A DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO DI DEGRADAZIONE RAGGIUNTO... DAL PARLAMENTO, MINISTRI, MAGISTRATURA E NANI MORALI VARI...
LEGGERE PER CREDERE.... QUESTA E' LA SITUAZIONE DI ESTREMA ED INSOSTENIBILE ILLEGITTIMITA COMPORTAMENTALE DELLE ISTITUZIONI CHE FURONO MESSE A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA E DELLA REGOLARITA COMPORTAMENTALE DELLE FUNZIONI E DEI FUNZIONARI E DIRIGENTI...
COMPITO .... CHE INVECE .... DI TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI
E' IN FUNZIONE ESCLUSIVA, SUPPORTO E TUTELA DI ALTRI INTERESSI INTERNAZIONALI E MONDIALISTI...
CHE SE NE STRAFREGANO DELLOSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL RISPETTO DELLE ISTITUZIONI, DELLA MORALITA' PUBBLICA... E SOPRATTUTTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI ... SIA COME SINGOLI INDIVIDUI... COME DELL'INTERO POPOLO ITALIANO.
ECC.MO
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
IL LAZIO
Per
il Sig.r Orazio Fergnani (FRGRZO49E19G865K), residente in
FORMELLO, Via BACCANELLO, n.16, rappresentato e difeso nel presente
giudizio da se stesso, e domiciliato la segreteria del T.A.R.,
propone
Ricorso
Contro
il : Comune di Roma Capitale, in persona del
Sindaco pro tempore
per
l’annullamento, previa sospensione
dell’istituzione della “Città
Metropolitana di Roma Capitale”.
FATTO
L’8 aprile scorso
(2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli
effetti - in quanto ente territoriale costituzionalmente
indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella
romana - la Città Metropolitana di Roma.
Per essere più precisi,
è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma
Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del
ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma
Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore
(art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni
speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi
delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di
Roma Capitale.
L’esser Capitale porta
finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città
Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.
Molto più coerente,
razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la
Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel
livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali,
riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di
“capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di
Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero
concorso a costituire la Città Metropolitana.
Questo giustamente e
analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114
Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province,
Città Metropolitane, Regioni e Stato).
Nella deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione
del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal
Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che
esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria
che ha deliberato il parere sullo schema di bilancio a nome della
Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta
intestata dell’organismo recita : …. Roma
Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del
detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune
di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma
Capitale.
Il Comune di Roma
Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è
un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città
Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015
erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.
Il Comune di Roma ha 2,6
milioni di abitanti e un territorio di 1300 kmq. L’attuale Città
Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq
e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.
Una base
demo-territoriale molto più ampia di quella capitolina e diversa
qualunque loro essenza identitaria.
La Città Metropolitana
di Roma Capitale è nata dal ben più vasto territorio dell’attuale
Provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio
laziale… racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e
vivrà fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre
2014 alle ore 23,59.
I “”Tecnici”” del
diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze
della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da
noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede …
hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino
al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana
sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata
sovrapposizione funzionale tra i due enti.
Infatti le Province
metropolitane moriranno il 31 dicembre 2014, mentre le Città
Metropolitane – che nel 2014 avranno solo potestà statutaria -
inizieranno a svolgere le funzioni amministrative ereditate dalle
rispettive Province di riferimento dal primo gennaio 2015.
Anche questo è uno
scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione,
volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni
capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono
negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio
Formello).
Io, come cittadino di
Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco
quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto
di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto
dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo
testo elencati.
Aver imposto che il
Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune
capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un
solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto
costituzionale…. Io e grandissima parte dei cittadini di
Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di
votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.
Basta leggere gli artt. 1
e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus
gravissimo del patto costituzionale italiano.
Approvando la
deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini,
questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche
questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno
compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione
del Diritto costituzionalmente garantito.
È avvilente, seppure
istituzionalmente corretto (ma costituzionalmente eversivo), che il
Sindaco Marino abbia potuto indire – con ordinanza sindacale n. 171
del 19 agosto 2014 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale - per il
prossimo 5 ottobre 2014 le prime elezioni metropolitane, riservate
non ai cittadini ma esclusivamente “attivamente e passivamente”
ai Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni inclusi nella Città
Metropolitana, come previsto dalla insana legge 56/2014. Una legge
fatta “ad hoc” …. lo sbarramento del 5% per poter
presentare una lista …e l’elezione indiretta …… barriere, a
parere di coloro che le hanno pensate, sufficienti per tenere lontani
i fastidi delle opposizioni dalla competizione elettorale
metropolitana e nella gestione dei rappresentanti della minoranza.
La nascita
istituzionale della Città Metropolitana senza elezione popolare
diretta di Sindaco e Consiglio Metropolitano è un’operazione da
casta turrita da “Caduta degli Dei”, da Repubblica di Salò,
indicativo del potere dittatoriale assoluto assunto da questa genìa
di malfattori.
Il futuro Consiglio
Metropolitano, eletto in questo illiberale e antidemocratico metodo
verticistico, è maleodorante come il Congresso di Verona del
novembre 1943. Lo Statuto che partoriranno – a cui,… contra
Constitutionem….. la legge 56/2014 demanda la scelta
(condizionata) dell’elezione popolare diretta - è un po’ il
Manifesto di Verona.
E se per di più, dietro
al grossolano svarione istituzionale dell’usurpazione capitolina
del titolo di “Città Metropolitana”, ci fosse un disegno
intenzionale diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge?
In base alla legge
56/2014 il Sindaco Marino è oggi
illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante
legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Dal 1 gennaio 2015
diventerà ope legis anche l’organo politico esecutivo
metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo,
incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto
democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori …
del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del
corpus della vigente Costituzione.
DIRITTO
Costituzione : Artt.
1; 3; 5; 48: 49; 54; 87; 89; 91; 95.-
Legge 8 giugno 1990, n
142,
Legge 265 3 agosto
1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Legge 42/2009
Legge 56/2014
Il testo della
Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : < ….La Sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.>;
Art. 3. Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, ..
omissis…
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
… omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 5. La Repubblica,
..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 48. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Art. 49. Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 54. Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 87. Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta … omissis ….
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. … omissis
…
Art. 89. Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. …
omissis …
Art. 91. Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 95. …. Omissis ….
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
FACCIAMO NOTARE, …..
AD USO DI CHI ANCORA NON LO AVESSE NOTATO….. LO STRAVOLGIMENTO CHE
È STATO COMPIUTO AL DETTATO DELLA
LEGGE 265/99
NORMANTE L’ ESSENZA DEGLI ENTI LOCALI.
Art. 2. (Ampliamento
dell'autonomia degli enti locali).
4.
I comuni e le province hanno autonomia statutaria, …
OMISSIS ….
5. I comuni e le province
sono titolari ….OMISSIS …. esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
Art. 3.
(Partecipazione popolare).
1. L'articolo 6 della
legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
" 1. I comuni
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di
quartiere o di frazione. … OMISSIS….
2. Nel procedimento
relativo all'adozione di atti ….. omissis ….. principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n.241. Azione popolare, diritti
d'accesso e di informazione dei cittadini….
(ART. 7. 1.
Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
3. Nello statuto
devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonchè …. omissis … per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate
le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì
previsti REFERENDUM anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
AREE METROPOLITANE
Art. 16. (Modifiche
alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta'
metropolitane).
1. Il Capo VI della legge
8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
"Capo VI - AREE
METROPOLITANE. - Art. 18. (Città metropolitane). - 3. La
proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a
REFERENDUM a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto
espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è
presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli
organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai
sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni.
L’unico Comune … al
momento attuale …. NOTARE BENE LE DATE… DATO CHE
SIAMO AMPLISSIMAMENTE FUORI TEMPO MASSIMO… a quanto risulta da
nostre ricerche…. che abbia programmato un referendum entro il 30
settembre è Civitavecchia … di altri Comuni non c'è traccia.
Io certamente non ho mai
votato per aderire al Comune di Roma … in quanto sono tra quelli
che è a suo tempo voluto fuggire dalle disfunzioni e corruzioni
disgregative della megalopoli romana …..
Siamo alla follia più
assoluta … alla eversione sistematica da parte dello Stato
alle sue stesse leggi….se non è un “AUTOGOLPE” come
altro poter definire questa imperterrita ed incessante azione di
violazione di legge da parte degli stessi pubblici amministratori di
ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farle
rispettare???
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Questo atteggiamento
elusivo di dettati di legge e di articoli costituzionali è
illegalmente discriminatorio e non ha permesso
l’equità di trattamento fra cittadini, e loro Istituzioni Locali,
e soprattutto ha compresso l’espressione della loro
volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di
sovranità individuale e collettiva nonché territoriale in numerosi
ed importanti ambiti della vita sociale/politico/economica, fatto
di assoluto rilievo sociale, politico, economico, compromettendo
ed inficiando ampiamente tutto l’iter procedurale
dell’approvazione del soggetto giuridico “Città
Metropolitana di Roma”, con ciò privando i
cittadini dell’ex territorio provinciale di Roma di un
indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente
garantito, denegando ogni possibilità decisionale in
ambito locale di autonome future scelte, la compressione e la
rinuncia “ora per allora” di diritti posseduti ed
indebitamente sottratti, nonché altre possibili
considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall’essere città
autonoma ed identitaria o all’essere un generico ed anonimo
quartiere di Roma, ed infine sottraendo ai cittadini
dei piccoli/medi Comuni quel sano rapporto di contiguità diretto,
senza filtri e del tutto spontaneo fra il cittadino ed il suo
sindaco.
P.Q.M.
Il
Dr. Vitali Giorgio, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e
deduzione nei motivi aggiunti, chiede che codesto Ecc.mo
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1.
In via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni
juris nonché dell’estrema gravità ed urgenza
disporre la sospensione dell’iter di istituzione della
Città Metropolitana di Roma.
2.
Disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del Sindaco
della Città Metropolitana di Roma.
3.
Nel merito, annullare con ogni
conseguenza di legge, il provvedimento in epigrafe indicato in quanto
illegittimo ed incostituzionale.
Con
vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Data,
Per
Alba Mediterranea
Orazio
Fergnani
========================================================================
ROMA, 03/11/2014
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica
Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
E,
p.c. Ad Altri
QUERELA/DENUNCIA
PER INCOSTITUZIONALE, ILLEGALE ED ILLECITA SOTTRAZIONE DEL DIRITTO DI
RICORSO ELETTORALE PRESSO IL T.A.R. DEL LAZIO
CONTRO
:
- Eduardo Pugliese Presidente della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
- Salvatore Mazzacapo Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
- Elena Statizzi Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
- Antonella Mangia Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio; ;
- Cecilia Altavista Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
- Mariangela Caminiti Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;;
- Maria Laura Maddalena Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
- Il segretario d’udienza in camera di consiglio tenuta il giorno 24 settembre 2014;
- Dr.ssa De Angelis Segretaria – cancelliere del T.A.R. del Lazio;
- Luigi Consoli dirigente della seconda sezione del TAR Lazio responsabile procedimento
- E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per
le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
- Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
- Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
- Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
- Attentato contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
- Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
- Omissione d’atti d’ufficio (art.328 c.p.):
- Associazione a delinquere (art.416 bis);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); ovvero
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.); ovvero
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); ovvero
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); ovvero
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); ovvero
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
- Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO
DI COMMISSIONE : Territorio (ex) Provincia di Roma.
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone
offese: tutti i Cittadini italiani della (ex) Provincia di Roma.
CARDINI
E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione
: Artt.
1; 3; 5; 11; 48: 49; 54.-
D.L.
104 del 02/07/2010;
Legge
18 giugno 2009 n°69;
D.P.R
16 maggio 1960 n°570;
T.U.
DPR 30 maggio 2002 n°115;
D.L.
06 LUGLIO 2011 N°98;
Legge
15 luglio 2011 n°111;
Legge
8 giugno 1990, n 142,
Legge
265 3 agosto 1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Legge
42/2009
Legge
56/2014
Il
testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : < ….La
Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.>;
Art.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, .. omissis…
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica,
etc., etc...
Art.
5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più
ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art.
11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente,
in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento
…….
Art.
48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
Art.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art.
54. Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
IL
FATTO
Il
giorno 12 settembre 2014, io ed il dr. Giorgio Vitali a nome nostro e
a nome e per contro di AlbaMediterranea, abbiamo presentato il
ricorso allo sportello delle ricezioni nella sede del T.A.R. del
Lazio di via Flaminia 189, e abbiamo fatto rilevare la natura di
ordine elettorale, il relativo percorso procedurale e l’assoluta
impellenza in quanto appunto ricorso di ordine elettorale, presentato
per lo scopo plurimo di :
- richiedere l’invalidazione delle elezioni di Città Metropolitana Roma Capitale;
- l’annullamento degli esiti elettorali;
- e la richiesta di nuova proposizione fin dall’inizio di tutte le fasi dell’iter procedurale, fin dall’annullamento della Provincia di Roma….seguendo pedissequamente il dettato costituzionale e delle leggi vigenti preminenti e prioritarie in ordine di tempo e di legittimità.
Come
ovviamente e facilmente si può intuire e recepire (ma evidentemente
questo non vale per tutti) …non
era possibile in quel momento (12 settembre 2014) citare come
controparte la “Città Metropolitana Roma Capitale ..
- in quanto non legalmente non ancora costituita;
- e soprattutto in quanto il legale rappresentante e tutti i responsabili … e cioè il supersindaco della “Città Metropolitana Roma Capitale” ed il suo super consiglio non erano ancora stati eletti ---
- perché le elezioni previste,… e poi tenute … il giorno 06 ottobre u.s…..
- e quindi ancora non eletti;
- e meno che mai ancora insediati la onde per cui non era possibile intestare il ricorso diversamente da come è stato redatto… ma andando a sbirciare all’interno del testo del ricorso questa nostra intenzionalità risulta chiarissima ed inequivocabile… fatto poi anche corroborato dall’allegata denuncia penale da noi depositata contestualmente al ricorso…
Incredibilmente,
nonostante
tutte le nostre :
- precisazioni espressamente evidenziate in fase di deposito del ricorso agli sportellisti;
- le nostre argomentate dichiarazioni espresse in quello stesso momento del deposito ad una ulteriore funzionaria (probabilmente capoufficio) intervenuta sul momento;
- le nostre chiare dichiarazioni messe a verbale in fase di udienza in Camera di Consiglio:
- le dichiarazioni più volte enunciate in varie telefonate intercorse tra il sig.r Enrico Bianchi e vari funzionari (fra cui la dr.ssa De Angelis);
- le mie dichiarazioni e richiesta scritta (in copia allegata) manifestata a vari funzionari del T.A.R. del Lazio avvenuta la mattinata del giorno 16 ottobre in occasione del ritiro del verbale di Udienza;
- nonchè le mie precise richieste di accesso allo strumento della procedura semplificata ed agevolata di ordine elettorale espresse a vari funzionari e quindi direttamente anche al Giudice Eduardo Pugliese di fronte a testimoni (fra cui uno dei carabinieri di turno all’ingresso (che mi aveva gentilmente accompagnato al colloquio) nella mia visita alla sede del T.A.R. del Lazio;
Ciononostante
tutti continuano imperterritamente a dichiarare la inaccettabilità
di discutere il nostro ricorso come tema di ordine elettorale…
Insomma
su queste inoppugnabili basi dei diritti elettorali più volte e
reiteratamente elusi, disattesi, violati, noi di AlbaMediterranea
Orazio Fergnani e Giorgio Vitali abbiamo presentato ricorso presso il
T.A.R. del Lazio e, al contrario di quanto presumibile e sarebbe
stato logico attenderci ed immaginarci di trovare accoglimento e
sostegno da parte delle autorità a questo deputate,…. ci siamo
imbattuti in un muro di gomma respingente… Ritrovandoci di fronte
non degli alleati nella ricerca della verità e della giustezza del
diritto e delle specifiche nostre denunce…. Ma un’orda sbandata,
svogliata, incoerente, incompetente, incapace, inefficiente
inefficace, con cui ad oggi è stato impossibile trovare dialogo e
coazione….. anzi al contrario la nostra netta e chiara convinzione
è che ci siano dei motivi a noi sconosciuti (ma immaginabili) tesi
al fine di evitare di andare ad esaminare con un minimo di
professionale indagine l’operato dei vari personaggi politici e
relative Istituzioni ed evitare a qualunque costo di far emergere a
conoscenza dell’opinione pubblica una serie così complessa,
concatenata e diabolica messa in atto in danno dei superiori
interessi della Costituzione, della Nazione e dei Cittadini.
Il
mancato riconoscimento di incardinare il procedimento 11402 proposto
da me Orazio Fergnani e 11401 proposto dal Dr. Giorgio Vitali in
merito alla ignobile, distruttiva, violatrice di ogni ordine di
leggi, norme, prassi, dettati della legge costituzionale e derivanti
L’8 aprile scorso
(2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli
effetti - in quanto ente territoriale costituzionalmente
indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella
romana - la Città Metropolitana di Roma.
Per essere più precisi,
è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma
Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del
ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma
Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore
(art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni
speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi
delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di
Roma Capitale.
L’esser Capitale porta
finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città
Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.
Molto più coerente,
razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la
Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel
livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali,
riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di
“capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di
Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero
concorso a costituire la Città Metropolitana.
Questo giustamente e
analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114
Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province,
Città Metropolitane, Regioni e Stato).
Nella deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione
del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal
Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che
esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria
che ha deliberato il
parere sullo schema di
bilancio a nome della Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto
che la carta intestata dell’organismo recita : …. Roma
Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del
detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune
di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma
Capitale.
Il Comune di Roma
Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è
un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città
Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015
erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.
L’istituenda Città
Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq
e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.
La Città Metropolitana
di Roma Capitale è nata dal territorio dell’attuale Provincia di
Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale…
racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e vivrà
fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre 2014
alle ore 23,59.
I “”Tecnici”” del
diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze
della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da
noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede …
hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino
al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana
sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata
sovrapposizione funzionale tra i due enti.
Il dettato della legge
56/2014 è un puro abominio, uno scandalo e un’odiosa sperequativa
violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A
(quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e
di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area
metropolitana – ad esempio Formello). Io, come cittadino di
Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco
quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto
di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto
dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo
testo elencati.
Aver imposto che il Sindaco
metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo
avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è
un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale….
Legge 56/2014 … omissis …. 19.
Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune
capoluogo.
Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai
avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio
quale Ignazio Marino.
Ma soprattutto mettere scientemente in
atto il criminale disegno attraverso limitativi “quorum”
progressivi arbitrariamente delimitanti rende sperequativamente
invalicabile e matematicamente impossibile il percorso elettivo dei
Sindaci dei Comuni minori, oltre il raggiro anche la beffa.
I
comma dal 32 al 36 compresi e l’allegato (A) alla legge 56/2014
sono una violenza intellettuale e mistificazione logica, oltre che
matematica, sintomo di profonda degradazione morale… Una perversa e
cinica azione, che, oltre ad essere palesemente incostituzionale, è
esempio perfetto di blitz da navigati delinquenti della
golpisticamente dominante ed immorale politica attuale.
Il fatto più sconcertante e più
inspiegabile (pure se pensando male – perfettamente intuibile…) è
che in linea con i dettati costituzionali e della Legge nel testo
della legge 56/2014 in più punti sono imperativamente previste le
doverose consultazioni della volontà popolare.. ( vedasi comma 8,
13° capoverso e 9, 4° capoverso, e 22, 11° capoverso… etc..-)
Ma…. stranissimamente nella fase
culminante della vicenda, e cioè nella iniziale decisione se
istituire o meno la Città Metropolitana, inspiegabilmente tutto si
prevede e stabilisce… meno che preliminarmente indire una tornata
elettorale per definire e chiarire quale sia la volontà dei
cittadini residenti sul territorio interessato al nuovo regime di
Città Metropolitana.
Basta leggere gli artt. 1
e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus
gravissimo del patto costituzionale italiano.
Approvando la
deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini,
questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche
questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno
compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione
del Diritto costituzionalmente garantito.
L’aver
denegato, attraverso questa pretestuosa, macchinosa e cervellotica
procedura elettorale, ai cittadini della ex Provincia di Roma di
esercitare il loro sacrosanto diritto di voto, costituzionalmente
garantito, e ribadito in più leggi dello Stato alcune sopra
riportate… costituisce una vera e propria rapina o furto con
destrezza.. Non c’è legale derivazione di sovranità dei diritti
trasferiti… o meglio estorti….
E se per di più, ci
fosse un ulteriore occulto criminale intento diretto a qualche
disegno che ancora ci sfugge? In base alla legge 56/2014 il Sindaco
Marino è oggi illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il
rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di
Roma Capitale.
Dal 1 gennaio 2015
diventerà ope legis (ma incostituzionalmente) anche
l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un
ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con
l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione
dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile,
inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente
Costituzione.
TRATTAZIONE
Nel
giudizio elettorale la legittimazione attiva spetta a qualunque
cittadino elettore a prescindere dalla posizione assunta nelle
elezioni.
CITAZIONE DEL DR. PUGLIESE SU SENTENZA
DEL RICORSO 3835 DEL 2010 … :
Lo stesso Consiglio di Stato, sez. V,
21 settembre 1996 n°1148; cfr. altresì Cons di Stato, sez. V, 23
marzo 2000, n°1593.. ha affermato : “ …. Omissis …. Ciò
significa che solo una norma di rango legislativo può disporre (con
valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della
ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale,
che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato
democratico), che sono
invalide le operazioni elettorali, nei
casi estremi (e predeterminati dal conditor
iuris), in
cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale
risulti talmente grave da poter fare ragionevolmente dubitare della
stessa democraticità della consultazione elettorale”
E di norme di rango legislativo in
merito sono in primis gli articoli della Costituzione più volte
richiamati e le leggi normative anch’esse più volte richiamate.
La
posizione giuridica attivata dal singolo elettore deve essere
configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro
verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa),in quanto
nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione
del proprio diritto soggettivo di elettorato attivo,bensì l
’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a
consentirne l ’esercizio,che determina comunque un pregiudizio
certamente apprezzabile dal ricorrente (ad esempio,quanto al rinvio e
alla perdurante incertezza circa i tempi di esercizio del suo
diritto).
L’art.
127 c. p. a. prevede l’esenzione degli atti relativi al contenzioso
elettorale dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale, in
coerenza con quanto già previsto dall’articolo 3, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La ratio di questa
disposizione normativa va individuata nell’esigenza di evitare che,
in questo delicato settore, simili oneri possano essere in qualche
misura disincentivanti la tutela giurisdizionale.
Il
Codice, nell’art. 129, che apre il Capo II, disciplina una tutela
giurisdizionale anticipata, vale a dire la possibilità di ricorrere
immediatamente avverso i provvedimenti preliminari del procedimento
elettorale preparatorio, senza attendere la proclamazione degli
eletti. Il sindacato, in questo caso, viene attribuito alla
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
In
particolare, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le controversie
in materia di esclusione delle liste e/o candidati.
Restano,
invece, sottratti al sindacato del
giudice
amministrativo, in quanto atti meramente politici, il decreto di
indizione dei comizi elettorali ed i
procedimenti
governativi volti a disciplinare le operazioni elettorali.
In
altri termini, non si può mettere in dubbio il fatto che gli atti di
ammissione e/o esclusione dalla
competizione
elettorale di liste, di candidati e simboli, sono atti conclusivi di
una vera e propria fase
procedimentale,
avente una propria autonomia – quella della selezione dei soggetti
partecipanti alla
competizione
di voto – ed atti produttivi di rilevanti effetti, condizionanti lo
stesso andamento della procedura elettorale.
Anche
nella giurisprudenza successiva non sono mancate le interpretazioni
sfavorevoli alla possibilità di
ammettere
l’impugnativa immediata, avverso gli atti endoprocedimentali del
procedimento elettorale.
Ciononostante,
numerose decisioni dei giudici amministrativi hanno riconosciuto la
fondatezza dell’opposta
tesi
circa l’immediata ed autonoma impugnabilità del provvedimento di
esclusione di una lista elettorale, <>.
In
particolare, occorre segnalare che dal provvedimento di esclusione di
una lista discende, comunque, un pregiudizio attuale e percepibile
per i suoi sottoscrittori e candidati, nonché
per gli stessi cittadini elettori.
La
Corte costituzionale in un primo momento, rilevando l’esistenza in
materia di contrastanti interpretazioni
giurisprudenziali,
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale. In
seguito,
con
la recentissima pronuncia n. 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del D.P.R.
n. 570/1960, introdotto dall’art. 2 della L. n. 1147/1966
(Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo),
nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma
impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni,
ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione
degli eletti.
È
opportuno precisare che il legislatore si era orientato nel senso di
ammettere l’impugnativa immediata avverso gli atti di ammissione
e/o esclusione di liste, con il Decreto del 5 marzo 2010, n. 29,
rubricato: “Interpretazione autentica di disposizioni del
procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”.
In
tale contesto, dunque, si colloca il Codice che mira, infatti, a
recepire il più recente orientamento espresso sul punto dalla
giurisprudenza e condiviso dal legislatore.
L’art.
129, comma 1, c. p. a. ammette la facoltà di impugnativa immediata,
ponendo, però, alcuni limiti. Essa, infatti, viene consentita:
-
per i provvedimenti di esclusione di liste o candidati, non per le
ammissioni;
-
relativamente alle operazioni per le elezioni comunali, provinciali e
regionali, con esclusione delle elezioni europee;
-
solo da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati
esclusi.
Il
termine di decadenza per la notificazione del ricorso è di tre
giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione,
ovvero, se prevista, dalla comunicazione degli atti impugnati. La
decadenza vige solo ai fini
dell’impugnativa
immediata, perché in ogni caso rimane la possibilità di impugnativa
differita dopo la
proclamazione
degli eletti..
Il
comma 2 della norma de qua, prevede che tutti gli altri provvedimenti
relativi al procedimento elettorale, anche preparatorio – inclusi,
dunque, i provvedimenti relativi all’ammissione delle liste, ai
contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo alla
conclusione del procedimento elettorale, insieme all’atto di
proclamazione degli eletti.
Una
procedura rapida e semplificata ai fini dell’impugnativa immediata,
sia in primo grado, davanti al TAR,
sia
in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato, è disciplinata dal
comma 3 dell’art. 129 del Codice. Tale
giudizio
è ispirato a criteri di massima semplificazione, sia per il ricorso
che per la decisione. Nonostante non vi sia un vincolo costituzionale
in ordine ai tempi delle elezioni amministrative, la previsione di un
rito
compatto
che si esaurisce, tra il primo ed il secondo grado, in un arco
massimo di sedici giorni (tre giorni, in
primo
grado, per la notifica ed altrettanti per il deposito e per l’udienza
di discussione e decisione; due giorni, in secondo grado, per la
notifica e altrettanti per il deposito, tre per l’udienza di
discussione e decisione) mira ad evitare che l’accoglimento del
ricorso intervenga successivamente allo svolgimento delle elezioni,
il che comporterebbe la necessità della loro ripetizione, con
negativi riflessi, tra l’altro, sulle finanze pubbliche.
La
notifica è effettuata direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto
impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali
controinteressati.
In
ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende
pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in
appositi spazi allo scopo destinati, sempre accessibili al pubblico.
Il
Capo III, contenuto nel Titolo VI del Libro IV, disciplina il
contenzioso ordinario, relativo alle operazioni.
elettorali
di comuni, province, regioni e Parlamento europeo. Si compone di tre
disposizioni: l’art. 130, che
detta
le regole per il procedimento in primo grado per tutti i tipi di
competizione elettorale; gli articoli 131 e
132,
che disciplinano il procedimento d’appello, rispettivamente per le
operazioni elettorali di comuni,
province
e regioni e per quelle del Parlamento europeo.
Procediamo
con l’analisi delle norme contenute nell’art. 130 del Codice.
Il
comma 1 prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale
successivi all’emanazione dei comizi
elettorali
è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale,
unitamente all’atto di
proclamazione
degli eletti. Resta
salvo il rimedio anticipato previsto dall’art. 129 per gli atti di
esclusione diliste o candidati nelle elezioni amministrative e
regionali.
Legittimati
a presentare ricorso sono:
-
per le elezioni amministrative e regionali, qualsiasi candidato o
elettore dell’ente della cui elezione si tratta;
-
per le elezioni europee, qualsiasi candidato o elettore.
Il
ricorso, per tutti i tipi di operazioni elettorali, va
preventivamente depositato nella segreteria del tribunale adito entro
il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il
giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova l’ente
territoriale per le elezioni amministrative e regionali e il TAR
Lazio per le elezioni europee.
Il
TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni
e sostituisce ai candidati
illegittimamente
proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
In caso di ricorso avverso le operazioni
elettorali
inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui
operazioni sono state annullate non hanno
alcun
effetto. Peraltro,
questa disposizione non comprende i casi in cui l’accoglimento è
potenzialmente
idoneo
ad inficiare l’intero svolgimento delle elezioni. La prova di ciò
è data dal fatto che all’annullamento giurisdizionale delle
operazioni continua ad applicarsi l’art. 85 del d.P.R. n. 570/1960,
che non viene abrogato dal Codice.
10
-Deve essere,in secondo luogo,riconosciuta la sussistenza di un
interesse legittimo differenziato e attuale in capo ai ricorrenti,e
della connessa legittimazione a ricorrere.In particolare,il Signor
Longo ricorre non solo quale presidente dell ’associazione
“Movimento difesa del cittadino ”,bensì anche in proprio,quale
cittadino regolarmente iscritto alle liste elettorali per le elezioni
del Consiglio regionale del Lazio,vale a dire quale singolo
componente ed esponente del corpo elettorale,mediante il quale la
comunità nazionale esercita la sovranità sancita dall ’art.1
della Costituzione e le comunità locali esercitano l ’autonomia
politica riconosciuta dall ’art.5 e dal nuovo Titolo V della
Costituzione.
In
tal senso,non sembra revocabile in dubbio la sussistenza di un
“interesse ” non solo del corpo elettorale unitariamente
inteso,ma anche di ogni elettore suo componente al corretto
svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla
Costituzione,e quindi alla corretta organizzazione della competizione
elettorale;tale interesse -differenziato e qualificato rispetto all
’interesse “semplice ” di ogni componente della comunità al
buon andamento delle istituzioni pubbliche -non può che essere
ammesso a tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell ’art.24
della Costituzione.
11
-Una conferma -indiretta e tuttavia sistematicamente rilevante -della
predetta argomentazione va rinvenuta nella disciplina dell ’
“azione popolare ” in materia elettorale contenuta nel Titolo VI
“Contenzioso sulle operazioni elettorali ” del c.p.a..In
particolare:
-l
’art.126 c.p.a.dispone che “il giudice amministrativo ha
giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo
degli organi elettivi dei comuni,delle province,delle regioni …”;
-l
’art.129,comma 1,c.p.a.disciplina la tutela anticipata dei
ricorrenti esclusi dalla partecipazione alla competizione elettorale;
-l
’art.130 c.p.a.rinvia alla conclusione del procedimento elettorale
la tutela giurisdizionale,azionabile da qualunque candidato o
elettore,contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi
all ’emanazione dei comizi elettorali.
Ne
consegue che il nostro ordinamento garantisce in sede giurisdizionale
sia gli esclusi dalla competizione elettorale sia qualunque altro
elettore che ravvisi la illegittimità di uno degli atti del
procedimento elettorale.Dunque,se ogni elettore può agire in
giudizio contro le illegittimità del procedimento elettorale,a
maggior ragione -secondo una interpretazione costituzionalmente
orientata –deve poter agire in giudizio contro le illegittimità
che,in ipotesi,indebitamente impediscono o ritardano lo stesso avvio
del procedimento elettorale (nel cui ambito egli potrà,se del
caso,proporre ricorso).Diversamente opinando,potrebbe essere di fatto
vanificata la stessa ratio della tutela giurisdizionale,connessa alla
garanzia dei diritti civili e politici,costituzionalmente
garantiti,di ciascun elettore:
in
tale quadro,la citata previsione dell ’art.130 c.p.a.appare
ricognitiva di un principio generale,che postula e presuppone la
legittimazione
dei singoli elettori anche in relazione agli atti precedenti -e
tuttavia strumentalmente necessari -allo svolgimento del procedimento
elettorale fino alla sua conclusione.
La
riconosciuta legittimazione del singolo elettore implica
evidentemente la legittimazione anche della ricorrente associazione
“Movimento
difesa del cittadino ”,che vede fra i propri soci il ricorrente
Signor Antonio Longo e altri cittadini iscritti alle liste elettorali
della Regione Lazio,e che allega fra i propri scopi statutari anche
la tutela dei propri soci quali elettori,nelle competenti sedi.
12
-Secondo la predetta ricostruzione,trattandosi di un contenzioso
strumentale,ma estraneo a quello elettorale strettamente inteso (per
il quale è disposta la giurisdizione di merito di questo
Giudice),occorre verificare la natura della posizione giuridica
attivata dal singolo elettore.
A
giudizio del Collegio,essa deve essere configurata quale interesse
legittimo (confermando così per altro verso la sussistenza della
giurisdizione amministrativa),in quanto nella specie viene contestata
non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo
di elettorato attivo,bensì l ’illegittimo svolgimento delle
procedure amministrative volte a consentirne l ’esercizio,che
determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal
ricorrente (ad esempio,quanto al rinvio e alla perdurante incertezza
circa i tempi di esercizio del suo diritto).
Questa
condizione, analoga, coerente e confacente ad una stessa unica
strategia….. io la chiamo
RIDUZIONE
IN SCHIAVITU’…
TUTTO
CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
- di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.
- di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Ricordo,
sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’
obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso
di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio
arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento
prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della
Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui
l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e
di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci
riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando
procedimento penale;
e,
ai
sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso
di richiesta di archiviazione.
Chiediamo
inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle
indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti
personalmente
IN
FEDE.
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