CI
VUOLE UN FIORE
di
Orazio Fergnani.
Premessa
Cronistoria
del diritto d’autore
Il
concetto che debba esistere un Diritto d'autore è piuttosto giovane.
Questa
esigenza coincide con l'invenzione della stampa e nascita
dell'attività editoriale, portatrice di forti interessi economici,
culturali, sociali, di manipolazioni forti del pensiero e del
consenso con l’avvento della circolazione di un gran numero di
esemplari stampati e la enormemente più rapida diffusione del
pensiero dominante da parte del Potere.
Occorre
subito fare una netta distinzione tra l'esistenza di un diritto di
proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto da quello del
possesso materiale del bene (corpus mechanicum), ossia tra il diritto
dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o
di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi
beni, vedremo dopo a che paradossi ha portato la legislazione attuale
.
Cronologicamente
in Italia il primo decreto fu emanato dal governo rivoluzionario
piemontese nel 1799, seguito nel 1801 della Repubblica Cisalpina,
dopo la restaurazione furono emessi dagli Stati italiani diversi
provvedimenti legislativi, ma la frammentazione della penisola
annullava di fatto l’efficacia di queste leggi; Toscana, Stato di
Sardegna e Austria nel 1840 stipularono quindi una convenzione a
tutela del diritto d'autore per ovviarvi.
La
prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione
dello Stato, il testo unico n° 1012 del 19 settembre 1881 che rimase
in vigore fino al 1926, infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e
regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, che sono seppure aggiornati
tuttora in vigore; altre disposizioni si trovano nel Codice Civile
agli articoli 2575 e successivi.
Negli
ultimi anni la normativa è stata massicciamente, maldestramente,
malevolmente ed illogicamente modificata, per adeguarsi ai nuovi
mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso
l'accoglimento delle direttive CEE in materia, ma soprattutto a
difesa faziosa dei portatori dei grossi interessi editoriali e
quant’altro di ravvisabile nel testo delle varie leggi succedutesi.
Per
contrastare il fenomeno della “pirateria” le ultime modifiche
apportate alla legge hanno gravemente inasprito le pene per coloro
che possiedono o commerciano opere dell'ingegno “contraffatte”
(Che vor’ dì’?, che senso ha?) ed è stata emanata la legge
n. 248 del 28 agosto 2000,
nota come "legge
antipirateria”??.
L’art.
1 della legge 248/2000 sostituisce l’articolo 16 della legge n. 633
del 1941 che ha per oggetto il diritto di diffondere, ovvero quel
diritto, che spetta all’autore, di diffondere la propria opera al
pubblico.
Il
nuovo articolo 16 stabilisce: “Il diritto esclusivo di diffondere
ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione e
mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di accesso particolari.”
L’elencazione
della legge non ha carattere esaustivo o limitativo purchè “uno
dei mezzi di diffusione a distanza”, e all’autore spetta
l’utilizzazione economica dell’opera diffondendola con qualsiasi
mezzo di diffusione a distanza, compresa la trasmissione Pay-tv.
Ovviamente, anche questo diritto può essere ceduto, in genere agli
Editori, senza che ciò incida sul diritto morale dell’autore,
in particolare quello di rivendicare la paternità dell’opera.
C’era
stato un preludio con la legge n. 93/1992, che disciplinava la
cosiddetta “copia privata senza scopo di lucro”, su CD o
videocassette, DVD e il legislatore aveva stabilito non si sa in base
a quale considerazione e calcolo che una percentuale sul prezzo di
vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori.
Raramente ho assistito ad affermazioni di pensiero più bestiali,
addirittura acefale.
Prima
di affondare la lama, rinfreschiamo i concetti di prima della
modifica, era libera :
1)
la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale
dei lettori, effettuata a mano con mezzi non idonei allo spaccio o
diffusione dell’opera nel pubblico, e lo è tuttora.
2)
la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso
personale o per i servizi della biblioteca.
era invece vietata la distribuzione di copie al pubblico, e ogni utilizzazione in concorrenza con il diritto di utilizzazione economica spettanti all’autore, e lo è tuttora.
era invece vietata la distribuzione di copie al pubblico, e ogni utilizzazione in concorrenza con il diritto di utilizzazione economica spettanti all’autore, e lo è tuttora.
Il
nuovo art. 68 afferma:
“È
libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Si ma non
dimentichiamoci che i CD – ROM ed i DVD costano il doppio rispetto
a prima, proprio perché il legislatore per tutelare un ipotetico
astratto diritto d’Autore di un Autore che più incorporeo,
intangibile, inidentificabile, inesistente non potrebbe essere ha
costretto tutti noi all’atto dell’acquisto al balzello SIAE/STATO
di Euro 0,250 ogni CD.
Va
detto che la S.I.A.E. (CHE BISOGNA SEMPRE RICORDARE E’ UN SOGGETTO
PRIVATO!!!) ci tranquillizza però dicendo che se le compriamo i
bollini (quelli che vedete applicati su ogni CD che comprate o sui
libri, costo da Euro 0,018 fino ad oltre 0,50) Lei S.I.A.E. (BONTA
SUA), ci rimborsa la tassa iniziale di Euro 0,250 sborsate
all’acquisto del CD.
Vi
rivolgo una domanda : < Quanti cittadini pensate si prenderanno la
briga di fare una richiesta su tanto di modulo e procedure varie per
recuperare qualche decina di euro l’anno?, e per la pratica di
restituzione sarà dovuta una spesa per la gestione?, non è dato
sapere.
Altra
domanda che mi sorge spontanea, a quale autore sarà assegnata quella
enorme massa di denaro derivante dagli 0,250 euro a copia dei CD –
ROM che ognuno di noi si fa di back – up per uso personale???
In
analogia al Milite Ignoto verrà istituita la mistica e mitica figura
dell’Autore Ignoto?
Ma
parlando seriamente chi si papperà questa bella torta? Parliamo di
qualche decina di milioni di Euro!!
Ahh!
Dimenticavo…… il tanto nominato e difeso a spada tratta da tutta
una serie di leggi a partire dal 1799 come diritto inalienabile
dell’ingegno, il cosiddetto Diritto d’Autore che come si è visto
è identificato e quantificato in Euro 0,250 a CD e in Euro 0, 580 a
DVD, in realtà è diventato nel corso dei decenni molto più il
Diritto d’ Editore, si perché la parte più sostanziosa e
cospicua se la pappa l’Editore.
In
particolare il Diritto d’Autore si riduce in alcuni casi ad una
cifra a forfait offerta dall’editore che poi sarà libero grazie
alle ultime leggi liberticide della cultura e della democrazia di
sfruttare l’opera come meglio crede per i successivi settant’anni,
e non il povero Autore che una volta liquidato non potrà più
pretendere nulla se non la paternità dell’opera.
Questa
cosa mi ricorda il peccato originario dell’episodio di Gutenberg ed
un altro più eclatante riguardante Meucci che inventò il telefono,
fece causa a Bell, la perse, Bell sfruttò industrialmente il
progetto, divenne una grande multinazionale, una serie di
multinazionali, ed infine qualche anno fa Meucci venne riabilitato e
gli fu riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma Meucci morì
povero in canna e Bell ricchissimo, e ricchissimi i suoi eredi.
Che
dire?.......
Ma
la Costituzione non afferma (art.9) che lo Stato promuove lo
sviluppo della cultura…… (art.21) tutti hanno diritto di
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni
altro mezzo di diffusione?.......... come la mettiamo allora con
al tassa sui CD ed i DVD??, perché per equità non tassiamo allora
anche i giornali quotidiani (mi risulta al contrario che abbiano
sostanziose ed indebite agevolazioni da parte dello Stato),
perché non tassare anche i telegiornali di Berlusconi? Oppure gli
spettacoli teatrali, al contrario mi risulta che costoro godano dei
favori dello Stato che sovvenziona munificamente guitti, giullari et
circenses.
Sempre
l’art. 68 ci consola dicendo che è libera la fotocopia da opere
esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per
uso personale; è invece vietata la distribuzione di copie al
pubblico ed ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di
utilizzazione spettanti all'autore.
Sostanzialmente
l’articolo 68 stabilisce:
1)
innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani
di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è
effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può
essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2)
il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere
un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al
numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli
autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2)
riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di
utilizzazione economica dell’autore;
3)
riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4)
riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5)
spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
Questa
Legge introduce pene severissime nei confronti di chi vìola il
diritto di autore. Appare del tutto evidente come vengono messi sullo
stesso piano i dilettanti che duplicano in CD-ROM fosse pure solo per
curiosità o per provare un certo programma a casa, e chi duplica e
rivende “illegalmente” i CD-ROM.
La
grande differenza rispetto alla precedente Legge del 1992 non è
solo nella terminologia.
La
Legge precedente infatti prevedeva pene solo se la duplicazione
illegale del software era fatta a fini di lucro mentre nel
nuovo testo e’ stabilito che sia reato se la duplicazione del
software e’ fatta anche solo per trarne profitto.
La
differenza e’ sostanziale perché il cittadino che duplicava un
CD-ROM semplicemente per provare un determinato programma con la
Legge precedente non veniva punito, con la Legge attuale invece
commette un reato perché la giurisprudenza considera profitto
anche il semplice risparmio di spesa per non avere comperato
il bene. Sarebbe tutto da provare se effettivamente questo
comportamento abbia creato una minusvalenza nei conti delle aziende
interessate alla distribuzione dei CD o DVD.
Ma
il punto più discusso della nuova Legge e’ l’avere introdotto
l’obbligo di etichettare i supporti informatici e/o musicali con il
contrassegno SIAE anche se distribuiti da soggetti non iscritti
alla SIAE. Anche qui sarebbe da disquisire, ma proprio ritengo
che questa affermazione travalica ogni mia capacità di
sopportazione dell’umana demenza e mi astengo per pura compassione
e soprattutto sfinimento.
Il
regolamento di attuazione della disciplina di incollaggio del
contrassegno sulle opere dell’ingegno emanato con D.P.Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338 prevede un elenco dei programmi non
soggetti all’obbligo del contrassegno, come ad esempio i programmi
scaricati per via telematica, il software interno di apparati
cellulari (il bollino sul telefonino?) e di altri apparecchi, ed
anche le correzioni o gli aggiornamenti del software che
periodicamente viene rilasciato in scaricamento automatico da
internet.
Ed
infine avendo acquistato un programma in un paese dell’Unione
europea, l’acquirente sarà tenuto ad apporre il bollino S.I.A.E??.
La legge sul diritto d’autore infatti sanziona l’importazione, a
fine di profitto (ma quale profitto?), di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati, questo soprattutto se il prezzo di
acquisto all’estero fosse inferiore a quello proposto in Italia.
Nel tal caso certamente c’è profitto (inteso come risparmio di
spesa), ma vi è lesione dei diritti del titolare? Che differenza
fa per l’Autore se io acquisto un suo prodotto in Italia o
all’estero!?
Tutto
questo premesso, vediamo i fatti ed i concetti che andrebbero presi a
riferimento per una equilibrata e compenetrante considerazione degli
interessi dell’Autore e della libera circolazione delle idee,
dell’arte e della scienza, come afferma l’art.33 della
Costituzione.
Analisi
del concetto di Diritto d’Autore nella storia
Tutto
parte da Giovanni di Gutenberg, fino ad allora i libri erano scritti
dagli amanuensi. Attorno al 1444
Gutenberg costituì una Societas
con il il banchiere Johann
Fust,
che contribuì con 2000 Gulden, e l'incisore Peter
Schöffer
allo scopo di stampare la cosiddetta "Bibbia
a 42 linee". Il lavoro venne concluso il 23
febbraio
1455
e il libro messo in vendita a Francoforte.
L'edizione suscitò immediato entusiasmo per la qualità tipografica.
Immediatamente
dopo la pubblicazione il banchiere Fust, tanto per non smentire la
nomea della casta e far partire in maniera degna il Diritto d’autore,
richiese la restituzione, con interessi, della sua quota, causando
un processo per insolvenza contro Gutenberg ed il passaggio della
proprietà di apparecchiature e macchinari al banchiere stesso. Fust
li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457
un edizione del Libro dei Salmi. Gutenberg in seguito fu riabilitato
(Bibbia
di Gutenber del 1448)
In
quell’epoca mettere in atto un’iniziativa del genere non era
impresa da poco, come dimostra l’episodio surriportato, c’erano
in gioco grossi investimenti, ma soprattutto enormi aspettative di
sviluppo e di ritorno economico (questo scenario si ripresenterà
parecchie volte nel corso delle epoche storiche successive).
E
questo da un senso anche al perché della nascita del concetto del
diritto d’autore. Il motivo fondamentale era che mettere su una
stamperia allora, e seppure gradualmente diminuendo negli anni
successivi, era un’impresa costosa e rischiosa, anche prestigiosa
per mille motivi, principalmente perché i volumi stampati comunque
erano tirature limitate rispetto ad oggi, le apparecchiature (il
torchio ed i caratteri, ancora lontani dall’essere componibili
erano fortemente usurabili, difettosi, e necessitavano di frequenti
riparazioni e sostituzioni, quindi fare lo stampatore – editore era
un’impresa rischiosa e dispendiosa, anche se alla fine ben
pagata,ed infatti le opere pubblicate erano tutti rifacimenti di
opere classiche, in particolare Bibbie, ecco perché prima dicevo di
propaganda e di circonvenzione di menti ante litteram. Gradualmente
nel corso degli anni, con l’evoluzione della società, della
tecnologia e di quant’altro, come accennato all’inizio, il
concetto di Diritto d’Autore si scinde in due e cioè nel
cosiddetto diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) e
quello del possesso materiale del bene (corpus mechanicum).
Il
primo appartiene al’ideatore dell’opera, all’ingegno
dell’Autore, ed il secondo a chi mette a disposizione i mezzi per
diffondere l’opera.
(Stamperia
del XVI secolo)
Prima
del XVIII secolo non si può dire che esistesse un vero e proprio
diritto d’autore, ma venivano solamente concessi dei privilegi agli
autori, specialmente ai librai, che per pubblicare dovevano sostenere
delle spese, quindi ecco anche, fra l’altro, perché i letterati
per lunghi anni sono stati soltanto i rappresentanti della nobiltà o
della borghesia.
(Le
95 tesi di Lutero in una edizione a stampa del 1522)
Nel
1710
fu creato il diritto d’autore in Inghilterra, con uno statuto
della regina Anna
d'Inghilterra.
Nel
1791
l’Assemblea nazionale francese relativa agli spettacoli, con un
decreto legislativo, espresse la proibizione di rappresentare opere
di autori viventi senza il loro consenso, diritto che si estendeva
agli eredi e ai concessionari degli autori, che sarebbero stati
‘’proprietari’’ delle loro opere, per cinque
anni
dopo la morte dell’autore.
Nel 1793 dal 19 luglio al 24 luglio, la Convenzione nazionale emanava una legge con la quale veniva riconosciuto il diritto esclusivo dell’autore per tutte le opere d’ingegno. Tale legge, successivamente modificata, è tuttora vigente in Francia.
Charles
Dickens per molti anni in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1842 ed
ancora nel 1865
si recò in America per un giro di letture delle sue opere, questo
facevano gli scrittori sia famosi che non per vivere perché i
proventi dei soli diritti d’Autore non erano in genere gran cosa.
Finalmente
il 9
settembre1886
per regolamentare e razionalizzare questo campo fu costituita
l’Unione
internazionale di Berna,
che coordina i rapporti di tutti i paesi mondiali iscritti, alla
quale anche l’Italia ha aderito ed è ancora oggi operante.
Tutto
quanto fino ad ora esposto ha una sua ragion d’essere
inconfutabile, perché operando in una società prevalentemente poco
alfabetizzata, sedentaria, in cui gli spostamenti erano rari, la
cultura ed in particolare la lettura patrimonio di pochi, era logico
e condivisibile che partendo dai cinque anni di durata iniziali, si
progredisse man mano a dieci, venti, venticinque, cinquant’anni.
Questo per poter agevolare e dare delle entrate decorose o importanti
a chi viveva del frutto della mente.
Seconda
fase : questo trend è andato avanti in tutto il corso del
millenovecento accrescendo sempre più la durata del Diritto. E
questo nonostante, l’iperbolica crescita della cultura, degli
alfabetizzati della crescita demografica mondiale.
In
questo periodo si può osservare a mio parere che la crescita degli
autori, in qualunque campo culturale, aumenta di pari passo con la
crescita degli acquisti di opere e di sevizi culturali in tutte le
sue forme, per cui la torta viene spartita più o meno equamente, ed
il sistema nel suo insieme rimane equilibrato.
Terza
fase : tutto cambia quando giungono i sistemi di trasmissione
moderni, principalmente i dischi analogici in vinile, basta ricordare
quanti soldi hanno rastrellato i Beatles o i Rolling stones, Elvis
Presley, ma gli esempi potrebbero essere centinaia.
Lo
stesso dicasi per i film degli anni sessanta, settanta, ottanta che
hanno fatto diventare nababbi e cresi personaggi che hanno azzeccato
anche un solo film distribuito a livello mondiale.
Quarta
fase : il punto di arrivo e di incaglio del diritto d’autore,
l’avvento dell’era digitale.
IL
DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE
Il
mio professore di fisica ripeteva in questi casi una frase che è
rimasta impressa a fuoco nella mia mente per quante volte ce la
ripeteva, ma qui è proprio il caso di citarla, diceva : < qui
casca l’asino!!>, ed intendeva qui è il punto cruciale, il
momento in cui il sistema presenta il suo punto debole, le
incongruenze.
Il
punto di volta è rappresentato dalle successive e rapidissime
evoluzione dell’informatica e della telematica che hanno portato
nel corso di una decina d’anni uno sconvolgimento epocale nella
raccolta, produzione, distribuzione di informazioni, testi,
conoscenze, formazione, etc.
Che
cosa è successo….., è successo che mentre fino ad una decina di
anni or sono per diffondere un’idea di un certo spessore culturale
occorreva un libro, un disco (i mitici long play), una cassetta
registrata, etc., e quindi bisognava mettere in opera tutta una serie
di funzioni, di competenze, di esperienze, di imprenditorialità, di
finanziamenti anche cospicui (un po’ alla Gutenberg) per poter
realizzare un supporto di quelli citati che permettesse la
trasmissione delle informazioni da un autore ad una serie più o meno
ampia di fruitori – acquirenti.
Tutto
questo costava lavoro di molte persone e denaro per finanziare
l’operazione.
Era
quindi necessario e giusto che chi intraprendeva tali iniziative
avesse la garanzia per quanto possibile avesse la tranquillità di
compiere un’operazione positiva anche finanziariamente.
Ora
per realizzare un CD o DVD non occorre quasi nessuna competenza ed
esperienza professionale, e quindi all’inizio della filiera può
esserci un autore (più o meno di qualità) che autonomamente e senza
nessuna capacità ed esperienza precedente può produrre un’opera,
realizzandola da cima a fondo senza l’aiuto di nessuno, quindi
senza nessun investimento industriale (e questo secondo me è un gran
bene).
Non
solo, una volta completata l’opera la si può mettere in rete, ci
sono una miriade di siti specializzati nella vendita on line dove
l’autore può anche mettere a disposizione la sua opera, o parte di
essa anche gratuitamente.
Quindi
come si vede le cose stanno messe molto diversamente da come il
legislatore solo due/tre anni fa ha cercato di schematizzare il
quadro operativo e lo scenario generale.
Sorgono
allora una serie di considerazioni :
- nel cinquecento si era stabilita l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto dal diritto del possesso materiale del bene (corpus mechanicum), dicotomia che è durata fino ad una decina d’anni fa; invece da qualche tempo ma vieppiù sempre più frequentemente accade che l’Autore sia il detentore di entrambi i diritti, che finalmente e sacrosantamente si sono riuniti nell’unico soggetto che ha il compiuto e completo diritto di detenerli;
- i mezzi di trasmissione non viaggiano più a dorso di somaro o su un brigantino, o nel migliore dei casi su un treno merci, ma ormai viaggiano su pacchetti informatici, alla velocità degli elettroni, e si diffondono a velocità vicine a quella della luce in tutti i servers ed in tutti i personal computers in giro per il mondo;
- qualche anno fa un Autore nel suo determinato campo aveva a disposizione una ben definita e limitata schiera di potenziali acquirenti che derivavano da una serie di parametri obbligati, come ad esempio la lingua di pubblicazione, l’argomento, la preventiva scelta editoriale dell’editore sul livello di gradimento dei lettori e quindi le potenziali possibilità di distribuzione del libro, etc., etc.;
- ora questo non ha più ragione d’essere perché il libro di carta non serve più, l’editore non c’è più, lo spazio di distribuzione è il mondo e non più il singolo stato nazionale, il libro si può pubblicarlo in tutte le lingue che si vuole, e quindi il target di potenziali lettori (a pagamento o non) si è ampliato a dismisura;
- talmente ampliato che permette, se l’opera è valida (poniamo il caso di un software applicativo), di distribuirlo in milioni di copie con una rapidità assolutamente incredibile solo un decennio fa. Un esempio illuminante di queste mie affermazioni sono i romanzi di Dan Brown;
- da questo processo possono derivare successi “editoriali” epocali con accumulo di fortune da nababbi impensabili ieri.
Ne
consegue che questo sistema produce, distribuisce e consuma
conoscenza e scienza a flusso continuo e rapidissimo anche nel
raggiungere i posti più remoti del globo terracqueo prima altrimenti
impenetrabili attraverso i normali mezzi di comunicazione, penso ad
esempio alla Cina più impervia.
E
ritenere, salvo casi eccezionali, di cui non mi si prospetta alla
mente alcun esempio, che un Autore possa godere dei proventi di
successive edizioni per i settan’anni a venire mi sembra veramente
molto improbabile.
D’altro
verso, stante la situazione descritta, mi sembra veramente
riprovevole e sommamente discutibile e disdicevole, qualora la
situazione semmai si verificasse, attribuire ad un Autore dei
possibili proventi di tale enorme entità per un periodo di
settant’anni.
Non
fosse altro per una sola questione di etica dell’Autore, che questa
sì, deve rimanere disgiunta dal puro interesse venale e finanziario
della realizzazione di un’opera.
Alla
luce di quanto descritto e di quant’altro immaginabile si impone
una rivisitazione della visione di insieme della modalità di essere
Autore, di essere Editore, di quantificare e valutare ogni aspetto
del contesto e di normare e legiferare, tenendo ben presente i due
diversi valori che sono ai due capi della questione in esame, e cioè
l’innegabile e doveroso riconoscimento del diritto di sfruttamento
dell’opera all’ Autore ad un capo della questione(art.21)
tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola,
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione), ma all’altro
capo (art.9 ….lo Stato promuove lo sviluppo della cultura……)
il pure altrettanto innegabile, intangibile, insopprimibile
diritto del cittadino di avere libero accesso alle fonti della
cultura, secondo i canoni del tempo (aggiungo io) e i canoni dei
tempi attuali sono ad esempio :
- il “copyleft” e non il copyright;
- il “fair use”;
- il creative commons;
- la licenza per Documentazione Libera GNU;
- l’”open source”;
- etc..
Quindi,
come è evidente, esistono ormai moltissimi Autori che rinunciano
totalmente o parzialmente allo sfruttamento del loro diritto
d’Autore.
Richiedendo
molto spesso un piccolo compenso a riconoscimento del loro lavoro,
lasciato alla discrezionalità del fruitore dell’opera.
In
definitiva penso che il tradizionale rapporto autore – fruitore
vada completamente rivisto in funzione di quanto fin qui detto ed a
quanto neppure accennato, ma che tutti quanti avranno avvertito
sopraggiungere dietro l’angolo.
Se
dovessi esprimere una mia un po’ più profonda considerazione direi
che il punto in cui ci troviamo oggi può essere paragonato al
momento del Big Bang (vero o non vero non importa), in cui la
panspermia ha pervaso l’universo e attraverso le correnti stellari
ha diffuso l’RNA andando a fecondare miriadi di pianeti, tra cui il
nostro permettendo la nascita della vita e della nostra specie.
Ed
aggiungerei un altro parallelismo, e cioè se l’RNA avesse trovato
ostacoli forse noi oggi non esiteremmo.
Oggi
stiamo approssimandoci al Big Bang di una nuova genesi della cultura.
Ma
voglio essere ancora più esplicito e faccio un esempio più calzante
ed immediato e Vi domando :
che
cosa sarebbe successo se il primo uomo che capì il principio della
coltivazione dei semi avesse venduto ai suoi simili i semi solo per
fare un raccolto di un solo anno ed avesse impedito il riutilizzo dei
semi della raccolta dell’anno successivo?
Sicuramente
qualcosa sarebbe successo, penso in ogni caso di non molto positivo.
Bene
ora ci sono le multinazionali delle sementi che hanno selezionato dei
tipi di semi che creano loro volta semi infecondi, per cui l’anno
successivo i contadini sono costretti ha ricomprare le sementi dalle
multinazionali.
Dove
ci porterà una simile politica agricola?
Nella
cultura, informazione, formazione, scienza, coscienza, le
multinazionali, le cosiddette Majors, stanno tentando di fare
altrettanto a discapito di tutti i cittadini.
Nonostante
questi illegittimi, invasivi, fraudolenti escamotages che ho citato
nelle pagine precedenti da parte delle multinazionali della
comunicazione ed altro, che si comprano leggi “AD HOC”
assolutamente illiberali ed anticostituzionali dai vari governi
mondiali, il progresso procede comunque inarrestabile quando è
arrivato il suo tempo, e questo tempo è arrivato.
Infatti
ormai ci sono milioni di autori che producono autonomamente, che
distribuiscono on line (anche gratuitamente), che stanno formando una
controcultura alternativa a quella standardizzata ed omologata
dell’establishment. Un dato per avere un idea : i sistemi di
scambio “peer to peer” vede ormai connessi costantemente 24 ore
su 24 almeno trenta milioni di scambi di files in contemporanea, con
crescita di circa il due, tre per cento al mese del numero delle
connessioni di scambio.
VIVA
IL COPYLEFT,
VIVA
LA LIBERTA’ DI PAROLA,
VIVA
LA LIBERTA’ DI LETTURA,
VIVA
LA LIBERA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI CITTADINI.
Solo
cittadini migliori, più colti, istruiti, alfabetizzati, formati,
informati, con cultura condivisa, ma personalizzata,
individualizzata, possono realizzare una società migliore, un mondo
migliore.
Orazio
Fergnani.
Nessun commento:
Posta un commento