio
(art. 328 c.p.);
6.
Associazione a
delinquere (art .416 bis);
7.
Tentata Strage (art.
422c.p.);
8.
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosii (art.
434 c.p.);
9.
Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);
10.
Ripristino dello stato dei luoghi (art.
452-duodecies c.p.);
11.
Tentato Omicidio (art. 575 c.p.);
12.
Tentata Lesione personale (art. 582 c.p.);
13.
Ed eventuali altre
fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE :
DENOMINAZIONE SCUOLA
|
INDIRIZZO SCUOLA
|
LUCA PACIOLO
|
VIA PIAVE, 22
|
VIA DEI LECCI - BRACCIANO
|
VIA DEI LECCI, S.N.C.
|
LICEO SCIENTIFICO
STATALE "IGNAZIO VIAN"
|
LARGO CESARE
PAVESE, 1
|
S. GIOVANNI
BOSCO BRACCIANO
|
VIA CARLO MARCHI, 6
|
BRACCIANO C.U.
|
VIA PRINCIPE DI
NAPOLI, 51
|
IC BRACCIANO
|
VIA PRINCIPE DI
NAPOLI, 51
|
BRACCIANO C.U.
|
VIA PRINCIPE DI
NAPOLI, 51
|
LUCA PACIOLO
|
VIA PIAVE, 22
|
RISCHIO SISMICITÃ
|
PROGETTAZIONE
ANTISISMICA
|
MEDIO/ALTA (S=9)
|
NO
|
NESSUNO DI QUESTI EDIFICI È A NORMA ANTISISMICA
|
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di
esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana,
tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt.
2; 30; 32; 34;
Art. 2. La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,.. omissis ….
Art. 30. È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, … omissis …
Art. 32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, … omissis ....
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Adempimenti in premessa
Per
poter utilizzare edifici (in particolare
pubblici occorre fra l'altro.... Il Certificato di agibilità...
Il certificato di agibilità è un
documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico degli edifici. Viene richiesto dopo 15 giorni
dalla fine dei lavori.
Sostituisce ed integra l'ex certificato di abitabilità.
Va richiesto allo
sportello unico dell'edilizia del proprio comune (ex ufficio tecnico). La
domanda deve essere effettuata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di
finitura. Il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:
1) Richiesta di
accatastanento dell'immobile.
2) Una dichiarazione
del richiedente ove si attesta la avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità
degli ambienti.
3) La dichiarazione di
conformità della costruzione al progetto edilizio approvato dal comune.
4) La Dichiarazione
di conformità degli impianti (ai sensi del DM 37/08) rilasciata dalla ditta installatrice.
5) ACE: Attestato di Certificazione Energetica
Il Comune ha 30 giorni per analizzare la
documentazione consegnata. Inoltre dovrà valutare la presenza delle seguenti
dichiarazioni tecniche:
1) Il collaudo
statico;
2) La
certificazione di conformità antisismica;
3) La dichiarazione di
conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
L'Art.24 comma 2 definisce i casi in cui bisogna
richiedere l'agibilità:
A) Nuove
costruzioni
B) Ricostruzioni
o sopraelevazioni anche parziali
C) Tutti gli
interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità
degli impianti.
A differenza del precedente certificato di abitabilità che
poteva essere richiesto solo dal proprietario (DPR 425/1994), il certificato di agibilità può essere richiesto da vari soggetti :
1) Il titolare del permesso di costruire;
2) Il soggetto titolare della SCIA, CILA, DIA
3) Il proprietario
4) I loro successori o aventi causa (anche genitori di alunni o semplici
cittadini).
I tempi per l'accettazione della richiesta sono:
A) 30
giorni se al momento della consegna del progetto al comune
è stata richiesto anche il parere della ASL sul rispetto delle normative
igienico-sanitarie.
B) 60
giorni se il parere della ASL è stato sostituito da
un'autocertificazione.
Nonostante questo
strumento, Il Comune mantiene la facoltà, se lo ritiene necessario, di dichiarare
l'inagibilità di un immobile per motivi
"igienici". (Art. 26 DPR 380/01)
Il silenzio assenso si
può formare solo se sono stati consegnati i documenti richiesti e gli stessi
sono regolari e rispondenti alle normative.
In passato
esistevano 2 documenti distinti: abitabilità rilasciata per le abitazioni ed agibilità per gli immobili con destinazioni diverse (negozi, uffici, laboratori,
etc.). Nonostante questa differenza fosse presente nella pratica, ufficialmente
esisteva solo l'abitabilità.
Il Testo Unico DPR 380
nel 2001 ha chiarito questa ambiguità introducendo negli articoli 24,25 e 26
l'esistenza di un solo documento: il certificato di agibilità.
Rispetto al passato,
il testo unico prevede che l'agibilità debba essere richiesta per tutte le
destinazioni d'uso.
Diverse
sentenze hanno confermato che il certificato di agibilità
ha funzione di attestare la regolarità dell'edificio dal punto di vista igienico-sanitario,
del risparmio energetico e della sicurezza.
Il soggetto che non
presenta la richiesta del certificato di agibilità entro 15 giorni dalla data
di conlusione dei lavori di finitura è sanzionato con una pena
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (Art. 24 co. 3
DPR 380/01). I presidi e direttori didattici in qualità di pubblici ufficiali
nell’esercizio delle proprie funzioni ricadono inoltre nel reato di omissione
d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.), e qualora ravvisabile anche falso in atto pubblico
ed altri fattispecie di reato elencate sopra .
Evoluzione normativa sismica in
Italia
(http://www.ingegneriasismicaitaliana.com/it/24/normative/)
1937 –Regio Decreto n.2105 del 22
Novembre 1937 orme
tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni
degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati
zone sismiche.”Tali norme portarono ad una riduzione delle azioni sismiche
sulle strutture.Inoltre si perse la visone di natura dinamica del
sisma,concetto che venne ripreso solo nel 1975.
1962 –Legge n.1684 del 25 Novembre
1962 Provvedimenti
per l'edilizia,con particolari prescrizioni per le zone sismiche .
1969 –Circolare Ministeriale
LL.PP.n.6090 dell ’11 Agosto 1969 Norme per la progettazione,il calcolo, l' esecuzione e il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e
sismiche ?A seguito del terremoto di Belice del 1968.
1974 –Legge n.64 del 2 Febbraio 1974
Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche . Il carattere
distintivo di tale legge. stata la possibilità di aggiornare le norme sismiche
ogni qualvolta fosse giustificato dall' evolversi delle conoscenze dei fenomeni
sismici, mentre per la classificazione sismica si è operato,come per il
passato,attraverso l inserimento di nuovi comuni colpiti dai nuovi terremoti.
1976 –Legge n.176 del 26 Aprile 1976
Norme per l
istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti simici
del 1971,del Novembre e Dicembre 1972,del Dicembre 1974 e del Gennaio 1975, in
comuni della provincia di Perugia.
1977 –Legge Regionale del Friuli
Venezia Giulia n.30 del 20 Giugno 1977 Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici
colpiti dagli eventi tellurici ”.Introduce il metodo di calcolo POR per le
murature.
1981 –Decreto Ministeriale 7 Marzo
1981 Dichiarazione
in zone sismiche nelle regioni Basilicata,
Campania e Puglia .Riguardante la classificazione sismica
del territorio e basati su uno studio del CNR
1986 –Decreto Ministeriale LL.PP.del
24 Gennaio 1986 .Norme
tecniche relative alle costruzioni
antisismiche .
1996 -Decreto Ministeriale del 16
Gennaio 1996.Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.”
1998 –Decreto Legge n.6 del 30
Gennaio 1998 Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi ”
2001 –Legge n.401 del 9 Novembre
2001 Conversione in
legge,con modificazioni,del decreto-legge 7 settembre 2001,n.343,recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte
alle attivitàdi protezione civile. Tale legge sopprime l ’Agenzia delle
Protezione Civile con il Dipartimento della Protezione Civile
attribuendo a quest ’ultimo la competenza per la definizione e gestione delle
zone sismiche.
2003 –Ordinanza del Consiglio dei
Ministri OPCM n.3274 del 20 Marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica . Per la prima volta si recepivano i contenuti
degli
Eurocodici,rendendo obbligatorio il
calcolo semiprobabilistico agli stati limite e le analisi dinamiche con spettro
di risposta adottata dalla Protezione Civile a seguito del terremoto del Molise
del 2002.Mai diventata cogente!!!
2008 –Decreto Ministeriale del 14
Gennaio 2008.Norme
Tecniche per le Costruzioni.”Entrato in vigore nel 1 Luglio 2009 a seguito
del terremoto dell ’Aquila dell ’Aprile 2009 .
2012 –Decreto Legge n.74 del 6
Giugno 2012 Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna,Modena,Ferrara,Mantova,Reggio Emilia e Rovigo,il 20 e
il 29 maggio 2012.
Valutazione di
Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti (art. 2 OPCM 3274/2003) •
Il comma 3 obbliga i
proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e
opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevante, progettate secondo
norme antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui attuale classificazione
sismica risulti più severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.
Il comma 3 dice che, alla luce delle risorse finanziarie
disponibili e del patrimonio immobiliare da verificare, si dovranno effettuare
le verifiche di vulnerabilità sismica dando priorità alle opere ubicate nelle
zone a più alto rischio e fissa il termine per la conclusione delle verifiche
in 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (ovvero Novembre 2008). Tale termine è stato più volte
prorogato.....
ULTIMA PROROGA: 31
marzo 2013 (Legge di stabilità n.228/2012, art.1, com. 421).
Il comma 6 prevede
che, conclusa la fase di verifica di vulnerabilità, qualora si fosse
evidenziata l'inadeguatezza strutturale delle opere nei confronti dell'azione
sismica, i
proprietari/conduttori
debbano tener conto della necessità di realizzare degli interventi di
adeguamento sismico nella redazione dei piani finanziari.
ALLEGATO B (D.G.R. 28
novembre 2003, n. 3645) CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE
POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
COLLASSO (art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03)
Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere
infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ed è parte integrante
dell’elenco di cui alle opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento
per la Protezione Civile.
EDIFICI RILEVANTI :
Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore
ai 24 metri alla linea di gronda.
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di:
1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private;
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre;
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto
sanitario (AULSS), .... omissis ...
Valutazione di
Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti
(provvedimenti
successivi al OPCM 3274/2003)
• Circolare DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010 ha chiarito
che: "...la verifica è
obbligatoria
mentre non lo è l'intervento di adeguamento, a meno che non si disponga di
risorse ordinarie sufficienti....Le
verifiche suddette sono a carico dei proprietari o dei gestori delle opere,
i
quali sono in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse...".
Per incentivare l'effettuazione delle stesse sono stati
erogati dei contributi statali/regionali (L. 77/2010).
• Circolare DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010, con
riferimento al punto C8.3 della circolare n.617 esplicativa delle NTC2008, ha
chiarito che: - nel caso di inadeguatezza di un'opera nei confronti delle
azioni permanenti e di esercizio, gli interventi di messa in
sicurezza sono necessari ed improcrastinabili;
- nel caso di inadeguatezza dell'opera nei confronti
dell'azione sismica, non è previsto l'obbligo di adeguamento, tuttavia i proprietari dovranno, in base
alla gravità delle carenze, alla vita nominale restante della costruzione ed
alle disponibilità economiche, definire dei livelli di sicurezza da garantire
per mezzo di interventi di miglioramento sismico da realizzare in un tempo
compatibile con le condizioni di rischio riscontrate.
Costruzioni Esistenti
– richiami delle NTC 2008
§8.3 Valutazione di
Sicurezza delle Costruzioni Esistenti: OBBLIGO
La valutazione di sicurezza è obbligatoria per una
costruzione esistente quando ricorra anche una delle
seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o
deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali
(sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle
caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi,
esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni
significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione :
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di
parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della
classe d’uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi
interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e,
in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual
volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà
determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
I FATTI
Da qualche tempo sul sito del MIUR sono disponibili alcune
banche dati, che hanno scoperchiato il vaso di Pandora dei dati (appunto) che
mettono a nudo tutte le criticità del vestustissimo sistema scolastico italiano
dati rintraciabili agli indirizzi web (ed analoghi):
Su questi dati i quotidiani si sono sbizzarriti….
Titoli di quotidiani :
Scuole e terremoti, in regola solo un edificio
su otto...Secondo gli open data del Miur solo l’11,8% delle scuole italiane
è stato costruito, o ristrutturato, secondo la normativa antisismica.
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/06/01/news/scuola-9-istituti-su-10-non-sono-antisismici-mappa-di-tutti-edifici-a-rischio-1.301034
Scuola, 9 istituti su 10 non
sono antisismici: ecco la mappa di tutti gli edifici a rischio.
Per
la prima volta il Miur diffonde i dati sull'edilizia scolastica. E si scopre
che le strutture sicure costituiscono l'eccezione e non la regola. Scoprite nel
nostro interattivo qual è a situazione nella vostra città.
In
Italia gli edifici scolastici costruiti senza alcun rispetto delle norme
antisismiche in zone ad elevato rischio terremoti.
In queste ore abbiamo tutti gli occhi
puntati sulla scuola di
Amatrice crollata nonostante fosse stata rifatta
recentemente secondo le vigenti normative antisismiche ma la domanda che ogni
genitore, ogni insegnate, ogni dirigente o collaboratore scolastico deve porsi
alla riapertura della sua scuola è: quanto è sicuro il luogo dove insegno? La mia scuola da chi è
stata costruita?
Nei
cassetti del preside o del sindaco c’è il certificato di relazione geologica e
geotecnica?
E quello
di agibilità statica?
Ancora:
chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
Dai dati oggettivi per dimostrare ciò che deve essere chiaro
a tutti: le nostre scuole non sono sicure, tutte o quasi. Non prendiamoci in
giro: tra i responsabili delle stragi ci siamo anche noi, c’è il nostro nullo senso di cittadinanza attiva.
A livello nazionale il numero di scuole presenti in
territorio sismico è il 54% del
totale degli edifici pubblici. Nelle zone classificate uno e due (ad elevato
rischio) ci sono 13.742 edifici che
rappresentano quasi il 30% del totale.
Secondo l’ultimo rapporto presentato da Legambiente gli edifici in cui è
stata eseguita la verifica di vulnerabilità antisismica tra i comuni a rischio
nella zona 1 e 2 sono il 26,8%. ..... e gli altri????
Il Documento di valutazione dei rischi risulta
predisposto nel 72% delle scuole.
Il certificato di agibilità
statica secondo il dossier 2015 di “Cittadinanzattiva” era assente nel 30%
delle scuole monitorate: questo perché il 50% delle aule è stato costruito
prima del 1971, quando è entrato in vigore l’obbligo del collaudo.
In tutta la provincia di Roma, per esempio, su oltre 2mila
scuole censite, di progettate o adeguate in seguito alle norme antisismiche ne
risultano soltanto 60. A Milano sono invece 33, a Napoli 151, e così via. In
province come Cagliari, Oristano, Sassari, Gorizia e Trieste non ne compare
neppure una.
Il MIUR ricorda che: «I dati presenti in anagrafe sono inseriti dagli enti locali ai quali compete la gestione degli edifici», ovvero «i Comuni per le scuole del primo ciclo e le Province per le scuole del secondo ciclo».
In alcune occasioni le
informazioni sono mancanti, e questo significa che «l’ente
locale competente, al momento dell’inserimento dei dati, non ha indicato
nulla», dunque è ad
esso che vanno imputate eventuali mancanze o errori.
Nel
77% dei casi, si evince dall’Anagrafe, gli edifici scolastici sono di proprietà
dei Comuni, mentre nel 9% appartengono alle Province. Un 2% è riconducibile ad
altri Enti pubblici e una percentuale uguale a società o persone private.
Il
39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità. Al riguardo è da
ricordare che il 50% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971,
anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato
di collaudo statico.
L’agibilità, dunque, va confrontata con
tale dato e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.
D’altra parte l’età dell’edificio è «sicuramente rilevante» perché La normativa del 2008 è molto diversa da quella che si applicava 50 anni fa.
L’ingegneria sismica è una scienza piuttosto recente, e all’
epoca si sapeva molto meno di quanto si sa oggi. Le leggi attuali sono molto
più avanzate, con criteri di progettazione diversi e la tecnica di costruzione molto più evoluta.
Inoltre
una struttura con più di 50 anni va controllata, per verificare qual è lo stato
di conservazione dei materiali e se vi sono segni di deterioramento.
Ma non basta
un certificato a rendere gli edifici scolastici sicuri... :
L’articolo 33 del
D.Lgs. 81/08 è chiaro, ne consegue che il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dev’essere assunto da persone che si rendono conto della responsabilità
di tale incarico.
A noi cittadini tutti il compito di essere maestri, genitori, presidi attivi e responsabili.
CONCLUSIONI
Le disposizione
legislative oggi vigenti (leggi, decreti, ordinanze) e i vari chiarimenti
forniti da Ministeri e Protezione Civile:
a) Dispongono l’obbligo di verifica sismica di edifici strategici o
rilevanti
b) Dispongono
l’obbligo di verifica statica e sismica di qualsiasi edificio nei casi previsti
dall’§8.3 delle NTC08;
c) Nonché
l’obbligo di adeguamento statico (sempre) ...;
d) e
sismico (nelle precise condizioni specificate all’§8.4.1 NTC08) ;
e) Qualora
l’esito della verifica sismica sia negativo oltre determinati limiti, dispongono
l’obbligo di pianificare in tempi ragionevoli e proporzionati alla gravità
della situazione degli adeguati interventi di miglioramento o adeguamento
sismico;
f)
Salvo i casi di cui all’§8.4.1 NTC08, il
miglioramento sismico è sempre attuabile (livello minimo consigliato di indice
di sicurezza post-intervento 60%).
Ci
si attende una precisa indicazione in tal senso nelle Norme Tecniche di
prossima emissione.
Vi sono moltissimi e
pesanti profili di responsabilità penale e civile per:
- Proprietari o conduttori di edifici
strategici o rilevanti che non facciano eseguire la verifica sismica;
- Proprietari o conduttori di edifici
che nei casi previsti dal §8.4.1.delle NTC08 non eseguano i necessari
adeguamenti statici e sismici ;
- Proprietari o conduttori di edifici
di cui comprovata deficienza sismica che, compatibilmente con la disponibilità
economica, non programmino nei tempi utili adeguati interventi di
miglioramento;
- Professionisti che a vario titolo
intervengono negli interventi edilizi senza segnalare al
proprietario/conduttore i suddetti obblighi
- Professionisti che a vario titolo
intervengono negli interventi edilizi e operino con imperizia non migliorando,
o anzi peggiorando, la staticità o resilienza sismica degli edifici esistenti
Siamo qui per evidenziare, e far risaltare l’assoluta
irregolarità ed illegalità del Comune di Bracciano e delle sue attuali e
passate amministrazioni, in quanto su nove plessi scolastici censiti... ben
sette sono del tutto fuori norma ed in violazione di legge.
CHIEDIAMO QUINDI DI :
1) procedere
all’immediata citazione in giudizio di coloro in epigrafe che
persistessero nel comportamento omissivo nel non aderire alle finalità
fin qui enunciate di difesa e tutela del diritto alla sicurezza degli studenti
e dei lavoratori operanti all'interno dei plessi scolastici, nella piena
applicazione dell’art. 32 e 34 della
Costituzione dello Stato ..;
2) visto il grave
potenziale stato di pericolo…. Senza indugio porre sotto sequestro i plessi
senza i necessari requisiti di legge come qui più volte sopra richiamato;
3) e per le stesse
ragioni ed argomentazioni impedire l’accesso del personale docente, degli altri
operatori, e soprattutto degli alunni alle aree non asseverate da corretta
verifica statico – sismica e quant’altro aspetto della sicurezza ed agibilità
degli ambienti.
4) di procedere per la
penale punizione dei colpevoli ai fini di:
a)
assicurare la prova dei reati;
b)
impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove
c)
impedire la continuazione dei reati;
d)
assicurare la solvibilità dei responsabili in favore dei
cittadini italiani cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno
reale, morale ed esistenziale cagionato con i comportamenti che si sono
descritti.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di tutti coloro che
ci leggono rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti
violazioni di legge, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della
Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani
tutti, a cui l’operato di questo giudice, dei pubblici amministratori e
funzionari si devono uniformare e devono rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti
i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti
a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le
più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando
procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere
avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del
termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti
personalmente
Rimanendo a disposizione.
Per AlbaMediterranea Per
Assoconsumatori Per
The Walk of Change
Allegata sentenza Corte di Cassazione n°190 del 08/01/2018
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