giovedì 23 novembre 2017

DISOBBEDIENZA CIVILE ED OBBIEZIONE FISCALE

DISOBBEDIENZA CIVILE ED OBBIEZIONE FISCALE

PREMESSA


Percorso da seguire nell’ azione di opposizione alle richieste di pagamento di Equitalia o qualsiasi altra amministrazione dello Stato che dovesse accampare pretese.

Quando doveste ricevere una lettera come questa del successivo modulo 1

NON VI PREOCCUPATE

RISPONDETE UTILIZZANDO QUESTA LETTERA (A)
QUI INSERITE LA VOSTRA INTESTAZIONE

Luogo Data

Spett.le ……………………………...

Via……………………………….

00

VS Rif . Prot. ………… del ………….

Oggetto : Accettazione condizionata e verifica avviso di “debito”.

In rif. alla Vostra lettera del ………… ricevuta in data ……….. con oggetto il richiesto, presunto, e finora indocumentado credito di €………….. , in essere a nome di………………………, formulo la presente per informarVi che lo strumento negoziale è stato accettato per valere alla prova di credito, che può essere pienamente motivato inoltrando la previa verifica dei dati del preteso debito entro e non oltre il ……………...

Dato che al momento è impossibile verificare la validità del “debito” per carenza dei dati documentali nello specifico chiedo copia :

  • Della prova che Voi siete i detentori dell’originalità del debito, del documento contratto autentico, primigenio, autografo da cui scaturisce la validità negoziale.
  • Della prova che questo importo non sia stato venduto a Voi da “Altri”.
  • Del contratto della eventuale cessione del credito.
  • Delle fatture registrate a bilancio che dimostrano l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (Non si accetta per valida la semplice dichiarazione).
  • Degli eventuali contratti e delle convenzioni successive (se ve ne sono).
  • Di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, delle more, delle spese totali.
  • Di ogni altra motivazione legale del preteso credito e la documentazione che il valore in denaro/banconote esisteva in forma fisica e legale nelle vostre casse prima della mia richiesta.
  • Del foglio di registrazione di contabilità riportante la "dimostrazione effettiva” della “perdita” derivante dalla mia azione di pretesa “insolvenza”.
  • Della prova inconfutabile ed inappellabile che la moneta legale in circolazione utilizzata per fornire quel cosiddetto “credito”, di cui si richiede ora la restituzione, sia, e fosse, supportata ed estrinsecata legalmente e giuridicamente da solido ed effettivo controvalore reale che ne dimostri la effettiva ed inoppugnabile “perdita”, e quindi l’odierna pretesa.
  • Di fornire prova giuridica che dimostri il valore intrinseco della moneta euro e la sua capacità di misurare il valore di alcunché.

Preciso inoltre che :

  1. qualsiasi contatto fosse comunicato in modalità improprie sarà respinto;
  2. non fornendomi tutte le informazioni richieste entro e non oltre la data del ……. … per tacito assenso/consenso si riterrà accettato che il da voi preteso “debito” non esiste/sussiste.
  3. A fronte di presentazione documentale parziale questa sarà ritenuta inesistente, nulla e respinta.
  4. Qualora la documentazione richiesta non sia fornita all’atto della citazione a protocollo ……… questa venga dichiarata inesistente e/o annullata e non si richieda mia presenza presso il giudice di pace.

Distinti saluti


P.S. Si prega di inoltrare la documentazione richiesta a :
P.P.S. Sono accettati i costi per l’invio della documentazione richiesta effettivamente documentati.



VI ARRIVERÀ UN SECONDO SOLLECITO 

RISPONDERETE CON QUESTA SECONDA LETTERA (B)


Risposta da inviare all’Agenzia delle Entrate che rileva l’inidoneità dei motivi addotti dal contribuente al fine di sospendere la riscossione delle cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544 della legge n. 228\2012



AL DIRETTORE PROVINCIALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI

…………………………………



OGGETTO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI RISCOSSIONE
PROT. N…………………….. DEL …………………………….
PRESENTATA AD EQUITALIA CENTRO SPA AI SENSI DELL’ART. 1
COMMI DA 537 A 544 DELLA LEGGE N. 228\2012
RICHIESTA ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI


Il sottoscritto ………………………………………nato a ……………………..il ………………
codice fiscale: ……………………….., e residente in ………………………….. via …..……………………… n. … citta’ ………………………………………………………….
in riferimento alla nota prot. n. ……………del ……………… con la quale il Direttore
di codesta Agenzia Provinciale delle Entrate Dott. …………………………….. elenca i
motivi per i quali la richiesta inoltrata tramite Equitalia, non sia idonea al conseguimento della sospensione della riscossione delle Cartelle Esattoriali che lo riguardano, con le modalità previste dalla legge 228\2012 art. 1 commi da 537 a 544,

- oltre a ribadire quanto rappresentato nella prima istanza, e cioe’ l’inesistenza del valore giuridico della cartella esattoriale sottoscritta dalla la S.V. che ci risulta sia privo dei requisiti previsti dalla legge per poter rappresentare – con la sua firma - l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis comma 5 del dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7 legge n.3\2003 ) dove si prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997, fatte salve tutte le motivazioni e ragioni già evidenziate e sostenute nella sua prima lettera del ………..

insiste nella richiesta di annullamento

per i seguenti motivi:

1) non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla S.V. nella nota di risposta, di cui alle premesse, ove si afferma ( ultimo punto ) che le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero state soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.

  • Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 ( e non 129) della legge 662\1996 afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96,

  • e leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli

  • - richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste

  • dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01,

  • non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.

  • ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari

  • ad appena il 5% dell’organico dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale

  • non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità professionali, ed esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che ci risulta la S.V. non abbia mai posseduto

  • Dette disposizioni non fanno che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto

  • Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione

  • dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e

  • dal dpr 3\1957 ( art. 16 e 31 )

  • dall’art. 20 e 55 del dpr 266\87

  • dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’ elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la legge 190\1985, riservata al personale a suo tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.

Principio gerarchico fissato oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31 dello stesso decreto si prevede che l’impiegato ha in diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita privata.

Principio della organizzazione gerarchica degli uffici prevista anche dalla direttiva comunitaria 91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria tra quelle individuate ( ovviamente) all’art. 2095 del codice civile.

Infatti la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, (cosi come sostenuto dalla S.V. ) se si fosse concretizzata, sarebbe stata illecita illegittima e incostituzionale in quanto con legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe abrogata una norma di rango costituzionale, ossia la legge finanziaria del 1980, approvata con legge 146\1980 che all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti

tramite pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto vacante, la direzione dell’Ufficio Finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione confermata dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e dall’art. 76 del dpr 287\82 .

- Se poi fosse vero ( come vorrebbe sostenere la S.V.) che successivamente alla Sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, che avrebbe fatto salvo l’ incarico Dirigenziale Fiduciario conferito alla S.V.,

- e’ altrettanto vero, che il suddetto incarico fiduciario, sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato conferito alla S.V. (nelle more) ossia solo per “ il tempo necessario all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs 165\01, ossia per predisporre le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide.

- “ Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, previste dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2 comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,

- dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati .

- Modalità di conferimento ( scorrimento delle graduatorie ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla legge finanziaria 2007, non potevano e non possono tutt’ora venire derogate o modificate con legge ordinaria quale appunto è l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai sensi del quale è stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale Fiduciario,

- incarichi peraltro giudicati Incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le
Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del 2011.

- E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3 comma 6 e 7 della legge 145\2002, dove viene
fatta salva alla data di entrata in vigore della suddetta legge” ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie degli idonei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “ nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17 del d.l. 78\2009 convertito nella legge 102\2009 dove si prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni durante il periodo di vigenza di graduatorie ancora valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le le disposizioni previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto nel il DPCM del 26 ott. 2009.

  • Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, ( in combinato disposto con il D.M 19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)

  • addirittura “ l’integrale utilizzo della graduatoria “ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza. indetti negli ultimi venti anni .

  • Questa singolare previsione ( peraltro disattesa) avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione d’ufficio ai propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola e nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .

  • La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze ai ruoli di legittima appartenenza, avrebbe sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui e’ stato conferito un incarico “dirigenziale fiduciario”incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei Conti con sentenza n. 165 del 24.03.2009.


  • Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano sottratti, scippati ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero delle Finanze , ossia nella carriera disciplinata dal dpr 748\72, carriera equiparata a quella Segretari Comunali ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo che ai sensi dell’art. 55 del dpr 266\1987, - i Dirigenti di entrambe le suddette carriere direttive ( del Ministero Finanze e quelle dei Segretari Comunali ) erano confluite nella
ex 9° qualifica funzionale, qualifica istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86, qualifica funzionale che a termini di Legge - era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita con la legge 190\1985, categoria ovviamente inferiore a quella dei Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.

  • Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che avrebbero dovuto essere restituiti

  • d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei Segretari Comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica Funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.

  • Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del Ministero delle Finanze ) riservata ai soli Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati nella tabella VI quadro I annesso al dpr 748\72, la cui appartenenza ai ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.

Conservatori dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la Circolare n. 7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio.

Equiparazione ( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e Conservatori dei Registri Immobiliari) confermata anche dall’art. 11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella 9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche
ai Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere, erano state a suo tempo equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella di confronto tra le due carriere.

- Pertanto inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati restituiti d’ufficio e da oltre quindici anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria dei quadri e inquadrati nella III Area F5, e pertanto costretti a sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici Impiegati” nominati “ Dirigenti di Fiducia ” da una “organizzazione “ …………… che appare evidente si sia impadronita dei vertici dello Stato
( leggasi Ministero Economia e Finanze) Organizzazione la cui natura dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione che e’ pur certo, impedisce il rientro della legalità nel nostro paese.

Dirigenti che dopo l’emanazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come soggetti idonei collocati in una graduatoria concorsuale ( a suo tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un diritto soggettivo all’assunzione su posti che risultavano ( allora ) e risultano ( oggi) ancora vacanti, posti che l’amministrazione deve ricoprire restituendo i Dirigenti in servizio ai ruoli di legittima appartenenza, o attingendo dalle graduatorie ancora valide di precedenti concorsi per la dirigenza, concorsi a cui potevano partecipare solamente coloro che erano collocati nella 9° qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Cariera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\7.



Posti che il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in vigore della legge 127\97, non poteva ricoprire con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, costretti a partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge 190\1985 nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°, istituita dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.

  • Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un Secondo concorso che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico, è servito non solo a lasciare fuori dal proprio ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con “Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille Dirigenti a semplici impiegati, impiegati a cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria che gestisce nella totale illegalità il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto sopra esposto appare evidente che tutti gli atti sottoscritti dalla la S.V. non solo
sono nulli o annullabili, bensi “ Inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi ( come Lei) non possiede il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai Dirigenti assunti – tramite pubblico concorso

- nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9° qualifica funzionale assieme ai Conservatori dei Registri Immobiliari e ai Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “ Dirigendi di fiducia” come la S.V., ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93, dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001, nonchè in numero di 400, nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.


ATTENETEVI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO QUI DESCRITTO E SOSTENUTO E IN TRE CASI SU QUATTRO IL RISULTATO SARÀ REGOLARMENTE OTTENUTO…
il procedimento sarà annullato

I funzionari delle varie amministrazioni statali sanno benissimo che seguitando nella loro pretesa rischiano grosso, dai dieci ai vent’anni di galera più annessi e connessi. Tutta questa documentazione è stata messa a punto con anni di duro lavoro, pazienti e scientifiche ricerche e certosina applicazione, pochissimi avvocati sarebbero in condizione di prestarvi una simile consulenza, e qualora lo fossero la parcella sarebbe esorbitante… Noi di AlbaMediterranea vi mettiamo a disposizione il frutto del nostro lavoro, dei nostri colleghi e sodali gratuitamente… non svilitelo… e soprattutto date a tutti quelli che ne ha bisogno un aiuto tangibile di solidarietà fraterna. Per parte nostra vi chiediamo di partecipare alle altre iniziative che via via metteremo in atto.. poi, se vi avanza qualche spicciolo e volete fare una donazione, secondo le vostre possibilità, ve ne saremo grati.

DISOBBEDIENZA A QUESTO FISCO PREDATORIO ED ILLEGALE A PARTIRE DA ORA E AD OLTRANZA!!

AlbaMediterranea : IL CUORE A DESTRA, LA MENTE A SINISTRA …. IL CUORE NEL PASSATO, IL FUTURO NELLA MENTE.

MORE INFO : 392 6546868 (Orazio) – 393 6542624 (Giorgio)



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