DISOBBEDIENZA
CIVILE ED OBBIEZIONE FISCALE
PREMESSA
Percorso
da seguire nell’ azione di opposizione alle richieste di pagamento
di Equitalia o qualsiasi altra amministrazione dello Stato che
dovesse accampare pretese.
Quando
doveste ricevere una lettera come questa del successivo modulo 1
NON
VI PREOCCUPATE
RISPONDETE
UTILIZZANDO QUESTA LETTERA (A)
QUI
INSERITE LA VOSTRA INTESTAZIONE
Luogo
Data
Spett.le
……………………………...
Via……………………………….
00
VS
Rif . Prot. ………… del ………….
Oggetto
: Accettazione condizionata e verifica avviso di “debito”.
In
rif. alla Vostra lettera del ………… ricevuta in data ………..
con oggetto il richiesto, presunto, e finora indocumentado credito di
€………….. , in essere a nome di………………………,
formulo la presente per informarVi che lo strumento negoziale è
stato accettato per valere alla prova di credito, che può essere
pienamente motivato inoltrando la previa verifica dei dati del
preteso debito entro e non oltre il ……………...
Dato
che al momento è impossibile verificare la validità del “debito”
per carenza dei dati documentali nello specifico chiedo copia :
- Della prova che Voi siete i detentori dell’originalità del debito, del documento contratto autentico, primigenio, autografo da cui scaturisce la validità negoziale.
- Della prova che questo importo non sia stato venduto a Voi da “Altri”.
- Del contratto della eventuale cessione del credito.
- Delle fatture registrate a bilancio che dimostrano l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (Non si accetta per valida la semplice dichiarazione).
- Degli eventuali contratti e delle convenzioni successive (se ve ne sono).
- Di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, delle more, delle spese totali.
- Di ogni altra motivazione legale del preteso credito e la documentazione che il valore in denaro/banconote esisteva in forma fisica e legale nelle vostre casse prima della mia richiesta.
- Del foglio di registrazione di contabilità riportante la "dimostrazione effettiva” della “perdita” derivante dalla mia azione di pretesa “insolvenza”.
- Della prova inconfutabile ed inappellabile che la moneta legale in circolazione utilizzata per fornire quel cosiddetto “credito”, di cui si richiede ora la restituzione, sia, e fosse, supportata ed estrinsecata legalmente e giuridicamente da solido ed effettivo controvalore reale che ne dimostri la effettiva ed inoppugnabile “perdita”, e quindi l’odierna pretesa.
- Di fornire prova giuridica che dimostri il valore intrinseco della moneta euro e la sua capacità di misurare il valore di alcunché.
Preciso
inoltre che :
- qualsiasi contatto fosse comunicato in modalità improprie sarà respinto;
- non fornendomi tutte le informazioni richieste entro e non oltre la data del ……. … per tacito assenso/consenso si riterrà accettato che il da voi preteso “debito” non esiste/sussiste.
- A fronte di presentazione documentale parziale questa sarà ritenuta inesistente, nulla e respinta.
- Qualora la documentazione richiesta non sia fornita all’atto della citazione a protocollo ……… questa venga dichiarata inesistente e/o annullata e non si richieda mia presenza presso il giudice di pace.
Distinti
saluti
P.S.
Si prega di inoltrare la documentazione richiesta a :
P.P.S.
Sono accettati i costi per l’invio della documentazione richiesta
effettivamente documentati.
VI
ARRIVERÀ UN SECONDO SOLLECITO
RISPONDERETE
CON QUESTA SECONDA LETTERA (B)
Risposta
da inviare all’Agenzia delle Entrate che rileva l’inidoneità dei
motivi addotti dal contribuente al fine di sospendere la riscossione
delle cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544
della legge n. 228\2012
AL
DIRETTORE PROVINCIALE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE DI
…………………………………
OGGETTO:
RICHIESTA
DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI RISCOSSIONE
PROT.
N…………………….. DEL …………………………….
PRESENTATA
AD EQUITALIA CENTRO SPA AI SENSI DELL’ART. 1
COMMI
DA 537 A 544 DELLA LEGGE N. 228\2012
RICHIESTA
ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Il
sottoscritto ………………………………………nato a
……………………..il ………………
codice
fiscale: ……………………….., e residente in …………………………..
via …..……………………… n. … citta’
………………………………………………………….
in
riferimento alla nota prot. n. ……………del ………………
con la quale il Direttore
di
codesta Agenzia Provinciale delle Entrate Dott. ……………………………..
elenca i
motivi
per i quali la richiesta inoltrata tramite Equitalia, non sia
idonea al conseguimento della sospensione della riscossione delle
Cartelle Esattoriali che lo riguardano, con le modalità previste
dalla legge 228\2012 art. 1 commi da 537 a 544,
-
oltre a ribadire quanto rappresentato nella prima istanza, e
cioe’ l’inesistenza
del valore giuridico della cartella esattoriale sottoscritta dalla
la S.V. che ci risulta sia privo dei requisiti previsti dalla
legge per poter rappresentare –
con la sua firma -
l’Amministrazione Finanziaria verso l’esterno, ai sensi 34bis
comma 5 del dlgs 165\2001 ( articolo introdotto dall’art. 7 legge
n.3\2003 ) dove si prevede che le assunzioni effettuate in violazione
di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che
restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39 della legge
449\1997, fatte
salve tutte le motivazioni e ragioni già evidenziate e sostenute
nella sua prima lettera del ………..
insiste
nella richiesta di annullamento
per
i seguenti motivi:
1)
non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla S.V. nella nota
di risposta, di cui alle premesse, ove si afferma ( ultimo punto )
che
le previsioni contenute nell’art. 17 della legge 146\80 sarebbero
state soppresse dall’art. 3 comma 129 della legge 662\1996.
- Infatti ci risulta che l’art. 3 comma 130 ( e non 129) della legge 662\1996 afferma genericamente che vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto all’art. 129 della stessa legge 662\96,
- e leggendo quanto previsto dall’art. 129 e 130, si comprende facilmente che i suddetti articoli
- - richiamando le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste
- dall’art. 19 comma 3 del dlgs 29\1993 – trasfuse nell’art. 19 comma 3 del dlgs 165\01,
- non fanno altro che confermare quanto era stato previsto all’art. 17 della legge 146\80.
- ossia gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23 dello stesso decreto, e che solo una residua parte pari
- ad appena il 5% dell’organico dirigenziale - tramite procedure di Interpello - possa essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale
- non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in possesso di specifiche qualità professionali, ed esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un periodo non superiore a tre anni, caratteristiche che ci risulta la S.V. non abbia mai posseduto
- Dette disposizioni non fanno che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17 della legge 146\1980, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosi detto
- “ Principio Gerarchico “ garantito oltre che dall’art. 97 e dall’art. 98 della Costituzione
- dal dpr 246\1948 ( art. 5 ) e
- dal dpr 3\1957 ( art. 16 e 31 )
- dall’art. 20 e 55 del dpr 266\87
- dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e che in assenza del Dirigente la direzione dell’ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico piu’ elevato tra quelli individuati dall’art. 2095 del codice civile, ossia da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la legge 190\1985, riservata al personale a suo tempo inquadrato nella 9° qualifica funzionale qualifica ( la 9°), istituita ai sensi del d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86.
Principio
gerarchico
fissato oltre che nel T.U. degli impiegati civili dello Stato
approvato con dpr 3\1957 ( art. 16 ) dove all’art. 31 dello stesso
decreto si prevede che l’impiegato ha in diritto ad essere
qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di
nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita
privata.
Principio
della organizzazione gerarchica degli uffici prevista anche dalla
direttiva comunitaria 91\533\CE recepita nella legge 152\1997 dove
si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico
corrispondente alla carriera\categoria, qualifica e alle mansioni
per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria
tra quelle individuate ( ovviamente) all’art. 2095 del codice
civile.
Infatti
la ipotizzata soppressione di quanto previsto dall’art. 17 della
legge 146\80 ad opera della legge 662\1986, (cosi come sostenuto
dalla S.V. ) se si fosse concretizzata, sarebbe stata illecita
illegittima
e incostituzionale
in quanto con legge ordinaria ( legge 662\1996) si sarebbe
abrogata una norma di rango costituzionale, ossia la legge
finanziaria del 1980, approvata con legge 146\1980 che all’art.
17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione
e dal Codice Civile ( art. 2095) ossia che gli uffici finanziari
possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti
tramite
pubblico concorso indetto “ annualmente” , e che in assenza del
Dirigente, in attesa che vengano espletate le procedure per
l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto vacante,
la direzione dell’Ufficio Finanziario competa di diritto a colui
che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione confermata
dall’art. 20 della legge 266\87, dall’art. 10 della legge 358\91e
dall’art. 76 del dpr 287\82 .
-
Se
poi fosse vero
( come vorrebbe sostenere la S.V.) che successivamente alla Sentenza
del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 è intervenuto l’art.
8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, che
avrebbe fatto salvo l’ incarico Dirigenziale Fiduciario
conferito alla S.V.,
-
e’
altrettanto vero,
che il suddetto incarico
fiduciario,
sempre ai sensi del comma 24 della succitata legge è stato
conferito alla S.V. (nelle more) ossia solo per “ il tempo
necessario all’amministrazione finanziaria per indire un nuovo
concorso con le modalità previste dall’art. 34 bis del dlgs
165\01, ossia per predisporre le procedure occorrenti alla
utilizzazione delle graduatorie dei Dirigenti formate a seguito di
procedure selettive già espletate ed ancora valide.
-
“ Procedure richiamate nel suddetto art. 8 comma 24 del
succitato d.l. 16\2012 convertito nella legge 44\2012, previste
dall’art. 1 comma 530 e 536 della legge 296\2006 e dall’art. 2
comma 2 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005,
-
dove si prevede che prima di indire nuovi concorsi, il conferimento
di incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 39 della legge 449\1997 ossia tramite lo
scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già
espletati .
-
Modalità di conferimento ( scorrimento delle graduatorie
ancora valide) che essendo state previste da una legge di rango
costituzionale quale è appunto la legge 296\2006 ossia dalla
legge finanziaria 2007, non potevano e non possono tutt’ora
venire
derogate o modificate con legge ordinaria quale appunto è
l’art. 8 comma 24 del d.l. 16\2012 convertito legge 44\2012 ai
sensi del quale è stato conferito alla S.V.un Incarico Dirigenziale
Fiduciario,
-
incarichi peraltro giudicati Incostituzionali dalla Corte
Costituzionale
con le
Sentenze
n.
103 e 104 del 2007, n. 161\2008 e n. 69 del 2011.
-
E che non possa essere altrimenti, è tutt’ora confermato
dall’art. 28 comma 6 del dlgs 165\01 come modificato dall’art. 3
comma 6 e 7 della legge 145\2002, dove viene
“ fatta
salva alla data di entrata in vigore della suddetta legge”
ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie degli idonei
pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “
nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità
confermate successivamente dall’art. 17 del d.l. 78\2009
convertito nella legge 102\2009 dove si prevede che è fatto divieto
di procedere a nuove assunzioni durante il periodo di vigenza di
graduatorie ancora valide, e
che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34 bis del
dlgs 165\01 sono nulle di diritto . Restano ferme le le disposizioni
previste dall’art. 39 della legge 449\1997 nonche quanto previsto
nel il DPCM del 26 ott. 2009.
- Modalità di conferimento di incarichi Dirigenziali confermate anche dall’art. 4 del d.l. 97\2008 convertito nella legge 129\08 che aveva “ Autorizzato” per il completamento del programma di cui alla legge ( costituzionale) 296\2006 art. 1 comma 481, ( in combinato disposto con il D.M 19.04.2007 ( G.U. 123 del 29.05.07)
- – addirittura “ l’integrale utilizzo della graduatoria “ di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza. indetti negli ultimi venti anni .
- Questa singolare previsione ( peraltro disattesa) avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dalla legge 127\1997 art. 17 comma 81,82 e 137, dove si prevedeva la restituzione d’ufficio ai propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie Fiscali della penisola e nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\1975 .
- La restituzione dei Dirigenti del Ministero delle Finanze ai ruoli di legittima appartenenza, avrebbe sanato quella terribile illegalità denunciata dal Tar del Lazio con la richiamata sentenza n. 6884 del 1° Agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti circa 800 sono dei semplici impiegati a cui e’ stato conferito un incarico “dirigenziale fiduciario”incostituzionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Corte dei Conti con sentenza n. 165 del 24.03.2009.
- Gli 800 “ incarichi fiduciari “ conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9° qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
risultano
sottratti,
scippati
ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ossia coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati
assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
del Ministero delle Finanze , ossia nella carriera disciplinata dal
dpr 748\72, carriera
equiparata
a
quella Segretari Comunali
ai sensi dell’art. 25 e tabella del dpr 749\72,
dopo
che ai sensi dell’art.
55 del dpr 266\1987,
- i Dirigenti di entrambe le suddette carriere direttive ( del
Ministero Finanze e quelle dei Segretari Comunali ) erano
confluite nella
ex
9°
qualifica funzionale,
qualifica istituita dal d.l. 9\86 convertito nella legge 78\86,
qualifica funzionale che a termini di
Legge
-
era destinata alla nuova “ categoria dei Quadri” istituita
con la legge 190\1985, categoria ovviamente inferiore a quella dei
Dirigenti ai sensi dell’art. 2095 del codice civile.
- Dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze, che avrebbero dovuto essere restituiti
- “ d’ufficio “ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei Segretari Comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di entrata in vigore della legge 127\97 che all’art. 17 comma 82 aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica Funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del Comma 137 dell’art. 17 della legge 127\97.
- Restituzione d’ufficio ( ai ruoli dirigenziali del Ministero delle Finanze ) riservata ai soli Conservatori dei Registri Immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera Direttiva Ordinaria e individuati nella tabella VI quadro I annesso al dpr 748\72, la cui appartenenza ai ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria era stata confermata dall’art. 9 della legge 22\1983.
Conservatori
dei registri immobiliari a cui - solo nel 2003 - la Circolare n.
7\2003 prot. n 57593 del 17 luglio 2003 attribuisce competenze
dirigenziali e connessi poteri di firma delle strutture centrali e
periferiche dell’Agenzia del Territorio.
Equiparazione
( tra Dirigenti del Ministero delle Finanze - Segretari Comunali e
Conservatori dei Registri Immobiliari) confermata anche dall’art.
11 bis del d.l. 283\1981 convertito nella legge 432\1981, e per
effetto di tale equiparazione la previsione di cui all’art. 55 del
dpr 266\87 ( ossia l’inquadramento dei Segretari Comunali nella
9° qualifica funzionale) , e’ stata estesa di diritto anche
ai
Dirigenti del Ministero delle Finanze, in virtù del fatto che i
ruoli dirigenziali di entrambe le carriere, erano state a suo tempo
equiparate dal dpr 749\72 art. 25 e tabella di confronto tra le due
carriere.
-
Pertanto inspiegabilmente, mentre i Segretari Comunali sono stati
restituiti d’ufficio e da oltre
quindici anni,
ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del
Ministero delle Finanze ( esclusi i Conservatori dei Registri
Immobiliari) si trovino ancora relegati nella categoria dei
quadri e inquadrati nella III Area F5, e pertanto costretti a
sopportare soprusi, angherie e direttive imposte da “ Semplici
Impiegati” nominati “ Dirigenti
di Fiducia ”
da una “organizzazione
“ …………… che appare evidente si sia impadronita
dei vertici dello Stato
(
leggasi Ministero Economia e Finanze) Organizzazione la cui natura
dovrebbe venire identificata dagli organi Giudiziari, organizzazione
che e’ pur certo, impedisce il rientro della legalità nel
nostro paese.
Dirigenti
che dopo l’emanazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni
unite civili n. 14529 del 29 sett. 2003, come
soggetti idonei collocati in una graduatoria concorsuale ( a suo
tempo) ancora valida, sono tutt’ora titolari di un diritto
soggettivo all’assunzione su posti che risultavano ( allora ) e
risultano ( oggi) ancora vacanti, posti che l’amministrazione
deve ricoprire restituendo i Dirigenti in servizio ai ruoli di
legittima appartenenza, o attingendo dalle graduatorie ancora
valide di precedenti concorsi per la dirigenza, concorsi a cui
potevano partecipare solamente coloro che erano collocati nella 9°
qualifica funzionale, ossia sempre i Dirigenti assunti nei ruoli
dirigenziali della Cariera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr
748\7.
Posti
che il Ministero dell’Economia e Finanze dalla data di entrata in
vigore della legge 127\97, non poteva ricoprire con incarichi
fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i
Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva
Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, costretti a partecipare ad un
secondo concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla
categoria dei quadri che li ha visti inquadrati ai sensi della legge
190\1985 nella qualifica funzionale piu’ elevata la 9°,
istituita dal d.l. 8\86 convertito nella legge 78\86.
- Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti per poi farli partecipare ad un Secondo concorso che ha consentito a soli 163 Dirigenti, il recupero del proprio Titolo Giuridico, è servito non solo a lasciare fuori dal proprio ruolo oltre mille dirigenti , ma anche ad attribuire con “Incarichi Fiduciari “ le competenze dei mille Dirigenti a semplici impiegati, impiegati a cui viene attribuito lo stipendio da dirigente, ricco stipendio ottenuto illecitamente che serve a tenerlo legato a quella consorteria che gestisce nella totale illegalità il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per
quanto sopra esposto appare evidente che tutti gli atti
sottoscritti dalla la S.V. non solo
sono
nulli o annullabili, bensi “ Inesistenti”, in quanto
sottoscritti da chi ( come Lei) non possiede il titolo giuridico
abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete
esclusivamente ai Dirigenti assunti – tramite pubblico concorso
-
nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria
disciplinata dal Dpr 748\73, dirigenti che risultano tutt’ora
presenti nelle Agenzie Fiscali d’Italia, ossia coloro che sono
stati a suo tempo erroneamente inquadrati nella 9° qualifica
funzionale assieme ai Conservatori dei Registri Immobiliari e ai
Segretari Comunali, dirigenti che nell’ordine gerarchico dei
Ruoli, risultano Sovraordinati non solo ai “ Dirigendi di
fiducia” come la S.V., ma anche ai Dirigenti assunti nei ruoli
dirigenziali istituiti dall’art. 28 del dlgs 29\1993, ossia di
tutti coloro che sono risultati vincitori del secondo concorso per
la Dirigenza, bandito ai sensi del suddetto art. 28 del dlgs 29\93,
dirigenti individuati anche all’art. 23 del dlgs 165\2001,
nonchè
in numero di 400,
nella sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011.
ATTENETEVI
SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO QUI DESCRITTO E SOSTENUTO E IN TRE CASI SU
QUATTRO IL RISULTATO SARÀ REGOLARMENTE OTTENUTO…
il
procedimento sarà annullato
I
funzionari delle varie amministrazioni statali sanno
benissimo che seguitando nella loro pretesa rischiano grosso, dai
dieci ai vent’anni di galera più annessi e connessi. Tutta questa
documentazione è stata messa a punto con anni di duro lavoro,
pazienti e scientifiche ricerche e certosina applicazione, pochissimi
avvocati sarebbero in condizione di prestarvi una simile consulenza,
e qualora lo fossero la parcella sarebbe esorbitante… Noi di
AlbaMediterranea vi mettiamo a disposizione il frutto del nostro
lavoro, dei nostri colleghi e sodali gratuitamente… non svilitelo…
e soprattutto date a tutti quelli che ne ha bisogno un aiuto
tangibile di solidarietà fraterna. Per parte nostra vi chiediamo di
partecipare alle altre iniziative che via via metteremo in atto..
poi, se vi avanza qualche spicciolo e volete fare una donazione,
secondo le vostre possibilità, ve ne saremo grati.
DISOBBEDIENZA
A QUESTO FISCO PREDATORIO ED ILLEGALE A PARTIRE DA ORA E AD
OLTRANZA!!
AlbaMediterranea
: IL CUORE A DESTRA, LA MENTE A SINISTRA …. IL CUORE NEL PASSATO,
IL FUTURO NELLA MENTE.
MORE
INFO : 392 6546868 (Orazio) – 393 6542624
(Giorgio)
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