ILLEGITTIMITA DELLA TASSAZIONE
nel
regime monetario attuale del 16 ottobre 2014
1°
Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Insussistenza
dei fatti attribuiti ai cittadini – scambio di persona
E’
risaputo che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per
assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita
della moneta anche per questo scopo, diamo per assodato quindi che si
debbano pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la
domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le
hanno determinato l’iniziale istituzione.
Il
problema è quindi se sussistano o persistano la necessità , le
motivazioni, le ragioni, il DIRITTO….. Ciò
possiamo capirlo solo se capiamo che la Moneta è una
istituzione pubblica, cioè di proprietà della
Comunità in quanto ne crea e ne accetta
il valore per convenzione e per reciproca fiducia,
allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse
non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria
contingente (dal 1992).
La
moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria
è la stessa del fisco e cioè
far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli
altri cittadini…. Adempimento che però non può più espletare
perché svuotata delle sue intrinseche valenze del la Sovranità
monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, non è più nelle
mani della Comunità, precondizione per eventualmente e semmai,
tassare i cittadini.
La
distonia e dicotomia logica è avvenuta nel momento in cui la
Sovranità monetaria è stata trasferita incostituzionalmente nelle
mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali
lo Stato italiano ha delegato un enorme potere a spese della comunità
nazionale ed europea, e l’azione invece di far circolare e
condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela
sottrae.
Rammento
e sottolineo che è la comunità (Stato) che dovrebbe emettere
Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi indebitare
con altri soggetti perché è essa comunità dei cittadini (Stato)
la creatrice del valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa
ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché democrazia
significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la
sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed
essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui la
moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei
cittadini sin dal momento della sua emissione.” Prof. G. Auriti.
È
da evidenziare la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità
monetaria una “stranezza” giustificabile in altri tempi,
quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché
costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur
rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle
riserve auree o argentee delle banche, non si vedono
ragioni fondate e legittime, per le quali lo Stato debba
richiedere ad un istituto bancario privato il mutuo,
sempre oneroso, di banconote create dal nulla prive di ogni valore
intrinseco, trasferendogli in tal modo anche il loro valore, il
potere d’acquisto, e quindi anche la sovranità monetaria e la
sovranità tutta in senso assoluto.
Insomma
il debito pubblico viene artificiosamente creato con la
richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale
(Bankitalia /BCE.
Questo
porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che
più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di
altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi
prodotti, e contemporaneamente più si indebita.
Oggi
la moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa
tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia,
salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal
cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta
– denaro – banconota” , che quindi, anche per questa
ulteriore ragione, non può che essere di proprietà del cittadino e
quindi della collettività.
Come
si comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e
condiviso il valore alla moneta al momento della creazione (e sempre)
era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza
della collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e
mutazione concettuale dei rapporti giuridici e comportamentali
sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di
contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le
banche, il fisco ed il cittadino contribuente.
Questa
imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso
degli ultimi secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua
motivazione ed un senso operativo nel vecchio corso delle monete
quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano
banconote di carta rappresentanti l’oro della riserva aurea dello
Stato….
E
quindi rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento
non aveva contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui
era giusto che chi deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme,
o in ciò che le somme avevano permesso in un determinato tempo di
acquistare fosse in vario modo tassato.
Ma
quando a partire dal 15 agosto del 1971 è stato abolita
(giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in
quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che
si riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della
moneta andava ad “acquistare” le cose in merito alla
tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente.
Infatti,
come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate
conferme ufficiali …. :
A)
l’euro (moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di
proprietà della B.C.E. ….
B)
e se come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro)
…. ma nel bene, servizio, prodotto che si va ad acquistare
(fin qui tutto perfettamente logico) ….
C)
ne consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla
collettività, dagli Stati…..viene integrato in eterno nella
banconota (euro) (anche questo accettabile)…..
E)
si verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del
codice civile e penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli
…. Ciò che è mio/nostro (IL VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)….
l’euro lo integra in sé ed incredibilmente …. E, ….
Meraviglia delle meraviglie quello che era il valore del nostro
lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO.
D)
per di più le banconote (euro), a seguito della immotivata ed
illegittima delega (?) ceduta alla BCE … da questa vengono emesse a
debito degli Stati e dei cittadini…. il cosiddetto debito da
signoraggio derivante dalla emissione della moneta stessa da parte
della BCE …..
E)
viene da pensare che in qualunque modo ci muoviamo ci facciamo del
male….ma il peggio è che lo Stato, che dovrebbe essere uno
strumento al servizio del Cittadino…. invece è un aguzzino del
cittadino su mandato delle banche, in particolare la BCE… (come
ormai dovrebbe apparire chiaro a tutti…) …
F)
lo Stato, sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione
tributaria antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la
convertibilità della moneta in oro, che come visto aveva un senso e
un supporto giuridico e di Diritto, …. pretende, ora, in un
contesto del tutto diverso, addirittura opposto, contro ogni logica,
legittimità fondata, senso del Diritto…. Il pagamento di tasse
(qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in nessun
momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO
“”POSSESSORI DEL DEBITO”” per definizione e di fatto
(il che è un folle e falsa montatura)
ma,
stante la spudorata, insensata, demenziale logica di potere attuale..
viene suffragata da leggi che travisano ogni logica e buon senso
dichiarando per vero ciò che è falso.
G)
in definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un
semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.
H)
Si è utilizzata l’autorità dello Stato, nello specifico la
potestà impositiva esercitata sul popolo, come strumento per attuare
una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico
artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria
internazionale estortiva e di rapina, assoluta ed
estrema
gravità e rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo,
incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo
potere monetario da parte di soggetti privati.
Dal
che ne consegue che gli atti, ad essa azione collegati, perdono il
fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non
trova quindi giustificazione la potestà impositiva dello Stato
e neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo
Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto
che la giustifica.
INSOMMA
“Il Debito pubblico è primariamente e sostanzialmente un
debito nato a causa della illegale ed incostituzionale cessione della
Sovranità monetaria”, e la palese illegittimità tributaria deriva
dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata
con l’adesione al Trattato di Maastricht.
Il
prelievo fiscale attuale si basa su un sistema normativo
presupponente ancora la proprietà della moneta da parte
dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, …..
metodo volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto
nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto,
inorganico, inadeguato, in modo di raggirare per l’ennesima
volta l’ignaro cittadino.
Tutto
questo ottenuto attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla ….
aspetti immotivati, deviati di una stessa immane truffa
architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto dal
sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita
emissione da chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito,
delega.
Di
cui le banche però pretendono il pagamento vero tramite le tasse
di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura,
caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo forzoso,
i pignoramenti, la confisca di beni dei cittadini, degli
imprenditori, delle Comunità locali dello Stato nazionale stesso.
Azioni
che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni
logiche, legali e procedurali, volutamente inefficienti,
incongrui, inetti, tutti strategicamente voluti, intenzionali,
programmati.
In
definitiva …. Fino a quando è esistita la convertibilità e
la moneta era emessa dallo Stato attraverso la banca d’Italia era
come possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le
tasse …. Ma ora che siamo in regime di non convertibilità e
soprattutto ora che noi paghiamo un “affitto” (INTERESSE) al
PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è come se
abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare
le tasse l’inquilino o il proprietario??
Ma
proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in merito alle
tasse sulla prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra
NON E’ DOVUTA….
Si
può fare riferimento all’art. 31 della costituzione che dice :
<La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.>
E
cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale”
per la formazione della famiglia …. Se non una casa?? Ed invece
questo Sgoverno usurpatore e tutte le più alte cariche dello Stato
confliggono, violano e disobbediscono a questo preciso dettato
costituzionale.
2°
Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Incapacità
di apertura di procedimento e di “stare in giudizio”
-
oltre a ribadire l’inesistenza del valore
giuridico della cartella esattoriale sottoscritta da un
Direttore Generale delle qualità che vedremo nel corso della
disquisizione, privo dei requisiti previsti dalla legge
per poter rappresentare – con la sua firma -
l’Amministrazione Finanziaria verso
l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del dlgs 165\2001 (articolo
introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede che le
assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso
articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni
previste dall’art. 39 della legge 449\1997.
insistiamo
nella richiesta di annullamento
per
i seguenti motivi:
1)
non corrisponde a verità che le previsioni
contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state
soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
Infatti
ci risulta che l’art. 3 comma 130 della legge 662\1996
afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con
quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96, e
leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende
facilmente che i suddetti articoli richiamando le modalità di
affidamento degli incarichi dirigenziali previste dall’art.
19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse nell’art. 19
comma 3 del dlgs 165\01, non fanno altro che confermare quanto era
stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
-
ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le
modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo
una residua parte pari ad appena il 5% dell’organico
dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa
essere conferito a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale
-
non rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità
professionali, ed esclusivamente con contratto a tempo
determinato e per un periodo non superiore a tre anni,
caratteristiche che solo 400 Direttori Generali su 1200
possiedano.
-
Dette disposizioni non fanno che rafforzare quanto era
stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si
prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli
uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto “
Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art.
97 e dall’art. 98 della Costituzione
-
dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
-
dal dpr 3\1957 ( art. 16 e 31 )
-
dall’art. 20 e 55 del dpr 266\87
-
dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in
assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere
affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’
elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice
civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria
dei Quadri, istituita con la legge
190\1985, riservata al personale a suo tempo inquadrato
nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la
9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio
gerarchico fissato oltre che nel T.U. degli
impiegati civili dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 )
dove all’art. 31 dello stesso decreto si prevede che
l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo
giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima
promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.
Principio
della organizzazione gerarchica degli uffici prevista anche
dalla direttiva comunitaria 91\533\CE recepita nella legge
152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado
gerarchico corrispondente alla carriera\categoria,
qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio,
qualifica e categoria tra quelle individuate
(ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.
Infatti
la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17
della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, se si fosse
concretizzata, sarebbe stata illecita illegittima
e incostituzionale in quanto con legge ordinaria (
legge 662\1996) si sarebbe abrogata una norma di
rango costituzionale, ossia la legge finanziaria del 1980,
approvata con legge 146\1980 che all’art. 17 non faceva altro
che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile
( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari possono venire
diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite
pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del
Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per
l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto
vacante, la direzione dell’Ufficio Finanziario competa
di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più
elevato, previsione confermata dall’art. 20 della legge 266\87,
dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr 287\82 .
-
Se poi fosse vero che successivamente alla Sentenza del
Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8
comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, che
avrebbe fatto salvo il cosiddetto “Incarico Dirigenziale
Fiduciario” conferito,
-
è altrettanto vero, che il suddetto “incarico
fiduciario”, sempre ai sensi del comma 24
della succitata legge è stato conferito ad alcuni Dirigenti (nelle
more) ossia solo per “ il tempo necessario
all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le
modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs 165\01, ossia per
predisporre le procedure occorrenti alla utilizzazione delle
graduatorie dei Dirigenti formate a seguito di procedure
selettive già espletate ed ancora valide.
-
“ Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del
succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, previste
dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2
comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,
-
dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il
conferimento di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia
tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di
concorsi già espletati .
-
Modalità di conferimento (scorrimento delle graduatorie ancora
valide) che essendo state previste da una legge di rango
costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge
finanziaria 2007, non potevano e non possono
tutt’ora venire derogate o modificate con legge
ordinaria quale appunto è l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012
convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla
S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,
-
incarichi peraltro giudicati incostituzionali dalla Corte
Costituzionale con le Sentenze n.
103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del 2011.
-
E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato dall’art.
28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma
6 e 7 della legge 145\2002, dove viene “ fatta salva alla
data di entrata in vigore della suddetta legge”
ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie
degli
idonei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di
Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme
vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17
del d.l. 78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove si
prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni
durante il periodo di vigenza di graduatorie ancora valide,
e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art.
34 bis del dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le
le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche
quanto previsto nel il DPCM del 26 ott. 2009.
-
Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate
anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08
che aveva “ Autorizzato” per il completamento del
programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006
art. 1 comma 481, (in combinato disposto con il D.M
19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)
-
– addirittura “l’integrale utilizzo della
graduatoria“ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i
concorsi per la Dirigenza, indetti negli ultimi venti anni .
-
Questa singolare previsione (peraltro disattesa) avrebbe
permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997
art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la
restituzione d’ufficio ai
propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei
Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola e
nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli
dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento della
loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro
delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
-
La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze
ai ruoli di legittima appartenenza, avrebbe sanato
quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con
la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011,
dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800
sono dei semplici impiegati a cui è stato conferito un incarico
“dirigenzialefiduciario incostituzionale”,
incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei
Conti con sentenza n. 165 del 24.03.2009.
-
Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a
semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica,
oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti
dalla Costituzione,
risultano
sottratti, scippati ai veri Dirigenti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro
che - tramite pubblico concorso - erano stati
assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
del Ministero delle Finanze , ossia nella carriera disciplinata
dal dpr 748\72, carriera equiparata a
quella Segretari Comunali ai sensi dell’art.
25 e tabella del dpr 749\72,
dopo
che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987,
- i Dirigenti di entrambe le suddette carriere direttive
( del Ministero Finanze e quelle dei Segretari
Comunali ) erano confluite nella
ex
9° qualifica funzionale, qualifica
istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86, qualifica
funzionale che a termini di Legge -
era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri”
istituita con la legge 190\1985, categoria ovviamente inferiore
a quella dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
-
Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che
avrebbero dovuto essere restituiti
-
“ d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali
di legittima appartenenza, al pari dei Segretari
Comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di
entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82
aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella
9° qualifica
-
Funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre
Amministrazioni dello Stato ai sensi del Comma 137 dell’art.
17 della legge 127\97.
-
Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del
Ministero delle Finanze ) riservata ai soli
Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro
assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera Direttiva
Ordinaria e individuati nella tabella VI quadro I
annesso al dpr 748\72, la cui
appartenenza
ai ruoli della Carr. Dirett. Ord. era stata confermata dall’art. 9
della legge 22\1983.
Conservatori
dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 -
la Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003
attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma
delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione
( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e
Conservatori dei Registri Immobiliari) confermata anche
dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981,
e per effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art.
55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari
Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di
diritto anche ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del
fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere,
erano state a suo tempo equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella
di confronto tra le due carriere.
-
Pertanto inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono
stati restituiti d’ufficio e da oltre quindici anni,
ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i
Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori
dei Registri Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria
dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e
pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e
direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “
Dirigenti di Fiducia”
da un’”organizzazione”
che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello
Stato (leggasi Ministero Economia e Finanze), Organizzazione la cui
natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari,
organizzazione che è pur certo,
impedisce : a) il rientro della legalità nel nostro paese o
inversamente; b) il rientro del nostro paese nella legalità (il
ragionamento è biunivoco).
Dirigenti
che dopo l’emanazione della Sentenza della Cassazione a
Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come
soggetti idonei collocati in una graduatoria
concorsuale (a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora
titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che
risultavano (allora) e risultano ( oggi) ancora vacanti, posti
che l’amministrazione deve ricoprire restituendo i Dirigenti
in servizio ai ruoli di legittima appartenenza, o
attingendo dalle graduatorie ancora valide di precedenti
concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare
solamente coloro che erano collocati nella 9° qualifica funzionale,
ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della
Cariera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\7.
Posti
che il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di
entrata in vigore della legge 127\97, non poteva
ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici
impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli
dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr
748\72, costretti a partecipare ad un secondo
concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria
dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge 190\1985
nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°, istituita
dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.
-
Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per
poi farli partecipare ad un Secondo concorso che ha
consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo
Giuridico,
è
servito non solo a lasciare fuori dal proprio
ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con
“Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille
Dirigenti a semplici impiegati, impiegati a
cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio
ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a
quella consorteria che gestisce nella totale illegalità
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per
quanto sopra esposto appare evidente che quasi tutti gli atti
sottoscritti dalla P.A. nei confronti dei cittadini (almeno due
terzi) non solo sono nulli
o annullabili, bensì “ Inesistenti”, in quanto
sottoscritti da chi non possiede il titolo giuridico abilitante
alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente
ai Dirigenti assunti – tramite pubblico concorso.
-
nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora
presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che
sono stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9°
qualifica funzionale assieme ai Conservatori dei Registri
Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine
gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “Dirigenti
di fiducia”, ma anche ai Dirigenti assunti nei
ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993,
ossia di tutti coloro che sono risultati vincitori del
secondo concorso per la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art.
28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche
all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè in numero di
400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto
2011.
3°
Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
LA
RESISTENZA ALLA LESIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI VIOLATI
Il
diritto di resistenza è implicitamente ma sostanzialmente accolto
dalla nostra Costituzione, in
quanto
rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità
popolare, sancita dall’art. 1 della Costituzione e che quindi
informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
Al
“diritto – dovere” di resistenza all’oppressione viene
riconosciuta legittimazione giuridica principalmente a partire dalla
Rivoluzione Francese….nella Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789, che all’art.2 afferma
:”Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti
naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono
la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione”.
Anche
l’attuale Costituzione della Repubblica Federale Tedesca
,all’art.20, 4° comma, afferma:” Tutti i tedeschi hanno
diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere
l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro
rimedio”.
Secondo
autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito
dalla nostra Carta
Costituzionale,
il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente
legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione,
in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti e
trova legittimazione nel principio della “sovranità popolare”,
sancito nell’art. 1 della nostra Costituzione, che non a caso è
l’articolo 1 ed è il cardine da cui TUTTO discende e
rappresenta la legittimazione all’intero nostro Ordinamento
giuridico.
La
“sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino,
come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme e nel
nostro Ordinamento giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la
legittimità della resistenza
individuale di fronte al
provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo – come
nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge palesemente
incostituzionale, IMU) dell’Autorità e/ o al comportamento
arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l’art. 4 del DLL
n. 288 del 1944 , che legittima
la resistenza
attiva ad un
pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in
modo arbitrario….. Vedi l’art.650 del Codice Penale, che
legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente
dati” dall’Autorità ,cioè emanati arbitrariamente (significa
anche “incostituzionalmente”)…. e quindi illegittimi.
Per
i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all’ordine
manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n.
382 (Norme di principio sulla disciplina militare),
che all’art. 4 stabilisce: ” Il militare al quale viene
impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni
dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare
al più presto i superiori”. La norma è ribadita nell’art.25
del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato
con il DPR n. 545 del 1986.
Questa
norme sono esplicazione dell’art. 52 , 2 comma della
Costituzione :“l’ordinamento delle Forze Armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica”.
Allo
stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva
contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i
principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o
dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e
Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato.La resistenza
collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di
libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra
Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art.
21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.
L’art.
54 della Costituzione poi sancisce: “Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni
pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento”. Si deve precisare il dovere di fedeltà
e quello di obbedienza. Sono infatti due concetti completamente
diversi: la fedeltà all’essenza ideale della Repubblica precede,
logicamente e concettualmente, l’osservanza delle leggi
dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e
quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi
fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di
cui costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di
contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali
dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza a questi
ultimi che prevale sull’obbedienza alle leggi. Peraltro, la
semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l’obbligo di
fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in
sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta
Costituzionale.
Riguardo
alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, acuto
costituzionalista (il “dottor sottile” in seguito diventato
Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due
sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di
Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il
Governo dell’On. Tambroni, nel
1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo“
non fanno capo originariamente ad esso, ma
gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.
Pertanto,
“l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato
costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità
dell’azione governativa agli interessi in senso lato della
collettività popolare:
si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione,
è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il
comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione
costituzionalmente abnorme”.
E
inoltre che “
la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il
Parlamento” qualora la sua azione sia illegittima.
Pertanto, “potrebbe il
popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia
predisposti all’interno dello Stato – governo, ripristinare con
altri mezzi
il
rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua
massima
espressione”.
Inoltre,
Giuliano Amato scrive nel 1962, in La
sovranità popolare nell’ordinamento italiano, che
in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia,
se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione
eversiva”,
compiendo
“atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla
coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione",
Allora
sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o
collettiva.
”Ove
circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al
popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla
l’esercizio….da parte dello Stato-governo, il potere di
ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo
esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.
Naturalmente,
la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché,
per difendere un diritto fondamentale, leso dall’esercizio
arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare
altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale
quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.
La
nostra Costituzione, sempre non a caso all’art.2
“riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”,
tra i quali c’è sicuramente anche il “diritto ad un’abitazione”
inoltre, la Costituzione, all’art.10 stabilisce espressamente che
il nostro Ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute”, le quali recepiscono i
principi fondamentali del “diritto delle genti”, ed alle quali
nessuno può sottrarsi.
Neanche
gli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie,
Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell’adempimento di
questi “compiti fondamentali”. Ne deriva che gli Enti
Locali
hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per
promuovere anche
attuare “atti di non collaborazione” con le iniziative
incostituzionali (quali l’I.M.U.) decise dal Governo in modo
illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.
La
sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali
diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed
in modo indiretto attraverso la Pubblica Amministrazione dello Stato,
la cui attività non può comunque essere in contrasto con la
sovranità popolare.
Pertanto,
quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo,
spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o
collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la
legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche). In
pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con
elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva
dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi), i
cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità devono,
attivarsi con la resistenza per ripristinare la legalità violata.
Se
non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale
estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio
della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato e di
senso (IL CHE NON PUÒ ESSERE IN QUANTO COSTITUZIONALMENTE
GARANTITO). Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento
fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dei Diritti
Costituzionalmente garantiti, anche se non espressamente stabiliti.
Pertanto,
quando si compiono, da parte dello Stato o del Governo o del
Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, al fine
di salvaguardare le Istituzioni democratiche.c’è non il diritto e
dovere di resistenza sia individuale che collettiva “attiva”,
purchè attuata in modo nonviolento, per non ledere i diritti
fondamentali di altri individui.
Ma
ritorniamo alla Costituzione che all’articolo 31 dice :
<La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.>
E
cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale”
per la formazione della famiglia …se non una casa? Un tetto sulla
testa, e questo governo non solo non glielo agevola, ma
glielo toglie.
Come
….. tu Stato metti nella carta di fondazione della tua
Società (la COSTITUZIONE) una simile sanissima e sensatissima
affermazione…. E poi la smentisci permettendo ad un Letta di
suggere vampirescamente ed estorsivamente anche l’ultima
stilla di sangue ai tuoi figli?????….
4°
Livello di esposizione/dimostrazione/deduzione
Appello
al Diritto internazionale di disconoscimento del “debito odioso”
In
ultima analisi ed ultima “ratio” …. Quant’anche tutto quanto
fino a qui dimostrato … NON FOSSE VALSO A NULLA… FACCIAMO
RIFERIMENTO E CI SOCCORRE IL DIRITTO INTERNAZIONALE CON LA CLAUSOLA
DEL “DEBITO ODIOSO E DETESTABILE”
Per
debito odioso si intende quella teoria di diritto
internazionale riguardante la successione tra Stati nel debito
pubblico. Con esso ci si riferisce al debito nazionale assunto per
perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella piena
consapevolezza dei creditori e nell’incoscienza dei cittadini
…(come appunto è successo nella messa regime forzoso dell’euro
da parte della B.C.E.).
Nel
1898 con la ratifica del trattato di Parigi, dopo la vittoria nella
guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il debito
contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questa è probabilmente
la prima vera fattispecie di applicazione diretta della dottrina del
debito odioso.
Anche
l’Urss, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista.
Il
concetto fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Nahun
Sack, già ministro dello Zar Nicola II e poi professore di diritto a
Parigi nel libro Gli effetti della trasformazione dello stato sul
debito pubblico e su altre obbligazioni finanziarie pubblicato
nel 1927.
Sack
asserisce e sostiene : "se un governo dispotico incorre in un
debito non per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare
il regime dispotico, per reprimere la lotta della popolazione
contraria al regime stesso, tale debito è odioso per la popolazione
dell'intero Stato. Questo debito non è un'obbligazione per la
nazione: è un debito del regime che lo ha contratto, è un debito
personale del potere che lo ha assunto; di conseguenza esso si
estingue con la caduta di questo potere".
Concetto
di debito illegittimo o ‘debito detestabile’ (odious debt) ormai
pienamente recepito dal diritto internazionale quando ricorrano le
seguenti condizioni :
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
1) Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli . (Come appunto in occasione dell’introduzione forzosa del corso dell’euro senza preventiva consultazione popolare – visto che su trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della “SOVRANITA’ MONETARIA”).
2) I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. … (NON SOLO… ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia).
3) I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. (Non solo ne sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano… ma al contrario lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in atto da decenni per distruggere la Nazione e lo Stato italiano)…
Cari
signori …QUI SIAMO DI FRONTE AD UNA PLATEALE RAPINA CONDOTTA CONTRO
LO STATO ED I CITTADINI… CHE VEDE COLLUSI TUTTI LE PIU ALTE
ISTITUZIONI E CARICHE DELLO STATO… COLORO CHE VI SONO STATI POSTI
PROPRIO PER FUNGERE DA ULTIMO BALUARDO A QUALUNQUE ATTACCO INTERNO O
ESTERNO… ED INVECE SONO STATI I PRIMI A VENDERSI ALLE BLANDIZIE,
ALLE LUSINGHE ED AGLI ADESCAMENTI DELLA GRANDE FINANZA
INTERNAZIONALE….
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