FORMELLO,
17/03/2014
AL
COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE
ALLA
CORTE DEI CONTI SEZIONEGIURISDIZIONALE
SEDE
ALLA
COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA
CONTRO :
- Tutti i Presidenti della Repubblica succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri succedutisi dall’avvento dell’euro ;
- Tutti i Presidenti della Camera succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Presidenti della Senato succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Ministri del Tesoro succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Ministri delle finanze succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Componenti della Corte dei Conti succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Componenti della Commissione europea succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Componenti del Consiglio Europeo succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i componenti del Parlamento europeo succedutisi dall’avvento dell’euro
- Tutti i Parlamentari che succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i segretari dei partiti parlamentari succedutisi dall’avvento dell’euro;
- Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato succedutisi dall’avvento dell’euro;
- E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per
le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
- Alto tradimento (art.90 Costituzione);
- Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
- Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
- Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
- Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
- Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
- Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
- Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
- Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
- Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
- Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
- Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
- Associazione a delinquere (art.416 bis);
- Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
- Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
- Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
- Furto (art.624 c.p.);
- Truffa (art.640 c.p.);
- Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed
eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso
delle indagini.-
INTEGRAZIONE
ALLA QUERELA PRESENTATA DALLO STESSO IN DATA 29 SETTEMBRE 2012
Preludio
Sul sito http://www.corteconti.it/chi_siamo/la_corte/ leggiamo cosa la Corte dei conti scrive di se stessa come presentazione :
Corte dei conti Breve storia
La
Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge
14 agosto 1862, n. 800), perchè
vigilasse sulle amministrazioni dello Stato,
così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
In
questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una
"magistratura", essendo emersa - secondo la storica
affermazione di Camillo Benso conte di Cavour - la "assoluta
necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un
magistrato inamovibile".
Le
linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate nel testo
unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Nel corso
degli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni
nell'organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione
degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti,
privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno
interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (basti pensare
all'introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio
intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94
del 3 aprile 1997), incidendo fortemente sui compiti dell'Istituto.
Ad
esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di
adeguamento ed ammodernamento - tutt'altro che concluso - per
soddisfare la crescente "domanda" sia di controlli
efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di
responsabilità;
ciò al fine di accrescere la trasparenza dell'amministrazione, di
assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse,
di elevare la qualità dei servizi che l'amministrazione rende ai
cittadini.
MA
PER COSA E’ STATA ESPRESSAMENTE ISTITUITA LA CORTE DEI CONTI?...
ECCO QUI :
Regio
Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
.
TITOLO
II
Attribuzioni
della Corte dei conti Capo I - Attribuzioni in generale
Fa
il riscontro dei decreti presidenziali;
fa
il riscontro delle spese dello Stato;
… omissis
…..
fa
il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di
proprietà dello Stato, e sulle altre
gestioni
patrimoniali indicate dalle leggi
parifica
il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e
quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro,
prima che siano presentati al Parlamento;
…omissis
…
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici
funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro
funzioni;
giudica
sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti
e di responsabilità, giusta
le
disposizioni delle leggi speciali;
…….omissis……
fa
le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e
provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
…… omissis
….
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici
funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro
funzioni;
E
veniamo alle dichiarazioni di intenti, di attribuzioni, di ruoli, di
responsabilità per quanto concerne la parte europea
TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (Trattato di Maastricht)
TITOLO
VIII POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA
Articolo
119 (ex
articolo 4 del TCE)
1.
Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni
previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è
fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in
libera concorrenza.
….
Omissis …..
3.
Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto
dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze
pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti
sostenibile.
CAPO
1
POLITICA
ECONOMICA
Articolo
120 (ex
articolo 98 del TCE)
Gli
Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli
indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati
membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo
un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di
cui all'articolo 119.
Articolo
121 (ex
articolo 99 del TCE)
4.
Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che
le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli
indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di
compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e
monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato
membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della
Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le
necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie
raccomandazioni.
Articolo
122 (ex
articolo 100 del TCE)
1.
Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio,
su proposta della Commissione, può decidere, in
uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla
situazione economica,
in particolare qualora sorgano gravi difficoltà
nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel
settore dell'energia.
Articolo
123 (ex
articolo 101 del TCE)
1.
Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra
forma di facilitazione creditizia,da parte della Banca centrale
europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in
appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni,
organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli
enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di
diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come
l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della
Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi
di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità
da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli
enti creditizi privati.
Il
che tradotto in linguaggio comune … sta a dire che uno Stato, come
lo era l’Italia quando possedeva le banche di interesse nazionale
(le BIN)… avrebbe del tutto legittimamente potuto farsi prestare i
soldi per finanziarsi … non attraverso i venti strozzini
istituzionali da noi più volte
denunciati….
Come attualmente da decenni avviene… ma far prestare dalla BCE alla
BIN (Banca di interesse Nazionale)… il denaro necessario … allo
0,25% come in questo momento avviene e non mettere all’asta
irresponsabilmente ed ignobilmente i titoli di stato dagli strozzini
istituzionali che a seguito del “giudizio” delle agenzie di
rating… (anche queste innumerevoli volte denunciate), “acquistano”
a tassi dal 3% al 6% addebitandocelo sul groppone… Quando invece
del tutto legittimamente si potrebbe finanziare lo Stato attraverso
le BIN allo 0,25%...... non a tasso zero come attraverso la gestione
diretta della sovranità monetaria…. Ma comunque enormemente meglio
di ora…
Risparmiando
così attorno ai 70/80 (settanta/ottantamiliardi) di € all’anno.
Articolo
125 (ex
articolo 103 del TCE)
1.
L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti
pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese
pubbliche
di
qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie
reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico
specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli
impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o
degli altri enti pubblici, di altri
organismi
di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro,
fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione
in comune di un progetto specifico.
2.
Se
necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del
Parlamento
europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti
previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.
CAPO
2
POLITICA
MONETARIA
Articolo
127 (ex
articolo 105 del TCE)
1.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in
appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene
le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire
alla realizzazione degli
obiettivi
dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione
europea. Il SEBC agisce in
conformità
del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo
una
efficace
allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui
all'articolo 119.
PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
E
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo
21
Operazioni
con enti pubblici
21.1.
Conformemente all'articolo 101 del trattato, è vietata la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di
facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche
centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese
pubbliche degli Stati
membri,
così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2.
La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti
finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.
21.3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti
creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di
riserve da parte delle banche centrali, devono
ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso
trattamento degli enti creditizi privati.
Anche
qui si ribadisce il concetto già poco sopra espresso che illumina
chiaramente la lineare intenzionalità di aggredire lo Stato in ogni
sua prerogativa, funzione, ma soprattutto di snaturamento del suo
stesso motivo di esistenza dome soggetto giuridico..
Ma
per togliere la sete col prosciutto e spianare la strada da qualunque
ostacolo e dissipare qualunque dubbio…
Due
intraprendenti e baldi analisti indipendenti come Giovanni Zibordi e
Claudio Bertoni hanno domandato a chi di competenza (la Bce).. ed
ottenuto da questa conferma che l’Italia, se solo davvero volesse,
potrebbe ottenere denaro a interesse prime rate dalla Banca Centrale
Europea.
Come
del resto fanno da sempre in Germania e in Francia da anni tramite
due enti bancari pubblici, rispettivamente KfW e Bpi).
Ecco
il testo dei vari quesiti posti :
Date: Tuesday, 10/12/2013 17:23:50From: "Claudio Bertoni"
Subject: [Case_ID:
830870 / 1548784] art. 123-
Delucidazioni
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
[...]
E'
chiaro che la BCE non può acquistare direttamente Titoli di Stato e
quindi quello che è mia intenzione approfondire ora, e in ultimo,
sono le seguenti domande:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al tasso dello 0,25%, della BCE?
2)
Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà pubblica può
prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi
debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a
garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio pubblico
stesso?
3)
E l'Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il tasso di
interesse?
Grazie
ancora per la vostra cortese risposta
Ed
ecco la risposta della B.C.E
----------
Messaggio inoltrato ----------
Da: Europe Direct <citizen_reply@edcc.ec.europa.eu>
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
A: claudio.bertoni1910@gmail.com
Da: Europe Direct <citizen_reply@edcc.ec.europa.eu>
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
A: claudio.bertoni1910@gmail.com
Gentile
Signor Bertoni,
La
ringraziamo per il suo messaggio. Desideriamo scusarci per il
ritardo.
Le
inoltriamo le risposte alle sue domande, fornite dalla Banca centrale
europea:
1)
comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di
proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al tasso
dello 0,25%, della BCE?
1.
Gli enti pubblici creditizi dell'area dell'euro sono un elemento
importante del sistema bancario e pertanto hanno un ruolo essenziale
nel fornire prestiti all'economia reale. Pertanto è importante per
l'Eurosistema che essi siano trattati alla pari degli istituti
creditizi privati nel contesto delle operazioni di rifinanziamento
per assicurare un efficiente trasmissione delle decisioni riguardanti
la politica monetaria all'economia. Pertanto
la risposta alla sua prima domanda è si ed e per questo che
l'articolo menzionato è presente nel Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo stabilisce che il divieto di scoperto bancario e altre
forme di facilitazione creditizia in favore dei governi "non si
applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica
che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla
Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati".
2)
Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà pubblica può
prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi
debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a
garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio pubblico
stesso?
2.
Non è il ruolo della banca centrale di decidere per gli istituti di
credito come utilizzare i soldi. In
pratica, gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi
ai governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi
a qualsiasi cliente.
Questo è possibile nel caso in cui esista una decisione commerciale
indipendente da parte dell'ente pubblico creditizio di entrare in
tale rapporto con lo Stato. In questo contesto è necessario
ricordare la clausola stabilita dall'articolo 124 del TFUE, che
stabilisce quanto segue: "È vietata qualsiasi misura, non
basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni,
agli organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri
organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati
membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie." Lo
Stato, nel caso in cui adottasse una legge, regolamento o qualsiasi
altro strumento giuridicamente vincolante, che obbligherebbe un
istituto finanziario a comprare i titoli di stato governativi,
violerebbe l'articolo 124.
3)
E l'Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il tasso di
interesse?
3.
La domanda non è chiara. Tuttavia, nel contesto della decisione
indipendente presa dall'istituto creditizio di prestare soldi ai
clienti, il prezzo dell'operazione deve essere basata su
considerazione finanziarie e economiche (per esempio, il profilo di
rischio del cliente). Per quanto riguarda la decisione di comprare
titoli di stato pubblici, si aspetta che il tasso di interesse
nominale per i titoli governativi (come per gli altri) venga
determinato dalle caratteristiche del titolo stesso (incluso il
profilo di rischio dell'emittente, la liquidità e commerciabilità
del titolo, etc.). Il rendimento effettivo del titolo (emesso da un
pubblico o provato) negoziato sul mercato riflette l'evoluzione di
queste caratteristiche nel tempo.
Ci
auguriamo che queste informazioni possano esserle di aiuto. La
preghiamo di contattarci nuovamente in caso avesse ulteriori domande.
ANALISI
La
risposta ricevuta per email (a nome della BCE) è stata affermativa:
"il
divieto di scoperto bancario e di altre forme di facilitazione
creditizia in favore dei governi
non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali,
devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca
centrale europea lo
stesso
trattamento degli enti creditizi privati".
Inoltre,
in riferimento a banche pubbliche:
"gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi ai
governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi a
qualsiasi cliente"
E'
quindi possibile per lo Stato italiano legittimamente nazionalizzare
una Banca e usarla allo scopo sopra descritto, la quale acceda alla
liquidità della BCE e finanzi il suo debito ad un tasso di
interesse simile a quello applicato dalla BCE stessa e in ogni caso
sempre molto inferiore a quello di mercato, che è attualmente
superiore del 3% all'inflazione.
Rapinare
ai cittadini 4 miliardi con l'IMU o qualche illegale
“privatizzazione” sottraendo beni al demanio… o eliminando
servizi essenziali sulla sanità, le scuole, le infrastrutture, non è
comportamento da Stato etico… e semplicemente da Stato…. ma
risparmiare su uno dei focolai primari della crisi attuale si può
…sugli interessi, sulla rendita che da decenni lo Stato italiano
paga a investitori esteri, banche e investitori italiani.
Si
tratta di scegliere tra rendita finanziaria o il lavoro e le imprese.
La rendita finanziaria ha incassato dallo Stato più di 3mila
miliardi di euro di interessi in trenta anni, mentre le imprese e i
lavoratori italiani venivano strozzati da una tassazione asfissiante,
oberata dall peso del debito pubblico di 2mila miliardi, creato
artatamente dall'accumularsi di questi indebiti interessi.
Un
governo competente che abbia a cuore gli interessi degli italiani,
come sopra accennato, può muoversi all'interno dei trattati
europei…. Esattamente come ha sempre fatto la Germania, e come
stanno facendo Francia e Gran Bretagna
La
CORTE DEI CONTI e tutti i governanti ai massimi livelli italiani e…
la CORTE DEI CONTI e tutti gli enti sovrannazionali europei si
dovrebbero domandare come mai per la Germania (vedi KfW E la Francia
(vedi Bpi) sia possibile che due Stati nostri diretti concorrenti
abbiano messo in atto tale tipo di strategia finanziaria attraverso
questi by-pass ed invece l’Italia finora non abbia sfruttato una
simile manna dal cielo..
Che
avrebbe permesso di risparmiare sui 70/80 miliardi di €/anno … a
partire dal 2002 … per cui complessivamente in dodici anni
risparmiare la formidabile somma di 840/960 miliardi di € che
andando a diminuire progressivamente con gli interessi su totale
complessivo detratto di queste somme avrebbe praticamente ridotto a
zero o quasi il sosto totale del Debito Pubblico…
Vale
la pena di ricordare a proposito dell’improvvido, irrituale,
ignobile comportamento del Governo italiano … che l’anno scorso
il sig.r Monti (guardacaso) impietosito dalle lagnanze delle Banche
che lamentavano aria di fallimento e per questo motivo richiedevano
ai clienti il rientro immediato dei fidi…. Regalò loro una
quarantina di miliardi all’1% di interesse …che sarebbero dovuti
servire a finanziare la piccola e media impresa…. E cosa fecero le
banche??? Naturalmente l’investimento migliore… acquistarono
Buoni del Tesoro con un rendimento del 4% guadagnando immediatamente
il 3% su denaro preso in prestito indebitando il prestatore… Cose
dell’altro mondo… Cose che in un paese normale dove la ragione,
la logica ed il diritto vigessero… sarebbe impossibile realizzare e
dove, se tentate, sarebbero pesantemente sanzionate..
Ma
vediamo cosa è la KfW
KfW, acronimo di Kreditanstalt für Wiederaufbau (la Banca della Ricostruzione), è una banca tedesca, è nata nel 1948, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per volere degli Stati Uniti d'America, per amministrare i fondi del Piano Marshall.
L'80%
del capitale è detenuto dal governo federale mentre il restante 20%
è detenuto dai Länder.
Attraverso
la KfW, il Governo tedesco canalizza tutta una serie di operazioni
che altrove figurerebbero nei conti dello Stato per cifre ingenti:
l'attivo dell'istituto con sede a Francoforte ha
sfiorato
lo scorso anno i 500 miliardi di euro, più del doppio che all'inizio
del decennio passato, anche per effetto del trasferimento sotto il
suo ombrello di molte attività in precedenza di competenza
dell'amministrazione pubblica, o di nuove attività, come quelle
riguardanti la protezione ambientale.
La KfW, è in pratica il “motore” finanziario delle opere pubbliche e di politica industriale della Germania e una delle più grandi e potenti banche del mondo: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, cioè Istituto di credito per la ricostruzione. E’ ritenuta da molti una seconda Bundesbank, una Federal Reserve tedesca che non vuol dire di esserlo, una superbanca pubblica eroga prestiti in appoggio al sistema- paese Germania, una Cassa Depositi e Prestiti tedesca, una potenza nascosta senza cui la Germania non sarebbe la quarta potenza economica mondiale. gli utili, in media negli ultimi due anni nell’ordine dei 2 miliardi di euro.
Prima gestore della ricostruzione, poi pilastro a sostegno delle piccole e medie imprese, anima del sistema Germania. Poi grande finanziatore delle infrastrutture. La KfW insomma ha da decenni il ruolo di motore e finanziatore dello sviluppo.
Vantaggio non da poco, per il sistema Germania. Il suo rating è ottimo, pari a quello dei Bund tedeschi, per cui alla KfW non è difficile approvvigionarsi quasi esclusivamente sui mercati mondiali dove negli ultimi anni ha realizzato emissioni per circa 80 miliardi di euro annui in media.
La
KfW appartiene per l’80% al potere federale e per il restante 20%
ai 16 Bundeslaender, gli Stati federali….. i politici che governano
la prima potenza europea e quarta mondiale, di qualsiasi colore
siano, hanno bisogno di una KfW funzionante per la solidità del
sistema industriale e delle piccole e medie imprese, per la pace
sociale.
Sappiamo
che in Germania una parte di debito pubblico, quello corrispondente
alle obbligazioni
emesse dalla KfW,
viene escluso dal computo del totale. Lo consentono i criteri
contabili Esa95, che escludono dal computo del debito pubblico quello
delle società pubbliche che coprono i propri costi per oltre il 50%
con ricavi di mercato, ma ciò non
rincuora…
se qualcosa le andasse storto, sarebbe il governo federale a
garantire le sue obbligazioni, esattamente come gli altri Bund. Il
debito pubblico tedesco raggiunge il 97%
del Pil.
E
vediamo pure cosa è Bpi
(Banca Pubblica d’Investimento)
Banca
pubblica d’investimento (Bpi) non avrà tra i suoi compiti quello
di aiutare le imprese in difficoltà, a differenza della tedesca KfW
(Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Banken, di cui pure mutua il
modello, e in sintonia piuttosto con quanto si sta studiando a Londra
per costituire la Business Bank. E’ stato chiamato “Business
Bank” per evitare accuse di “ingerenze stataliste”. Si
tratterebbe infatti di un istituto pubblico destinato a garantire
finanziamenti alle imprese, a cominciare dalle Pmi, nella manifattura
avanzata i comparti di maggiore interesse già individuati sono
aerospazio, automotive e bioscienze.
La
francese Bpi raggruppa tre organismi già esistenti: la filiale
“aziende” della Caisse des Depots, braccio operativo del Tesoro;
Oséo,; il Fondo strategico d’investimento per difendere le
industrie transalpine considerate strategiche da eventuali scorrerie
straniere.
La
Bpi riunirà le funzioni di questi organismi: è destinata, quindi, a
incitare, sostenere e finanziare la creazione di nuovi progetti; a
intervenire nel capitale di aziende; a tutelare e rafforzare imprese
ritenute strategiche. Dotata di fondi propri per 20 miliardi, la sua
capacità d’intervento raggiungerà una forza d’urto di 40 mld,
ma già si discute su una probabile iniezione futura di capitali
freschi in quanto l’attuale dote viene ritenuta da ambienti
politici ed economici insufficiente a soddisfare i suoi numerosi
compiti.
A
livello organizzativo la Bpi mutua appunto il modello della tedesca
KfW sia pure con le differenze dovute ai due diversi ordinamenti: la
KfW è organizzata su base federale, la strategia della Bpi sarà
decisa dal comitato di orientamento nazionale, affiancato però (una
novità, per la centralista
Francia)
da un comitato d’investimento regionale incaricato di contribuire a
individuare le aziende da sostenere e i progetti nei quali
intervenire.
Alla
KfW sono stati assegnati tutta una serie di compiti e operazioni che
in altri Paesi figurerebbero nei conti statali mentre le attività
dell’istituto con sede a Francoforte non rientrano nel bilancio
federale. Non a caso la KfW è stata messa sotto accusa, ma senza
sortire effetti, da istituzioni e partner dell’Ue per operazioni (
come i salvataggi di imprese e soprattutto della Ikb,
una banca collassata a causa dei mutui subprime) che ad altri Paesi
non sarebbero state permesse ma che Berlino continua a far passare
come interventi non pubblici, a dispetto della proprietà al 100%
pubblica dell’istituto.
Senza
considerare poi l’”affaire” del collocamento dei titoli
di Stato,
per cui la Germania riesce a circonvenire il divieto di acquisto di
titoli di Stato sul mercato primario da parte della Banca centrale
nazionale (nel caso in specie, la Bundesbank)
attraverso la Kfw.
Mi
sembra chiaro che tutti i nostri principali competitori si siano ben
attrezzati da tempo…
Ora
però e lampante a tutti… anche a noi semplici cittadini … sarà
chiaro anche ai Governanti e a dirigenti gli organi dello Stato e
agli organi della Comunità europea? E soprattutto a chi ci legge???
Ma
soprattutto è sorprendente che c’è stato qualcuno che lo ha
capito e fatto da sempre… come è definito del tutto palesemente
nel testo del Trattato di Maastricht… fin dalla sua introduzione..
e nessuno dei Parlamentari, Governanti e Magistrati in Italia se ne
sia accorto….
Le
domande a questo punto che sorgono sono davvero molte e siamo qui per
chiederne ragione…
COME
MAI, STANTE LA DOVUTA CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT NESSUNO
DEI NUMEROSI COMPONENTI DEI GOVERNI ITALIANI , DELLA CORTE DEI CONTI,
ETC., ETC., …. SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002, …. A CONOSCENZA
DEL DETTATO DELL’ART. 123 DEL Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
A PRESCINDERE DALLE ESPRESSE RISPOSTE DELLA BCE SOPRA ALLEGATE… È
DI PALESE E CHIARA INTERPRETAZIONE
NON
SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI
PESANTE VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE AL
PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI
INTERESSI??
VEDASI
:
La
Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge
14 agosto 1862, n. 800), perchè
vigilasse sulle amministrazioni dello Stato,
così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
ED
ANCHE :
Regio
Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 Approvazione del testo unico delle
leggi su Corte deiconti
.
TITOLO
II
Attribuzioni
della Corte dei conti
Capo
I - Attribuzioni in generale
Fa
il riscontro dei decreti presidenziali;
(ratifica dei trattati)
fa
il riscontro delle spese dello Stato; …
omissis …..
giudica
sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici
funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro
funzioni;
…….omissis……
fa
le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e
provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
…..
omissis ….
E…
SU TUTT’ALTRO VERSANTE … MA ALTRETTANTO… COME MAI, STANTE LA
DOVUTA CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT, NESSUNO DEI NUMEROSI
COMPONENTI, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CONSIGLIO EUROPEO, PARLAMENTO
EUROPEO, DELLA CORTE DEI CONTI, ETC., SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002…
A CONOSCENZA DEL DETTATO DELL’ART. 123 DEL Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
, ….
NON
SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI
PESENTE VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE ALL
PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI
INTERESSI??
VEDASI
:
Articolo
120 (ex
articolo 98 del TCE)
Gli
Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli
indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati
membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo
un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di
cui all'articolo 119.
Mi
sembra che pagare interessi a banche private non sia dimostrazione di
un’efficace allocazione delle risorse…..
ED
ANCHE :
Articolo
121 (ex
articolo 99 del TCE)
4.
Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che
le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli
indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di
compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e
monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato
membro in questione.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere
allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere
pubbliche le proprie raccomandazioni.
Come
mai nessun “AVVERTIMENTO” è mai giunto sotto il profilo qui da
noi evidenziato … su una “svista” così madornale da parte dei
Governi italiani succedutisi nell’arco di 12 (dodici) anni …
nessuno della Commissione europea o del Consiglio o altri enti
europei … che si sia minimamente
sentito
in obbligo di intervenire… quando altresì ad ogni spron battuto
mandava letterine di condanna e di dimissioni di governi per molto
meno???
ED
ANCORA :
Articolo
122 (ex
articolo 100 del TCE)
1.
Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio,
su proposta della Commissione, può decidere, in
uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla
situazione economica,
DOVE
è ANDATO A FINIRE IN QUESTO CASO LO “SPIRITO DI SOLIDARIETA
EUROPEA”??
- procedere nei confronti dei membri del governo, come anche di tutti i deputati e Senatori, dell'attuale e passate legislature, che, nonostante quanto stabilito dalle leggi hanno permesso un tale stillicidio delle finanze statali… per il reato preminente di danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni ovvero di tutti quei reati che si riterrà di rilevare dai fatti suesposti,in associazione tra di loro.
- Con riserva di produrre ulteriori documenti e indicare testi successivamente al deposito del presente esposto/querela.
- impedire la continuazione dei reati;
- È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema (come numerose volte evidenziato anche dalle sberleffeggianti inchieste delle Iene ad esempio)… e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti dei ministeri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica e soprattutto la Corte dei Conti, ed altrettanto dicasi dei sopraccitati organismi europei preposti al controllo., ed infine i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.
Ricordo,
sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi ci legge rammentando l’
obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni
di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza
di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il
giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni,
della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui
l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e
di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo
quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra
contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti
a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della
giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci
riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando
procedimento penale;
e,
ai sensi dell’ex art
405,
408 c.p.p., chiediamo
di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN
FEDE.
Nessun commento:
Posta un commento