ROMA, 25/04/2020
Al Comando stazione dei
Carabinieri ;
Alla Procura
Della Repubblica Competente ;
Al Consiglio Superiore della
Magistratura;
Alla Corte dei Conti;
All’Autorità AGCOM ;
E, p.c.
Ad Altri.
Querela/denuncia contro il
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ministri,
testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri per false comunicazioni,
abuso della credulità popolare, danneggiamenti incommensurabili, dell’ordine di
approssimativi cinquecento miliardi di euri, nonchè limitazione, privazione e e
sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro.
CONTRO :
1)
Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella;
2)
Primo Ministro Dr. Giuseppe Conte;
3)
Il Ministro della Sanità Dr. Roberto Speranza;
4)
Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr. Roberto
Gualtieri;
5)
Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso
Bonafede;
6)
Il Ministro Federico D’Incà;
7)
Il Ministro Paola Pisano;
8)
Il Ministro Fabiana Dadone;
9)
Il Ministro Francesco
Boccia;
10)
Il Ministro Giuseppe
Luciano Calogero Provenzano;
11)
Il Ministro Vincenzo
Spadafora;
12)
Il Ministro Elena Bonetti;
13)
Il Ministro Vincenzo Amendola;
14)
Il Ministro Luigi Di Maio;
15)
Il Ministro Lorenzo
Guerini;
16)
Il Ministro Stefano Patuanelli;
17)
Il Ministro Teresa
Bellanova;
18)
Il Ministro Sergio Costa;
19)
Il Ministro Paola De
Micheli;
20)
Il Ministro Nunzia Catalfo;
21)
Il Ministro Lorenzo
Fioramonti;;
22)
Il Ministro Dario
Franceschini
23)
Il Presidente della Regione Veneto Dr. Luca
Zaia;
24)
Il Presidente della Regione Lombardia Dr.
Attilio Fontana;
25)
Il Presidente della Regione Lazio
odontotecnico Luca Zingaretti;
26)
I Sindaci dei Comuni interessati alle
violazioni qui denunciate;
27)
I Prefetti interessati ai ricorsi inerenti la
sospensione dei diritti costituzionali;
28)
Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli;
29)
Direttori responsabili delle principali
testate giornalistiche , radiofoniche, televisive:
30)
E quant’altri coinvolti nei fatti
qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.);
2)
Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
3)
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.
331c.p.);
4)
Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);
5)
Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
6)
Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);
7)
Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);
8)
Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
9)
Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati
o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
10)
Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
11)
Falsità
ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art.
480c.p.);
12)
Danno erariale;
13)
Distruzione di materie prime o di prod.agric. o ind., o
di mezzi di produzione (art.499 c.p.);
14)
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513
c.p.);
15)
Danneggiamento (art.
635 c.p.);
16)
Pubbblicazioe o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l'ordine
17)
Procurato allarme presso l'autorità. Art. 658.
18)
Abuso della credulità popolare (art.661
c.p.);
19)
Ed eventuali altre fattispecie di reato
che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
PERSONE
OFFESE: i Cittadini e Repubblica
italiana, ed alcune sigle sindacali e
professionali dei Medici e sanitari in generale
PREMESSA
DEFINIZIONE DEL
TERMINE “EPIDEMIA”....
ENCICLOPEDIA
TRECCANI: Manifestazione collettiva d’una malattia
(colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone
in un territorio più o meno vasto ....
WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί
+ δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di
una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi
simultaneamente una collettività di individui, ovvero una
data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello
spazio e nel tempo, avente la stessa origine.
Poiché, in una data
popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi
morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in
eccesso rispetto ai valori attesi per
quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi
storici di morbosità.[1]
LA REPUBBLICA :
Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di
persone
, nel medesimo
tempo e in uno stesso luogo: e. d'influenza, di vaiolo, di
colera...
IL FATTO
Emissione ed
entrata in vigore del
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche
di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, ... omissis ...
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria
in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
.... omissis...
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
..... omissis
Le hanno definite misure di
contenimento in realta
sono indebite sottrazioni di diritti costituzionalmente garantiti, che usando
un linguaggio psicoanalitico fa credere mellifluamente che quanto è stato fatto
dal Governo masso-gesuitico sia legittimo e legale .... osservare il tono di
tranquillizazione e sedazione cosciente :
Si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare
aggiuntive misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus
anche fuori da quelle già elencate:
1)
Il divieto di allontanamento;
2)
il divieto di accesso al Comune
o all’area interessata;
3)
la sospensione di
manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato;la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole e dei viaggi di istruzione;
4)
la sospensione dell’apertura al
pubblico dei musei;
5)
la sospensione delle procedure
concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità;
6)
l’applicazione della quarantena
con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con
persone affette dal virus,
7)
l’obbligo per chi fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente, per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva;
8)
la sospensione dell’attività
lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di
alcune tipologie di attività commerciale;
9)
la possibilità che l’accesso ai
servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni
di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale;
10)
la limitazione all’accesso o la
sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone,
11)
sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsivoglia natura, di eventi in luogo pubblico
privato, sia in luoghi chiusi che
aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva,
religiosa, discoteche e locali notturni,
12)
chiusura degli asili e delle scuole di ogni
ordine e grado nonché delle attività scolastiche e
di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e
università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione
specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative
e-learning e fad,
13)
sospensione dei servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura,
14)
sospensione di ogni viaggio di istruzione sia
sul territorio statale che estero,
15)
obbligo, per chi abbia fatto ingresso in
Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate
dall’OMS, di comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione della Asl
competente per territorio, per l’adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva,
16)
disinfezione quotidiana dei treni regionali e
dell’intero trasporto pubblico locale (via terra,
via aerea, via acqua).
17)
L’ordinanza raccomanda e ribadisce l’adozione
delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria:
18)
pulire spesso le mani,
19)
sottrarsi al contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute,
20)
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
21)
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o
tossisce,
22)
non assumere farmaci a meno che siano stati
prescritti dai sanitari,
23)
lavare le superfici con antisettici a base di
cloro o alcol,
24)
impiegare la mascherina solo se si sospetta di
essere malato o si assiste persone
ammalate,
contattare il numero verde regionale 800462340 .... omissis .....
MOTIVI DELLA PRESENTE QUERELA
1)
Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 16,
17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41 della Costituzione della Repubblica
Italiana.
L'art. 16 della Repubblica Italiana-
che è, a norma dell'art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica
fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all'art. 4, il diritto al lavoro
tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di
ogni cittadino di "circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". L'art.
32 della Costituzione prevede la tutela del diritto alla salute specificando
che nessuno può esser obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di
legge.
Il
DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente
del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone
prevedendo un "contenimento universale" per asserite esigenze
sanitarie già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32
Costituzione, oltre che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e
di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34,
35, 38 e 41 della Costituzione.
Si potrebbe osservare che i
precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia
COVID 19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò
autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e
sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione,
che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti
limitativi le libertà personali.
La funzione legislativa a norma
dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal parlamento anche se, a norma
dell'art. 77, il governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed
urgenza decreti aventi forza di legge da sottoporre al parlamento per la
conversione in legge. Il
problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad
esser rispettato nell'ipotesi in cui il governo attribuisca,
con un decreto legge, ad un proprio componente il potere di limitare con
atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono
trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari.
La
risposta non può che esser negativa in quanto il tenore letterale dell'art. 16
Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione della
libertà di circolazione ad un atto amministrativo essendo riservata tale
possibilità solo alla legge non essendo altresì prevista la possibilità di una
delega all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma
generale per l'ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale
dell’intero popolo italiano che non può essere limitata da un atto
amministrativo.
Si può osservare che il T.U. delle
leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la
possibilità del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore di
Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'art 32 L.
833/1978 riconosce tale potere, anche sull'intero territorio nazionale, al
Ministro della sanità. Tali
norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti
amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la
portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020, che
conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e
generalizzato di compressione
delle libertà, non vanno però ad incidere sulle libertà costituzionali.
Il DCPM 10 aprile 2020 è quindi
illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020
violando gli artt. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38
e 41 della Costituzione.
2)
Eccesso di potere per difetto
d’istruttoria ed irragionevolezza
Un provvedimento di simile portata
quale il DPCM 10/04/2020 per le conseguenze ad esso collegate avrebbe dovuto
esser adottato sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un
confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali
ed economiche.
Il DPCM non è stato adottato con i
criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto istruttorio rappresentato
dal "verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico
scientifico"; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente
riportato nel DPCM restando così incognito.
Il comitato di cui sopra è stato
nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione
Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a
prevedere all'art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere
provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all'art. 2 nomina,
con criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.
È
di tutta evidenza che il c.d. codice della protezione dlvo 1/18, che la nomina
di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, e che tale
comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede
gli organi consultivi dell'esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della
Sanità che non
sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.
Il
difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM
per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra l’esigenze sanitarie a fronte
anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro
incidenza sulla realtà sociale ed economica.
Atteso
che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento
generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto
una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica,
tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale
limitato,
merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi
da quella percepita in via emotiva.
Infatti, dai dati ISTAT emerge che
mediamente ogni anno vi sia l’1% circa di mortalità in relazione alla
popolazione italiana. Nell’anno 2019, a fronte di una popolazione di 60.359.546
abitanti, vi sono stati 647.000 morti, con la conseguenza che ogni mese vi
sarebbe stato il decesso di circa 53.916 persone.
Secondo i
dati forniti dalla Protezione Civile, all’attualità vi sarebbero ad oggi 23
aprile 2020 25.549
di cui il 61%
con tre o più patologie pregresse, il 20,7% con due patologie pregresse, il
14,8% con una patologia pregressa mentre solo il 3,5% non avrebbe avuto nessuna
patologia. Quindi, il numero dei soggetti morti per Covid-19 senza patologie
pregresse sarebbero 716, che rappresenta in confronto della popolazione
italiana lo 0,0011%.
Da quanto sopra emerge L’ILLEGITTIMITA’
del DPCM 10 aprile 2020 e da qui la richiesta di annullamento in sede di
autotutela dello stesso. Insomma un atto amministrativo,
il DPCM 10 aprile
2020, pensato da cani (scusandoci coi cani), fatta con i piedi
(per non dire peggio).. da maggiordomi del potere finanziario mondialista… per
servi della gleba e non per cittadini che con onore sostengono ogni giorno col
loro santo e degnissimo lavoro lo Stato e le istituzioni e vengono ripagati con
tale spregevole considerazione e squallida “moneta” …
Come enunciato e dimostrato nelle innumerevoli nostre
querele precedenti è in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti
dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo e
discrezionale, sperequativo, della élite
finanziaria mondiale attraverso il controllo dei
parlamenti nazionali e degli organismi internazionali
dalla facciata apparentemente presentabile vedasi (UN NOME SU
TUTTI) OMS).
I VARI GOVERNI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI...tutti non eletti
dal voto popolare con la loro continua serie di pseudo leggi, quasi sempre
incostituzionali, che limitano la libertà degli individui, le sperequazioni fra
individui e le piccole imprese in sfacciato ed intollerabile favore alle
multinazionali,.. in particolare quelle finanziarie … fatto che corrisponde
esattamente a quanto previsto e descritto da Orwell nel secolo scorso…..
Se non si pone fine a questo occulto, perverso e sotterraneo
lavorìo legislativo, giuridico nazionale ed internazionale di svuotamento dello
Stato e della Costituzione ci ritroveremo tutti a Diventare a tutti gli effetti schiavi, succubi,
soggiogati, prigionieri di un regime sovranazionale oligarchico del tutto
sconosciuto ed occultato nelle identità dei suoi componenti…
Si appalesa
a questo punto sempre il solito dilemma ….. costoro (i governanti) sono dei
poveri idioti incapaci di intendere e di volere, e legiferano a casaccio?...
Oppure sono collusi con la mafia dell’alta finanza che qui denunciamo
congiuntamente?? In ogni caso anche loro devono essere inquisiti da una
magistratura che sia degna dei grandi valori di cui dovrebbe essere
portatrice…….
Questa
denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non si
possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed impunemente……., il
lavoro, la salute, i Cittadini , lo Stato, la Nazione, … e soprattutto non si
possono annullare i loro “naturali e
costituzionali diritti”…
Nè annichilire, modificare
e stravolgere il senso delle leggi e della Costituzione che deve sempre essere in favore della totalita’ dei cittadini e
dell’interesse nazionale …. e non sperequative in favore delle banche/finanza
nazionale ed internazional.
“LA RIPARTENZA” un
affare da circa 500 miliardi di prestiti bancari alle imprese e famiglie.
Le violazioni alla
Costituzione conteggiate ed evidenziate in apice sono previste nei 14 articoli violati, stravolti, disattesi…. I
tanto decantati esaltati, magnificati dalla Costituzione : rispetto, tutela, garanzia dei loro
poteri inerenti il diritto dei singoli e delle famiglie…. L’equità legale,
sociale, economica, imprenditoriale….. la parità di diritti dei cittadini di
fronte alla legge ed allo Stato …. Tutte
gran balle per schiavi creduloni ….
È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome
(anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei
diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi
usurpatori ed annichilitori
dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano
e promulgano in barba ai dettati costituzionali……..
Il diritto di resistenza ed autodifesa è
implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni
singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme.
Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è
legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…
Il diritto alla
resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto
alla sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in
carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del
verificarsi di un qualsiasi reato affinchè
se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione, …
Dove
è andata a finire la funzione aggregativa ed etica dello Stato??
Appare lapalissiano che prima degli interessi di varia natura relativi
al contagio del Corona virus, ci sono in contrapposizione cifre migliaia di
volte superiori... di valenza assoluta in confronto di urgenze nazionali come
evidenziato ...Senza voler essere delle volpi della diplomazia appare chiaro
che l’attuale demenziale governo intende a tutti i costi... contro
ogni ragionevole e costruttivo dubbio e/o pensiero coerente e positivo
... condurre in porto “l’affare della macchinazioni/manipolazione di
terrorismo mediatico/epidemiologico”.
Una mefistofelica congiura, truffa, raggiro, trappola, insidia, che porterà in tasche
private enormi, incalcolabili vantaggi e contemporanei immani danni ai
cittadini e allo Stato.
La strateggia accerchiatrice dei cosiddetti “Privati”... che
in realtà consistono di una dozzina di banche mondiali, magari pure sotto una
infinità di diverse sigle e loghi anche farmaceutici e vaccinisti, ha come fine
ultimo la distruzione di i legami sociali, L’INDUZIONE DI MALATTIE O FALSA
MALATTIA (IL RISULTATO NON CAMBIA), questa
stessa nostra civiltà e l’instaurazione di una dittatura monetaria
schiavizzante per le future generazioni se non si interverrà attraverso una
generale presa di coscienza e di civismo sociale a smantellare questo infame
progetto .... A
cominciare da questa Procura della Repubblica.-
Tutto ciò premesso, attesa ed
inconfutabile la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dal
DPCM 10/04/2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell’11/04/2020,
CHIEDIAMO :
1) istanza
d’annullamento (anche preferibilmente) in sede di autotutela del DPCM
10/04/2020 in quanto illegittimo
2) di voler procedere contro
i privati cittadini denunciati in apice, quali ad esempio il dr Giuseppe Conte (che
non essendo parlamentare non può invocare trattamenti di immunità) con gli atti
di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato
contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità
competenti anche in ordine ai gravissimi reale reati qui sopra delineati;
3) di procedere per la
penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati
ravvisati in calce, che stanno distruggendo lo Stato e stravolgendo il dettato
della Costituzione;
4) provvedere affinchè
sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai
Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in
generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.
Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge
rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso
di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti
della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini
italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve
rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci
parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408
c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati
in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p.,
e di essere sentiti personalmente
IN FEDE.
AlbaMediterranea
Nessun commento:
Posta un commento