venerdì 8 dicembre 2017



A DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO DI DEGRADAZIONE RAGGIUNTO... DAL PARLAMENTO, MINISTRI, MAGISTRATURA E NANI MORALI VARI...

LEGGERE PER CREDERE.... QUESTA E' LA SITUAZIONE DI ESTREMA ED INSOSTENIBILE ILLEGITTIMITA COMPORTAMENTALE DELLE ISTITUZIONI CHE FURONO MESSE A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA E DELLA REGOLARITA COMPORTAMENTALE DELLE FUNZIONI E DEI FUNZIONARI E DIRIGENTI...

COMPITO .... CHE INVECE .... DI TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI 

E' IN FUNZIONE ESCLUSIVA, SUPPORTO E TUTELA DI ALTRI INTERESSI INTERNAZIONALI E MONDIALISTI... 

CHE SE NE STRAFREGANO DELLOSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL RISPETTO DELLE ISTITUZIONI, DELLA MORALITA' PUBBLICA...  E SOPRATTUTTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI ... SIA COME SINGOLI INDIVIDUI... COME DELL'INTERO POPOLO ITALIANO.



ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Per il Sig.r Orazio Fergnani (FRGRZO49E19G865K), residente in FORMELLO, Via BACCANELLO, n.16, rappresentato e difeso nel presente giudizio da se stesso, e domiciliato la segreteria del T.A.R., propone

Ricorso

Contro il : Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore
per l’annullamento, previa sospensione

dell’istituzione della “Città Metropolitana di Roma Capitale”.
FATTO


L’8 aprile scorso (2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti - in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella romana - la Città Metropolitana di Roma.

Per essere più precisi, è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore (art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di Roma Capitale.
L’esser Capitale porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.

Molto più coerente, razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali, riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di “capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero concorso a costituire la Città Metropolitana.

Questo giustamente e analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114 Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato).

Nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria che ha deliberato il parere sullo schema di bilancio a nome della Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta intestata dell’organismo recita : …. Roma Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Comune di Roma Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.

Il Comune di Roma ha 2,6 milioni di abitanti e un territorio di 1300 kmq. L’attuale Città Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.
Una base demo-territoriale molto più ampia di quella capitolina e diversa qualunque loro essenza identitaria.

La Città Metropolitana di Roma Capitale è nata dal ben più vasto territorio dell’attuale Provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale… racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e vivrà fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre 2014 alle ore 23,59.

I “”Tecnici”” del diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede … hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata sovrapposizione funzionale tra i due enti.

Infatti le Province metropolitane moriranno il 31 dicembre 2014, mentre le Città Metropolitane – che nel 2014 avranno solo potestà statutaria - inizieranno a svolgere le funzioni amministrative ereditate dalle rispettive Province di riferimento dal primo gennaio 2015.

Anche questo è uno scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio Formello).

Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo testo elencati.

Aver imposto che il Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.

Basta leggere gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano.

Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.

È avvilente, seppure istituzionalmente corretto (ma costituzionalmente eversivo), che il Sindaco Marino abbia potuto indire – con ordinanza sindacale n. 171 del 19 agosto 2014 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale - per il prossimo 5 ottobre 2014 le prime elezioni metropolitane, riservate non ai cittadini ma esclusivamente “attivamente e passivamente” ai Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni inclusi nella Città Metropolitana, come previsto dalla insana legge 56/2014. Una legge fatta “ad hoc” …. lo sbarramento del 5% per poter presentare una lista …e l’elezione indiretta …… barriere, a parere di coloro che le hanno pensate, sufficienti per tenere lontani i fastidi delle opposizioni dalla competizione elettorale metropolitana e nella gestione dei rappresentanti della minoranza.

La nascita istituzionale della Città Metropolitana senza elezione popolare diretta di Sindaco e Consiglio Metropolitano è un’operazione da casta turrita da “Caduta degli Dei”, da Repubblica di Salò, indicativo del potere dittatoriale assoluto assunto da questa genìa di malfattori.

Il futuro Consiglio Metropolitano, eletto in questo illiberale e antidemocratico metodo verticistico, è maleodorante come il Congresso di Verona del novembre 1943. Lo Statuto che partoriranno – a cui,… contra Constitutionem….. la legge 56/2014 demanda la scelta (condizionata) dell’elezione popolare diretta - è un po’ il Manifesto di Verona.
E se per di più, dietro al grossolano svarione istituzionale dell’usurpazione capitolina del titolo di “Città Metropolitana”, ci fosse un disegno intenzionale diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge?
In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino è oggi illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dal 1 gennaio 2015 diventerà ope legis anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente Costituzione.

DIRITTO

Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 48: 49; 54; 87; 89; 91; 95.-
Legge 8 giugno 1990, n 142,
Legge 265 3 agosto 1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Legge 42/2009
Legge 56/2014
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : < ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta … omissis ….
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. … omissis …

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. … omissis …

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 95. …. Omissis …. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

FACCIAMO NOTARE, ….. AD USO DI CHI ANCORA NON LO AVESSE NOTATO….. LO STRAVOLGIMENTO CHE È STATO COMPIUTO AL DETTATO DELLA

LEGGE 265/99 NORMANTE L’ ESSENZA DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 2. (Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, … OMISSIS ….
5. I comuni e le province sono titolari ….OMISSIS …. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Art. 3. (Partecipazione popolare).
1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
" 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. … OMISSIS….

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti ….. omissis ….. principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini….

(ART. 7. 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè …. omissis … per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti REFERENDUM anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

AREE METROPOLITANE
Art. 16. (Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta' metropolitane).
1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:

"Capo VI - AREE METROPOLITANE. - Art. 18. (Città metropolitane). - 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a REFERENDUM a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni.

L’unico Comune … al momento attuale …. NOTARE BENE LE DATE… DATO CHE SIAMO AMPLISSIMAMENTE FUORI TEMPO MASSIMO… a quanto risulta da nostre ricerche…. che abbia programmato un referendum entro il 30 settembre è Civitavecchia … di altri Comuni non c'è traccia.
Io certamente non ho mai votato per aderire al Comune di Roma … in quanto sono tra quelli che è a suo tempo voluto fuggire dalle disfunzioni e corruzioni disgregative della megalopoli romana …..

Siamo alla follia più assoluta … alla eversione sistematica da parte dello Stato alle sue stesse leggi….se non è un “AUTOGOLPE” come altro poter definire questa imperterrita ed incessante azione di violazione di legge da parte degli stessi pubblici amministratori di ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farle rispettare???

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Questo atteggiamento elusivo di dettati di legge e di articoli costituzionali è illegalmente discriminatorio e non ha permesso l’equità di trattamento fra cittadini, e loro Istituzioni Locali, e soprattutto ha compresso l’espressione della loro volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di sovranità individuale e collettiva nonché territoriale in numerosi ed importanti ambiti della vita sociale/politico/economica, fatto di assoluto rilievo sociale, politico, economico, compromettendo ed inficiando ampiamente tutto l’iter procedurale dell’approvazione del soggetto giuridico “Città Metropolitana di Roma”, con ciò privando i cittadini dell’ex territorio provinciale di Roma di un indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente garantito, denegando ogni possibilità decisionale in ambito locale di autonome future scelte, la compressione e la rinuncia “ora per allora” di diritti posseduti ed indebitamente sottratti, nonché altre possibili considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall’essere città autonoma ed identitaria o all’essere un generico ed anonimo quartiere di Roma, ed infine sottraendo ai cittadini dei piccoli/medi Comuni quel sano rapporto di contiguità diretto, senza filtri e del tutto spontaneo fra il cittadino ed il suo sindaco.

P.Q.M.

Il Dr. Vitali Giorgio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione nei motivi aggiunti, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1. In via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni juris nonché dell’estrema gravità ed urgenza disporre la sospensione dell’iter di istituzione della Città Metropolitana di Roma.
2. Disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del Sindaco della Città Metropolitana di Roma.
3. Nel merito, annullare con ogni conseguenza di legge, il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo ed incostituzionale.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Data,

Per Alba Mediterranea
Orazio Fergnani


========================================================================



ROMA, 03/11/2014

Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente

Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
E, p.c. Ad Altri



QUERELA/DENUNCIA PER INCOSTITUZIONALE, ILLEGALE ED ILLECITA SOTTRAZIONE DEL DIRITTO DI RICORSO ELETTORALE PRESSO IL T.A.R. DEL LAZIO

CONTRO :

  1. Eduardo Pugliese Presidente della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
  2. Salvatore Mazzacapo Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
  3. Elena Statizzi Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
  4. Antonella Mangia Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio; ;
  5. Cecilia Altavista Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
  6. Mariangela Caminiti Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;;
  7. Maria Laura Maddalena Consigliere della seconda sezione del T.A.R. del Lazio;
  8. Il segretario d’udienza in camera di consiglio tenuta il giorno 24 settembre 2014;
  9. Dr.ssa De Angelis Segretaria – cancelliere del T.A.R. del Lazio;
  10. Luigi Consoli dirigente della seconda sezione del TAR Lazio responsabile procedimento
  11. E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

  1. Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
  2. Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
  3. Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
  4. Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
  5. Attentato contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
  6. Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
  7. Omissione d’atti d’ufficio (art.328 c.p.):
  8. Associazione a delinquere (art.416 bis);
  9. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); ovvero
  10. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.); ovvero
  11. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); ovvero
  12. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); ovvero
  13. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); ovvero
  14. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
  15. Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio (ex) Provincia di Roma.

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese: tutti i Cittadini italiani della (ex) Provincia di Roma.



CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :

Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 11; 48: 49; 54.-

D.L. 104 del 02/07/2010;

Legge 18 giugno 2009 n°69;

D.P.R 16 maggio 1960 n°570;

T.U. DPR 30 maggio 2002 n°115;

D.L. 06 LUGLIO 2011 N°98;

Legge 15 luglio 2011 n°111;

Legge 8 giugno 1990, n 142,

Legge 265 3 agosto 1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Legge 42/2009

Legge 56/2014
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : < ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, etc., etc...

Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento …….

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



IL FATTO

Il giorno 12 settembre 2014, io ed il dr. Giorgio Vitali a nome nostro e a nome e per contro di AlbaMediterranea, abbiamo presentato il ricorso allo sportello delle ricezioni nella sede del T.A.R. del Lazio di via Flaminia 189, e abbiamo fatto rilevare la natura di ordine elettorale, il relativo percorso procedurale e l’assoluta impellenza in quanto appunto ricorso di ordine elettorale, presentato per lo scopo plurimo di :

  1. richiedere l’invalidazione delle elezioni di Città Metropolitana Roma Capitale;

    1. l’annullamento degli esiti elettorali;

    1. e la richiesta di nuova proposizione fin dall’inizio di tutte le fasi dell’iter procedurale, fin dall’annullamento della Provincia di Roma….seguendo pedissequamente il dettato costituzionale e delle leggi vigenti preminenti e prioritarie in ordine di tempo e di legittimità.

Come ovviamente e facilmente si può intuire e recepire (ma evidentemente questo non vale per tutti) …non era possibile in quel momento (12 settembre 2014) citare come controparte la “Città Metropolitana Roma Capitale ..

  1. in quanto non legalmente non ancora costituita;

  1. e soprattutto in quanto il legale rappresentante e tutti i responsabili … e cioè il supersindaco della “Città Metropolitana Roma Capitale” ed il suo super consiglio non erano ancora stati eletti ---

  1. perché le elezioni previste,… e poi tenute … il giorno 06 ottobre u.s…..

  1. e quindi ancora non eletti;

  1. e meno che mai ancora insediati la onde per cui non era possibile intestare il ricorso diversamente da come è stato redatto… ma andando a sbirciare all’interno del testo del ricorso questa nostra intenzionalità risulta chiarissima ed inequivocabile… fatto poi anche corroborato dall’allegata denuncia penale da noi depositata contestualmente al ricorso…

Incredibilmente, nonostante tutte le nostre :

  1. precisazioni espressamente evidenziate in fase di deposito del ricorso agli sportellisti;

  1. le nostre argomentate dichiarazioni espresse in quello stesso momento del deposito ad una ulteriore funzionaria (probabilmente capoufficio) intervenuta sul momento;

  1. le nostre chiare dichiarazioni messe a verbale in fase di udienza in Camera di Consiglio:

  1. le dichiarazioni più volte enunciate in varie telefonate intercorse tra il sig.r Enrico Bianchi e vari funzionari (fra cui la dr.ssa De Angelis);

  1. le mie dichiarazioni e richiesta scritta (in copia allegata) manifestata a vari funzionari del T.A.R. del Lazio avvenuta la mattinata del giorno 16 ottobre in occasione del ritiro del verbale di Udienza;




  1. nonchè le mie precise richieste di accesso allo strumento della procedura semplificata ed agevolata di ordine elettorale espresse a vari funzionari e quindi direttamente anche al Giudice Eduardo Pugliese di fronte a testimoni (fra cui uno dei carabinieri di turno all’ingresso (che mi aveva gentilmente accompagnato al colloquio) nella mia visita alla sede del T.A.R. del Lazio;

Ciononostante tutti continuano imperterritamente a dichiarare la inaccettabilità di discutere il nostro ricorso come tema di ordine elettorale…

Insomma su queste inoppugnabili basi dei diritti elettorali più volte e reiteratamente elusi, disattesi, violati, noi di AlbaMediterranea Orazio Fergnani e Giorgio Vitali abbiamo presentato ricorso presso il T.A.R. del Lazio e, al contrario di quanto presumibile e sarebbe stato logico attenderci ed immaginarci di trovare accoglimento e sostegno da parte delle autorità a questo deputate,…. ci siamo imbattuti in un muro di gomma respingente… Ritrovandoci di fronte non degli alleati nella ricerca della verità e della giustezza del diritto e delle specifiche nostre denunce…. Ma un’orda sbandata, svogliata, incoerente, incompetente, incapace, inefficiente inefficace, con cui ad oggi è stato impossibile trovare dialogo e coazione….. anzi al contrario la nostra netta e chiara convinzione è che ci siano dei motivi a noi sconosciuti (ma immaginabili) tesi al fine di evitare di andare ad esaminare con un minimo di professionale indagine l’operato dei vari personaggi politici e relative Istituzioni ed evitare a qualunque costo di far emergere a conoscenza dell’opinione pubblica una serie così complessa, concatenata e diabolica messa in atto in danno dei superiori interessi della Costituzione, della Nazione e dei Cittadini.

Il mancato riconoscimento di incardinare il procedimento 11402 proposto da me Orazio Fergnani e 11401 proposto dal Dr. Giorgio Vitali in merito alla ignobile, distruttiva, violatrice di ogni ordine di leggi, norme, prassi, dettati della legge costituzionale e derivanti

L’8 aprile scorso (2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti - in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella romana - la Città Metropolitana di Roma.

Per essere più precisi, è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore (art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di Roma Capitale.
L’esser Capitale porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.

Molto più coerente, razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali, riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di “capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero concorso a costituire la Città Metropolitana.

Questo giustamente e analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114 Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato).

Nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria che ha deliberato il

parere sullo schema di bilancio a nome della Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta intestata dell’organismo recita : …. Roma Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Comune di Roma Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.

L’istituenda Città Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale è nata dal territorio dell’attuale Provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale… racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e vivrà fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre 2014 alle ore 23,59.

I “”Tecnici”” del diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede … hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata sovrapposizione funzionale tra i due enti.

Il dettato della legge 56/2014 è un puro abominio, uno scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio Formello). Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo testo elencati.

Aver imposto che il Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Legge 56/2014 … omissis …. 19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.

Ma soprattutto mettere scientemente in atto il criminale disegno attraverso limitativi “quorum” progressivi arbitrariamente delimitanti rende sperequativamente invalicabile e matematicamente impossibile il percorso elettivo dei Sindaci dei Comuni minori, oltre il raggiro anche la beffa.

I comma dal 32 al 36 compresi e l’allegato (A) alla legge 56/2014 sono una violenza intellettuale e mistificazione logica, oltre che matematica, sintomo di profonda degradazione morale… Una perversa e cinica azione, che, oltre ad essere palesemente incostituzionale, è esempio perfetto di blitz da navigati delinquenti della golpisticamente dominante ed immorale politica attuale.

Il fatto più sconcertante e più inspiegabile (pure se pensando male – perfettamente intuibile…) è che in linea con i dettati costituzionali e della Legge nel testo della legge 56/2014 in più punti sono imperativamente previste le doverose consultazioni della volontà popolare.. ( vedasi comma 8, 13° capoverso e 9, 4° capoverso, e 22, 11° capoverso… etc..-)

Ma…. stranissimamente nella fase culminante della vicenda, e cioè nella iniziale decisione se istituire o meno la Città Metropolitana, inspiegabilmente tutto si prevede e stabilisce… meno che preliminarmente indire una tornata elettorale per definire e chiarire quale sia la volontà dei cittadini residenti sul territorio interessato al nuovo regime di Città Metropolitana.

Basta leggere gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano.

Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.

L’aver denegato, attraverso questa pretestuosa, macchinosa e cervellotica procedura elettorale, ai cittadini della ex Provincia di Roma di esercitare il loro sacrosanto diritto di voto, costituzionalmente garantito, e ribadito in più leggi dello Stato alcune sopra riportate… costituisce una vera e propria rapina o furto con destrezza.. Non c’è legale derivazione di sovranità dei diritti trasferiti… o meglio estorti….

E se per di più, ci fosse un ulteriore occulto criminale intento diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge? In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino è oggi illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dal 1 gennaio 2015 diventerà ope legis (ma incostituzionalmente) anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente Costituzione.
TRATTAZIONE

Nel giudizio elettorale la legittimazione attiva spetta a qualunque cittadino elettore a prescindere dalla posizione assunta nelle elezioni.

CITAZIONE DEL DR. PUGLIESE SU SENTENZA DEL RICORSO 3835 DEL 2010 … :

Lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 1996 n°1148; cfr. altresì Cons di Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n°1593.. ha affermato : “ …. Omissis …. Ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre (con valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale, che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico), che sono invalide le operazioni elettorali, nei casi estremi (e predeterminati dal conditor iuris), in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da poter fare ragionevolmente dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale”


E di norme di rango legislativo in merito sono in primis gli articoli della Costituzione più volte richiamati e le leggi normative anch’esse più volte richiamate.


La posizione giuridica attivata dal singolo elettore deve essere configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa),in quanto nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo di elettorato attivo,bensì l ’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a consentirne l ’esercizio,che determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal ricorrente (ad esempio,quanto al rinvio e alla perdurante incertezza circa i tempi di esercizio del suo diritto).


L’art. 127 c. p. a. prevede l’esenzione degli atti relativi al contenzioso elettorale dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale, in coerenza con quanto già previsto dall’articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La ratio di questa disposizione normativa va individuata nell’esigenza di evitare che, in questo delicato settore, simili oneri possano essere in qualche misura disincentivanti la tutela giurisdizionale.


Il Codice, nell’art. 129, che apre il Capo II, disciplina una tutela giurisdizionale anticipata, vale a dire la possibilità di ricorrere immediatamente avverso i provvedimenti preliminari del procedimento elettorale preparatorio, senza attendere la proclamazione degli eletti. Il sindacato, in questo caso, viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In particolare, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le controversie in materia di esclusione delle liste e/o candidati. Restano, invece, sottratti al sindacato del giudice amministrativo, in quanto atti meramente politici, il decreto di indizione dei comizi elettorali ed i procedimenti governativi volti a disciplinare le operazioni elettorali.

In altri termini, non si può mettere in dubbio il fatto che gli atti di ammissione e/o esclusione dalla
competizione elettorale di liste, di candidati e simboli, sono atti conclusivi di una vera e propria fase
procedimentale, avente una propria autonomia – quella della selezione dei soggetti partecipanti alla
competizione di voto – ed atti produttivi di rilevanti effetti, condizionanti lo stesso andamento della procedura elettorale.
Anche nella giurisprudenza successiva non sono mancate le interpretazioni sfavorevoli alla possibilità di
ammettere l’impugnativa immediata, avverso gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale.
Ciononostante, numerose decisioni dei giudici amministrativi hanno riconosciuto la fondatezza dell’opposta
tesi circa l’immediata ed autonoma impugnabilità del provvedimento di esclusione di una lista elettorale, <>.
In particolare, occorre segnalare che dal provvedimento di esclusione di una lista discende, comunque, un pregiudizio attuale e percepibile per i suoi sottoscrittori e candidati, nonché per gli stessi cittadini elettori.


La Corte costituzionale in un primo momento, rilevando l’esistenza in materia di contrastanti interpretazioni
giurisprudenziali, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. In
seguito, con la recentissima pronuncia n. 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del D.P.R. n. 570/1960, introdotto dall’art. 2 della L. n. 1147/1966 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
È opportuno precisare che il legislatore si era orientato nel senso di ammettere l’impugnativa immediata avverso gli atti di ammissione e/o esclusione di liste, con il Decreto del 5 marzo 2010, n. 29, rubricato: “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”.
In tale contesto, dunque, si colloca il Codice che mira, infatti, a recepire il più recente orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza e condiviso dal legislatore.
L’art. 129, comma 1, c. p. a. ammette la facoltà di impugnativa immediata, ponendo, però, alcuni limiti. Essa, infatti, viene consentita:
- per i provvedimenti di esclusione di liste o candidati, non per le ammissioni;
- relativamente alle operazioni per le elezioni comunali, provinciali e regionali, con esclusione delle elezioni europee;
- solo da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.
Il termine di decadenza per la notificazione del ricorso è di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione, ovvero, se prevista, dalla comunicazione degli atti impugnati. La decadenza vige solo ai fini
dell’impugnativa immediata, perché in ogni caso rimane la possibilità di impugnativa differita dopo la
proclamazione degli eletti..


Il comma 2 della norma de qua, prevede che tutti gli altri provvedimenti relativi al procedimento elettorale, anche preparatorio – inclusi, dunque, i provvedimenti relativi all’ammissione delle liste, ai contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo alla conclusione del procedimento elettorale, insieme all’atto di proclamazione degli eletti.
Una procedura rapida e semplificata ai fini dell’impugnativa immediata, sia in primo grado, davanti al TAR,
sia in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato, è disciplinata dal comma 3 dell’art. 129 del Codice. Tale
giudizio è ispirato a criteri di massima semplificazione, sia per il ricorso che per la decisione. Nonostante non vi sia un vincolo costituzionale in ordine ai tempi delle elezioni amministrative, la previsione di un rito
compatto che si esaurisce, tra il primo ed il secondo grado, in un arco massimo di sedici giorni (tre giorni, in
primo grado, per la notifica ed altrettanti per il deposito e per l’udienza di discussione e decisione; due giorni, in secondo grado, per la notifica e altrettanti per il deposito, tre per l’udienza di discussione e decisione) mira ad evitare che l’accoglimento del ricorso intervenga successivamente allo svolgimento delle elezioni, il che comporterebbe la necessità della loro ripetizione, con negativi riflessi, tra l’altro, sulle finanze pubbliche.

La notifica è effettuata direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati.

In ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi allo scopo destinati, sempre accessibili al pubblico.


Il Capo III, contenuto nel Titolo VI del Libro IV, disciplina il contenzioso ordinario, relativo alle operazioni.
elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo. Si compone di tre disposizioni: l’art. 130, che
detta le regole per il procedimento in primo grado per tutti i tipi di competizione elettorale; gli articoli 131 e
132, che disciplinano il procedimento d’appello, rispettivamente per le operazioni elettorali di comuni,
province e regioni e per quelle del Parlamento europeo.
Procediamo con l’analisi delle norme contenute nell’art. 130 del Codice.
Il comma 1 prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi
elettorali è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di
proclamazione degli eletti. Resta salvo il rimedio anticipato previsto dall’art. 129 per gli atti di esclusione diliste o candidati nelle elezioni amministrative e regionali.
Legittimati a presentare ricorso sono:
- per le elezioni amministrative e regionali, qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta;
- per le elezioni europee, qualsiasi candidato o elettore.

Il ricorso, per tutti i tipi di operazioni elettorali, va preventivamente depositato nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova l’ente territoriale per le elezioni amministrative e regionali e il TAR Lazio per le elezioni europee.


Il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni
elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno
alcun effetto. Peraltro, questa disposizione non comprende i casi in cui l’accoglimento è potenzialmente
idoneo ad inficiare l’intero svolgimento delle elezioni. La prova di ciò è data dal fatto che all’annullamento giurisdizionale delle operazioni continua ad applicarsi l’art. 85 del d.P.R. n. 570/1960, che non viene abrogato dal Codice.




10 -Deve essere,in secondo luogo,riconosciuta la sussistenza di un interesse legittimo differenziato e attuale in capo ai ricorrenti,e della connessa legittimazione a ricorrere.In particolare,il Signor Longo ricorre non solo quale presidente dell ’associazione “Movimento difesa del cittadino ”,bensì anche in proprio,quale cittadino regolarmente iscritto alle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale del Lazio,vale a dire quale singolo componente ed esponente del corpo elettorale,mediante il quale la comunità nazionale esercita la sovranità sancita dall ’art.1 della Costituzione e le comunità locali esercitano l ’autonomia politica riconosciuta dall ’art.5 e dal nuovo Titolo V della Costituzione.
In tal senso,non sembra revocabile in dubbio la sussistenza di un “interesse ” non solo del corpo elettorale unitariamente inteso,ma anche di ogni elettore suo componente al corretto svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla Costituzione,e quindi alla corretta organizzazione della competizione elettorale;tale interesse -differenziato e qualificato rispetto all ’interesse “semplice ” di ogni componente della comunità al buon andamento delle istituzioni pubbliche -non può che essere ammesso a tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell ’art.24 della Costituzione.

11 -Una conferma -indiretta e tuttavia sistematicamente rilevante -della predetta argomentazione va rinvenuta nella disciplina dell ’ “azione popolare ” in materia elettorale contenuta nel Titolo VI “Contenzioso sulle operazioni elettorali ” del c.p.a..In particolare:
-l ’art.126 c.p.a.dispone che “il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni,delle province,delle regioni …”;
-l ’art.129,comma 1,c.p.a.disciplina la tutela anticipata dei ricorrenti esclusi dalla partecipazione alla competizione elettorale;
-l ’art.130 c.p.a.rinvia alla conclusione del procedimento elettorale la tutela giurisdizionale,azionabile da qualunque candidato o elettore,contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all ’emanazione dei comizi elettorali.

Ne consegue che il nostro ordinamento garantisce in sede giurisdizionale sia gli esclusi dalla competizione elettorale sia qualunque altro elettore che ravvisi la illegittimità di uno degli atti del procedimento elettorale.Dunque,se ogni elettore può agire in giudizio contro le illegittimità del procedimento elettorale,a maggior ragione -secondo una interpretazione costituzionalmente orientata –deve poter agire in giudizio contro le illegittimità che,in ipotesi,indebitamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale (nel cui ambito egli potrà,se del caso,proporre ricorso).Diversamente opinando,potrebbe essere di fatto vanificata la stessa ratio della tutela giurisdizionale,connessa alla garanzia dei diritti civili e politici,costituzionalmente garantiti,di ciascun elettore:
in tale quadro,la citata previsione dell ’art.130 c.p.a.appare ricognitiva di un principio generale,che postula e presuppone la
legittimazione dei singoli elettori anche in relazione agli atti precedenti -e tuttavia strumentalmente necessari -allo svolgimento del procedimento elettorale fino alla sua conclusione.

La riconosciuta legittimazione del singolo elettore implica evidentemente la legittimazione anche della ricorrente associazione
Movimento difesa del cittadino ”,che vede fra i propri soci il ricorrente Signor Antonio Longo e altri cittadini iscritti alle liste elettorali della Regione Lazio,e che allega fra i propri scopi statutari anche la tutela dei propri soci quali elettori,nelle competenti sedi.
12 -Secondo la predetta ricostruzione,trattandosi di un contenzioso strumentale,ma estraneo a quello elettorale strettamente inteso (per il quale è disposta la giurisdizione di merito di questo Giudice),occorre verificare la natura della posizione giuridica attivata dal singolo elettore.

A giudizio del Collegio,essa deve essere configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa),in quanto nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo di elettorato attivo,bensì l ’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a consentirne l ’esercizio,che determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal ricorrente (ad esempio,quanto al rinvio e alla perdurante incertezza circa i tempi di esercizio del suo diritto).

Questa condizione, analoga, coerente e confacente ad una stessa unica strategia….. io la chiamo

RIDUZIONE IN SCHIAVITU’

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :

    1. di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.

    1. di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente



IN FEDE. 


Nessun commento:

Posta un commento