lunedì 31 marzo 2014

QUERELA PER DISCRIMINAZIONE RAZZIALE CONTRO NAPOLITANO BERLUSCONI MONTI LETTA DEL 29 GEN 2014



   ROMA, 29/01/2014

                                                                                 Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                          
                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente

       Alla Procura Generale della Corte dei Conti

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                           
                                                                            Alla   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA/DENUNCIA PER L’ILLECITO RIFINANZIAMENTO DI BANKITALIA

Contro :

1)                  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)                  Gli ex presidenti del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, Mario Monti;
3)                  Il presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta;
4)                  Tutti i Presidenti della Camera e del Senato a partire dal 21 novembre 2008;
5)                  Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi a partire dal 21 novembre 2008;
6)                  Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare a partire dal 21 novembre 2008;
7)                  Tutti i Parlamentari a partire dal 21 novembre 2008;
8)                  Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Interno a partire dal 21 novembre 2008;
9)                  Tutti i Sindaci dei Comuni che eseguono il dettato del D.M. 26 aprile 1993, n. 122,;
10)              ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
2)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)                  Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6)                  Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
7)                  Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
8)                  Attentato contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9)                  Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
10)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
11)              Truffa ai danni della Nazione (art.640; comma 1 c.p.);
12)              Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 640-bis;
13)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto il territorio italiano
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.



RIFERIMENTI

PRINCIPI FONDAMENTALI A SUPPORTO

Art. 1. …. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
Art. 52….L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 54.Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. (GIURAMENTO DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA ITALIANA)

DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Decreto Ministeriale Ministero Interni del 21 novembre 2008

I Fatti

Ieri, girando su Facebook, noto social network…. Sono incappato in un documento che alle prime pensavo un falso emblematico delle “bufale” che circolano in quei “luoghi”… ed invece ad una rapida ispezione sul sito web del Ministero degli Interni rinvenivo conferma della veridicità del documento in cui mi ero imbattuto..

Leggendo il documento sono venuto a conoscenza di fatti di cui ignoravo completamente l’esistenza e le informazioni contenute da questo mi hanno lasciato letteralmente costernato tanta era la improvvidenza e sconsideratezza dei fatti e dei dati enunciati…

Il documento (allegato n.1) è una comunicazione circolare della Prefettura di Nuoro inviata ai sindaci della circoscrizione di competenza… come ovviamente sta avvenendo in contemporanea in tutte le Prefetture italiane che lo stanno comunicando a tutti i sindaci italiani… Nello specifico si tratta della circolare prot. N.000307 del 21 gennaio 2014 in cui si elencano tutta una serie di misure e cautele da osservare nell’accogliere “ospiti” non invitati con formule di “cortesia” dalla generosità del tutto fuori luogo…

In questo documento si richiede ai sindaci di provvedere all’individuazione di “locations” adeguate per accogliere il flusso migratorio ormai insostenibile e vieppiù irruento … e si elencano tutta una serie di prebende dovute agli “ospiti” inattesi e del tutto indesiderati… che comunque senza chiedere permesso di entrare si accomodano con estrema maleducazione sul divano buono del salotto …..

Basti dire, tanto per dare una dimensione alla cosa… che all’incirca ogni infiltrato clandestino sul suolo patrio costa allo Stato/tutti noi… la notevole somma di circa 2500 (duemilacinquecento) €…

Ora senza entrare troppo nel merito che la vicenda è di una cialtronaggine assoluta e inadeguatezza logico/morale (giustamente) da piena decadenza e crollo di civiltà… in quanto completamente perso il senso della dimensione e delle priorità… l’unico punto che vale la pena di esaminare è quello che vado ad affrontare..
Mentre una famiglia su due è in situazione di povertà, mentre i nostri pensionati al minimo, dopo una vita di lavoro e sacrifici, riescono stentatamente a sopravvivere alle loro ultime peripezie terrene rovistando nei cassonetti o rubando nei supermercati,  venendo spesso arrestati sorpresi a rubare per fame..... cosa fanno i nostri politici, ministri, prefetti e caravanserraglio al seguito? ...... regalano ogni ben di dio ai clandestini.... preciso, per quelli a cui non fosse ben chiaro,... l’emerito servitore della Repubblica e del Popolo italiano... che evidentemente non si rende neppure conto... dall'alto della sua torre eburnea... dello scempio, dell'oltraggio e della turpe discriminazione razziale che sta compiendo in danno dei cittadini italiani .... in particolare a quelli in più pesante difficoltà…è un criminale…
In questo suo comportamento non è ravvisabile solo un puro e semplice “errore di valutazione”, pressappochismo, superficialità di analisi, becero burocratismo….. eh no! Troppo semplice.. qui ci sono una serie di turpi, sconci  illegittimi ed incostituzionali e reprensibili, censurabili e sanzionabili comportamenti “contra legem”… e benissimo ha fatto il sindaco di Gaino a fare obbiezione..

Vediamo nel dettaglio…

DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Che dice :

Articolo 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

e mi sembra proprio che lasciare OTTO MILIONI DI PENSIONATI AL MINIMO CON MENO DI 500 (CINQUECENTO) € AL MESE dopo che questi Cittadini hanno lavorato almeno trentacinque anni e versato ciascuno di loro centinaia di migliaia di euro di contributi… mi sembra un assoluto e scellerato atto di discriminazione razziale…a tutti gli effetti… si discrimina la razza italiana sperequandola rispetto agli indesiderati invasori imboniti dai persuasori occulti internazionali (che ben sappiamo chi sono)…

Ma andiamo avanti per verificare che non creiamo un “casus” improvvidamente…

Il Decreto Legge succitato fa riferimento alla LEGGE 13 ottobre 1975 n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Che fra l’altro dice  :


Articolo3

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della
convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

ed ancora ….

CONVENZIONE

PARTE PRIMA

Articolo 1
1. Nella presente Convenzione, l'espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

Ma ancora il legislatore ha voluto evidenziare la valenza della legge anche in presenza di una giusta tutele identitaria dello Stato-Nazione per cui giustamente ha voluto chiarire che esiste comunque “distinzione” fra cittadini e non-cittadini…

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.

Ma in Italia siamo arrivati all’assurdo e paradossale atto metodico di discriminazione e danno a tutti gli effetti verso i cittadini italiani ed in favore degli immigrati clandestini…

Questa è una situazione di abominio giuridico assoluto ed inaccettabile in un Paese che si dichiara civile … ed è pure il Paese di nascita del “Diritto”… che mai come in questo caso è stato deriso, insultato, calpestato…

Insomma l’intento dei redattori della convenzione internazionale è stato nel nostro caso del tutto disatteso, stravolto, deturpato nel senso e nei ruoli dei vari attori…

Ed inoltre ….

Articolo 2
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:

a) ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;

b) ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;


c) ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;

Ma chi in Italia siamo arrivati ad una tale insulsa frenesia di osservanza di questa legge che abbiamo tirato la coperta tutta dalla parte dei clandestini lasciando completamente scoperti i cittadini italiani…

Solo ieri (27/01/2014) l’I.S.T.A.T. ha dichiarato che una famiglia italiana su due giace in condizioni conclamate di povertà… Il che sta a dire che circa diecimilioni di famiglie (trenta milioni di persone) sono in difficoltà economiche… e quindi sociali, culturali, igieniche, etc.,etc….

E che fanno i nostri prefetti (su ordine del Ministero degli Interni ovviamente?Con tutto il Governo perfettamente consenziente e consapevole?)… invece di provvedere a sostenere i dieci milioni di famiglie italiane in difficoltà, invece di concedere un reddito (seppure temporaneo) di cittadinanza… contributi per il sostegno dell’artigianato e del commercio… Invece di dare una qualche forma di cassa integrazione per le oltre quattro milioni di partite I.V.A. che non hanno nessun tipo di “ammortizzatore sociale”…. Cosa fa il Prefetto su ordine del Ministro dell’Interno?

PENSA A MANTENERE UNO STUOLO SEMPRE PIU’ IMMANE DI IMMIGRATI CLANDESTINI …. Di cui all’origine non si sa nulla.. quasi sempre neppure la loro vera identità… Per cui arriveremo sicuramente al punto in cui ci ritroveremo in casa delinquenti incalliti, drogati, malati di tubercolosi, lebbra, peste e quant’altro…

Ora con tutta la più disponibile umana pietà per chi arriva qui sfuggendo da situazioni di difficile sopravvivenza… nessuno è così cinico da negare accoglimento… e sbarrare a tenuta stagna le porte di ingresso… ma da questo ad accogliere centinaia di migliaia di fuggiaschi in giro per il mondo ce ne corre..

Non scordiamoci che le invasioni barbariche avevano connotati abbastanza simili e sovrapponibili alle attuali ondate migratorie… Io non vorrei che la civiltà occidentale stante il lassismo e l’imbarbarimento del senso di appartenenza alla Nazione prima che al genere umano … in qualche decennio ci inducesse alla stessa fine dell’Impero Romano..

Non a caso questo avviene qui ed ora.. il progetto del neomondialismo (come detto più volte) è ben chiaro e mira allo smantellamento degli Stati-Nazione per arrivare nel più breve periodo all’instaurazione di un potere unico mondiale che una volta sciolto e distrutto il cemento etnico/culturale/sociale/linguistico/giuridico … etc., etc, degli attuali Stati/Nazione…  sarà di facile attuazione e completamento… e soprattutto non sarà più sostituibile, sovvertibile… in quanto tutto sarà diventato una enorme ed informe Babele senza alcuna identità ed alcuna possibile e potenziale aggregazione attorno ad un qualunque nocciolo duro da parte di qualunque opposizione.

Ma per tornare alla disquisizione del tema in esame…

Articolo 4
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni  atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:


a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od

incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.(MI SEMBRA PROPRIO INVECE CHE IN QUESTO CASO SI RICADA PIENAMENTE IN QUESTA FATTISPECIE).

Articolo 5

In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia; (DIECIMILIONI DI PROCESSI IN CORSO SONO LA PIETRA TOMBALE DELLA GIUSTIZIA E DEI GIUDICI ITALIANI…  V E R G O G N A T E V I  !!!!!!

b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche; (IL CHE COL PORCELLUM PRIMA E CON L’ITALICUM ORA ASSOLUTAMENTE NON SONO GARANTITI)
d) Altri diritti civili quali:
I) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
II) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornate nel proprio paese;
III) Il diritto alla nazionalità;
IV) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
V) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri; (IL CHE CON EQUITALIA CHE HA SEQUESTRATO OLTRE OTTOCENTOMILA IMMOBILI DAL GENNAIO 2008 AD OGGI HA MESSO IN ATTO L’ESATTO CONTRARIO….
VI) Il diritto all'eredità;
VII) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
VIII) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione; (IL CHE AD ESEMPIO CON L’EMANAZIONE DELLA LEGGE SULLA INCONFUTABILITA’ DELL’OLOCAUSTO NON E’ PIU’ AGIBILE….
IX) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
I) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente; (IL CHE CON LA CRISI INDUSTRIALE/ECONOMICA ODIERNA NON E’ PIU’ ATTUABILE… NON ESISTE PROTEZIONE DALLA DISOCCUPAZIONE…. IL SALARIO E’ ARRIVATO AI LIVELLI DELLA POLONIA… MA CON UN COSTO DELLA VITA QUATTRO VOLTE SUPERIORE….


II) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati; (I SINDACATI SONO STATI EROSI DALL’INTERNO E SONO CONTROLLATI ORMAI DAGLI STESSI “POTERI FORTI DELLA FINANZA CHE CONTROLLANO I CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE DELLE INDUSTRIE..

III) Il diritto all'alloggio; (IN ITALIA NON SI FANNO PIU’ CASE POPOLARI IN QUANTITA’ DEGNE DI QUESTO NOME DA ALMENO TRENT’ANNI)…

Non so voi, io tutto questo lo chiamo : ALTO TRADIMENTO DEL DETTATO DELLA COSTITUZIONE Da parte delle più alte cariche dello Stato.

LA RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI VIOLATI E’ UN DIRITTO/DOVERE DI OGNI CITTADINO… ANCHE DEL GIUDICE CHE CI LEGGE ORA

Il diritto di resistenza è implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in
quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1
della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.

Al “diritto – dovere” di resistenza all’oppressione viene riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a partire dalla Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma :”Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”.

Anche l’attuale Costituzione della Repubblica Federale Tedesca ,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio”.

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta
Costituzionale, il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti e  trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”, sancito nell’art. 1 della nostra Costituzione, che non a caso è l’articolo 1 ed è il cardine da cui TUTTO discende e  rappresenta la legittimazione all’intero nostro Ordinamento giuridico.

La “sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel nostro Ordinamento giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo – come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge palesemente incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del 1944 , che legittima la resistenza attiva ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa anche “incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.

Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è ribadita nell’art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986.

Questa norme sono esplicazione dell’art. 52 , 2 comma della Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o
comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici
funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che
rappresentano lo Stato-apparato.La resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.

L’art. 54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento”. Si deve precisare il dovere di fedeltà e quello di obbedienza. Sono infatti due concetti completamente diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza a questi ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.

Riguardo alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto costituzionalista (il “dottor sottile” in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell’On. Tambroni, nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“ non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.

Pertanto, “l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare (NAZIONALE): si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.

E inoltre che “ la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, “potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello Stato – governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione”.

Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962, in La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”,
compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione",

Allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva.

Ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di
ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti.



Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un
diritto fondamentale, leso dall’esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e
sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla
sicurezza delle persone.

La nostra Costituzione, sempre non a caso all’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad un’abitazione” inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente che il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i principi fondamentali del “diritto delle genti”, ed alle quali nessuno può sottrarsi….

Neanche gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di questi “compiti fondamentali”. Ne deriva che gli Enti
Locali hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere anche attuare “atti di non collaborazione” come in questo caso del Sindaco del Comune di Gairo …. con le iniziative incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali, o peggio ancora nel caso della discriminazione razziale (eseguita al contrario, contro i propri cittadini) addirittura in contrasto con il dettato delle Convenzioni internazionali….

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti
espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato, la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare (DEI CITTADINI ITALIANI …. E NON DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI!!!).

Pertanto, quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche). In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità devono, attivarsi con la resistenza per ripristinare la legalità violata.

Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato e di senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti Costituzionalmente garantiti, anche se non espressamente stabiliti.

Pertanto, quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, e delle Convenzioni Internazionali al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche.c’è  il diritto e dovere di resistenza sia individuale che collettiva “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento, per non ledere i diritti fondamentali di altri individui.

La Costituzione all’articolo 31 dice :
<La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.>

Un tetto sulla testa prioritariamente,…. questi ultimi governi non solo non hanno agevolato la disponibilità di una casa, ma al contrario la concede (bontà sua) agli immigrati clandestini.
Viceversa gli Italiani vengono “sfrattati”, pignorati, confiscati, truffati dalle banche, dai tribunali, dalle istituzioni che ormai operano in regime di totale illegittimità ed illegalità… Evidentemente gli Italiani sono diventati merce sacrificabile …

Cari signori …QUI SIAMO DI FRONTE AD UNA PLATEALE RAPINA CONDOTTA DA CIO’ CHE CI OSTINIAMO A DEFINIRE “STATO” …. MA CHE IN REALTA’ E’ UN’ENTITA’ ESTRANEA AI CITTADINI (IN OGNI SENSO) CHE ORMAI AGISCE SOLO E SOLTANTO IN  NOME E PER CONTO DELLA FINANZA INTERNAZIONALE … PRIMARIAMETE CONTRO I CITTADINI AUTOCTONI  … CHE VEDE IN QUEST’OPERAZIONE COLLUSI TUTTI LE PIU ALTE ISTITUZIONI E CARICHE DELLO STATO… COLORO CHE VI SONO STATI POSTI PROPRIO PER FUNGERE DA ULTIMO BALUARDO A QUALUNQUE ATTACCO INTERNO O ESTERNO… ED INVECE SONO STATI I PRIMI A VENDERSI ALLE BLANDIZIE, ALLE LUSINGHE ED AGLI ADESCAMENTI DELLA GRANDE FINANZA INTERNAZIONALE….

QUINDI

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…   precedentemente enunciati, appena accennati o sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….

CHIEDIAMO

di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:

a)                              assicurare la prova dei reati;

b)                              impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;

c)                              impedire la continuazione dei reati;

d)                              Sollecitiamo pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita
ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione  art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.


IN FEDE. 




Allegati n°                                                                     per totali facciate

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