domenica 11 gennaio 2015

QUERELA CONTRO LA RAI ED I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.



                                                                                    ROMA, 10/01/2015

                                                                                Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                          
                                                                             Alla Procura Della Repubblica  Competente

                                                                              Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   

                                                                              Alla Corte dei Conti
                                                                           
                                                                              Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA CONTRO I PROFESSIONISTI DELLA QUESTUA ON LINE TRAMITE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DEI MINORI AMMALATI E SOFFERENTI.

QUERELA/DENUNCIA  CONTRO :

1)                  Tutti i componenti del Consiglio dell’”Autorità Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
2)                  Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio;
3)                  Il ministro delle comunicazioni;
4)                  Il direttore generale del ministero delle comunicazioni;
5)                  I consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti;
6)                  Tutti i dirigenti delle società televisive emittenti i messaggi oggetto della denuncia;
7)                  Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
8)                  Tutti i responsabili degli organi di controllo delle trasmissioni televisive;
9)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)                  Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);
2)                  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
3)                  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
4)                  Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)                  Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
6)                  Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);
7)                  Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
8)                  Associazione a delinquere (art. 416 bis);
9)                  Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
10)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
11)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
12)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
13)              Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
14)              Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
15)              Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
16)              Furto (Art.624 c.p.);
17)              Furto circostanze aggravanti (Art. 625 bis, comma 2, comma 5 c. p. );
18)              Truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.);
19)              Appropriazione indebita (Art. 646 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Mendicità (art.670 c.p.);
22)              Impiego di minori nell’accattonaggio (art.671 c.p.);
23)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici, morali.

IL FATTO

Da alcune settimane sono nello specifico mi è capitato di osservarne ben il contenuto il giorno 08 gennaio 2015 sul canale televisivo RAI 5 dalle ore 15,00 circa alle ore 15,30 circa due spot pubblicitari di due “operatori” del settore dell compassione e carità on line in evidente concorrenza e/o concomitanza di interessi (trust) tra loro per essere precisi si tratta di : SAVE THE CHILDREN E SIGHT SAVER :….. che, appunto essendo “pubblicità”, invitano con campagne massicce a “tambur battente” a donare ENTRAMBEMA CON MODERAZIONE – SOLO 9 € AL MESE VITA NATURAL DURANTE” ,
non solo sono stati omesse e disattese tutte le infinite raccomandazioni e direttive ed articoli di legge qui di seguito elencati quali la tutela, controllo, vigilanza che occorre tenere nei confronti dei minori…. Ma al contrario  è evidente la pesante, volgare, impudica,  intenzionale e determinata azione di inganno (o comunque strumentale mistificazione di fatti seppur reali) al fine dello sfruttamento della compassione e della pietà (in particolare – ma non solo) dei minori posti cinicamente di fronte ad immagini estremamente violente e crude, e proposte alla vista di altri minori esposti senza ritegno in immagini ritraesti questi ultimi in condizioni di estremo disagio come quelle spiattellate senza alcun pudore e senso della pubblica decenza da questi “professionisti della questua..

Questo modo di agire dei vari responsabili sulla scena è in violazione delle seguenti leggi e direttive.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

CAPITOLO II  Disposizioni generali

Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro, rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva.

CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e sponsorizzazione

Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; (anche mentale e morale)

Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; (anche vedere scene di così intenzionale ed improprio crudo realismo è forma di depravazione morale).

CAPITOLO V  Tutela dei minori

Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, …….

Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991.

Testo unico della radiotelevisione.

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (1).  (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

4. Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti.

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, …… omissis … o che, …..omissis …. possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori … omissis ..

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, ….. omissis ……  non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute (anche morale e psicologica), la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, …..omissis ….

Titolo II  Soggetti.

Capo I - Funzioni del Ministero
9. Ministero delle comunicazioni.
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) [la Commissione per l'assetto del sistema televisivo, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (5).

3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (6).

Titolo II  Soggetti.

Capo II - Funzioni dell'Autorità

10. Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Titolo II  Soggetti.

Capo III - Altre competenze

11. Altre competenze.
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

13. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Titolo IV  Norme a tutela dell'utente.

Capo II - Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva (9)
34. Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport (10).
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con

decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. …… omissis  ……..

35. Vigilanza e sanzioni.
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (14).

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni (15).

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’ 11 dicembre 2007

(8) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media,
la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.

 (44) La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(45) Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana …… omissis ….., dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.
…… omissis ……


 (67) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana,…………

"Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

4) l’articolo 2 bis è modificato come segue:
… omissis …..

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"4. Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e ….omissis ….
- tutela della sanità pubblica,
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

…. Omissis……

Articolo 3 sexies
1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
…..omissis …..
i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
….omissis ….
iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
…..omissis ….
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, … omissis …

2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini …..omissis …..

Articolo 3 nonies
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.




LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Capo IV TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. ….. (ma mai per pubblicizzare un tentativo di raggiro della pubblica opinione.

Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.


TUTTO QUESTO IMPONE LA LEGGE

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana….

…… e soprattutto ….da una parte …tutti gli organi di controllo delle telecomunicazioni hanno eluso la loro sorveglianza e disatteso il dettato delle leggi…. E dall’altra tutte le concessionarie radio-televisive (qui in particolare RAI 5),  a loro volta hanno completamente ignorato il dettato degli accordi europei, delle Direttive europee. Delle leggi e Regolamenti attuativi nazionali e quant’altra normativa in merito alla difesa della morale e della dignità umana.

Insomma fare la pubblicità della “questua”… seppure televisiva, neurolinguisticamente programmata e scientificamente strutturata….. sfruttando i sentimenti di compassione e pietà innati in tutti i cittadini… soprattutto i cittadini di minore età… è vietato da una serie di leggi, norme, direttive… e nessuno è esentato dal rispettarle… neppure le Onlus internazionali con sede all’estero di cui non è dato conoscere la vera essenza e la vera finalità….

Ma posta pure la veridicità della loro presentazione e della loro azione ….

Comunque onlus o non onlus.. nazionale o internazionale…

Benefattrici per davvero o non benefattrici….

Sul territorio dello Stato italiano… fino a prova contraria e fino a che esiste lo Stato italiano e la Costituzione italiana vige…

Tutti sono succubi ad essa e all’articolo 25 in particolare, e alla legge in generale.



TUTTO CIÒ PREMESSO, e con riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.

CHIEDIAMO :


a)                             di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.

b)                             di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Dato che le notizie sulla cui base è stato formulato il presente esposto sono tutte di pieno dominio pubblico, copia del presente esposto è stata inviata stamane ad organi di stampa ed alle segreterie ed

uffici stampa di organi deputati a prevenire il compimento di atti eventualmente eversivi dell’ordine costituzionale.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

IN FEDE. 


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