ROMA, 10/01/2015
Al Comando stazione dei
Carabinieri
Alla Procura Della
Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de
l’Aia
Alla Corte dei Conti
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c.
Ad Altri
QUERELA CONTRO I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON
LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.
QUERELA/DENUNCIA
CONTRO :
1)
Tutti i componenti del Consiglio dell’”Autorità
Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
2)
Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio;
3)
Il ministro delle
comunicazioni;
4)
Il direttore generale del
ministero delle comunicazioni;
5)
I consiglieri e i
direttori generali della Corte dei Conti;
6)
Tutti i dirigenti delle
società televisive emittenti i messaggi oggetto della denuncia;
7)
Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e Minori;
8)
Tutti i responsabili
degli organi di controllo delle trasmissioni televisive;
9)
ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di
responsabilità risultante dalle indagini.
Per le
ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)
Malversazione a danno dello
Stato (art.316 bis);
2)
Corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
3)
Corruzione di persona
incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
4)
Omissione di atti d’ufficio
(art.328 c.p.);
5)
Interruzione d’un servizio
pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
6)
Inadempimento di contratto di
pubbliche forniture (art.355 c.p.);
7)
Frode nelle pubbliche
forniture (art.356 c.p.);
8)
Associazione a delinquere
(art. 416 bis);
9)
Circostanze aggravanti
(art.456 c.p.);
10)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
11)
Falsità ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
12)
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
13)
Falsità ideologica commessa
dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
14)
Documenti equiparati agli atti
pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
15)
Falsità commesse da pubblici
impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
16)
Furto (Art.624 c.p.);
17)
Furto circostanze aggravanti
(Art. 625 bis, comma 2, comma 5 c. p. );
18)
Truffa ai danni dello Stato
(art. 640 bis c.p.);
19)
Appropriazione indebita (Art.
646 c.p.);
20)
Abuso della credulità popolare
(art.661 c.p.);
21)
Mendicità (art.670 c.p.);
22)
Impiego di minori
nell’accattonaggio (art.671 c.p.);
23)
Ed eventuali altre fattispecie
di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:
la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una
chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici,
finanziari, economici, morali.
IL FATTO
Da alcune settimane sono nello
specifico mi è capitato di osservarne ben il contenuto il giorno 08 gennaio
2015 sul canale televisivo RAI 5 dalle ore 15,00 circa alle ore 15,30 circa due
spot pubblicitari di due “operatori” del settore dell compassione e carità on
line in evidente concorrenza e/o concomitanza di interessi (trust) tra loro per
essere precisi si tratta di : SAVE THE CHILDREN E SIGHT SAVER :….. che, appunto essendo “pubblicità”,
invitano con campagne massicce a “tambur battente” a donare ENTRAMBE “MA CON MODERAZIONE – SOLO 9 € AL MESE
VITA NATURAL DURANTE” ,
non solo sono stati omesse e
disattese tutte le infinite raccomandazioni e direttive ed articoli di legge
qui di seguito elencati quali la tutela, controllo, vigilanza che occorre
tenere nei confronti dei minori…. Ma al contrario è evidente la
pesante, volgare, impudica, intenzionale
e determinata azione di inganno (o comunque strumentale mistificazione di fatti
seppur reali) al fine dello sfruttamento della compassione e della pietà (in
particolare – ma non solo) dei minori posti cinicamente di fronte ad immagini
estremamente violente e crude, e proposte alla vista di altri minori esposti
senza ritegno in immagini ritraesti questi ultimi in condizioni di estremo
disagio come quelle spiattellate senza alcun pudore e senso della pubblica
decenza da questi “professionisti della questua..”
Questo modo di agire dei vari responsabili sulla scena è in violazione
delle seguenti leggi e direttive.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE)
relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
CAPITOLO II Disposizioni generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a
che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive
soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti televisive che
utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato
membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non
soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro, rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al
pubblico in questo Stato membro.
Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle
emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la
facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori
inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della
loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
rispettino le disposizioni della presente direttiva.
CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e
sponsorizzazione
Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di
razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni
religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(anche mentale e morale)
Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o
fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro
tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; (anche vedere scene di così intenzionale ed
improprio crudo realismo è forma di depravazione morale).
CAPITOLO V Tutela dei minori
Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro
trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare
programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli
altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, …….
Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al
più tardi il 3 ottobre 1991.
Testo unico della
radiotelevisione.
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7
settembre 2005, n. 208, S.O.
4. Principi generali del sistema radiotelevisivo
a garanzia degli utenti.
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
b) la
trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, ……
omissis … o che, …..omissis …. possono
nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori … omissis ..
c) la
diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, …..
omissis …… non inducano a
comportamenti pregiudizievoli per la salute (anche morale e psicologica), la
sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a
minorenni, …..omissis ….
Titolo II Soggetti.
Capo I - Funzioni del Ministero
9. Ministero delle comunicazioni.
1. Il Ministero esercita le
competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle
funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del
Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il
Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) [la
Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (5).
3. Presso il Ministero operano,
nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite
e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori (6).
Titolo II Soggetti.
Capo II - Funzioni dell'Autorità
10. Competenze in materia
radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Titolo II Soggetti.
Capo III - Altre competenze
11. Altre competenze.
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite
dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
13. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi
funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i
Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati
territoriali del Ministero.
Titolo IV Norme a tutela dell'utente.
Capo II - Tutela dei minori e dei valori dello sport nella
programmazione televisiva (9)
34. Disposizioni a tutela dei
minori e dei valori dello sport (10).
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di
quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c),
è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per
la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai
minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di
anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né
parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i
fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del
Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti
con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice
di cui al medesimo comma 3, l 'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. …… omissis ……..
35. Vigilanza e sanzioni.
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione
con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e
logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (14).
2. Nei casi di inosservanza dei
divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b)
e c), limitatamente alla
violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo da tre a trenta giorni (15).
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità
che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal
Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità
anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei
notiziari
diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’ 11 dicembre 2007
(8) Il 15 dicembre 2003 la
Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in
materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la
politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati
interessi pubblici, quali la
diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media,
la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve
incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.
(44) La presenza di contenuti
nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di
preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si
affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove
piattaforme e ai nuovi prodotti. È
dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse
le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.
(45) Le misure adottate per la
tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana
…… omissis ….., dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di
tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità
umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.
…… omissis ……
(67) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i
servizi di media audiovisivi, assicurando
al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse
generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana,…………
"Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media
audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua
giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai
servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
4) l’articolo 2 bis è modificato
come segue:
… omissis …..
c) sono aggiunti i paragrafi
seguenti:
"4. Riguardo ai servizi di
media audiovisivi a richiesta, gli Stati
membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto
concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della
tutela dei minori e ….omissis ….
- tutela della sanità pubblica,
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della
difesa nazionale,
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
…. Omissis……
Articolo 3 sexies
1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali
audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
…..omissis …..
i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
….omissis ….
iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza;
…..omissis ….
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio
fisico o morale ai minori. Non
esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio
sfruttando la loro inesperienza o credulità, … omissis …
2. Gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di
condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate
che accompagnano i programmi per bambini …..omissis …..
Articolo 3 nonies
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di
media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media
soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere
che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a
richiesta.
LEGGE 31 dicembre 1996 N.
675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
Capo IV TRATTAMENTO
DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
Dati sensibili
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante. ….. (ma mai per pubblicizzare un tentativo di raggiro della
pubblica opinione.
Art.
35
Trattamento illecito di dati personali
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
TUTTO
QUESTO IMPONE LA LEGGE
Art.41
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà alla dignità umana….
…… e soprattutto ….da una
parte …tutti gli organi di controllo delle telecomunicazioni hanno eluso la
loro sorveglianza e disatteso il dettato delle leggi…. E dall’altra tutte le
concessionarie radio-televisive (qui in particolare RAI 5), a loro volta hanno completamente ignorato il
dettato degli accordi europei, delle Direttive europee. Delle leggi e
Regolamenti attuativi nazionali e quant’altra normativa in merito alla difesa
della morale e della dignità umana.
Insomma fare la pubblicità
della “questua”… seppure televisiva, neurolinguisticamente programmata e
scientificamente strutturata….. sfruttando i sentimenti di compassione e pietà
innati in tutti i cittadini… soprattutto i cittadini di minore età… è vietato
da una serie di leggi, norme, direttive… e nessuno è esentato dal rispettarle… neppure
le Onlus internazionali con sede all’estero di cui non è dato conoscere la vera
essenza e la vera finalità….
Ma posta pure la
veridicità della loro presentazione e della loro azione ….
Comunque onlus o non
onlus.. nazionale o internazionale…
Benefattrici per davvero o
non benefattrici….
Sul territorio dello Stato
italiano… fino a prova contraria e fino a che esiste lo Stato italiano e la
Costituzione italiana vige…
Tutti sono succubi ad essa
e all’articolo 25 in particolare, e alla legge in generale.
TUTTO CIÒ PREMESSO, e con
riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.
CHIEDIAMO :
a)
di voler procedere con gli atti di competenza
in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la
Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni
delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato
quale l’attentato alla Costituzione.
b)
di procedere per la penale punizione dei colpevoli,
ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Dato che le notizie sulla cui
base è stato formulato il presente esposto sono tutte di pieno dominio
pubblico, copia del presente esposto è stata inviata stamane ad organi di
stampa ed alle segreterie ed
uffici stampa di organi deputati
a prevenire il compimento di atti eventualmente eversivi dell’ordine
costituzionale.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo
ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112
Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto
obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di
questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra
volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i
reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a
scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le
più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando
procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere
avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del
termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti
personalmente
IN
FEDE.
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