ROMA, 28/01/2022
Al Comando stazione dei
Carabinieri ;
Alla Procura
Della Repubblica Competente ;
Alla Presidenza della Repubblica ;
Al Consiglio Superiore della
Magistratura;
Alla Corte dei Conti;
All’Autorità AGCOM ;
E, p.c.
Ad Altri.
Querela/denuncia contro il
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, testate
giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri per false comunicazioni, minacce,
sequestro di persona, abuso della credulità popolare, procurato allarme ed
altro.
CONTRO :
1)
Il Presidente della Repubblica Dr. Sergio Mattarella;
2)
Primo Ministro Dr. Mario Draghi;
3)
Il Ministro della Sanità Dr. Roberto
Speranza;
4)
Il Ministro dell’Economia e Finanze Dr.
Roberto Gualtieri;
5)
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale Dr. Vittorio Colao;
6)
Il Ministro dell'economia e delle
finanze Dr. Daniele Franco
7)
Il Ministro Guardasiggilli Dr. Alfonso
Bonafede;
8)
Il Governatore della Regione Veneto Dr.
Luca Zaia;
9)
Il Governatore della Regione Lombardia Dr.
Attilio Fontana;
10)
I Governatori delle altre Regioni italiane;
11)
I Sindaci dei Comuni interessati alle
violazioni qui denunciate;
12)
I Prefetti delle Province interessate dalla
sospensione dei diritti costituzionali;
13)
Il Capo della Polizia Dr. Franco Gabrielli;
14)
Il Comanndante della Guardia di Finanza
15)
Il Comandante generale dei Carabinieri
16)
I medici delle A.S.L. responsabili delle vaccinazioni
coatte;
17)
Direttori responsabili delle principali
testate giornalistiche, radiofoniche, televisive:
18)
E quant’altri coinvolti nei fatti
qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli
articoli:
1)
Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.);
2)
Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
3)
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.
331c.p.);
4)
Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);
5)
Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
6)
Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati
o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
7)
Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
8)
Falsità
ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art.
480c.p.);
9)
Sequestro di persona ( Art.605 c.p.);
10)
Arresto illegale (Art. 606 c.p.);
11)
Violenza privata Art. 610 c.p.);
12)
Violenza o minaccia per costringere a commettere un
reato (Art. 611c.p.):
13)
Minaccia (Art. 612 c.p.);
14)
Pubblicazione o diffusione di notizie false,
esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine
15)
Procurato allarme presso l'autorità. (Art. 658. c.p.);
16)
Abuso della credulità popolare (art.661
c.p.);
17)
Ed eventuali altre fattispecie di reato
che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
PERSONE
OFFESE: i Cittadini italiana, sigle
sindacali, professionali, dei Medici, Sanitari,
docenti e tutta la popolazione in generale.
PREMESSA
DEFINIZIONE DEL
TERMINE “EPIDEMIA”....
ENCICLOPEDIA
TRECCANI: Manifestazione collettiva d’una malattia
(colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone
in un territorio più o meno vasto ....
WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί
+ δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le persone) il diffondersi di
una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi
simultaneamente una collettività di individui, ovvero una
data popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello
spazio e nel tempo, avente la stessa origine.
Poiché, in una data
popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi
morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in
eccesso rispetto ai valori attesi per
quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi
storici di morbosità.[1]
LA REPUBBLICA : Manifestazione di
malattia infettiva che
colpisce un numero generalmente assai grande di persone, nel
medesimo tempo e in uno stesso luogo: e. d'influenza, di
vaiolo, di colera...
Gli episodi qui rammentati hanno numerose e varie chiavi di
lettura.
Andremo
sommariamente a focalizzarne alcune che potrebbero essere condivise da chi ci
legge, oppure del tutto rifiutate e respinte, in quanto potrebbero non essere
neppure minimamente ravvisabili delle possibili convergenze e correlazioni. Ma
queste inconfutabilmente ci sono e pesano come macigni.
I FATTI
PRIMA CHIAVE DI LETTURA
Condividendo pienammente
sulla base delle analisi dell’Avv. Marco Mori
PREMESSO IN FATTO ED IN
DIRITTO CHE :
1) Con decreto legge
n.44 del 1 aprile 2021... il Governo, con
a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza dell'’emergenza epidemiologica’ da
Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro
attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche
e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi
alla vaccinazione per la prevenzione dell 'infezione da Sars-Cov-2.
2) Tale imposizione
aveva durata fissata fino a 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario
veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni ”.Ad esso infatti seguiva il demansionamento
ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso
trattamento retributivo corrispondente, oppure,qualora il predetto demansionamento
non risultasse possibile, come avvenuto nella
stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con perdita integrale dello stipendio.
3) La norma pertanto introduceva
per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale sanzione ma un
vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia e ciò in assenza di un obbligo
vaccinale diretto in senso proprio. Insomma... o i sanitari accettavano di
vaccinarsi, o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione,
e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi... lo
scopo effettivo della norma era proprio quello di imporre la vaccinazione a chi
non voleva effettuarla attraverso il ricatto alimentare .Tutto ciò era solo
l'antipasto a quanto sarebbe accaduto successivamente.
4) Con similare provvedimento
attuato con decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 la tecnica di spingere
alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in
riferimento al c.d.“green pass ”. Dal 6 agosto è stato vietato a
chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere a una
serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali
requisiti sono stati alternativamente l’aver effettuato la prima dose di
vaccino, l’aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti,
oppure essere guariti nei sei mesi precedenti da Sars-Cov-2.
5) Con i successivi decreti
legge n.111/2021 e 127/2021,l'obbligo di greenpass è stato esteso, dapprima al
comparto scolastico ed universitario, e quindi a tutto il mondo del lavoro: chi
non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese
ogni 48 ore, subisce il divieto di lavorare e dunque perde, come già
accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.
6) Con decreto legge n.172/2021
tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, la polizia locale, etc... sono diventati oggetto di ricatto
vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15
giugno 2022. Con il medesimo provvedimento l'obbligo di vaccinazione
per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è
stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni
diverse e ciò sia per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati.
Insomma per l'esecutivo chi non cede
può,
“quasi legalmente”... morire di fame.
7) In una recente conferenza stampa
Mario Draghi ha affermato testualmente che chi non si vaccina muore, ed
effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può oggi capire che ciò
che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha omesso di
dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina,non ha infatti detto
che i cosiddetti “novax ”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi illegittimi
decreti.
8) Con i decreti legge emanati nel
corso delle festività (n.221/2021 del 24 dicembre, n.229/2021 del 30 dicembre e
n.1/2022 del 7 gennaio 2022), il Governo, sempre con il fine di usare la coercizione
violenta verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l'obbligo
vaccinale indiretto (“super green pass ”), tra l'altro (oltre che per tutta una
serie di attività che potrebbero definirsi
“voluttuarie ”, ma di comune
esercizio), per: l’utilizzo dei trasporti pubblici o la pratica degli sport
di squadra anche all'aperto. Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti
con almeno 12 anni di età, inclusi, quindi, studenti delle scuole medie,
superiori ed adolescenti in genere.
9) Con l'ultimo dei provvedimenti in
parola, in ordine cronologico, (decreto n.1 del 7 gennaio 2022), si è ancora
alzata l'asticella vietando il lavoro per chi non abbia effettuato il vaccino o essere guariti dal
covid a tutti coloro che hanno più di cinquant'anni fino al 15 giugno
2022 e imponendo l'uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi
attività sociale. Obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece
esclusi ancora una volta a riprova di come detto strumento sia una misura
prettamente ricattatoria, diretta a spingere al vaccino, e non una
scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la salute l'obiettivo.....
l'obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come
evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non
vaccinati.
Ma
ovviamente l'obiettivo era solo il ricatto.
10) Siamo dunque davanti ad un
esempio addirittura scolastico di violenza privata posto in essere dal Governo.
Vale a pena osservare che una simile
azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l'art.3 Cost., non
si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali ”.La
Repubblica ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto .... di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona
umana che l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Ergo il governo ha scientemente deciso
di escludere una fetta importante della popolazione dalla società.
11) Tale ricatto, minaccia,
violenza, non trova alcuna legittimazione neppure nell'art.32 Cost., norma che
consente l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti
che siano lesivi del “rispetto della persona umana ”.Vietare ad un
cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente
contrario al rispetto della persona umana.
In sostanza un ordinamento,al netto
di quanto si dirà infra, potrebbe anche introdurre in linea teorica un obbligo
vaccinale generalizzato secondo gli stringenti limiti costituzionali e potrebbe
prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di adempiere. Tali sanzioni potrebbero
riguardare la sfera
amministrativa (una multa ad
esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento
invece non può legiferare attraverso l'arma del ricatto od imporre sanzioni
che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare.
La stessa sanzione o pena, anche
qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare
in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto
vitto e alloggio.
Il
divieto di accesso al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di
sopravvivere di un individuo, equivale a pena di morte indiretta, o si cede al
ricatto o non si può sopravvivere.
Tale tecnica legislativa è
radicalmente illegittima anche rispetto all'art. 27
Cost., che pur fermo il divieto della pena di morte (anche indiretta
ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità.
La
commissione del delitto di cui all’art.610 c.p. ed analoghi da parte di Mario
Draghi e dei suoi Ministri ad avviso di chi scrive è quindi manifesta ed
indiscutibile.
12) Il delitto in parola assume
connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto si estende, come detto, ai
minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità genitoriale), impedendo
ai ragazzi, nel periodo più delicato della loro crescita fisica e dello
sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra all’aperto!
Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, per non privare i figli
della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento sanitario
sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a medio/lungo
termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente non
pericolosa!
13) Peraltro,come detto, l'obbligo
vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna legittimità, visto che gli
stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati.
Occorre infatti sottolineare come la
Corte Costituzionale abbia più volte specificato cosa significhi tale precetto,
statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a quella
collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento
medico imposto) non incida negativamente sullo stato di salute di colui
che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, PER LA LORO
TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normalità di intervento sanitario e, pertanto, tollerabili ”
(cfr Corte Cost.5/2018 e 258/1994 ).
Temporanea dunque è solo quella
reazione avversa che si conclude con la guarigione.
14) Nel caso di specie manca la
stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data
la quasi totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi, circostanza
che non può essere in alcun modo contestata e che, con riferimento alla
situazione attuale ed all’emersione della variante Omicron, è stata
ammessa in ogni sede, i dati dell'Istituto Superiore di Sanita sui contagi
d'altronde parlano da soli.
15) Non vi è inoltre dubbio
alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non concesso, che così possano
qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti a proteggere da
'infezione’ in
esame, risultino essere
trattamenti ultra sperimentali (anche
questo può essere negato soltanto da chi è plagiato dalla martellante propaganda
– ricordare i finanzamenti ai giornali e
TG), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente
monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell'emergenza, i
cui effetti nocivi sia a breve che a lungo termine, sono ancora in fase
di valutazione;
Fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la ben
nota introduzione del c.d. scudo penale in materia di vaccinazione anti
Covid.
16) Purtroppo nonostante
la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a breve termine sono
già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto numero nove di
farmacovigi anza de 'AIFA (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccin
i_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che
al 26 settembre 2021 si contavano già 608 morti post vaccino (cfr.pag.13 del
rapporto)di cui il 3,7%su 435 valutati correlabili all'assunzione del farmaco
stesso per un totale inaccettabile di 16 morti. Per un 30,6%(133 casi) la
correlazione resta indeterminabile ma non esclusa dalla scienza e per un
6,2% inclassificabile per mancanza di elementi sufficienti. In
definitiva quindi solo i 59,5 % delle morti avvenute post vaccino non
pare correlabile.. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la farmacovigilanza
(pag.11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di eventi gravi
avversi di 17 ogni 100.000
somministrazioni.
Il tutto con buona pace
della norma e tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è purtroppo
passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene segnalata,
anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell'iceberg.
17) I bugiardini dei
singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle autorità preposte
mano a mano che gli effetti avversi emergono,ad esempio la miocardite e la
pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimi a inoculazioni, erano
effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti ufficialmente solo a
luglio 2021.
18) Si sottolinea altresì
che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative Europee. Il regolamento
UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come
rettificato nella prima (volutamente???) erronea traduzione il 5 luglio
2021, al considerando n.36 recita testualmente :“E' necessario
evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non
sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate ”.
L'ultima.... per inciso,oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione
italiana del testo del regolamento ... ma compariva, fin da principio, nel
testo originale in lingua inglese:
“or chose not to be vaccinated ”;
19) Per mero tuziorismo difensivo si
sottolinea come 'art.17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente
regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n.d.s.15.06.2021). Esso si
applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 ”. Ed ancora a chiusura: “iI
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ”.
In claris non fit interpretatio.
20) Merita infine menzione o scandalo
assoluto del consenso informato. Il Governo impone un trattamento dietro
ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la
vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come
completamente spontanea. Solo il deciso intervento della Magistratura potrebbe
a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.
SECONDA CHIAVE DI
LETTURA
Ma tutto quanto esposto è soltanto l’epidermica
rappresentazione della realtà... in verità lo scenario guardando bene sotto la
superficie mette in chiaro altre azioni, intenzioni, volontà ed obiettivi.....
che sono :
1) la devastazione dell’economia per far confluire la nostra ricchezza personale e collettiva
in maniera semplicemente automatica direttamente nei caveaux delle
multinazionali bancarie della grande finanza mondialista... togliendo
contemporaneamente dalla scena del mercato milioni di competitori delle industrie
multinazionali
2) così lasciando superstiti, fra quelli che sopravviveranno alle vaccinazioni, soltanto gli
zombies addomesticati dalla pubblicità e dall’informazione e ... formazione
quelli dal cervello infarcito di idiozie che saranno indottrinati ad essere obbedienti
schiavi senza alcuna capacità critica...
Addentrandoci in
questi ulteriori livelli di indagine...
oggi quindi non siamo solo e soltanto in competizione con ....
3) le crisi istituzionali dopo sei governi non eletti .... ma nominati da un indivisuo non eletto dal
popolo;
4)
le varie
delocalizzazioni;
5) la devastazione economica;
6) la distruzione del sistema sanitario pubblico;
7) l’eliminazione dell’industria farmaceutica nazionale;
8) il sistema assistenziale,
geriatrico... etc., etc...
…
o anche
9) la mancanza di filtri doganali per merci provenienti da paesi particolarmente
aggressivi…
o più terra, terra..
10) i flussi
migratori che pervengono dai Paesi in urgenza demografica o in guerra per cui siamo al cospetto di gente che fugge dalla
miseria da carenza di lavoro che una volta giunti qui da noi è disponibile a
svolgere qualunque lavoro a qualunque prezzo…
TERZA CHIAVE DI LETTURA
Ma
ancora... No .. c’è di peggio, molto
peggio… siamo alle soglie del dominio assoluto e alla definitiva schiavizzazione
dell’Uomo,
non solo da
parte dell’informatica/telematica rampante che conquista peso nell’economia,
ricerca, ed altro… ma, ben oltre, si punta ad una conquista del mondo e
dell’UMANITA’ al seguito e da parte di una nuova etnia…
quella
dei robot…
e
presto anche quella dei robot androidi.
Per la grande
finanza internazionale che regge le fila di tutto quanto ci sta avvenendo
attorno si tratta, in primo luogo, in
questo cataclisma attuale, di sconnettere il lavoro dal reddito, ma anche di
sconnettere il lavoro dall’occupazione, dato che la riduzione del primo alla
seconda sfocia nell’esclusione di coloro che sono privi di occupazione, nella
paura della disoccupazione tra i salariati e nel controllo sociale degli
assistiti.
Ancora una volta, è importante non
confondere lavoro e occupazione. «L’occupazione non è altro che lavoro divenuto merce,
contrattualmente sottomesso alla tutela e alle esigenze di un datore di lavoro
e il cui prezzo è determinato dal mercato.... non più dai sindacati o, al
limita, dalla politica....». A questo riguardo, il reddito di
cittadinanza contraddice l’idea dominante che «la lotta contro la povertà passa
attraverso l’occupazione». La povertà è, infatti, in primo luogo una faccenda
di reddito. Il reddito di cittadinanza rappresenta un cambiamento
nella distribuzione dei redditi, un nuovo sussidio sociale redistributivo che
va ad aggiungersi ad altri.
In realtà, è lo stesso sostentamento che dovrebbe essere
centrale, non il lavoro.
Quindi devianti gli articoli della Costituzione che parlano
della centralità del lavoro
All’idea di reddito di cittadinanza
sono state mosse anche numerose obiezioni. Alcune sono obiezioni morali, altre
obiezioni economiche. Le une riguardano il principio stesso del reddito di
cittadinanza, molte concernono la sua fattibilità, in particolare il suo
finanziamento. La critica morale si fonda, in generale, sulla tradizionale
idea cristiana secondo la quale il
lavoro costituisce il destino obbligatorio dell’umanità dopo il peccato
originale («chi non lavora, non mangia», diceva san Paolo).
Il reddito di cittadinanza (una delle
“soluzioni finali e definitive”.... quindi trasformerebbe tutti i cittadini in
assistiti, rafforzando così l’idea che essere cittadino vuol dire anzitutto
essere un avente diritto (ma quale, e davvero diritto, piuttosto che
“foraggio”???, non è più accettabile: «Il reddito di esistenza non è un
assistentato, perché, una volta munito del necessario, l’individuo prova il
bisogno di agire e di realizzarsi (lo speriamo)». Ma l’obiezione più comune riguarda evidentemente la
fattibilità del progetto. Il reddito di cittadinanza è “vitale” dal punto di
vista economico e finanziario? E come finanziarlo? L’introduzione del reddito di esistenza è riducibile
a un semplice problema di ripartizione delle ricchezze esistenti».
Il divieto al lavoro, incidendo
invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei
fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, .... o si cede al ricatto o non
si può sopravvivere. Tale tecnica operativa è radicalmente illegittima.
L’operazione altrimenti inspiegabile
dell’estromissione dal lavoro di questa prima tranche di esclusi è
funzionale a quanto appena sopra descritto...quindi prende forma il piano di distruzione del
concetto stesso dell’istituzione “lavoro”.... almeno nei termini che da quando
esiste l’uomo, noi tutti conosciamo.... ma contemporaneamente di qualunque
altro reddito e cespite... e contestualmente anche del concetto stesso di
proprietà ..... operazione che la Grande Finanza (o Grande Fratello) sta
attivamente perseguendo ... facendo mettere all’asta ai vari governi non eletti
tutte le ricchezze pubbliche (industria di Stato, Demanio, etc..) o private
degli italiani..... case, negozi, casali, imprese agricole ed industriali...
etc., etc.,.....
In questo modo realizzando così una
Umanità completamente priva di identità culturale, sociale, personale, sessuale,
capacità, risorze, cespiti, ricchezze e proprietà, etc., etc....
Il
perfetto animale da salotto
Questi, enunciati
nella terza “chiave di lettura”, tutti crimini contro l’umanità... per essere
precisi, sono ancora da realizzarsi, o
sono in itinere, quindi i relativi reati in corso d’opera, e perciò non ancora
perseguibili .... ma quando si vede un armato estrarre la pistola ... non
occorre aspettare la pistola fumante per capire che costui ha tentato di
colpire qualcuno... noi che abbiamo le vibrisse... sappiamo che sono solo in attesa che si
presenti la situazione favorevole per effettuare il “colpo di mano” letale e
definitivo.
Magistrato
che ci leggi... vogliamo attendere passivamente la morte nostra, dei nostri
cari, dello Stato finanche del genere umano... oppure cercare di
difenderci?????
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
1) di voler
procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della
fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni
delle autorità competenti anche in ordine ai gravissimi reali reati qui sopra
delineati;
2) di procedere per la
penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati
ravvisati in calce;
3) provvedere affinchè
sia riconosciuto il risarcimento degli immani danni causati allo Stato ed ai
Cittadini, nonchè la violazione dei diritti costituzionali, civili,sociali in
generale, e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai cittadini.
Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizzlamo ad uso di chi ci legge
rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso
di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti
della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini
italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve
rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci
parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408
c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati
in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p.,
e di essere sentiti personalmente.
Con la massima osservanza.
Per AlbaMediterrannea
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